Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Nel caso d'esame protetto di minori di anni sedici, nelle forme dell'incidente probatorio, l'inosservanza dell'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva non è causa di alcuna nullità o inutilizzabilità, potendo semmai comportare un ostacolo al necessario controllo, cui è appunto finalizzata l'adozione di detta particolare documentazione, circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese.
Commentario • 1
- 1. La Consulta si pronuncia sul cd. incidente probatorio “speciale”: ricostruzione dell’istituto e considerazioni finali.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 32580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32580 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/07/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 880
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 14382/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G., nato a [...] il [...]__, detenuto in carcere;
avverso la ordinanza resa il 13.3.2008 dal Tribunale per il riesame di Bari.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 13.3.2008 il Tribunale di Bari, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia carceraria disposta dal g.i.p. barese con provvedimento del 26.2.2008 a carico di V.G., attinto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di violenza sessuale (art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 1 e 5) e di violenza privata (art. 610 c.p.) in danno della figlia minore R., di circa otto anni.
Respinte alcune eccezioni processuali sollevate dal difensore, il giudice del riesame ha ritenuto in estrema sintesi che:
- sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, per quanto risultava dalle dichiarazioni rese non solo dalla piccola R., ma anche dall'altra sorella Ro. e dalla madre
O.R.;
- benché il V. si trovasse attualmente agli arresti domiciliari per diverso delitto di violenza sessuale in danno dell'altra figlia S., sussisteva l'esigenza cautelare di scongiurare la reiterazione delittuosa attraverso la più grave misura della custodia carceraria, in considerazione della particolare gravita del fatto (aver abusato sessualmente di figlie ancora minorenni) e della incapacità all'autocontrollo che connota impulsi sessuali di questo genere e rende insufficiente e inidonea la misura degli arresti domiciliari.
2 - Il V. ha presentato personalmente ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di annullamento. In particolare denuncia:
2.1 - violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. Sostiene al riguardo che il difensore, già nella istanza di riesame, aveva lamentato la mancata trasmissione al giudice del riesame delle dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive dalla sorella dello stesso indagato, V.A., dal marito di questa,
D.A., e dalla convivente dell'indagato, M.
C., evidenziando che dalle medesime dichiarazioni risultava una diversa collocazione cronologica dei fatti contestati, che aveva consentito di appurare durante l'incidente probatorio del 18.6.2007 che essi erano limitati al 2004, come del resto accertato dal pubblico ministero e dallo stesso provvedimento del g.i.p. che, nel precedente procedimento, aveva sostituito la custodia carceraria con gli arresti domiciliari;
2.2 - violazione degli artt. 335 e 407 c.p.p., perché erano stati utilizzati atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine semestrale per il compimento delle indagini preliminari. Sostiene al riguardo che il termine di durata massima delle indagini decorreva dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato del primo procedimento, contrassegnato dal n. 9547/06, posto che dagli atti relativi risultava pacificamente anche la violenza sessuale
contro
R., sicché l'apertura di un nuovo procedimento col numero __17796/07__ per quest'ultimo fatto era irregolare e illegittima;
2.3 - inutilizzabilità assoluta della dichiarazione resa alla p.g. in data 1.9.2007 dalla minore V.R., giacché il supporto magnetico che la riproduceva (DVD) era soltanto una copia del nastro originario, ed era per giunta monco perché l'ultima parte era stata irrimediabilmente distrutta, a nulla rilevando che i verbalizzanti avevano riferito che la parte mancante conteneva dichiarazioni prive di rilievo indiziario;
2.4 - violazione dell'art. 273 c.p.p. in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
Sostiene che una serena valutazione delle dichiarazioni accusatorie della piccola R. doveva portare a qualificarle come una vicenda di "emulazione" della sorella S., che in certo senso le rubava la scena come vittima dell'abuso sessuale da parte del padre. Aggiunge che la versione di R. era inverosimile anche laddove collocava gli abusi da lei patiti nel corso dell'anno __2006__, subito prima della incarcerazione del padre, posto che questa collocazione cronologica era incompatibile con le menzionate dichiarazioni di V.A. e D.A.;
2.5 - violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) in ordine alla esigenza cautelare di scongiurare la reiterazione di delitti della stessa indole.
