Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, la presenza del destinatario della richiesta nel territorio dello Stato italiano è condizione necessaria per poter avviare il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, ma non anche durante la fase amministrativa finalizzata all'esecuzione della consegna, dopo la definitività della sentenza favorevole all'accoglimento della domanda, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale da parte della Corte di appello.
In tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione.
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In tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione. Corte di Cassazione Sez. 6 Penale Sent. Num. 38171 Anno 2021 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 15161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15161 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 545
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 1706/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Imperiale Rosario, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 05/12/2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Giangrandi Saverio, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli rigettava una richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Imperiale Rosario, già destinatario di una richiesta di estradizione formulata dal Regno Unito rispetto alla quale la stessa Corte territoriale aveva, con sentenza irrevocabile, ritenuto la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di consegna formulata per dare esecuzione ai mandati di arresto emessi dall'autorità britannica nei riguardi dell'Imperiale in relazione ai reati di associazione per delinquere, truffa a mezzo di strumenti informatici e telematici, riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Rilevava la Corte napoletana come - premesso che, a seguito della emissione della sentenza innanzi citata, il Ministro della giustizia aveva adottato il decreto di estradizione, impugnato dall'Imperiale con ricorso poi rigettato dal giudice amministrativo;
e che, in conseguenza di tale decisione, su sollecitazione del Ministro era stata disposta nei riguardi del prevenuto l'applicazione della misura custodiale carceraria, rimasta ineseguita per la latitanza dell'interessato - la richiesta difensiva di revoca della misura non fosse accoglibile in quanto, da un lato, la documentazione allegata all'istanza, attestante l'attuale detenzione dell'Imperiale in Tunisia, sarebbe priva di certificazione di autenticità e provenienza;
e, da altro lato, perché, anche a voler accreditare tale documentazione, sarebbe irrilevante la detenzione dell'estradando in altro paese in quanto la disposta misura cautelare avrebbe solo la finalità di garantire l'esecuzione del decreto ministeriale di estradizione.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'Imperiale, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giangrandi Saverio il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 714 c.p.p. e art. 274 c.p.p., lett. b), ed il vizio di motivazione, per manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello ingiustificatamente omesso di accreditare la documentazione allegata alla richiesta di revoca ella misura, benché la stessa risulti tradotta ed asseverata dall'Ambasciata italiana a Tunisi;
e per avere, comunque rigettato la stessa istanza di revoca nonostante la misura cautelare - la cui adozione non sarebbe sempre necessaria per poter dare esecuzione ad un decreto ministeriale di estradizione - non poteva essere mantenuta nei confronti di un soggetto che si trova all'estero, nei confronti del quale non è possibile dare seguito al procedimento estradizionale, e, in ogni caso, perché, trattandosi di misura che, lungi dal poter legittimare ricerche all'estero, sarebbe stata destinata esclusivamente ad impedire l'allontanamento dell'interessato dall'Italia, dunque connessa ad una esigenza, quella di contrastare un pericolo di fuga, oramai priva del carattere di attualità e concretezza.
Con memoria del 05/03/2014 il difensore dell'Imperiale ha prodotto una informativa dell'Interpol da cui risulta con certezza che il predetto si trova detenuto in un carcere tunisino.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. I motivi afferenti ai denunciati vizi di motivazione sono inammissibili, posto che l'art. 719 c.p.p. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari, emessi nei riguardi di un estradando, esclusivamente per violazione di legge.
3.2. Quanto agli altri motivi, ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
Va preliminarmente sottolineato che la documentazione a suo tempo allegata dalla difesa alla richiesta di revoca della misura cautelare dimostra chiaramente come, in effetti, l'Imperiale si trovasse all'epoca detenuto nel carcere di Monastir, in Tunisia: documenti che, anche alla luce della ulteriore informativa dell'Interpol depositata dal difensore, possedevano una sufficiente capacità dimostrativa della circostanza che obiettiva di cui si intendeva provare l'esistenza.
Ciò premesso, va aggiunto quanto segue.
L'art. 708 c.p.p., nel disciplinare i presupposti ed i tempi di adozione, da parte del Ministro della giustizia, del decreto di estradizione successivamente alla irrevocabilità della sentenza favorevole alla consegna dell'interessato, prevede chiaramente che quel provvedimento, di natura amministrativa, possa essere emesso nei confronti di un estradando sia detenuto che libero: tanto lo si evince dal comma 2 che, nell'indicare gli effetti della scadenza del termine di quarantacinque giorni entro il quale quel decreto deve intervenire, prevede che la persona della quale è stata chiesta l'estradizione deve essere posta in libertà, "se detenuta". D'altra parte, l'art. 704 c.p.p., comma 3, stabilisce che, per dare esecuzione al proprio decreto di estradizione, il Ministro della giustizia possa chiedere alla competente Corte di appello, che abbia adottato una decisione favorevole all'estradizione (dunque, anche prima della irrevocabilità della relativa sentenza), l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'estradando: applicazione, dunque, che è possibile, oltre che nel caso in cui l'interessato sia rimasto in precedenza sempre libero, anche laddove una misura cautelare coercitiva, già applicata durante il procedimento di estradizione ai sensi dell'art. 714 c.p.p., abbia perso efficacia per una delle molteplici ragioni regolate dal codice di rito.
È ragionevole ritenere che l'emissione di un provvedimento di applicazione di misure coercitive finalizzato a consentire l'esecuzione di un adottando o già adottato decreto ministeriale di estradizione, non comporta un accertamento della presenza degli stessi presupposti per l'applicazione dell'analoga misura durante lo svolgimento dinanzi all'autorità giudiziaria del procedimento di delibazione sulla richiesta di consegna. Così, ad esempio, non occorre che la Corte di appello effettui la verifica prognostica indicata dall'art. 714, comma 3 ("le misure coercitive... non possono comunque essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione"), in quanto tale sentenza favorevole è stata già emessa;
ne', in ipotesi di passaggio in giudicato di tale sentenza, sono operativi i termini di perdita di efficacia della misura, disciplinati dal cit. art. 714, comma 4, che evidentemente sono collegabili alle scansioni temporali del medesimo procedimento di estradizione.
Tuttavia, è ragionevole sostenere che, anche nella fase amministrativa di esecuzione del decreto ministeriale di estradizione, l'adozione di un provvedimento di applicazione di una misura coercitiva, sia possibile se vi è stata la richiesta del Ministro (art. 704, comma 3): mentre è discutibile che l'autorità giudiziaria debba verificare la sussistenza "dell'esigenza di garantire che la persona della quale è stata domandata l'estrazione non si sottragga all'eventuale consegna" (art. 714, comma 2, seconda parte), trattandosi di misura evidentemente funzionale a permettere l'esecuzione del più volte menzionato decreto ministeriale, dunque a consentire la materiale consegna già disposta(in questo senso Sez. 6, n. 846 del 04/03/1991, P.G. in proc. Alexandridis, Rv. 187532, secondo cui, in fase di decisione favorevole all'estradizione, detta misura va disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti il procedimento di estradizione ex art. 704 c.p.p., comma 3, da valutarsi autonomamente ai sensi dell'art. 714 c.p.p., comma 2;
conforme anche Sez. 6, n. 3384 del 28/09/1995, Matasic, Rv. 203311). Tale opzione esegetica è necessaria per salvaguardare un'equilibrata e costituzionalmente orientata lettura delle disposizioni codicistiche in materia di estradizione per l'estero, che impongono che l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale sia, comunque, disposta dal giudice, misura che, però, nella fase amministrativa, finisce per rappresentare un elemento integrativo del decreto ministeriale di estradizione: ne deriva che la Corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia (così Sez. 6, n. 16190 del 24/01/2008, Kubinova, Rv. 239671; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2007, Cocimirca, Rv. 238128; Sez. 6, n. 467/05 del 14/12/2004, Nadir Abdulmaguid, Rv. 231471), senza possibilità di una sua successiva revoca sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga (in questi termini Sez. 6, n. 39195 del 24/05/2001, Aboud Maisi, Rv. 220403; Sez. 6, n. 746 del 24/02/1999, Nunez Reyes, Rv. 213912).
Nè è indispensabile che, ai fini della applicazione di quella misura in tale fase, il destinatario si trovi con certezza nel territorio dello Stato italiano. Ed infatti, se la presenza dell'interessato nel territorio italiano è condizione per poter esercitare la giurisdizione ed avviare, così, il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, analogo presupposto non appare indispensabile nella fase amministrativa, nella quale l'unica finalità, anche ai sensi del già richiamato art. 714 c.p.p., comma 2, è quella di consentire l'esecuzione della consegna disposta con l'adottato decreto ministeriale di estradizione (fatto salvo ovviamente il "monopolio" spettante all'autorità giudiziaria in ordine all'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale avente una funzione di manus iniectio). Sotto questo punto di vista, è possibile riconoscere un "parallelismo" con l'ambito di operatività della disposizione dettata dall'art. 274 c.p.p., lett. b), rispetto alla quale questa Corte ha avuto già modo di evidenziare che è legittima l'applicazione di una misura cautelare personale a carico di un soggetto che si sia temporaneamente trasferito all'estero, qualora tale misura sia giustificata dall'esigenza di prevenire il pericolo di una sottrazione irreversibile dell'indagato all'istanza statuale, rischio cui la misura è diretta a porre rimedio, non appena si presenti la concreta possibilità di darne attuazione a seguito della intervenuta presenza dell'indagato nel territorio dello Stato (in questo senso Sez. 6, n. 2799 del 25/09/1996, Craxi, Rv. 206211). Di tali principi di diritto la Corte di appello di Napoli ha fatto sostanzialmente buon governo, osservando, nella parte introduttiva della motivazione dell'ordinanza gravata, come l'Imperiale si fosse già sottratto all'esecuzione di altra precedente misura custodiale, disposta con provvedimento emesso il 22/04/2008 durante il procedimento di estradizione, rimanendo per lungo tempo latitante e così concretamente dimostrando l'assenza di qualsivoglia disponibilità a permettere la sua consegna all'autorità dello Stato richiedente l'estradizione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014