Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 1881
CASS
Sentenza 27 novembre 2008

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In tema di estradizione per l'estero, una volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l'applicazione di una misura coercitiva nei confronti dell'estradando ai fini della sua materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando che una precedente misura sia stata dichiarata cessata per decorrenza dei termini di cui all'art. 714 cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che l'adozione della misura in questa fase è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità della consegna, senza che possano rilevare le esigenze cautelari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 1881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1881
    Data del deposito : 27 novembre 2008

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