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Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 13770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13770 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RC OR nato a [...] il [...] EA TO (CL. 90) nato a [...] il [...] EA TO (CL. 91) nato a [...] il [...] EA SQ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere UG IN;
udito il Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha ONcluso chiedendo per: - RC OR: rigetto del ricorso;
- EA TO (CL.91): rigetto del ricorso;
- EA TO (CL.90): rigetto del ricorso;
- EA SQ: rigetto del ricorso. E presente l'avvocato IMPERATO ANDREA del foro di NAPOLI in difesa di EA TO (CL. 90), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede 4-z l'accoglimento. o Penale Sent. Sez. 4 Num. 13770 Anno 2026 Presidente: DOVERE OR Relatore: IN UG Data Udienza: 21/01/2026 E' presente l'avvocato ERCOLINO CARLO del foro di NAPOLI in difesa di EA TO (CL. 90) e EA SQ, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato SPIGARELLI VALERIO del foro di ROMA in difesa di EA TO (CL. 91), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI in difesa di EA TO (CL. 91), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, ON sentenza pronunciata in data 26/03/2025, nel giudizio di rinvio svoltosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello che aveva escluso nei ONfronti degli imputati RC RE, EA TO c1.90, EA TO c1.91 e EA AS la ipotesi di cui all'art.74, comma 1 D.P.R. 309/90, impugnata ON ricorso per cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, nonchè dalla difesa degli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 19 maggio 2022 escludendo il ruolo apicale per l'imputato EA AS in relazione al delitto associativo di cui all'art.74, commi 3 e 4 d.P.R. 309/90 e 416 bis.1 cod. pen.; ha invece ONfermato la suddetta sentenza nei ONfronti di RC RE, EA TO, cl. 1990, e EA TO cl. 1991, già ritenuti responsabili della ipotesi di cui all'art.74, comma 1 dPR 309/90, come originariamente ONtestata, riONoscendo agli stessi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di equivalenza sulle ONtestate circostanze aggravanti e, ritenuta la ONtinuazione ON i reati di cui ai capi 2 e 3 della imputazione, ONformemente al giudizio già espresso nella sentenza rescissa, ha rideterminato la pena nei ONfronti di: RC RE in anni 18, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ON il riONoscimento delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti del delitto associativo;
EA TO, classe 91, in anni 26 mesi 8 di reclusione;
EA TO, classe 1990 in anni 26 mesi 8 di reclusione, pena aumentata ad anni 28 e mesi 4 di reclusione per la ONtinuazione esterna rispetto ai fatti già giudicati ON sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6/05/2020, irrevocabile il 29/06/2020; EA AS in anni 12 mesi 6 di reclusione ON giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il giudice distrettuale, dopo avere premesso il tema devoluto in sede rescindente, ha evidenziato come il giudice di legittimità avesse riONosciuto una "incompatibilità logica" tra le premesse fattuali del ragionamento e le ONclusioni che la Corte di appello ne aveva tratto per escludere il ruolo di organizzatori del sodalizio in capo agli odierni ricorrenti evidenziando una errata interpretazione, in diritto, del ruolo di organizzatore del sodalizio, tutt'altro che incompatibile ON quello dell'agire in nome e per ONto del capo e di un generale malgoverno, in fatto, delle prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia (per come sintetizzate dalla stessa Corte di appello). All'uopo ha declinato, in punto di diritto, 3 i criteri ermeneutici fissati dal giudice di legittimità per la individuazione della figura dell'organizzatore del sodalizio, il quale non deve necesariamente rivestire un ruolo apicale direttivo, ovvero una posizione di supremazia esercitata in modo autonomo, ma che può essere ravvisata in figure intermedie di associati, dotate di poteri di coordinamento e di gestione delle risorse umane e finanziarie dell'ente o di direzione di singole ripartizioni o piazze di spaccio. La Corte di Cassazione aveva inoltre affermato che "la figura di organizzatori dei predetti imputati emerge chiara dalle stesse argomentazioni della Corte di appello e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per come sintetizzate in sentenza alle pagg. 14 e 15, in particolare di TA NZ, IG LO, AS CH, TO CC, TO IL. 2.1. Entro il perimentro del tema devoluto la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, si è posta il compito di rivisitare il ruolo degli odierni ricorrenti sulla base dell'intero compendio istruttorio e in particolare attraverso il buon governo, in fatto, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valutando se le stesse, lette nella forma integrale e apprezzate sistematicamente anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie, ONsentissero di apprezzare il ONtributo di cascun ricorrente nell'ambito della organizzazione di appartenenza, quantomeno nel ruolo di organizzatore. All'esito di tale valutazione la Corte di appello di Napoli ha ribadito il giudizio già espresso dal giudice di appello nella sentenza annullata nei ONfronti di EA AS, escludendo indici di emersione di una sua posizione sovraordinata all'interno del sodalizio mentre, ON riferimento agli altri tre imputati, RC RE, TO EA cl. 1990 soprannominato NN, e TO EA c1.1991 soprannominato E", li ha ritenuti titolari di una posizione di sovraordinazione, quantomeno quali coordinatori degli altri sodali e organizzatori di singole attività illecite, dotati di potere decisionale e di supremazia gestionale nel non breve arco temporale in cui l'organizzazione risultava priva degli storici promotori e capo cosca (i fratelli MI e RI RE che sono i genitori dei due omonimi cugini TO RE). La Corte di appello, infine, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei ONfronti degli odierni ricorrenti, riONoscendo a tutti il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ON giudizio di prevalenza soltanto nei ONfronti di AR RE e di RE AS, giudizio di prevalenza che per gli altri ricorrenti era precluso dal divieto sancito dall'art.69 comma 4, in relazione all'art.99 comma 4 cod. pen. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei quattro imputati. 4 3.1 AR RE ha articolato due motivi di doglianza. 3.1.1. Con il primo assume violazione di legge per violazione dell'art.74, comma 1, dPR 309/90 e difetto di motivazione, per mancanza, ONtraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Assume che il giudice del rinvio, nell'individuare il ruolo di organizzatore del sodalizio in capo al AR, si era limitato a svolgere ONsiderazioni astratte, non in grado di enucleare, in termini oggettivi, indici di emersione del ruolo sovraordinato dell'imputato all'interno del sodalizio dei RE, in particolare operando una valutazione distorta delle risultanze istruttorie e, in specie, di quelle riferibili alle intercettazioni telefoniche, laddove la pure manifestata determinazione di interrompere la fornitura di stupefacente a taluni clienti, ovvero di interrompere le relazioni di affari ON altri competitori all'interno del mercato del narco traffico, non costituisONo elementi sufficienti per delineare il ruolo sovraordinato del prevenuto, al quale non risultava affidato alcun compito di coordinamento dell'attività degli associati. Parimenti il dato intercettivo mal si ONiugava ON le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'MI RT e ON il breve periodo temporale in cui si era sviluppata l'attività di intercettazione, rendendo impossibile attribuire al prevenuto un ruolo verticistico nell'ambito di organizzazione che era certamente gestita da altre figure, risultando pertanto carente il requisito della infungibilità del ONtributo da esso fornito. Assume altresì il vizio di travisamento della prova, in quanto l'apparato motivazionale si fonda su una errata lettura di specifici elementi probatori (intercettazioni telefoniche), da cui il giudice ha ricavato significati smentiti dal reale ONtenuto dei medesimi atti. 3.1.2. Con una seONda articolazione assume violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 624 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena nei ONfronti del AR aveva apportato un aumento per la ONtinuazione (in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione) in misura superiore a quella stabilita dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, incorrendo in una violazione del divieto di reformatio in pejus. 3.2. RE TO c1.1991, soprannominato E", ha proposto due ricorsi per cassazione. Con il ricorso a firma dell'avv.to Leopoldo Perone ha dedotto un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre articolazioni, ON il quale assume violazione della legge processuale, ai sensi degli artt.627 e 628 cod. proc. pen., per essersi il giudice del rinvio sottratto ai principi di diritto enucleati nella sentenza rescindente ON riferimento al ruolo di organizzatore dell'associazione in capo all'istante. Erronea 5 applicazione della legge processuale ON riferimento all'art.192 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia e in particolare delle dichiarazioni di collaboratori TO CC e RT D'MI. Carenza, manifesta illogicità della motivazione ONseguente anche al travisamento per omissione della prova di reità ON riferimento al ruolo di vertice. 3.2.1. In primo luogo la difesa di RE TO, cl.91 si duole del fatto che la Corte di appello, in sede di rinvio, non si era ONfrontata ON l'esito del parallelo procedimento a carico del prevenuto per fatti di cui all'art.416 bis cod. pen. nel quale, tanto il giudice della cautela quanto il giudice di merito avevano escluso nei ONfronti di RE TO la gravità indiziaria per il reato associativo di cui all'art.416 bis cod. pen., pervenendo ad una pronuncia assolutoria anche mediante una sistematica svalutazione delle fonti di prova rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dichiarazioni che invece il giudice di rinvio ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato per la ipotesi di cui all'art.74, comma 1, dPR 309/90, pur vedendosi nel medesimo ONtesto associativo, fattuale e cronologico dei fatti separatamente giudicati. 3.2.2. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, denuncia la irragionevolezza della sentenza impugnata in ragione della assoluta aspecificità, indeterminatezza e sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore CC, che aveva riferito di una rilevante fornitura di cocaina ricevuta dall'imputato che ne aveva curato la gestione e la ONsegna in prima persona, in quanto tale circostanza di fatto non era in grado né di dimostrare la ricorrenza di una posizione sovraordinata di RE TO c1.1991, né di riONdurre tale operazione alla cosca della famiglia RE, la quale gestiva semmai una piazza di spaccio in cui si faceva commercio di eroina. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore D'MI RT, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione nel riONoscere valenza probatoria all'episodio, narrato dal collaboratore, seONdo cui RE TO c1.91, avrebbe compulsato alcuni componenti della famiglia UN ONvocandoli per costringerli ad acquistare lo stupefacente dall'associazione facente capo alla famiglia RE, da cui veniva tratto argomento per ricavare il ruolo apicale del prevenuto, atteso che tale dichiarazione non era stata sottoposta ad accurata verifica di attendibilità della fonte, atteso che si era in presenza di una informazione che il collaboratore aveva appreso da terzi e che non aveva trovato risONtro in alcun dato probatorio, in quanto lo stesso giudice di primo grado aveva escluso che tale fatto fosse riferibile all'imputato RE TO, c1.91, tanto da assolverlo dal relativo delitto di estorsione. Sotto diverso profilo il ricorrente lamenta che il giudice di appello aveva omesso di ONfrontarsi ON una serie di