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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15688/2024 avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENOCI Parte_1 C.F._1
IOLANDA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 5 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. LENOCI IOLANDA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da ricorso e verbale di udienza del 27.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.11.2024 , classe 1990, lattoniere dipendente a tempo Parte_2
indeterminato, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito nei confronti di Parte_3
Classe 1998, cittadina moldava.
Esponeva che si erano sposati in data 21/12/2019, in Bologna, con rito civile (Atto N. 621 parte 1 - anno 2019 - Comune di BOLOGNA); che dal matrimonio non erano nati figli;
che l'ultimo domicilio coniugale era stato in Bologna, Via Bellaria n. 20, in un immobile tuttora condotto in locazione da
. Parte_2
Esponeva altresì che i coniugi avevano iniziato a vivere insieme nel 2019, sposandosi, poi, alla fine dello stesso anno;
che, tuttavia, la aveva mancato di apportare la propria collaborazione e il CP_1
proprio contributo al ménage familiare, lasciando che fosse il marito a sostenere tutte le spese e a svolgere i lavori di casa, mentre ella trascorreva le giornate senza far nulla ed usciva spesso da sola, trascorrendo fuori casa anche l'intera notte, senza dire al marito dove andasse;
nel 2019 era andata per un mese in Turchia senza avvisare il marito;
successivamente, sempre senza avvisarlo, era andata per un altro mese a casa della propria madre;
il 26.7.2023 abbandonava definitivamente la casa familiare senza farvi più ritorno.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ella è rimasta contumace.
L'attore chiede quindi pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e rimettersi la causa sul ruolo a successiva udienza davanti al Giudice Relatore onde provvedere, passata in giudicato la sentenza di separazione, sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 27.2.2025 avanti al Giudice relatore compariva personalmente l'attore col proprio difensore e insisteva nel ricorso.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi e dei documenti della parte ricorrente e dal contegno tenuto dalla resistente che è rimasta contumace, rendendo così impossibile anche procedere al tentativo di conciliazione.
Quando alla domanda di addebito della separazione alla moglie, essa non può essere accolta.
Infatti dalla sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'attore per il delitto di cui all'art. 572
c.p. nei confronti di pronunciata dal GUP di Bologna in data 5.6.2024 all'esito del Parte_2
procedimento 9473/2023 R.G.N.R. emerge che il 26 luglio 2023, giorno in cui aveva abbandonato la casa coniugale, la moglie aveva sporto querela contro il marito per maltrattamenti, asseritamente posti pagina 2 di 4 in essere dal marito convivente, ai suoi danni, da circa quattro anni;
tuttavia, anche alla luce della escussione a sit dell'indagato avvenuta il 5.9.2023, il GUP riteneva che i fatti denunciati dalla persona offesa, consistenti essenzialmente in accuse di non contribuire alla vita familiare, nonché in ingiurie e minacce, andassero riqualificate come “espliciti e veementi scontri verbali, espressi tramite vicendevoli insulti e minacce”, mai sfociati in episodi di violenza fisica, riconducibili all'orai acclarata intollerabilità della convivenza. Il GUP, anche alla luce delle s.i.t. rese da numerosi vicini che mai avevano udito particolari lamenti o rumori inconsueti provenire dall'appartamento della coppia, concludeva quindi per la scarsa attendibilità della P.O. e riteneva che le condotte del marito non fossero tese a ledere o minacciare l'integrità fisica e psichica o la libertà della moglie, ma che si trattasse appunto di “espliciti e veementi scontri verbali, espressi tramite vicendevoli insulti e minacce”, messi in atto in presenza di “numerose divergenze e forti attriti indubbiamente sussistenti, che hanno caratterizzato in particolar modo l'ultimo periodo della convivenza”.
Va rammentato che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cfr. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021), In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Da quanto sopra esposto, emerge dalla sentenza penale prodotta dall'attore medesimo (che non risulta impugnata o riformata) che l'allontanamento della moglie dalla casa familiare sia intervenuto, appunto, in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Pertanto la domanda di addebito va respinta.
La causa va rinviata a successiva udienza davanti al Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 ND (MO) e , nato/a il 23/03/1998 a MOLDOVA unitisi in matrimonio CP_1
in data 21/12/2019, in Bologna, con rito civile (Atto N. 621 parte 1 - anno 2019 - Comune di
BOLOGNA);
2 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - Respinge la domanda di addebito;
4 - Dispone con separata ordinanza la rimessione avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
5 - Spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 19/02/1990 a Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15688/2024 avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENOCI Parte_1 C.F._1
IOLANDA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 5 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. LENOCI IOLANDA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da ricorso e verbale di udienza del 27.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.11.2024 , classe 1990, lattoniere dipendente a tempo Parte_2
indeterminato, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito nei confronti di Parte_3
Classe 1998, cittadina moldava.
