Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, una volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l'applicazione di una misura coercitiva nei confronti dell'estradando ai fini della sua materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando che una precedente misura sia stata dichiarata cessata per decorrenza dei termini di cui all'art. 714 cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che l'adozione della misura in questa fase è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità della consegna, senza che possano rilevare le esigenze cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 1
SN sentenza n.:2714 Registro Generale n.: 36163/08
18 8 1 /09 Camera di consiglio del 27 novembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere
dott. Massimo Dogliotti Consigliere dott. Lina Matera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PE OS -nato il 28 ottobre
1974 - avverso l'ordinanza 10 luglio 2008 della Corte di appello di
Napoli, che ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, disposta con ordinanza 22 aprile
2008 della stessa Corte distrettuale, la quale, a sensi dell'art. 704.3
C.P.P., aveva nuovamente disposto la misura cautelare in precedenza dichiarata cessata, per decorrenza del termine massimo previsto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vittorio Daniele Meloni che ha concluso per il rigetto
del ricorso nonché il difensore Aw. FIORA G. che si è riportato ai motivi.
considerato in fatto e in diritto
§.1) lo sviluppo del procedimento ed i motivi di
impugnazione
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
a) l'RI è stato arrestato il 16 dicembre 2005 su richiesta dell'Autorità giudiziaria inglese;
b) la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza favorevole all'estradizione dell'RI e il Ministro della giustizia ha emesso il relativo provvedimento di estradizione in data 22 marzo 2007, impugnato al TAR ed al Consiglio di
Stato;
c) con ordinanza 3 maggio 2007 è stata disposta la liberazione dell'estradando (arrestato il 16 dicembre 2005) con sostituzione della misura in atto con gli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria d) con ulteriore ordinanza 12 giugno 2007 la Corte distrettuale ha ripristinato la custodia cautelare in carcere per inottemperanza agli obblighi di dimora e presentazione
(fg.54);
e) entrambe le dette due ordinanze il 6 dicembre 2007 sono state cassate con decisioni di questa sezione (6567/08 e
2956/08);
f) il 22 luglio 2008, su richiesta del Ministro della giustizia (in data 25 marzo 2008 e formulata secondo la difesa del ricorrente a sensi dell'art.714 C.P.P.) è stata nuovamente ripristinata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ex art. 704.3 C.P.P. per ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, argomentata anche per la perdurante inottemperanza agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato lamenta che l'ordinanza della Corte distrettuale abbia ignorato del tutto, non motivando sul punto, le importanti novità che incidevano sul perdurare della misura, in particolare la Corte napoletana non ha risposto al quesito sulla legittimità dell'imposizione di una nuova misura coercitiva nei confronti dell'estradando, dopo l'inutile decorso di tutti i termini afferenti al segmento de libertate della procedura estradizionale. In tale ambito si deduce violazione del disposto del comma V dell'art. 13 Costituzione considerato che l'estradando aveva trascorso "in vinculis", oltre il tempo dei 45 giorni, successivo al deposito della sentenza della Corte di
Cassazione, il periodo massimo previsto dall'art. 708.5 C.P.P. per la consegna, ovvero quello maggiore fissato dalla norma pattizia di cui all'art.18.4 della Convenzione di Parigi, e, pertanto non poteva essere nuovamente sottoposto ad ulteriore misura coercitiva nella fase nella quale il procedimento era giunto (sez.VI, Rv. 236979
Cotiga, Rv. 220298 Mbanaso).
Sul punto osserva criticamente il ricorrente che le misure coercitive, applicabili su richiesta del Ministro della giustizia, possono esserlo solo nei limiti temporali precisati dal comma IV dell'art. 714 C.P.P. (Cass. Penale sez. VI Terkuli) soltanto prima che sia intervenuta la decisione irrevocabile favorevole all'estradizione:
se ciò non è avvenuto ne consegue che l'estradando va consegnato
"libero" all'Autorità richiedente
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione degli artt. 292 e 274 C.P.P. in punto di ritenuto pericolo di fuga, non potendosi ritenere indicativo a tale effetto il mancato rispetto di misure cautelari prive di legittimità, ed in ogni caso non potendosi neppure valutare la volontà di sottrarsi alla estradizione manifestata dall'RI al comandante della stazione dei
Carabinieri, tenuto conto che la valutazione del pericolo di fuga va Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
Q correlata a dati concreti, oggettivi e non preconcette valutazioni di ordine generale.
Con un terzo motivo il ricorso delinea violazioni di legge riferite all'art. 704 C.P.P. in relazione all'art. 13 Costituzione, considerato che la norma richiamata dalla Corte distrettuale e cioè l'art. 704.3
C.P.P. va riferita alle sole ipotesi in cui la richiesta cautelare intervenga dopo una decisione giurisdizionale favorevole alla estradizione e nella prospettiva della emissione del relativo decreto
(Cass. Penale sez. VI,3397/2002; 12677/2007 Cipriani).