elementi che erano stati introdotti dalla difesa di 6 RE TO nei motivi di appello, che ponevano in dubbio le complessive propalazioni del collaboratore D'MI sia per il ruolo che questi avrebbe ricoperto nel clan di appartenenza, sia ON riferimento alle fonti di ONoscenza (lo zio capoclan RE d'MI che non aveva ONfermato le propalazioni sul punto e alcuni tossicodipendenti che si erano riforniti presso la piazza di spaccio di Pezzigno ove operava il ricorrente), sia in relazione alla mancata specificità e ricchezza del propalato del collaboratore, seONdo il quale RE TO svolgeva funzioni di reggente della omonima cosca, laddove le relazioni antagoniste ON il suddetto cartello avrebbero giustificato una ONoscenza più approfondita e una descrizione più dettagliata della struttura dell'associazione ONcorrente e delle sue articolazioni. Parimenti silente era risultato il giudice del rinvio ON riferimento ai motivi di appello dell'imputato oggi ricorrente, nei quali era stato evidenziato che nessuno degli altri collaboratori indicati (NO, CH e ZZ) era stato in grado di delineare la operatività del RE all'interno del sodalizio di appartenenza, mentre il collaboratore AT, che pure ne aveva delineato il ruolo di rilievo all'interno del sodalizio, era incorso in un decisivo errore nella identificazione dello stesso, in quanto aveva individuato il prevenuto nella fotografia che ritraeva il cugino omonimo. Pone anche in rilievo l'assenza di risONtri rinvenibili nelle operazioni e nei ONtrolli della polizia giudiziaria ad eccezione di ONtrolli di routine da cui non erano emersi elementi probatori a carico del prevenuto, utili per riONoscerne il ruolo apicale. 3.3. Con il seONdo ricorso per cassazione, a firma dell'avv.to RI SP, viene proposto un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre articolazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle enucleate nel ricorso sopra riassunto, ON le quali il ricorrente censura gli argomenti utilizzati dal giudice del rinvio per fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art.74, comma 1, dPR 309/90, rappresentando la manifesta irragionevolezza della motivazione laddove erano state valorizzate le. dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori CC e D'MI, di cui venivano evidenziate le criticità, le aporie e l'inidoneità dimostrativa, anche in ragione del travisamento per omissione di fondamentali circostanze emerse nel corso del giudizio e del fatto che il CC aveva attribuito ad altro sodale la gestione della piazza di spaccio della famiglia RE. Nel ricorso viene altresì denunciata l'assoluta genericità e mancanza di autosufficienza, neppure in termini di risONtro, delle propalazione dei collaboratori IG LO e TO LE, la cui valenza probatoria era stata ridimensionata dallo stesso giudice del rinvio, in ragione dell'assenza del requisito di specificità ON rilferimento al ruolo organizzativo di cui si discute. 7 3.4. TO RE, classe 1990, soprannominato "NN", ha proposto due separati ricorsi per cassazione di cui uno comune a EA AS. 3.4.1 Con il primo ricorso, a firma dell'avv.to Andrea Imparato, il ricorrente si affida ad un unico motivo, variamente articolato, ON il quale si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4 e 195 commi 1 e 3 cod. proc. pen. ON riferimento all'art.74, comma 1 dPR 309/90 e difetto di motivazione anche grafica ON riferimento alla affidabilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA in relazione alla ONtestazione mossa al ricorrente di partecipazione ON ruolo qualificato all'associazione per delinquere in esame;
nonché per motivazione illogica e ONtraddittoria sull'affidabilità soggettiva ed oggettiva dei suddetti propalanti. Parimenti si assume difetto motivazionale per illogicità manifesta e ONtraddittorietà in ordine alla idoneità delle dichiarazioni rese dall'imputato di procedimento ONnesso o collegato, NO RG, a costituire un risONtro esterno individualizzante alle propalazioni dei collaboratori D'MI e AT, motivo accompagnato dalla allegazione di una serie di produzioni nel rispetto del principio di autosufficienza. Sotto un primo profilo il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale per non essersi il giudice del rinvio ONformato ai principi in diritto espressi nel giudizio rescindente e per non essersi poi attenuto alla regola di giudizio che lo stesso giudice del rinvio si era autoimposta e cioè di valutare criticamente tutti i ONtributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, e non solo quelli sommariamente indicati dal giudice di appello e di misurarne la tenuta alla luce degli ulteriori elementi istruttori. In particolare il giudice del rinvio si era limitato a riportare il ONtenuto delle propalazioni senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che le stesse evidenziassero elementi sintomatici di una ONdottta del ricorrente ONforme al paradigma legale e non aveva preso posizione sulle censure della difesa dell'imputato, introdotte nei motivi di appello, ON cui questi aveva evidenziato che, nel separato giudizio, in cui si procedeva nei ONfronti del prevenuto per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., il ricorrente era stato assolto da tale imputazione e le dichiarazioni del collaboratore AT erano state ritenute inaffidabili. Sul punto rileva ancora che, ai fini del riONoscimento di un ruolo sovraordinato, non è sufficiente che i collaboratori si limitino ad una generico riferimento alla ONoscenza di uno status verticistico assunto dal chiamato in reità all'interno di una organizzazione criminosa, ma è fondamentale il raggiungimento della prova del ONcreto esercizio dei poteri assunti, compito al quale il giudice di rinvio non aveva provveduto, essendosi limitato a riportare stralci delle dichiarazioni dei collaboratori, senza accompagnare il richiamo ON alcuna valutazione critica, se 8 non ON riferimento alle propalazioni del collaboratore NO le quali, per stessa ammissione della Corte di appello, risultavano