Esponeva che si erano sposati in data 21/12/2019, in Bologna, con rito civile (Atto N. 621 parte 1 - anno 2019 - Comune di BOLOGNA); che dal matrimonio non erano nati figli;
che l'ultimo domicilio coniugale era stato in Bologna, Via Bellaria n. 20, in un immobile tuttora condotto in locazione da
. Parte_2
Esponeva altresì che i coniugi avevano iniziato a vivere insieme nel 2019, sposandosi, poi, alla fine dello stesso anno;
che, tuttavia, la aveva mancato di apportare la propria collaborazione e il CP_1
proprio contributo al ménage familiare, lasciando che fosse il marito a sostenere tutte le spese e a svolgere i lavori di casa, mentre ella trascorreva le giornate senza far nulla ed usciva spesso da sola, trascorrendo fuori casa anche l'intera notte, senza dire al marito dove andasse;
nel 2019 era andata per un mese in Turchia senza avvisare il marito;
successivamente, sempre senza avvisarlo, era andata per un altro mese a casa della propria madre;
il 26.7.2023 abbandonava definitivamente la casa familiare senza farvi più ritorno.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ella è rimasta contumace.
L'attore chiede quindi pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e rimettersi la causa sul ruolo a successiva udienza davanti al Giudice Relatore onde provvedere, passata in giudicato la sentenza di separazione, sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 27.2.2025 avanti al Giudice relatore compariva personalmente l'attore col proprio difensore e insisteva nel ricorso.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi e dei documenti della parte ricorrente e dal contegno tenuto dalla resistente che è rimasta contumace, rendendo così impossibile anche procedere al tentativo di conciliazione.
Quando alla domanda di addebito della separazione alla moglie, essa non può essere accolta.
Infatti dalla sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'attore per il delitto di cui all'art. 572
c.p. nei confronti di pronunciata dal GUP di Bologna in data 5.6.2024 all'esito del Parte_2
procedimento 9473/2023 R.G.N.R. emerge che il 26 luglio 2023, giorno in cui aveva abbandonato la casa coniugale, la moglie aveva sporto querela contro il marito per maltrattamenti, asseritamente posti pagina 2 di 4 in essere dal marito convivente, ai suoi danni, da circa quattro anni;
tuttavia, anche alla luce della escussione a sit dell'indagato avvenuta il 5.9.2023, il GUP riteneva che i fatti denunciati dalla persona offesa, consistenti essenzialmente in accuse di non contribuire alla vita familiare, nonché in ingiurie e minacce, andassero riqualificate come “espliciti e veementi scontri verbali, espressi tramite vicendevoli insulti e minacce”, mai sfociati in episodi di violenza fisica, riconducibili all'orai acclarata intollerabilità della convivenza. Il GUP, anche alla luce delle s.i.t. rese da numerosi vicini che mai avevano udito particolari lamenti o rumori inconsueti provenire dall'appartamento della coppia, concludeva quindi per la scarsa attendibilità della P.O. e riteneva che le condotte del marito non fossero tese a ledere o minacciare l'integrità fisica e psichica o la libertà della moglie, ma che si trattasse appunto di “espliciti e veementi scontri verbali, espressi tramite vicendevoli insulti e minacce”, messi in atto in presenza di “numerose divergenze e forti attriti indubbiamente sussistenti, che hanno caratterizzato in particolar modo l'ultimo periodo della convivenza”.
Va rammentato che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cfr. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021), In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Da quanto sopra esposto, emerge dalla sentenza penale prodotta dall'attore medesimo (che non risulta impugnata o riformata) che l'allontanamento della moglie dalla casa familiare sia intervenuto, appunto, in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Pertanto la domanda di addebito va respinta.
La causa va rinviata a successiva udienza davanti al Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 ND (MO) e , nato/a il 23/03/1998 a MOLDOVA unitisi in matrimonio CP_1
in data 21/12/2019, in Bologna, con rito civile (Atto N. 621 parte 1 - anno 2019 - Comune di
BOLOGNA);
2 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - Respinge la domanda di addebito;
4 - Dispone con separata ordinanza la rimessione avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
5 - Spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 19/02/1990 a Parte_1