Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7144
CASS
Sentenza 12 febbraio 2016

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In tema di estradizione per l'estero, una volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione sulla base della convenzione europea del 1957, è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dell'estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando l'insussistenza del pericolo di fuga. (In motivazione la Corte ha precisato che il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, consentito nella fase che intercorre tra la conclusione della fase c.d. giurisdizionale e il momento in cui il Ministro della giustizia pone in esecuzione il decreto di estradizione, è, invece, precluso nella successiva fase amministrativa in cui la misura coercitiva è emessa in funzione della consegna dell'estradando allo Stato istante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7144
    Data del deposito : 12 febbraio 2016

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