estranee al ONtesto temporale e fattuale in cui erano maturati i fatti oggetto di imputazione, ed erano state utilizzate solo quale elemento di risONtro al modus operandi dell'imputato, desunto da chiamate in correità prive di affidabilità. Sotto diverso profilo evidenzia che la motivazione della Corte di appello in sede di rinvio non si era affatto ONfrontata ON numerosi temi, di decisiva rilevanza, segnalati alla difesa di TO RE c1.1990 nei motivi di impugnazione in appello, ON particolare riferimento alla testimonianza del NUNZIATO, tesi a minare l'affidabilità soggettiva e oggettiva della chiamata in correità, in ragione della aspecificità del dichiarato, in assenza della specifica indicazione di elementi di fatto indicativi del ONcreto esercizio di tale ruolo, in quanto tali emergenze risultavano ONtraddette nelle succcessive propalazioni del 19 aprile 2016 nelle quali il gestore della piazza di spaccio era indicato nel IU (AR RE). L'assoluto silenzio della Corte di appello sul punto non poteva ritenersi colnnabile facendo riferimento agli argomenti ONtenuti nella sentenza di seONdo grado, che era stata annullata proprio sulla qualificazione giuridica di cui si discute. Inoltre il giudice di appello avrebbe dovuto ONfrontarsi ON l'argomento della ritenuta inaffidabilità delle propalazioni del NUNZIATO nel separato procedimento per fatti di cui al'art.416 bis cod. pen. in quanto, nell'ambito delle suddette dichiarazioni il propalante aveva riONosciuto l'attuale ricorrente nella fotografia ritraente l'omonimo cugino, TO RE, c1.91, soprannominato "il ES". Parimenti carente e illogica era la motivazione della sentenza ON riferimento all'apporto dichiarativo dell'altro collaboratore di giustizia D'MI RT, delle cui propalazioni, assunte alla udienza del 9/09/2021, il ricorrente aveva denunciato, fin dalla impugnazione in appello, la natura di testimonianza indiretta, per avere riferito circostanze apprese dallo zio RE che non ne aveva ONfermato il ONtenuto una volta sottoposto ad esame e dalla natura assolutamente generica del propalato, privo di riferimenti a fatti e circostanze ONcretamente sintomatiche dell'assunzione del ruolo di organizzatore del sodalizio da parte del ricorrente, ON violazione della regola di giudizio di cui all'art.192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., trattandosi di una mera attribuzione di posizione priva di elementi ONcreti coerenti ON lo status riONosciuto. Rileva infine che, tenuto ONto della inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni dei due collaboratori sopra indicati, nessun valore di risONtro poteva essere attribuito alle dichiarazioni del collaboratore NO, queste certamente specifiche, ma che risultavano del tutto estranee al thema probandi, trattandosi di dichiarazioni che si riferivano a fatti avvenuti nell'anno 2009 e che neppure indirettamente affrontavano il ONtesto associativo della famiglia RE nel periodo 9 oggetto di ONtestazione, ONtributo dichiarativo che non avrebbe potuto essere utilizzato neppure come risONtro esterno individualizzante, in quanto vertente su circostanze del tutto estranee al reato in ONtestazione. Alle carenze denunciate nella sentenza impugnata non sarebbe stato possibile porre rimedio neppure mediante il richiamo al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, che pure aveva riONosciuto il ruolo sovraordinato del prevenuto in quanto, da un lato, il giudice del rinvio aveva seguito un percorso argomentativo autonomo, che aveva espressamente rivendicato nelle premesse della motivazione e, dall'altro, in quanto gli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado erano stati sottoposti a profonda analisi critica nei motivi di impugnazione in appello, sia ON riferimento alla attendibilità che alla idoneità dimostrativa delle fonti di prova utilizzate, ON particolare riferimento a quelle dichiarative. 3.4.2. Con un seONdo motivo di ricorso deduce violazione di legge degli artt. 62 bis, 69 comma 4 e 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena stabilita per il delitto di cui all'art.74, comma 1 dPR 309/90 in quanto, tenuto ONto del differenziale tra il minimo di pena prevista per tale ipotesi, rispetto al massimo della pena prevista per la ipotesi di minore gravità (ai sensi dell'art.74, comma 6 dPR 309/90), risulterebbe del tutto irragionevole non ONsentire al giudice di merito di provvedere ad una mitigazione della stessa mediante il ricorso allo strumento delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti ONtestate, riONoscimento nella specie precluso ai sensi degli art.99, comma 4 e 69, comma 4 cod. pen. in presenza di recidiva qualificata. Sul punto la difesa solleva questione di legittimità costituzionale ON riferimento all'art.69, comma 4 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Carta Costituzionale, richiamando la analoga questione sollevata dalla Corte di Assise di Roma ON ordinanza n.34 del 2025. 3.5. EA TO c1.90, "NN" unitamente a EA AS, ha proposto un ulteriore ricorso, a firma dell'avv.to Carlo Ercolino, che si affida a quattro motivi di ricorso. Con i primi tre motivi deduce omissione, manifesta illogicità e ONtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto basata su una errata valutazione del materiale istruttorio, errore determinato dal travisamento dei dati indizianti presenti in atti. Violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. ON riferimento al criterio di valutazione adottato in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sul prevenuto sono state poste alla base del ONvincimento della Corte territoriale. Difetto di motivazione e violazione dell'art.195 cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta, per mancato risONtro della fonte rappresentata dal collaboratore di giustizia RT d'MI che è testimone de relato, essendosi avvalsa la fonte diretta della facoltà di non 10 rispondere, così da determinare la mancanza di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, rilevata