Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2016, n. 46368
CASS
Sentenza 14 settembre 2016

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Massime1

Il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura.

Commentario1

  • 1L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda)
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2016, n. 46368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46368
Data del deposito : 14 settembre 2016

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