Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 37859
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

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In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter del codice della strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 37859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37859
    Data del deposito : 3 luglio 2007

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