Rileva che il V. era stato sottoposto a misura carceraria in data 30.1.2007; che il 27.6.2007 era stato ammesso agli arresti domiciliari perché il g.i.p. aveva ritenuto che i fatti non avevano oltrepassato il 2004 e le figlie si erano ormai trasferite a __Verona__; che da quest'ultima data il comportamento del V. era stato assolutamente corretto, tanto da essere stato autorizzato ad allontanarsi senza scorta dal domicilio per assistere al battesimo del nuovo figlio. In relazione a questi fatti la ordinanza impugnata ha confermato la custodia carceraria, senza considerare che questa è soltanto una extrema ratio quando le altre misure si rivelano inidonee alle esigenze cautelari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Per chiarezza occorre precisare che - a quanto è dato desumere dagli atti a disposizione di questa Corte -
contro
V.
G. è stato aperto un primo procedimento, n. 9547/06, per violenza sessuale in danno della figlia S.. Peraltro, già dagli atti di questo procedimento, risultava un abuso sessuale anche in danno dell'altra figlia R..
Nell'ambito di questo procedimento il g.i.p., con provvedimento del 22.1.2007, ha disposto a carico del V. la custodia carceraria, in ordine all'abuso sessuale
contro
S.; e in seguito, con ordinanza del 27.6.2007, ha sostituito la custodia carceraria con la misura attenuata degli arresti domiciliari.
Quando il pubblico ministero ha deciso di sviluppare le indagini anche per l'abuso sessuale
contro
R. ha aperto un nuovo fascicolo col n. 17796/07; e ha ottenuto dal g.i.p. una nuova misura di custodia carceraria contro il V., con la citata ordinanza del 26.2.2008. Sembrerebbe quindi ricorrere la fattispecie processuale prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, in forza della quale i termini di durata della misura cautelare decorrono dalla data in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza cautelare, posto che la seconda ordinanza cautelare è stata emessa in relazione a un reato commesso dallo stesso indagato in data antecedente alla prima ordinanza (verosimilmente in esecuzione del medesimo disegno criminoso), e considerato che il reato era già desumibile dagli atti. Con la conseguenza che, nel caso, di specie, essendo stata la prima ordinanza eseguita in data 30.1.2007, sarebbe ormai scaduto il termine di fase di un anno (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 7 bis). Ma - come ha chiarito la giurisprudenza costante di questa Corte - la perenzione della misura restrittiva ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, non riguarda l'intrinseca legittimità dell'ordinanza cautelare, ma attiene - appunto - alla efficacia della misura, con la conseguenza che non può essere dedotta nel procedimento di riesame, ma deve essere proposta solo con la istanza di revoca della misura cautelare (v. da ultimo Cass. Sez. 1^, n. 35113 del 13.7.2007, Chiodo, rv. 237632; Cass. Sez. 1^, n. 19905, n. 19905 del 4.3.2004, Russo, rv. 228053).
4 - Vanno quindi esaminate le specifiche censure sollevate dal ricorrente in ordine alla legittimità della misura cautelare de qua, a cominciare da quelle di carattere processuale, che appaiono tutte infondate.
4.1 - Per quanto riguarda la prima censura, con cui l'indagato lamenta la mancata trasmissione al tribunale del riesame di alcune dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive (v. sopra n. 2.1), va ribadito il principio secondo cui l'omessa trasmissione al giudice del riesame di un atto a contenuto informativo acquisito in sede di indagini preliminari non comporta l'inefficacia della misura coercitiva se non vengono specificamente indicati quali dati sostanziali decisivi siano stati in tal modo sottratti al controllo del tribunale del riesame, e se - per mezzo della cd. "prova di resistenza" - si può apprezzare l'irrilevanza degli elementi informativi non trasmessi ai fini della correttezza e della legittimità della misura cautelare (Cass. Sez. 2^, n. 15077 del 27.2.2007, Toffolo, rv. 236460; nonché n. 49129 del 2003, rv. 229506).
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a sostenere in modo alquanto generico che le dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive, e non trasmesse al giudice del riesame, consentivano di determinare diversamente il tempus commissi delicti, facendolo risalire all'anno 2004. Ma da una serie di elementi (soprattutto il riferimento all'incidente probatorio e al provvedimento di sostituzione della misura carceraria, che appartengono tutti al procedimento n. 9547/06 e non al procedimento n. 17796/07) appare chiaro che questa diversa collocazione temporale del fatto si riferiva alla violenza sessuale
contro
S., e non alla violenza sessuale
contro
R., di cui si discute nel presente procedimento di riesame. Se anche così non fosse, comunque, la censura sarebbe ugualmente inammissibile per difetto di specificità, perché non precisa quali elementi informativi, specificamente relativi alla violenza
contro
R., erano contenuti nelle dichiarazioni acquisite ex art. 391 bis c.p.p. e ss., e non trasmesse al tribunale.
