Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10872 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I E A 6 N C 8 I ее 60201 O 9 L I 1 B 1 1 0 87 2 / 0 1 Z / B 4 A U / R P 6 T 2 S . I R 5 2 . G P . E . A N D R T I - L IN NOME DE POP R E E A B R D D . I L T L S E SUPR MA DI CASSAZIONE N Oggetto T A E . N S A B E I A S dichiarazione IVA A SEZIONE TRIBUTARIA T E mancanza sottoscrizione 1 M 3 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . N Presidente R.G.N. 9965/98 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Cron.28492 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud. 27/04/01 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZACAMPIONE CIVILE N. 60201 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GI UG;
intimato avversO la sentenza n. 12/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 23/01/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1031 udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio i.v.a. di Macerata notificava a GI TO, esercente attività di costruzione d'impianti elettrici in Civitanova Marche, avviso di rettifica per non aver sottoscritto la dichiarazione annuale per il 1983, nella quale era esposto un credito di lire 3.120.000. Il GI impugnava l'accertamento dinanzi alla hey commissione tributaria di primo grado di Macerata, de- ducendo che l'omessa sottoscrizione non comportava al- cuna conseguenza, al di fuori della sanzione prevista dall'art.43 del d. P.R. n.633/72, e che inoltre, non avendo l'ufficio proceduto ad accertamento induttivo o a rettifica analitica, non poteva disconoscere il cre- dito portato in detrazione. La commissione adita accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio alla commissione tributaria regionale delle Marche veniva da questa rigettato con sentenza 23 gennaio 1997, nella quale si riteneva che la sottoscrizione non costituisce un requisito sostan- ziale della dichiarazione annuale i.v.a., richiesto a 2 pena di nullità, per le seguenti considerazioni: • l'art. 28 del d. P. R. n.633/72 prescrive l'obbligo di presentare la dichiarazione e ne stabili- sce il contenuto essenziale, ma non contiene alcun cen- no alla necessità della sottoscrizione;
l'art.37, comma 1, prevede che le dichiarazioni devono essere sottoscritte, ma non commina alcuna nul- lità in caso di omissione, a differenza di quanto pre- vede l'art. 8, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600/73 per le dichiarazioni dei redditi e del sostituto d'imposta; l'art.43 sanziona la violazione dell'obbligo di hour dichiarazione, ma non la mancata sottoscrizione, per la quale è, così, applicabile soltanto la pena pecuniaria prevista dall'art. 47, comma 1, n.3; l'art. 55, comma 2, facoltizza l'ufficio di avva- lersi del metodo induttivo < se la dichiarazione pre- sentata è priva di sottoscrizione... ->> ; sottoscrizione costituirebbe, pertanto, sol- la tanto un adempimento di carattere formale di un docu- mento contenente la sintesi di quanto già analiticamen- te annotato nella documentazione contabile, unico ele- mento costituente condizione di riferibilità al contri- buente. Avverso tale sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo 3 d'annullamento. Il GI non ha svolto attività difensiva. § 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.37 del d. P.R. n. 633/72, in relazione agli ar- ticoli 62 del d.l.vo n.546/92 e 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la difesa dell'Amministrazione finanzia- ria deduce che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità ( sentenze n.2662/92, 6764/94, 6146/95 e 7957/95 1 la sottoscrizione è un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge ricollega alla dichiarazione, e che l'omessa haus sottoscrizione non è neppure sanabile in base alla di- sciplina introdotta dalla legge n.882/1980, in quanto la sanatoria presuppone l'esistenza dell'atto dichiara- tivo, pur se nullo o invalido. Né potrebbe invocarsi il disposto dell'art.1, comma 9 ter, del d.l. n.330/94, convertito in legge n.473/94, in quanto tale norma, la quale obbliga gli uffici, in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione an- nuale i.v.a., di invitare il contribuente a sottoscri- vere l'atto, prima di dar luogo all'accertamento, non consentirebbe all'ufficio di procedere all'autoannullamento degli atti impositivi eventualmen- te emanati. 4 § 3. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, essendo stato notifica- to il 28 maggio 1998, e cioè quando il termine lungo di cui agli articoli 38, comma terzo, del d.l.vo n. 546/92 e 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza ( 23 gennaio 1997 ) era abbondantemente scaduto. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni ollaGiovanni Enrico Altieri лан NOT. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN GANGE , Innocenzo Battista Oggi - 6 AGO. 2001 IL CANCELLIERE OT E N ZIO /1986 ISTRA .P.R. 26/4 5 . REG N - B A LL. D D IA DEL TE A R B. A SENSI ESEN T TA U 131 IB AI IA R . T R N E T A M 5