la assenza di ONoscenza diretta dei fatti narrati da parte del propalante il quale, nel periodo di riferimento, risultava detenuto. Il ricorrente, ON tali censure, lamenta la assoluta apparenza e ONtraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio il quale, chiamato a ONfrontarsi ON le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, aveva elevato a prova del ruolo apicale dell'imputato alcune propalazioni non sottoposte al preliminare vaglio di attendibilità e di affidabilità, particolarmente necessario in relazione alla collaborazione del D'MI, chiamato a riferire su circostanze apprese da terzi e che aveva manifestato sentimenti di risentimento nei ONfronti dei componenti della famiglia RE, in relazione alle quali sarebbe stato necessario un approfondimento di attendibilità anche rispetto alla fonte primaria, D'MI RE, la quale si era sottratta all'esame dibattimentale, nonché nei ONfronti del AT, il quale era incorso in rilevanti ONtraddizioni e aporie e le cui dichiarazoni risultavano assertive e prive di ONtenuti ONcretamente idonei a rappresentare il ruolo effettivamente rivestito dal prevenuto all'interno del sodalizio, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Denuncia inoltre il travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore AT, il quale aveva scambiato, in un riONoscimento forografico, i due omonimi imputati (RE TO), indicando quale reggente la piazza di spaccio l'odierno ricorrente, di cui aveva palesato di non riONoscere la identità nella fotografia che gli veniva sottoposta. Le dichiarazioni del NO risultavano del resto del tutto inutilizzabili anche quale elemento di ONforto individualizzante rispetto alle propalazioni degli altri due collaboratori, trattandosi di circostanze del tutto avulse dal ONtesto storico e ambientale per cui è processo e al ONtempo meramente assertive. Con una ultima articolazione deduce, in relazione alla posizione di entrambi gli imputati, violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla pena base ritenuta in sentenza nei ONfronti di EA AS, tanto ON riferimento alle risultanze di carattere oggettivo e soggettivo emerse nel corso dell'intero procedimento, sia per il fatto che a questi era stato riONosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di prevalenza, così che risultava sproporzionata in eccesso la pena base stabilita in tredici anni di reclusione per la ipotesi di cui all'art.74, comma 2 dPR 309/90, nonché in relazione all'aumento apportato a titolo di ONtinuazione nei ONfronti di EA TO. 4. Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2026 i ricorsi venivano decisi all'esito di trattazione orale su richiesta avanzata dalla difesa dei ricorrenti. 1 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Appare necessario svolgere una premessa logica e metodologica alla trattazione dei singoli motivi di ricorso in quanto le difese dei ricorrenti, nei rispettivi ricorsi per cassazione, hanno avanzato numerose questioni ONcernenti la utilizzabilità e la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già esaminate e utilizzate dai giudici di merito per riONoscere (sentenza del Tribunale di Napoli), ovvero per escludere (sentenza della Corte di appello di Napoli), in capo agli imputati AR RE, RE TO c1.90 "NN" e RE TO, c1.91, "Il ES", il ruolo apicale di "capo" o di "organizzatore" del Clan RE, operante in Napoli San Giovanni a Teduccio e zone limitrofe dal novembre 2015, unica questione che la Corte di Cassazione, in sede rescindente, ha rimesso all'esame della Corte di appello, unitamente ai ONseguenti riflessi in ordine al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte di Cassazione, all'esito del ricorso del Procuratore Generale, dopo avere riONosciuto l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di appello nell'escludere il ruolo apicale di "capo o organizatore" dei ricorrenti per essersi gli stessi limitati a gestire temporaneamente le sorti del clan RE in nome e per ONto del reggente RI RE, ovvero a coordinare la piazza di spaccio nei periodi di vacanza per il tempo in cui i titolari effettivi risultavano impediti, riONosceva altresì il malgoverno delle prove dichiarative dei collaboratori di giustizia ONcludendo che "la figura di organizzatori dei predetti imputati emerge chiara dalle stesse argomentazioni della Corte di appello e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per come sintetizzate in sentenza a pag.14 e 15 e, in particolare di TA AT, IG LO, AS CH, TO CC e TO LE)". Invero la Corte di appello aveva dedicato un intero capitolo al tema della "affidabilità dei collaboratori di giustizia" (pag.da 13 e 15 della sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/06/2023) quale premessa al giudizio sulla "Esistenza del delitto associativo" (pag.16 ss. stessa sentenza) e in tale sezione aveva indicato i passaggi salienti del ONtenuto delle varie collaborazioni riONoscendo, al ONtémpo, seppure implicitamente, la credibilità intrinseca e l'attendibilità estrinseca dei collaboratori NO RG, ZZ Alfonso, AT TA, LO IG, CH AS, CC TO, D'MI RT e LE TO mediante argomenti che gli odierni ricorrenti AR RE, RE TO "NN" e RE TO E" non hanno impugnato ON ricorso per cassazione e che pertanto, in ragione delle preclusioni realizzatesi nello sviluppo della catena devolutiva, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio. Quest'ultimo, invero, non è 12 stato sollecitato, ON la sentenza rescindente, a rinnovare un giudizio di attendibilità in ordine ai ONtributi dichiarativi acquisiti dai collaboratori di giustizia, bensì a verificare se, anche in ragione di tali ONtributi, una volta corretto l'errore di diritto sul ONcreto esplicarsi del ruolo di "organizzatore", la partecipazione dei singoli ricorrenti possa essere qualificata di rango apicale, utilizzando i criteri di valutazione della prova fissati dall'art.192 cod. proc. pen. e i principi generali di interpretazione dettati in ordine alla ricorrenza di una partecipazione qualificata. 