4.2 - Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la illegittima utilizzazione di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine semestrale per il compimento delle indagini preliminari, che - a detta del ricorrente - decorre dall'apertura del primo procedimento n. 9547/06 e non dall'apertura del secondo (n. 2.2).
Basta osservare al riguardo che:
- il ricorrente confonde scorrettamente l'istituto della decorrenza della custodia cautelare, che è anticipata nei casi di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, con l'istituto della decorrenza del termine per l'espletamento delle indagini preliminari, che - come si desume dall'art. 405 c.p.p., comma 2 - inizia dal momento in cui è iscritto al registro generale il nome della persona indagata e il fatto specifico attribuitogli, e non può essere anticipata al momento in cui è stato iscritto il nome di altro indagato ovvero un fatto attribuito allo stesso indagato, ma diverso da quello di cui si discute;
- in ogni caso la durata ordinaria delle indagini preliminari per il reato di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609 ter c.p.p. è di un anno e non di sei mesi (v. art. 405 c.p.p., comma 2,
u.p., in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 7 bis). Se ne deve concludere che nel caso di specie il termine per le indagini preliminari iniziava a decorrere dal momento in cui era stato iscritto nel registro generale il fatto di violenza sessuale in danno di R. attribuito al V., è cioè dal momento in cui era stato iscritto il procedimento n. 17796/07. Comunque, anche a voler considerare la decorrenza dalla iscrizione nel 2006 del procedimento 9547/06, il ricorrente non specifica il giorno e il mese della iscrizione, con la conseguenza che non può verificarsi in questa sede se gli atti indicati come inutilizzabili (in particolare le s.i.t. rese da V.R. alla polizia giudiziaria in data 1.9.2007), sono stati compiuti oltre il termine annuale. 4.3 - Altrettanto inammissibile è la terza eccezione processuale, con cui il ricorrente lamenta la illegittima utilizzazione della succitata dichiarazione resa da V.R. in data
1.9.2007, atteso che si trattava solo di una copia in DVD della relativa registrazione, per giunta danneggiata nella parte finale. La censura è anzitutto generica ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (e quindi inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1,
lett. c)) giacché non indica specificamente le ragioni di diritto che la sorreggono, con i relativi articoli di legge.
In secondo luogo è priva di qualsiasi fondamento giuridico, giacché nessuna norma di legge vieta al giudice di utilizzare copie di atti acquisitivi di mezzi di prova, ferma restando la facoltà delle parti di dimostrare la infedeltà della copia rispetto al documento probatorio originario.
Questo argomento vale anche per il caso tutto particolare in cui, per i reati di violenza sessuale in danno di persone minori degli anni sedici, le dichiarazioni testimoniali della persona offesa assunte in sede di incidente probatorio devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva, a norma dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, terzo periodo. In tali casi, la trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti (ultimo periodo dello stesso comma 5 bis).
Com'è evidente, la ratio di queste disposizioni è data dalla duplice esigenza, da una parte, di favorire l'assunzione testimoniale del minore attraverso la facoltà privilegiata data alle parti di accedere all'incidente probatorio a norma dell'art. 392 c.p.p., comma 1 bis, e, dall'altra, di evitare o quanto meno attenuare, in processi delicati come quelli de quibus, la lesione del principio di immediatezza che il ricorso all'incidente probatorio inevitabilmente comporta.
Ma esiste indubbiamente anche un'altra ragione specifica che ha ispirato il legislatore e che è connessa alla particolare difficoltà di valutare la testimonianza di minori abusati sessualmente, soprattutto quando sono minori di dieci anni e sono comunque esposti a suggestioni eteroindotte o al condizionamento delle figure di adulti significativi (genitori, psicologi, assistenti sociali, etc.). In tali casi, l'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva tende ad assicurare il controllo sulla genuinità delle dichiarazioni e a consentire una più rigorosa valutazione della attendibilità e della validità probatoria della testimonianza. Sotto questo profilo la funzione della documentazione audiovisiva permane anche quando non è imposta per legge (come nell'incidente probatorio), ma è adottata dagli organi di polizia giudiziaria o dai consulenti tecnici in ossequio ai principi consolidati che governano le tecniche investigative in relazione agli abusi sessuali contro minori (come quelli codificati nella cd. Carta di Noto). Nel caso di specie, l'audioregistrazione non è stata adottata in sede di incidente probatorio, ma è stata decisa dalla polizia giudiziaria appunto per assicurare il controllo sulla genuinità dell'acquisizione testimoniale.
