Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, una volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione sulla base della convenzione europea del 1957, è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dell'estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando l'insussistenza del pericolo di fuga. (In motivazione la Corte ha precisato che il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, consentito nella fase che intercorre tra la conclusione della fase c.d. giurisdizionale e il momento in cui il Ministro della giustizia pone in esecuzione il decreto di estradizione, è, invece, precluso nella successiva fase amministrativa in cui la misura coercitiva è emessa in funzione della consegna dell'estradando allo Stato istante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
Can JO EAR 7 144/ 1 6 44 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 209 Francesco Ippolito Domenico Carcano CC - 12/02/2016 Carlo Citterio R.G.N. 2234/2016 Pierluigi Di Stefano Ersilia Calvanese - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da EV SE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15 dicembre 2015 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
IN udito il difensore, avv. Antonio Rotondini, che hanne concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste rigettava l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia carceraria applicata a SE EV, in vista dell'esecuzione del provvedimento di estradizione emesso dal Ministero della Giustizia il 17 novembre 2015. EV era stato richiesto in estradizione, sulla base della Convenzione europea del 1957, dal governo di Russia per il reato di «abuso di potere>> per il quale il Tribunale di Oktyabrkiy, che procedeva nei suoi confronti, aveva emesso in data 17 maggio 2013 un mandato di cattura. La Corte territoriale riteneva irrilevante che l'esecuzione del provvedimento di estradizione fosse stato nel frattempo sospeso in attesa della definizione della procedura di asilo avviata dall'estradando il 15 novembre 2015, in quanto era ragionevole ritenere che la decisione potesse essere assunta in tempi brevi.
2. Ricorre per cassazione avverso la citata ordinanza il difensore di SE EV, affidandosi a due motivi di annullamento, con cui denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mera congettura della brevità della procedura per il riconoscimento del diritto di asilo, anche travisando la data della proposizione della domanda posticipandola di due mesi, e alla possibilità di assicurare la consegna con altre misure (l'estradando avrebbe dato prova nel corso della procedura estradizionale, nella quale era stato sottoposto all'obbligo di firma, di restare nel territorio italiano). Deduce altresì la violazione dell'art. 709 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che impone la revoca delle misure cautelari nel caso di sospensione del decreto di estradizione. Con motivi nuovi depositati il 5 febbraio 2016, il ricorrente insiste nel denunciare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta imminenza della decisione della commissione territoriale. In prossimità della camera di consiglio, in data 10 febbraio 2016, il Ministero della giustizia ha fatto comunicato il provvedimento emesso in pari data con cui è stato fissato a partire dal 10 marzo prossimo il termine di 15 giorni, previsto dall'art. 18, paragrafi 3 e 4 della Convenzione europea di estradizione, per la presa in consegna del EV da parte delle autorità russe fatto salvo il - caso del riconoscimento al medesimo della protezione internazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Questa Corte ha più volte affermato che la sospensione della esecuzione della disposta estradizione - derivante sia dal provvedimento ministeriale 2 adottato a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., sia dalla pronuncia del giudice amministrativo a seguito di ricorso proposto avverso il decreto di estradizione - - comporta che le misure coercitive eventualmente in corso devono essere revocate. E ciò per l'assorbente rilievo dell'assenza di limiti temporali legalmente definiti di durata della coercizione personale durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione resta sospesa, non potendosi applicare la disciplina «ordinaria>> prevista dagli artt. 303 e 308 del codice di rito (Sez. U, n. 41540 del 28/11/2006, Stosic, Rv. 234917; Sez. 6, n. 4338 del 30/12/2014 - dep. 2015, Francisci, Rv. 262404). Nel caso di specie, l'esecuzione della consegna è stata sospesa dal Ministro della giustizia per effetto dell'attivazione da parte dell'estradando della procedura diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, dando luogo ! ad una situazione del tutto analoga a quella oggetto delle citate pronunce. Tuttavia, da ultimo, lo stesso Ministero, in vista della conclusione della suddetta procedura, ha ritenuto di revocare implicitamente la disposta sospensione fissando, a norma dell'art. 708 cod. proc. pen., un preciso termine di consegna, alla cui scadenza salvo proroghe ad istanza dello Stato - richiedente consentite dalla Convenzione europea di estradizione - la persona in consegna dovrà essere liberata. Pertanto, venendo meno la sospensione dell'esecuzione del decreto di estradizione ed essendo stabilito un termine per la consegna, la questione sollevata dal ricorrente della coercizione personale sine die appare superata.
3. Né può essere accolto, in considerazione del quadro fattuale ora indicato, l'altro rilievo mosso dal ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In sede di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione (tra le tante, Sez. 6, n. 15161 del 18/03/2014, Imperiale, Rv. 260880). Peraltro, le Sezioni Unite hanno stabilito che la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva 3 nell'ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate che determina una preclusione endoprocessuale sul punto (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613). Dalla lettura della motivazione della decisione assunta dal Supremo Consesso, si evince che il giudice di legittimità, nell'enunciare il suddetto principio, ha inteso riferirsi a quella fase della procedura estradizionale che va dalla conclusione della fase c.d. giurisdizionale al momento in cui il Ministro della giustizia ponga in esecuzione il decreto di estradizione: in tale periodo ha - osservato la Corte in cui lo stato di detenzione dipende da discrezionali scelte 1 del Ministro della giustizia («il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione»), deve imporsi il sindacato giurisdizionale sull'effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possano giustificare l'attenuazione o la revoca della coercizione. Diverso è il caso in esame, in cui la misura di coercizione personale è stata emessa nella fase amministrativa in funzione dell'imminente esecuzione del decreto ministeriale e per consentire quindi la materiale consegna dell'estradando allo Stato istante (Sez. 6, n. 1881 del 27/11/2008 - dep. 2009, Imperiale, Rv. 242403).
4. Conclusivamente, per quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Fran esco Ippo Ersilia Calvanese Depositato in Cancelleria 23 FEB 2016 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO