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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 206/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.p.a. - 06874351007
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT n. 10084201900000976 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Ricorrente_1 atto di pignoramento di crediti presso terzi dell'importo di Euro 1.975.158,23 conseguente al mancato pagamento della somma portata dall'avviso di accertamento TF9020804196/2018.
Nei confronti di detto pignoramento la Ricorrente_1 proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi di fronte al Tribunale di Parma il quale, con ordinanza del 30 ottobre 2019, rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione assegnando un termine perentorio per il giudizio di merito.
Con atto notificato il 29 novembre 2019 la Ricorrente_1 introduceva il giudizio di merito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma che, con sentenza n 249 depositata in data 26 ottobre 2021, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione.
La Ricorrente_1 riassumeva quindi la causa di fronte al giudice dell'esecuzione del tribunale di Parma convenendo in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, e il terzo pignorato Resistente_1 s. p.a., rimasto contumace. Il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore
Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Salerno la quale rimaneva parimenti contumace.
Con sentenza del 17 giugno 2024 il giudice della esecuzione dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento al vizio dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento della cartella di pagamento nonché della intimazione di pagamento e fissava un termine perentorio per la riassunzione della causa;
rigettava gli altri motivi e dichiarava l'integrale compensazione delle spese.
La Ricorrente_1 riassumeva nuovamente la causa di fronte alla Corte di giustizia tributaria di Parma insistendo nelle argomentazioni già svolte. Si costituivano in giudizio, oltre alla Agenzia delle entrate riscossione, l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno e il terzo pignorato Resistente_1 s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma il 17 ottobre 2024 sono state esaminate e rigettate, con forza di giudicato, le eccezioni svolte dalla Ricorrente_1 nell'atto introduttivo e nella comparsa di riassunzione in merito alla legittimità formale del pignoramento e, segnatamente, all'omessa indicazione del credito per il quale si procedeva e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Le residue censure riguardano l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'avvio della procedura esecutiva in difetto di intimazione di pagamento e le conseguenti eccezioni di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione del credito.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento TF9020804196/2018 posto a base del pignoramento deriva dai controlli effettuati dalla direzione dell'Agenzia delle Entrate di Salerno per l'anno di imposta 2014 sulla società Società_2 s.a.s. di Società_3 di cui l'odierna ricorrente era socia al 90%. A seguito della cancellazione in data 24 aprile 2018 della società dal registro delle imprese, l'Ufficio ha ritenuto responsabile la Ricorrente_1 e l'altra socia Nominativo_1 del pagamento delle imposte dovute. In particolare, l'avviso di accertamento è stato notificato a mani del Nominativo_2 in data 20 dicembre 2018 in relazione alle obbligazioni sorte prima della cancellazione della società. Il predetto avviso è stato inoltre recepito nell'avviso di accertamento n.
TF3011000084/2019 notificato alla odierna ricorrente in data 4 gennaio 2019 per compiuta giacenza.
Entrambi i contribuenti hanno impugnato gli avvisi: in data 9 dicembre 2019 la Commissione Tributaria provinciale di Salerno ha rigettato il ricorso del Nominativo_2; in data 6 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha dichiarato estinto quello della Ricorrente_1 per mancata integrazione del contraddittorio.
A fronte di tali presupposti, la prima eccezione risulta infondata atteso che la prova della notifica dell'avviso di accertamento all'odierna ricorrente si ricava non solo dalla relata di notifica, ma anche della tempestiva impugnazione di tale atto di fronte alla Commissione Tributaria di Napoli.
Parimenti infondata è la seconda eccezione atteso che, a fronte dell'avviso di accertamento notificato in data 20 dicembre 2018, l'atto di pignoramento è stato notificato il 16 luglio 2019 e, quindi, nel rispetto del termine annuale che, a mente dell'art. 50 del dpr 602/1973, esonera l'Ufficio finanziaria dall'invio della intimazione di pagamento prima di procedere all'esecuzione.
Risultano conseguentemente infondate le eccezioni relative alla decadenza dal potere impositivo e alla prescrizione del credito.
Le doglianze formulate per la prima volta dalla Ricorrente_1 nella memoria depositata il 27 gennaio 2026 sono inammissibili in quanto tardive;
solo per completezza di motivazione va quindi osservato quanto segue.
In merito all'asserito “difetto di prova” del titolo esecutivo, si rileva che nell'atto di pignoramento sono stati indicati gli estremi del titolo e che nel corso del giudizio sono stati prodotti l'avviso di accertamento e il ruolo.
In merito all'illegittimità del pignoramento per aver l'Ufficio Finanziario ravvisato l'automatica successione del socio nelle obbligazioni tributarie della società estinta, è sufficiente il richiamo all'orientamento di legittimità in base al quale “In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente
"pendente societate". (cfr., ex multis, Cass. 6 luglio 2016, n. 13805).
In merito all'illegittimità del pignoramento per essere stato effettuato dalla direzione dell'Agenzia delle Entrate di Salerno in luogo di quella di Parma ove vi era il domicilio fiscale, si rileva che la Ricorrente_1, dopo aver riassunto per ben due volte la causa di fronte al giudice tributario, ha formulato tale eccezione solo nella “memoria aggiuntiva”, che è destinata alla mera produzione di nuova documentazione;
si ribadisce, quindi, la tardività della deduzione.
