Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7195 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n.5958/2025 adottata dal Tar Campania - Napoli a definizione del giudizio n.5767/24 r.g. pubblicata il 22.08.2025 e notificata il 04.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa MA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il 19 dicembre 2025, il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 5958 del 2025 di questo Tar, pubblicata in data 22 agosto 2025.
Il ricorrente espone che: - con la sopracitata con sentenza n.5958/2025, questo Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso l’archiviazione della pratica di emersione, considerato che l’amministrazione aveva proceduto a riaprire il procedimento e a concluderlo con un provvedimento espresso di rigetto in data 4 dicembre 2025, oggetto di apposita impugnativa con il ricorso per motivi aggiunti, e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione “considerato che, nel peculiare caso di specie, il breve lasso di tempo concesso per l’integrazione documentale pur sapendo, tra l’altro, che il ricorrente lavorava in provincia di Verona (come risultava dalla documentazione già depositata in giudizio) appare eccessivamente penalizzante per il ricorrente e che l’istanza di riesame, con in allegato la documentazione richiesta e depositata anche nel presente giudizio, era stata inoltrata all’amministrazione già in data 16 dicembre 2025, per cui la mancata considerazione di tutti gli elementi forniti dal ricorrente è da ritenersi irragionevole e violativa del principio di leale cooperazione”; - il Tar ha quindi annullato il diniego impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, salvi gli esiti della ulteriore istruttoria; - in data 4 settembre 2025, il difensore del ricorrente notificava la sentenza e chiedeva la convocazione del ricorrente; - in data 22 settembre 2025, il difensore del ricorrente sollecitava la convocazione; - con nota del 24 settembre 2025, l’Amministrazione rappresentava che per la definizione della pratica occorreva attendere nuovo parere dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, ancora non pervenuto; - la sentenza n. 5958 del 2025 è passata in giudicato ma l’Amministrazione non vi ha ancora dato ottemperanza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di stile.
Il ricorso è fondato e va accolto, considerato che l’effetto conformativo della sentenza n.5958/2025 di questo Tar, di cui si chiede l’ottemperanza, comporta anche l’obbligo di riedizione del potere amministrativo, secondo quanto evidenziato nella medesima sentenza, e di conclusione del procedimento.
Va dunque ordinato alla Amministrazione resistente di ottemperare al giudicato che si è formato sulla sentenza di questo Tar n. 5958 del 2025 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, che, su istanza di parte ricorrente, si insedierà e provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza di questo Tar n. 5958 del 2025 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN DE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
MA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SP | AN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.