Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
Il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura.
Commentario • 1
- 1. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda)Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2016, n. 46368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46368 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
46 36 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO -Presidente - Sent. n. sez.1556 CC - 14/09/2016 GIACOMO FUMU R.G.N. 23665/2016 GEPPINO RAGO ANDREA PELLEGRINO -Relatore - SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MI LV, n. a Bisignano il 20/05/1953, rappresentato e assistito dall'avv. Filippo Cinnante e dall'avv. Guido Siciliano, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello, n. 153/2016, in data 14/04/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. ssa Delia Cardia che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello, in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero, annullava nei confronti di LV MI l'ordinanza del Tribunale di Cosenza in data 17 1 febbraio 2016 di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria in relazione al reato di estorsione, ripristinando nei confronti del sunnominato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di LV MI, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione evidenziando come entrambi i coimputati del MI sono liberi, nel dibattimento sono stati escussi tutti i testi di accusa, lo stesso ha tenuto un buon comportamento processuale, risulta essere decorso del tempo dalla commissione dei fatti ed il MI risulta già gravato dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di non uscire da casa dopo le ore venti e prima delle ore otto di mattina: elementi che il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni 2 della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di impugnazione, sia pure atipico ha la specifica - - funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
3. Nella valutazione del Tribunale non si riscontra alcuna violazione di legge, essendo le conclusioni assunte del tutto congrue e prive di illogicità manifesta.
3.1. Rileva il Tribunale come il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto delle modalità del fatto nonché della personalità del MI, soggetto gravato da numerosi precedenti, anche 3 specifici. In particolare, a sostanziale "risposta" alle odierne reiterate censure difensive, si afferma che "... sebbene risulti che l'iniziativa del coinvolgimento del MI nella vicenda estorsiva sia stata presa dal coimputato FE deve valorizzarsi la circostanza che sia stato ...! proprio il MI, quale noto pregiudicato della zona di Bisignano, ad esercitare una condotta di pressione sulla vittima, affinchè questa pagasse l'indebita somma di denaro pretesa dal FE. Invero, l'intervento dell'imputato a supporto del complice si rivela nell'economia del fatto come l'elemento determinante, in grado di attribuire quell'efficacia superiore alla condotta estorsiva già posta in essere dai compartecipi, evidenziando così l'elevato grado di pericolosità sociale del MI che, allo stato, non pare del tutto cessato".
3.2. In relazione agli altri profili di censura sollevati, rileva Collegio come debba innanzitutto premettersi come costituisca consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari personali (cfr., Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832) che, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare: e questo in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).
3.2.1. Su queste premesse, va ribadito come "il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il dato temporale, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati)" (cfr., Sez. 2, n. 39785 del 25/09/2007; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010). Correttamente, quindi, è stato valutato come ininfluente il mero decorso del tempo nonché (ancorchè in modo implicito) l'esistenza della concomitante misura di prevenzione: dati questi ultimi solo astrattamente favorevoli al - ricorrente ma che vanno coordinati con la valutazione, nella fattispecie positiva, relativa alla persistenza delle esigenze cautelari (cfr., Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011).
3.2.2. In tale contesto, l'orientamento di legittimità, secondo cui in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può a sua volta costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto (cfr., Sez. 5, n. 21344 del 23/04/2002; Sez. 1, n. 1988 del 11/03/1997; Sez. 4, n. 2033 del 22/08/1996), non sottintende alcun automatismo dell'effetto che, solo impropriamente, può definirsi estensivo, avendo, anzi, questa Suprema Corte rimarcato che l'identità di posizione processuale, che induce la "estensione" della valutazione favorevole al coindagato, va analiticamente, sia pure sinteticamente, argomentata e giustificata dal giudice (Sez. 5, n. 2204 del 09/10/1995).
3.2.3. Appare allora evidente che il caso in cui la "novità" si risolva in una rivalutazione del quadro indiziario (cfr. Cass. n. 21344/2002, cit.) è diverso dal caso, che qui ci occupa, in cui la sopravvenienza della decisione più favorevole viene assunta come elemento rilevante agli effetti della rivalutazione delle esigenze cautelari, giacché queste vanno valutate con riferimento a ciascun indagato (o imputato); correlativamente, la scelta della misura più adeguata, va effettuata secondo i criteri fissati dall'art. 275 cod. proc. pen. in rapporto alle esigenze rilevate per ognuno degli indagati (o imputati).
3.3. Di tali principi il Tribunale di Catanzaro ha fatto corretta applicazione, allorché, da un lato, ha escluso il preteso "bilanciamento" con la valutazione delle esigenze rilevate a carico degli altri coimputati (FE e NT) e la scelta operata nei suoi confronti e, dall'altro, ha negato qualsiasi effetto estensivo della revoca di ogni misura cautelare nei confronti dei suddetti coimputati. In tale prospettiva, il Tribunale ha descritto un quadro più che allarmante della pericolosità dell'odierno ricorrente, rimarcando la non occasionalità e l'estrema gravità del fatto e svalutando gli argomenti difensivi volti a negare la prognosi di recidiva e, correlativamente, l'adeguatezza della misura.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si comunichi ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si comunichi ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 14/09/2016. If Presidente Il Consigliere estensore Antonio Prettipino Andrea Pellegrino hul eym DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 3 NOV. 2016 IL ADILAS Il Cancelliere Il Funzionario Giudiziario EMADI Angelo Maria CANGEMI O N I E Z 6