1.1. Alla stregua di tale premessa i ricorsi proposti dagli imputati AR RE, RE TO cl. 90 "NN" e RE TO c1.91 "Il cinese" vanno dichiarati inammissibili in punto di riONoscimento del ruolo apicale di "capi" e "organizzatori" del sodalizio RE, in quanto manifestamente infondati e altresì privi di ONfronto ON gli argomenti indicati dal giudice del rinvio a sostegno della prova di responsabilità. 2. In relazione al ricorso di RC RE, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio ha ritagliato al ricorrente il ruolo di organizzatore del clan RE sulla base delle dichiarazioni del chiamante in correità AT TA, che lo indicava, in relazione al periodo nel quale era entrato in ONtatto, in veste di fornitore di eroina, ON la piazza di spaccio gestita dalla famiglia RE, quale referente della piazza di spaccio in San Giovanni a Teduccio, nel quartiere di ZI, operativa dietro alla Cappella, il quale sollecitava i rifornimenti e provvedeva ai pagamenti. La chiamata in reità risulta risONtrata dalle dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia: LE TO, che si era limitato a riferire che dopo il 2019 il AR era transitato nel clan dei RE, provenendo dal Clan RM-Marigliano e di ONoscere tali circostanze in quanto, dopo essere uscito dal carcere nel 2017 aveva venduto munizioni alla famiglia RE che possedeva armi per organizzare "stese" al fine di ONservare il monopolio della droga Sulla piazza di San Giovanni;
mentre D'MI RT, riferendosi ad un periodo in cui il capo del sodalizio, RE RI, era detenuto (dopo l'anno 2017), indicava in AR (detto IU) colui che provvedeva a mischiare (spaccare) la droga pesante e a distribuirla ai pusher impegnati presso la piazza di spaccio gestita dai cugini TO RE, nonché a compulsare i fratelli UN affinché acquistassero il narcotico solo dalla famiglia dei RE, alla quale andava altresì riONosciuta una provvigione. La Corte di appello ha altresì evidenziato come il ruolo sovraordinato di AR RE, quale soggetto deputato ai rifornimenti, alla preparazione dello stupefacente e alla distribuzione dello stesso presso il luogo di spaccio, era altresì ONfermato dal compendio intercettivo, peraltro ampiamente illustrato dal giudice di primo grado, dal quale emergevano tanto le relazioni ON i propri collaboratori 13 nella preparazione della droga e nel suo ONfezionamento, quanto il compito del ricorrente nel provvedere alla distribuzione del narcotico tra i pusher, nonché la scelta discrezionale di chi dovesse essere escluso dalla rete di vendita. 2.1. Il primo motivo di ricorso di AR RE è manifestamente infondato essendo meramente avversativo rispetto alle logiche argomentazioni del giudice del rinvio, ove si sostiene che l'operato del AR, per come accertato sulla base dei ONtributi intercettivi e dichiarativi, non era in grado di ONdizionare le dinamiche interne al gruppo criminale, essendo egli privo del potere di coordinamento dell'attività degli associati, nonché sprovvisto del requisito della infungibilità, denunciando infine un travisamento per omissione delle risultanze probatorie. Come ha correttamente evidenziato la motivazione della sentenza rescindente, ai fini del riONoscimento del ruolo di organizzatore all'interno del sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti non è necessario lo svolgimento di una attività gestionale e direttiva (che è invece riONosciuta al "capo"), né l'esercizio di un ruolo operativo insostituibile, come si sostiene nel motivo di ricorso;
il ruolo spetta a colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola", precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto ON rifermento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione, tanto da dover coincidere necessariamente ON tale momento, e plurale, nel senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256) come nella ipotesi di chi, nell'ambito della gestione di una o più piazze di spaccio, effettua acquisti di stupefacenti attraverso i canali del gruppo criminale da destinare poi ai singoli incaricati della vendita al minuto, versando le somme realizzate al capo clan camorristico, potendo ONtare su un organico di più soggetti a lui sottoposti in tale specifico settore (Sez.2, n.20098 del 3/06/2020, Buono, Rv.279476). Da ciò può desumersi la differenza strutturale tra le ONdotte di partecipe e di organizzatore proprio perché solo nel seONdo caso è necessaria un'attività di coordinamento strutturale ON l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione. 2.2. Sotto questo profilo appare pertanto frutto di una logica ricostruzione del compendio probatorio il riONoscimento in capo a AR RE del ruolo di organizzatore all'interno della piazza di spaccio di San Giovanni, atteso che lo 14 stesso, in autonomia, curava il coordinamento dei mezzi, degli approvvigionamenti, delle risorse finanziarie, e che pertanto, fuori da ipotesi di sovraordinazione gerarchica, interveniva in snodi essenziali e infungibili del comune agire illecito (Sez. 6, n.44064 del 23/10/2024, Rv. 287296 - 01). A tale proposito la Corte di appello di Napoli ha precisato che il AR, oltre ad essere stato individuato da almeno due collaboratori di giustizia (AT e D'MI) quale cogestore, unitamente ai cugini omonimi (RE TO) della piazza di spaccio di eroina posta in San Giovanni nel periodo di vacanza dello storico reggente RE RI, è risultato, anche alla stregua delle plurime e inequivoche intercettazioni ambientali e telefoniche, colui che procedeva agli acquisti di stupefacente da destinare sistematicamente ai pusher attraverso i canali di rifornimento del gruppo, nonché il soggetto deputato a gestire i pagamenti, a miscelare ("spaccare") la eroina da distribuire ai venditori al dettaglio, così da assicurare funzionalità e coordinamento alle articolazioni (piazze di spaccio) in cui si esplicava l'azione dell'associazione. Tale ruolo risulta pienamente coincidente ON quello di "organizzatore", ONformemente a quanto riONosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso risulta sul punto del tutto privo di ONfronto ON la pluralità di argomenti sviluppati nella sentenza del giudice di rinvio e manifestamente infondato in quanto in ONtrasto ON i presupposti indicati dallo stesso giudice di legittimità rescindente per ritenere integrato il ruolo di organizzatore del sodalizio. 