Alla luce di tutto quanto precede il ricorso deve essere quindi rigettato mentre la peculiarità della vicenda consente di dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 206/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.p.a. - 06874351007
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT n. 10084201900000976 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Ricorrente_1 atto di pignoramento di crediti presso terzi dell'importo di Euro 1.975.158,23 conseguente al mancato pagamento della somma portata dall'avviso di accertamento TF9020804196/2018.
Nei confronti di detto pignoramento la Ricorrente_1 proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi di fronte al Tribunale di Parma il quale, con ordinanza del 30 ottobre 2019, rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione assegnando un termine perentorio per il giudizio di merito.
Con atto notificato il 29 novembre 2019 la Ricorrente_1 introduceva il giudizio di merito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma che, con sentenza n 249 depositata in data 26 ottobre 2021, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione.
La Ricorrente_1 riassumeva quindi la causa di fronte al giudice dell'esecuzione del tribunale di Parma convenendo in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, e il terzo pignorato Resistente_1 s. p.a., rimasto contumace. Il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore
Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Salerno la quale rimaneva parimenti contumace.
Con sentenza del 17 giugno 2024 il giudice della esecuzione dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento al vizio dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento della cartella di pagamento nonché della intimazione di pagamento e fissava un termine perentorio per la riassunzione della causa;
rigettava gli altri motivi e dichiarava l'integrale compensazione delle spese.
La Ricorrente_1 riassumeva nuovamente la causa di fronte alla Corte di giustizia tributaria di Parma insistendo nelle argomentazioni già svolte. Si costituivano in giudizio, oltre alla Agenzia delle entrate riscossione, l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno e il terzo pignorato Resistente_1 s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma il 17 ottobre 2024 sono state esaminate e rigettate, con forza di giudicato, le eccezioni svolte dalla Ricorrente_1 nell'atto introduttivo e nella comparsa di riassunzione in merito alla legittimità formale del pignoramento e, segnatamente, all'omessa indicazione del credito per il quale si procedeva e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Le residue censure riguardano l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'avvio della procedura esecutiva in difetto di intimazione di pagamento e le conseguenti eccezioni di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione del credito.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento TF9020804196/2018 posto a base del pignoramento deriva dai controlli effettuati dalla direzione dell'Agenzia delle Entrate di Salerno per l'anno di imposta 2014 sulla società Società_2 s.a.s. di Società_3 di cui l'odierna ricorrente era socia al 90%. A seguito della cancellazione in data 24 aprile 2018 della società dal registro delle imprese, l'Ufficio ha ritenuto responsabile la Ricorrente_1 e l'altra socia Nominativo_1 del pagamento delle imposte dovute. In particolare, l'avviso di accertamento è stato notificato a mani del Nominativo_2 in data 20 dicembre 2018 in relazione alle obbligazioni sorte prima della cancellazione della società. Il predetto avviso è stato inoltre recepito nell'avviso di accertamento n.
TF3011000084/2019 notificato alla odierna ricorrente in data 4 gennaio 2019 per compiuta giacenza.
Entrambi i contribuenti hanno impugnato gli avvisi: in data 9 dicembre 2019 la Commissione Tributaria provinciale di Salerno ha rigettato il ricorso del Nominativo_2; in data 6 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha dichiarato estinto quello della Ricorrente_1 per mancata integrazione del contraddittorio.
A fronte di tali presupposti, la prima eccezione risulta infondata atteso che la prova della notifica dell'avviso di accertamento all'odierna ricorrente si ricava non solo dalla relata di notifica, ma anche della tempestiva impugnazione di tale atto di fronte alla Commissione Tributaria di Napoli.
Parimenti infondata è la seconda eccezione atteso che, a fronte dell'avviso di accertamento notificato in data 20 dicembre 2018, l'atto di pignoramento è stato notificato il 16 luglio 2019 e, quindi, nel rispetto del termine annuale che, a mente dell'art. 50 del dpr 602/1973, esonera l'Ufficio finanziaria dall'invio della intimazione di pagamento prima di procedere all'esecuzione.
Risultano conseguentemente infondate le eccezioni relative alla decadenza dal potere impositivo e alla prescrizione del credito.
Le doglianze formulate per la prima volta dalla Ricorrente_1 nella memoria depositata il 27 gennaio 2026 sono inammissibili in quanto tardive;
solo per completezza di motivazione va quindi osservato quanto segue.
In merito all'asserito “difetto di prova” del titolo esecutivo, si rileva che nell'atto di pignoramento sono stati indicati gli estremi del titolo e che nel corso del giudizio sono stati prodotti l'avviso di accertamento e il ruolo.
In merito all'illegittimità del pignoramento per aver l'Ufficio Finanziario ravvisato l'automatica successione del socio nelle obbligazioni tributarie della società estinta, è sufficiente il richiamo all'orientamento di legittimità in base al quale “In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente
"pendente societate". (cfr., ex multis, Cass. 6 luglio 2016, n. 13805).
In merito all'illegittimità del pignoramento per essere stato effettuato dalla direzione dell'Agenzia delle Entrate di Salerno in luogo di quella di Parma ove vi era il domicilio fiscale, si rileva che la Ricorrente_1, dopo aver riassunto per ben due volte la causa di fronte al giudice tributario, ha formulato tale eccezione solo nella “memoria aggiuntiva”, che è destinata alla mera produzione di nuova documentazione;
si ribadisce, quindi, la tardività della deduzione.
Alla luce di tutto quanto precede il ricorso deve essere quindi rigettato mentre la peculiarità della vicenda consente di dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.