Tanto premesso, va però osservato che l'obbligo della documentazione fonografica o audiovisiva, imposto dall'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, per le dichiarazioni rese dai minori vittime di abusi sessuali in sede di incidente probatorio, a differenza dell'analogo obbligo prescritto a pena di inutilizzabilità dall'art. 14 bis c.p.p. per gli interrogatori di detenuti svolti fuori udienza, non è è assistito da alcun presidio sanzionatorio.
Ne deriva che l'inosservanza dell'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva non produce nullità, per il principio di tassatività disposto in materia dall'art. 177 c.p.p., e neppure inutilizzabilità, giacché - anche alla luce del criterio direttivo n. 7 imposto dalla L.D. 16 febbraio 1987, n. 81 che impone la "previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali" - da una parte manca una specifica sanzione processuale, e dall'altra non può applicarsi la generale sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., comma 1, che è limitata soltanto alle prove assunte in violazione di divieti stabiliti dalla legge.
La unica conseguenza della predetta inosservanza, così come della mancata registrazione quando questa è consigliata dalle più accreditate tecniche investigative, quindi, non attiene alla utilizzabilità, ma alla valutazione probatoria delle dichiarazioni, giacché la forma della loro documentazione, avvenuta solo mediante verbalizzazione (ex art. 134 c.p.p.) e senza riproduzione fonografica o audiovisiva (ex art. 139 c.p.p. e art. 398 c.p.p., comma 5 bis), può ostacolare il necessario controllo sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni stesse. Neppure può sostenersi la inutilizzabilità della copia della registrazione, giacché - come già osservato - non esiste una disposizione di legge che vieti questa utilizzazione, salva restando ovviamente la necessità che la copia sia fedele all'originale. Sarà onere della parte che intenda sostenere l'infedeltà della copia, darne prova chiedendo di acquisire l'originale. Se poi - come nel caso di specie - una parte della copia è deteriorata o inintelligibile, la parte interessata ha diritto di collazionarla con l'originale, fermo restando che, se l'originale della registrazione manca o è ugualmente inintelligibile, assume rilievo probatorio solo il verbale. In conclusione, erra il ricorrente laddove deduce la inutilizzabilità di tutta la registrazione delle dichiarazioni accusatorie rese dalla minore persona offesa, soltanto perché era una copia dell'originale, o perché l'ultima parte di essa era inintelligibile.
5 - Vanno quindi esaminate le censure di merito sollevate nel ricorso.
5.1 - La prima deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. in ordine alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (n. 2.4), e contesta proprio la valutazione di attendibilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie della piccola R..
Ma la doglianza è priva di pregio.
Il giudice del riesame ha legittimamente ritenuto sussistere un grave quadro indiziario a carico del V. sia per l'attendibilità intrinseca del racconto accusatorio della figlia R., sia per i riscontri esterni offerti dalle dichiarazionidell'altra figlia Ro. e della moglie O.R..
In siffatto contesto, prospettare senza alcun riscontro concreto una lettura alternativa delle dichiarazioni di R. in chiave di "emulazione" dell'altra sorella vittima di abuso sessuale del padre, resta una mera congettura, come tale inidonea ad assurgere a critica reale dello impianto motivazionale della impugnata ordinanza. Anche la censura di inverosimiglianza della collocazione temporale degli abusi risultante dal racconto di R. resta generica, giacché non specifica i profili fattuali che la renderebbero incompatibile con le dichiarazioni rese dalla sorella e dal cognato dell'indagato ( V.A. e D.A.), così
legittimando il serio sospetto (come sopra dedotto) che queste ultime dichiarazioni in realtà si riferissero agli abusi sessuali perpetrati dal V. contro l'altra figlia S..
5.2. - Infine, non può essere accolto neppure l'ultimo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari (n. 2.5.). La valutazione sul punto da parte del tribunale del riesame è sorretta da motivazione congrua e legittima, che ha correttamente valorizzato la gravità del reato e l'incapacità all'autocontrollo dimostrata dall'indagato, che non consentono di ritenere adeguata la più lieve misura degli arresti domiciliari. La diversa valutazione opposta dal ricorrente non è tale da poter configurare un vizio di motivazione.
6 - In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, dispone che copia della sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituzione penitenziaria territorialmente competente. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2008