Con memoria depositata l'11 novembre 2008 il difensore prospetta l'illegittimo esercizio del potere coercitivo nei confronti dell'estradando, avendo la Corte di appello agito sulla base dell'art. 704.3 C.P.P. a fronte di una richiesta del Ministro della giustizia proposta ex art. 714 C.P.P. la quale ultima presuppone una procedura di estradizione non completata.
Con ulteriore doglianza si lamenta che nessuna indagine sia stata fatta circa la circostanza di fatto della presenza fisica dell'estradando nel territorio dello Stato, indagine necessaria in relazione alla stessa richiesta del Ministro della giustizia e delle informative in atti che deponevano per una non-presenza in Italia dell'RI.
Infine si prospetta violazione dell'art. 708.4 C.P.P. in relazione all'art. 13.5 Costituzione in quanto l'ordinanza cautelare risulta emessa in ispregio al richiamato disposto dell'art. 708.4 C.P.P. . In conclusione l'ordinanza cautelare sarebbe stata emessa in violazione del citato art. 708 C.P.P. in quanto richiesta ed ordinata in assenza di una previa determinazione ministeriale del termine di consegna, in un quadro temporale nel quale risulterebbero consunti i termini di cui all'art. 714 C.P.P. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
§.2) la decisione della Corte
Il ricorso, nelle sue articolazioni, risulta per plurimi profili
Peraltro la consistenza dei motivi impone una inammissibile. analitica prospettazione della vicenda e delle relative soluzioni nei termini che seguono.
Il decreto di estradizione risulta emesso da parte del Ministro 22 marzo 2007. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR e successivamente al Consiglio di Stato;
non essendo stata concessa la sospensione del decreto, il Ministro, tenuto conto che il provvedimento coercitivo è funzionale alla consegna, non potendo escludersi che l' PE si trovi in territorio italiano ha chiesto, ai sensi dell'art. 704, comma 3 c.p.p. (in realtà, come risulta dalla nota in atti, ai sensi dell' art. 714), "attesa la fuga in atto", la misura coercitiva della custodia in carcere.
Per la verità, quale che sia la norma correttamente richiamata, essendo il titolo legittimante la privazione dello status libertatis esclusivamente il decreto di estradizione, la misura è stata correttamente richiesta e correttamente eseguita per la fase esecutiva;
e se è pur vero che, una volta scaduti i termini di cui all' art. 714 c.p.p., non pare più consentita l'adozione di una misura privativa della libertà personale, ciò riguarda esclusivamente la fase giurisdizionale e non la fase esecutiva.
Si versa dunque nella fase amministrativa-esecutiva. In ogni caso, sulla legittimità della custodia questa Corte si è già pronunciata, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall' PE sia pure esclusivamente per vizi formali. A ben vedere il ricorrente, con la sua impugnazione, non si duole in effetti, tanto del
provvedimento che ha denegato la revoca della misura a suo Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 6
tempo disposta, ma della stessa legittimità del titolo custodiale.
Fatto salvo l'effetto preclusivo derivante dalla dichiarazione di inammissibilità pronunciata da questa Corte con sentenza 24 settembre 2008, può comunque osservarsi:
1. che in presenza di una richiesta del Ministro, di applicazione della misura cautelare in conseguenza dell' esecutività del decreto di estradizione non ha alcun senso il richiamo ai termini di custodia previsti dall' art. 714 c.p.p., termini, come è noto, decorsi;
ciò perché, se è vero che la legge processuale non prevede la possibilità di ripristino della misura secondo un modello analogo a quello previsto dall' art. 307 dello stesso codice (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 2001,
Mbanaso; peraltro, in senso contrario, v. Sez. VI, 17 novembre 1993, Mamone), secondo cui l'estradato che sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, nel corso del giudizio di estradizione ex art. 714
c.p.p. e sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, ben può essere sottoposto, al momento in cui la Corte di appello delibera favorevolmente sull' estradizione, qualora si trovi in stato di libertà, alla custodia in carcere ex art. 704, comma
3, c.p.p., perché quanto quest' ultima, diretta ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di estradizione, costituisce misura diversa da quella prevista dall' art. 714 c.p.p.
(emessa in previsione di una sentenza favorevole di estradizione), della quale non ripete perciò requisiti di validità, limiti di durata né altri effetti preclusivi), è anche, vero che, allorché sia stato emesso (e sia esecutivo) il decreto di estradizione, essendo questo il titolo cui occorre riferirsi, viene attivato uno strumento destinato esclusivamente non all' attuazione delle pronuncia giurisdizionale, ma piuttosto, alle concrete modalità della 2.
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5.
