Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 13770
CASS
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità

    Il ruolo di organizzatore non richiede necessariamente un ruolo apicale direttivo o una posizione di supremazia autonoma, ma può essere ravvisato in figure intermedie con poteri di coordinamento e gestione, o direzione di singole ripartizioni o piazze di spaccio. La Corte ha ritenuto provato il ruolo di organizzatore sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e del compendio intercettivo.

  • Rigettato
    Vizio di travisamento della prova

    La Corte ha ritenuto provato il ruolo di organizzatore sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e del compendio intercettivo.

  • Accolto
    Violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 624 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.

    La Corte di appello, in sede di rinvio, ha apportato un aumento a titolo di continuazione per i capi 2 e 3 in misura superiore a quanto stabilito dal giudice di appello e dal Tribunale, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Pertanto, vale il divieto di reformatio in peius.

  • Rigettato
    Violazione della legge processuale e motivazione illogica e contraddittoria

    La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole convergenti, specifiche e univoche nell'indicare EA TO (CL. 91) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio, anche sulla base di un episodio specifico narrato dal collaboratore CC.

  • Inammissibile
    Assenza di confronto con procedimento parallelo

    Le censure relative a procedimenti paralleli sono inammissibili in quanto la partecipazione all'associazione non è più contestabile per rinuncia ai motivi di appello sul punto, e il giudice di rinvio ha affrontato l'attendibilità dei collaboratori.

  • Rigettato
    Irragionevolezza della sentenza per aspecificità e indeterminatezza delle dichiarazioni dei collaboratori

    La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole convergenti, specifiche e univoche nell'indicare EA TO (CL. 91) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio, anche sulla base di un episodio specifico narrato dal collaboratore CC.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione per errata valutazione del materiale istruttorio e travisamento dei dati indizianti

    La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA, ritenendole convergenti e specifiche nell'indicare EA TO (CL. 90) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio di eroina.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta

    La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA, ritenendole convergenti e specifiche nell'indicare EA TO (CL. 90) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio di eroina.

  • Rigettato
    Travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore AT

    La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA, ritenendole convergenti e specifiche nell'indicare EA TO (CL. 90) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio di eroina.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio motivazionale riguardo alla pena base e all'aumento per continuazione

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, valutando gli elementi dell'art. 133 cod. pen. La pena base è stata ritenuta congrua e gli aumenti per continuazione modesti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione per mancata osservanza dei principi di diritto della sentenza rescindente

    La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole convergenti, specifiche e univoche nell'indicare EA TO (CL. 91) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio.

  • Rigettato
    Mancata osservanza dei principi di diritto della sentenza rescindente

    La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole convergenti, specifiche e univoche nell'indicare EA TO (CL. 91) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio.

  • Rigettato
    Manifesta infondatezza delle censure sull'idoneità probatoria delle chiamate in correità

    La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole convergenti, specifiche e univoche nell'indicare EA TO (CL. 91) come gestore o co-gestore della piazza di spaccio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 13770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13770
    Data del deposito : 16 aprile 2026

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