Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter del codice della strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 37859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37859 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/07/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE AN - Consigliere - N. 1268
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 25557/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 27.04.2006 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il procedimento;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Minniti Rosario del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Roberto Laghi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di NI AN - quale proprietario dell'autovettura Fiat 500 tg. BP894NJ - in relazione decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari. Il Tribunale ha affermato che, in base alle risultanze investigative acquisite (verbale di sequestro del 26 marzo 2006), l'ipotesi di reato formulata a carico del NI ex art. 9 ter C.d.S., per aver gareggiato in velocità con tal Restieri alla guida di Fiat Brava, trovava fondamento nelle descritte manovre di sorpasso dell'auto dei militari operanti da parte dei due veicolo a distanza ravvicinata tra loro e nei successivi tentativi del conducente della Fiat Bravo di impedire all'altro di poterlo superare, il tutto a velocità sostenuta e inadeguata alle condizioni di tempo (erano le 3,35) e di luogo (in centro abitato); che era irrilevante l'inesistenza di qualsiasi apparato organizzativo per approntare una gara di velocità non autorizzata tra veicoli a motore, dato che l'ipotesi contestata era quella di cui all'art. 9 ter C.d.S., e non art. 9 bis C.d.S..
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del NI per violazione ed errata interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n 285 del 1992, art. 9 ter, con riferimento all'art. 606 c.p.p., lettera b); mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., lettera e). Sostiene che, secondo l'art. 9 ter C.d.S., per gara di velocità deve intendersi una competizione che si instauri tra più concorrenti al fine di dimostrare la propria superiorità mediante vicendevoli e ripetuti sorpassi;
il che presuppone necessariamente un accordo tra i conducenti sullo svolgimento della competizione, dovendosi diversamente ipotizzare solo una condotta di guida imprudente e indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti. Rileva che il Tribunale non aveva fatto alcun cenno a tale accordo;
nè aveva considerato l'evidente disparità tra i veicoli asseritamene in competizione, essendo notorio che una Fiat 500 non è assolutamente in grado di gareggiare in velocità con la più potente Fiat Bravo 1900 cc TurboDiesel;
come pure aveva omesso ogni verifica circa la condotta posta in essere dai conducenti, da cui evincere che fossero in competizione tra loro, essendo al massimo intravedibile la fattispecie di cui all'art. 141 C.d.S., comma 5.
3. Il ricorso è infondato.
L'art. 9 bis C.d.S., inserito nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, art. 3, comma 1, lett. b), di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 giugni 2003, n. 151, punisce chi organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato. Il successivo art. 9 ter C.d.S., ha per oggetto il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente.
La circostanza che nella fattispecie il NI, alla guida di Fiat 500, stesse gareggiando in velocità con tale Restieri alla guida di Fiat Bravo è adeguatamente motivata dal Tribunale del riesame di Cosenza nei termini sopra riferiti, desunti dal verbale di sequestro dei due veicoli;
per cui è inconferente in questa sede la diversa valorizzazione delle circostanze di fatto da parte del ricorrente. Correttamente è stata esclusa la necessità di un apparato organizzativo, che è previsto dall'art. 9 bis C.d.S. solo per l'ipotesi di competizione sportiva in velocità non autorizzata, diversamente dal reato contestato di cui all'art. 9 ter C.d.S., che non richiede in alcun modo tale presupposto organizzativo, concretandosi la fattispecie criminosa per il solo fatto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
La disposizione originaria di cui all'art. 141 C.d.S., comma 5, che impone al conducente di non gareggiare in velocità, deve essere integrata da quella di cui al comma 9, che fa salvo quanto previsto dall'art. 9 bis e art. 9 ter citati in base alla modifica legislativa intervenuta;
per cui, anche sotto tale profilo, la censura mossa al Tribunale di non aver ravvisato l'ipotesi di cui al dell'art. 141 C.d.S., comma 5, è infondata.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007