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compromesse dal pericolo di fuga del consegna,
consegnando; solo per l'eadem ratio può, dunque, qui essere chiamato in causa l' art. 714 c.p.p., quale modello giurisdizionalmente presidiato, in forza del quale, un' autorità, che ha ormai esaurito con il decreto ministeriale ogni sua ulteriore funzione, provvede su richiesta del Ministro, a consentire la consegna materiale del consegnando;
senza che qui, peraltro, possano essere evocate, le esigenze cautelari rilevanti nella procedura estradizionale;
ciò induce a serie perplessità circa la possibilità stessa di azionare davanti all' autorità giudiziaria lo strumento della revoca della misura, e, conseguentemente il ricorso per cassazione avverso il diniego di cessazione della misura stessa, l' unico strumento di gravame risultando, in assenza di diversi modelli legislativamente predisposti e senza che si possa, anche qui, riferire al regime di rinvio quale risultante dai precetto dell'art. 714, comma 2, quello previsto dall' art. 111 della Costituzione, mezzo qui peraltro esperito e dichiarato inammissibile con conseguente effetto preclusivo;
inoltre, che il regime delle garanzie giurisdizionali, previste dall' art. 714 c.p.p., sia destinato ad arrestarsi alle soglie del decreto ministeriale che dispone la consegna, sembra confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite che pare ancorare al momento del decreto ministeriale il regime di garanzia giurisdizionale (Sez. un., 28 maggio 2003, Di
Filippo); la situazione ora all' esame della Corte è davvero ai limiti del paradosso: è stato emesso un provvedimento, destinato ad attuare la consegna allo Stato estero ed in conseguenza di tale provvedimento l' imputato è risultato "lato sensu" latitante;
non si vede pertanto in qual modo possa essere fatta valere la revoca di una misura che avrebbe come sola 6.
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alternativa la consegna volontaria dell' arrestato;
tanto è vero che i motivi di ricorso si basano su argomenti tutti accentrati sul provvedimento impositivo della custodia, come del resto, ammette lo stesso ricorrente che fa appello alla decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, qui lo si afferma soloassolutamente ininfluenti;
in effetti
-
se il titolo per la consegna è il decreto, problematicamenteBULL già di per sé questo sarebbe sufficiente a trarre in vinculis il consegnando;
se nei confronti di quest' ultimo viene attivata la garanzia giurisdizionale di cosa il ricorrente ha da dolersi?
Sotto questo profilo è chiaramente assente l' interesse al ricorso. Soluzione questa (a parte la preclusione) che appare la più conforme al sistema di garanzia giurisdizionale che contrassegna fino al decreto (altra sarà la garanzia successiva), ed è sotto tale profilo indicativo che le Sezioni unite si riferiscano ai termini di custodia cautelare, non ai termini per la consegna;
in ogni caso la questione sarebbe da ritenere intempestivamente proposta, proprio perché, pur essendo intervenuto il decreto di estradizione, non è stata possibile l' esecuzione della consegna. In tal senso, una statuizione di inammissibilità risulterebbe conforme a quella pronuncia di questa Sezione (citata dal ricorrente) secondo cui, poiché la possibilità di sottoporre l' estradando "in ogni tempo" a misure coercitive su richiesta del Ministro della giustizia è esercitabile solo nei limiti temporali precisati dall'art. 714, comma 4, c.p.p., una volta emesso il decreto di estradizione cessa, quanto ai termini massimi di custodia, il rapporto cautelare disciplinato da tale norma, dovendosi applicare per la fase relativa alla consegna dell' estradando le modalità e i termini precisati nei commi quarto e quinto dell' art. 708
c.p.p., che implicano una limitata estensione temporale della coercizione personale, finalizzata esclusivamente alla Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 9
esecuzione della estradizione (Sez. VI, 17 febbraio 2004,
Terkuli) Dunque, esclusa ogni possibilità di richiesta di
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revoca (che potrebbe fondarsi esclusivamente su fatti sopravvenuti, come, ad es., le condizioni di salute del consegnando), non resta che affidarsi ai termini previsti dall' art. 708, riferibili anche all' ipotesi (e qui è individuabile davvero un vuoto normativo) in cui il Ministro emetta il decreto e non provveda poi alla materiale consegna dell' estradando;
è questa, mi pare l' unica doglianza che il ricorrente potrebbe far valere, comunque subordinata alla persistenza dello status custodiae.
In tale quadro argomentativo (preclusione; difetto di interesse;
intempestiva deduzione dei vizi utili e funzionale all'annullamento), la conclusione che si impone è quindi quella, obbligata, della inammissibilità del proposto ricorso.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento della somma, che si stima equa, di €.
2.000 alla Cassa delle ammende. Va inoltre mandato alla
Cancelleria di trasmettere copia della sentenza a Ministro della giustizia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza a Ministro della giustizia.
Roma 2008
Il cons. est.
Luigi Lanza
Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giovanni de RobertoодносЯ oggi 19 GEN 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia