Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
E inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile in assenza di appello principale da parte dell'imputato, essendo l'impugnazione incidentale configurata come antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale in presenza di appello principale proposto dal pubblico ministero, precisando che in tal caso la parte civile, ove ancora in termini, può soltanto proporre appello autonomo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2015, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 21/01/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 222
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 39638/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
SA ER N. IL 06/01/1953;
avverso la sentenza n. 641/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 18/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Bose Berardo che si associa alle conclusioni del PG;
Udito il difensore Avv. Carmenati Riccardo che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/01/2013 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva assolto AS GI dai reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 c.p., art. 585 c.p., comma 1 e art. 577 c.p., comma 2, contestati come commessi in danno della sorella AS CA.
La Corte territoriale ha rilevato: a) che all'udienza del 07/02/2012 il giudice di primo grado, dopo avere disposto un rinvio per l'impedimento del difensore della parte civile, rappresentato dal sostituto processuale, aveva poi nella stessa giornata, alla presenza di tutte le parti e senza che venisse formulata eccezione alcuna, ripreso il processo, procedendo all'audizione dell'unica testimone, CC GU, della quale in quella sede il P.M. aveva chiesto l'ammissione; b) che la teste, madre delle persone coinvolte nell'episodio, aveva escluso che l'imputato avesse posto in essere i fatti contestati.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla immotivata riapertura del dibattimento e all'omessa valutazione, una volta riaperto il dibattimento, della legittimità dell'impedimento a comparire rappresentato dal difensore della parte civile con l'istanza di differimento dell'udienza.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, rilevando: a) che dal verbale dell'udienza del 07/02/2012 emergeva che il P.M. non aveva chiesto l'esame della sola teste CC GU, ma di tutti i testi di cui alla lista, con l'esclusione dei testi Villa e Santi, talché la frase pronunciata dal P.M. con cui si chiedeva l'"ammissione del teste CC GU" era riferita all'unico teste presente in aula;
b) che, pertanto, erroneamente il primo giudice aveva dichiarato chiuso il dibattimento, senza procedere nell'esame degli altri testi dei quali era stata richiesta l'assunzione e, in particolare, della parte civile;
c) che censurabile era la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto di non acquisire il verbale di querela della persona offesa e di non censurare la mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle s.i.t. rese dalla CC, nonostante il malessere psichico della stessa al momento dell'audizione come teste, comprovato dal fatto che le era stato nominato un amministratore di sostegno.
2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, per avere la Corte d'appello dichiarato tardivo l'appello incidentale della parte civile, assumendo che la notifica dell'appello principale del P.M. si era perfezionata, nei confronti della medesima parte civile, in data 05/03/2012, anziché il successivo 06/03/2012.
3. È stata depositata memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si invoca l'intervenuta prescrizione e si contesta la fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, giacché il giudice di primo grado ha revocato alla presenza di tutte le parti il provvedimento di differimento, talché il dibattimento è proseguito nella pienezza del contraddittorio. È appena il caso di rilevare, per pura completezza, che la delega conferita dal difensore della parte civile al sostituto non era affatto limitata, come sostiene il ricorrente, esclusivamente alla proposizione dell'istanza di differimento dell'udienza, giacché con essa veniva conferita "ogni facoltà ritenuta idonea per l'espletamento del mandato difensivo ed in ogni caso per insistere nell'istanza di differimento dell'udienza".
In tale contesto, il fatto che il sostituto del difensore della parte civile abbia reiterato l'istanza di differimento, ma non abbia formulato alcuna eccezione quanto alla riapertura del dibattimento, vale ad escludere qualunque vizio processuale.
Nè al riguardo può prospettarsi fondatamente alcuna questione di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), per l'assorbente ragione che la disposizione di cui all'art. 420-ter c.p.p., comma 5, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile, con la conseguenza che il rigetto, ancorché immotivato dell'istanza, non è presidiato da alcuna sanzione di carattere processuale (Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011, Boschi, Rv. 251530). Nè può intravvedersi lesione in ciò alle garanzie difensive del processo penale, essendo noto che le prerogative con cui è definita la posizione dell'imputato sono radicalmente diverse da quelle della parte civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 420- ter c.p.p., comma 5, e art. 484 c.p.p., comma 2-bis, nella parte in cui "non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato", in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., comma 2, (Corte cost., 14/07/2009, n. 217).
2. Il secondo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che la dichiarazione di chiusura della istruttoria dibattimentale, ove la parte presente non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca della ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012, Statella, Rv. 254338), laddove, nel caso di specie, dopo la deposizione della testimone ascoltata, il P.M. si è limitato a formulare conclusioni di merito.
Tali considerazioni rendono superfluo ogni approfondimento sul significato delle originarie richieste del P.M..
3. Il terzo motivo del ricorso è, del pari, inammissibile. In primo luogo, perché il P.G. non ha interesse a dolersi della ritenuta inammissibilità dell'appello della parte civile. In secondo luogo, perché l'appello incidentale è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (di recente, v. Sez. 6, n. 14818 del 11/12/2013 - dep. 31/03/2014, Del Gaudio, Rv. 259443, la quale ha sottolineato che l'istituto è stato reintrodotto dal codice di rito sia per consentire al pubblico ministero di ottenere la reformatio in pejus della posizione dell'appellante, sia della parte che, pur avendo fatto acquiescenza alla sentenza, facendo scadere il termine per impugnare, intende reagire al rischio di peggioramento della propria posizione, ossia alla reformatio in pejus, determinato dall'intervenuta altrui impugnazione della sentenza nei suoi confronti).
In definitiva, l'appello incidentale disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen. è uno strumento a disposizione del pubblico ministero o della parte civile per reagire all'impugnazione dell'imputato ovvero a disposizione dell'imputato che, pur avendo ritenuto di non agire contro la sentenza con un suo autonomo atto d'impugnazione, voglia reagire all'appello del Pubblico Ministero o della parte civile. Ne discende che, nella specie, la parte civile non avrebbe potuto proporre appello incidentale, a seguito della proposizione dell'appello del P.M., ma solo un appello autonomo, nei termini previsti dal codice di rito.
Premesso che la sentenza di primo grado è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo in data 07/02/2012, l'appello, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), doveva essere proposto entro il termine di quindici giorni, mentre esso è stato tardivamente depositato dalla parte civile in data 21/03/2012.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015