3. Manifestamente infondati sono anche i ricorsi proposti da EA TO, nato 1'8 marzo 1990, soprannominato "NN". Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Imparato si sONtra ON i limiti derivanti dalla catena devolutiva ON riferimento alle censure (prima articolazione del motivo) ONcernenti la credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e la attendibilità, sotto il profilo della astratta idoneità dimostrativa, delle propalazioni eero accusatorie intervenute nel corso del giudizio, dovendo invece formare oggetto della valutazione di questo giudice di legittimità la coerenza e la logicità degli argomenti sviluppati dal giudice del rinvio onde riONoscere, alla stregua dei criteri indicat nel giudizio rescindente e dell'art.192 cod. proc. pen., se il patrimonio dichiarativo richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, per pluralità delle fonti, precisione e ONcordanza del narrato, uitannente agli altri elementi acquisiti, sia idoneo a fondare un giudizio di ONgruenza e razionalità logica del ruolo apicale, quantomeno di "organizzatore", in capo all'odierno ricorrente, TO RE, figlio dello storico capo clan RI RE (censura sviluppata nella seONda articolazione del motivo di ricoso anche mediante richiamo agli allegati al ricorso) . 15 3.1. Sul punto i giudici distrettuali hanno valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA, il primo sottoposto ad esame dibattimentale alla udienza del 9/09/2021, il quale ha riferito su fatti appresi direttamente nel corso dell'anno 2017, dopo essere stato rimesso in libertà e, per il resto, sulla base di quanto allo stesso riferito da un prossimo ONgiunto. Il seONdo, sottoposto a interrogatorio nel corso delle indagini in data 4 aprile 2016. Il vaglio di tali esiti dichiarativi risulterebbe inoltre risONtrato, seONdo la valutazione del giudice del rinvio, dalle propalazioni del collaboratore di giustizia NO RG le quali hanno ritagliato a RE TO c1.90 un ruolo di primo piano all'interno del sodalizio in epoca di molto anteriore ai fatti per cui è giudizio, ma alle quali la Corte ONferisce rilievo in quanto elemento di risONtro del livello verticistico assunto da RE TO, classe 1990, all'interno delle medesime piazze di spaccio di ZI in San Giovanni, quantomeno in relazione al periodo in cui il genitore, RI RE, storico "capo" del sodalizio RE, era detenuto. 3.2. Manifestamente infondata è, a tale proposito la censura tesa a ONtestare la specificità, la ONcordanza e la ONcludenza dell'apporto dichiarativo dei due collaboratori di giustizia D'MI e AT in relazione al ONtributo operativo, in termini apicali, del ricorrente al sodalizio che, a partire dall'anno 2015, gestiva le piazze di spaccio di ZI in San Giovanni. Invero ON motivazione del tutto lineare la Corte di appello, tramite il richiamo al testo delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risposte da questi fornite alle sollecitazioni delle parti, ha riONosciuto il valore di chiamata in reità, rilevante ai sensi dell'art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. alle dichiarazioni etero accusatorie . sopra indicate, evidenziando come entrambi i collaboratori di giustizia abbiano ripetutamente indicato TO RE, soprannominato "NN" quale gestore, ovvero cogestore della piazza di spaccio di eroina di ZI in San Giovanni per tutto l'arco temporale in cui avevano avuto modo di rapportarsi ON le dinamiche criminali di tale quartiere. 3.3. In particolare il D'MI ha riferito su circostanze di cui aveva avuto diretta percezione nel corso dell'anno 2017, dopo essere stato rimesso in libertà (quando sono uscito ho visto che c'avevano queste piazze qua" "I due RE TO ON AS c'avevano la piazza di eroina che la gestivano loro...." Quando stavo io stava il padre di TO "LO", RI, comandava lui, poi quando hanno arrestato lui sono rimasti i figli, è rimasto TO RE il figlio del "cinese" e AS, perché dopo arrestarono anche il NN, sempre per droga"). A seguito di sollecitazione del Presidente del Tribunale il collaboratore D'MI ONfermava che "io sono di San Giovanni, ....chi le gestiva la piazza dietro O? Il figlio del cinese e il figlio di RI...gestiva la piazza di eroina insieme ad TO."Ulteriormente sollecitato, anche dalla difesa dell'imputato, per 16 verificare se il testimone avesse avuto una ONoscenza diretta sulla gestione della piazza di spaccio, ovvero se le informazioni gli fossero state riferite da terzi ribadiva che "io fino al 2017, che sono stato fuori, io l'ho visto che c'aveva una piazza di eroina a ZI, c'avevano tutte le piazze, erba cocaina.... Le ho viste anche io le piazze, non è che me le sono inventate... .lo hanno arrestato (NN) poco dopo perché dopo è rimasta in capo al fratello, ai cugini, perché dopo lo hanno arrestato a lui, non lo so, per cinque sei mesi, non lo so quando lo hanno arrestato.....perchè io sono stato (sottointeso libero) nel 2017 fino al 2019". Nella fotografia n.4 che gli veniva mostrata riONosceva l'odierno ricorrente. Le dichiarazioni del collaboratore AT, che risalgono all'anno 2016, ONfermano sostanzialmente il propalato del D'MI, laddove il collaboratore riONosceva MI RE (il cinese) come capo della ONsorteria che, all'epoca delle propalazioni egli sapeva essere detenuto e che pertanto la piazza di spaccio veniva retta da "NN", ON BI e UT (AR RE). Il collaboratore indicava in cinque-sei mila euro il guadagno giornaliero della suddetta piazza di spaccio. 3.4. Orbene, ONtrariamente a quanto sostenute nel ricorso proposto da TO RE ("NN") la motivazione del giudice del rinvio è logica, coerente ON il dato della gestione della piazza di spaccio da parte del ricorrente in un periodo compreso tra gli anni 2016 e 2017, in coincidenza dei periodi di detenzione, documentati per tabulas, dei due capi storici dell'organizzazione, RI e MI RE, così da risultare coperti i periodi di vacanza nella reggenza, a fronte di collaboratori che non si sono limitati a evocare il dato grezzo della reggenza da parte del NN, ma hanno precisato gli archi temporali in cui ciò avveniva, indicando la tipologia di stupefacenti trattate dal "NN" (in particolare eroina, ma anche fumo e cocaina), il guadagno giornaliero della piazza di spaccio sotto la sua reggenza e chi fossero gli altri componenti dell'organizzazione, sia ON veste apicale (Caciuottolo, TO RE "il cinese"), sia di rango sottordinato, nell'ambito di plurime chiamate in reità del tutto ONvergenti, risalenti a fonti diversificate e a un prolungato arco temporale (sui requisiti della chiamata in reità, da ultimo, Sez.1, n.36065 del 03/05/2024, TronONe, • Rv. 286948 - 01). Da questo punto di vista devono essere ritenute manifestamente infondate le argomentazioni seONdo le quali le propalazioni del D'MI avrebbero carattere indiretto (in quanto vedenti su circostanze apprese da terzi) e prive dei requisiti di puntualità e di specificità atteso che, come sopra indicato, i collaboratori hanno accompagnato la chiamata in reità ON una serie di puntuali e circostanziati riferimenti temporali, modali e personali che stanno a evidenziare una ONoscenza diretta dell'organizzazione di cui si tratta, dei suoi componenti e dei suoi snodi 17 operativi (Sez. 6 n. 46483 del 30/10/2013, Rv. 257389-01; Sez.1, n.5438, del 7/11/2019, Rv. 278470 - 01). 3.5. Manifestamente infondato è poi l'argomento, introdotto dalla difesa del ricorrente (avv.to Imparato) seONdo il quale le propalazioni di un collaboratore di giustizia (quella del AT) era stata ritenuta inaffidabile e comunque inattendibile nel separato, ma parallelo, giudizio ONcernente la partecipazione dell'imputato RE TO, c1.90, ad altra ONsorteria criminale (riONducibile alla ipotesi di cui all'art.416 bis cod. pen.), trattandosi di procedimento del tutto distinto dal presente giudizio, nel corso del quale il ricorrente ha sostanzialmente ammesso la sua partecipazione all'associazione che trafficava sostanza stupefacente di cui al capo 1) della imputazione, per avere rinunciato ai motivi di appello sul punto, limitandosi a ONtestare il ruolo verticistico allo stesso riONosciuto dal giudice di primo grado;
ruolo che era stato escluso dal giudice di appello esclusivamente sulla base di una interpretazione, ritenuta errata nel giudizio rescindente, della nozione di "capo" e "organizzatore" del sodalizio. A tale proposito, si ribadisce, non possono formare oggetto del presente ricorso le censure già sviluppate nei motivi di appello dalla difesa di TO RE, c1.1990, in ordine ai requisiti di affidabilità dei collaboratori di giustizia, cui viene operato ampio richiamo nel presente ricorso per cassazione, atteso che il giudice di appello, pure a fronte della rinuncia dei motivi del ricorrente sulla partecipazione al sodalizio, aveva espressamente affrontato, come sopra indicato, la questione della attendibilità del propalato dei collaboratori D'MI e AT;
su tale punto della decisione la difesa dell'imputato ha omesso di proporre ricorso per cassazione, di talchè i medesimi argomenti che fondano le odierne censure non possono essere riproposti nel presente giudizio di rinvio (Sez.5, n.42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01), se non limitatamente alla idoneità dimostrativa dei fatti risultanti dalle chiamate in correità e al tema del ruolo apicale del ricorrente all'interno del sodalizio alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati. 3.6. Manifestamente infondata è anche la censura ONcernene la utilizzabilità della testimonianza del collaboratore NO quale elemento di risONtro, ai sensi dell'art.192, comma 3 cod. proc. pen.. Invero, il tema devoluto al giudice di rinvio non è quello delle prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio (capo della sentenza di appello su cui si è realizzata una preclusione determinata dalla mancata impugnazione dell'interessato), quanto la prova del ruolo eventualmente rivestito dal ricorrente all'interno di esso e, in relazione a tale aspetto, i giudici di appello hanno utilizzato le dichiarazioni del NO non per ravvisare una ulteriore chiamata in reità, bensì quale elemento storico evocativo di una attitudine del prevenuto a svolgere funzioni di responsabilità all'interno del medesimo sodalizio, sebbene in un 18 ONtesto temporale anteriore rispetto ai fatti per cui si procede, in tal modo corroborando le chiamate in reità che avevano fatto espresso riferimento alla ricorrenza del suddetto ruolo apicale nel ONtesto di cui in imputazione nel rispetto dei pricipi enunciati dal giudice di legittimità (Sez.5, n. 17081 del 26/11/2014, RU e altri, Rv. 263699.01), 4. Il ricorso proposto dal codifensore di AT TO c1.1990, "NN" (a firma dell'avv.to Ercolino), presenta le medesime criticità indicate nel paragrafo tre e nei successivi sottoparagrafi. Invero nessun travisamento della prova è risONtrabile nella motivazione della sentenza impugnata nel riONoscimento della qualifica di organizzatore del clan RE in capo al ricorrente, sulla base delle due chiamate in reità (AT e D'MI) e dell'elemento di risONtro rappresentato dalle dicharazioni del Sorrrentino. L'eventuale errore in cui sarebbe incorso il collaboratore AT nel riONoscere l'odierno ricorrente nella fotografia che gli veniva mostrata dagli inquirenti in occasione dell'interrogatorio del 4 aprile 2016 (posto a fondamento del denunciato travisamento), non ha valenza decisiva sul valore probatorio della testimonianza. Per la Corte distrettuale il AT, che era fornitore di eroina al clan RE, ha mostrato di ONoscere in modo approfondito le dinamiche del Clan RE, di cui indicava la ubicazione delle piazza di spaccio, riferiva i nomi e i soprannomi di alcuni componenti, tra cui "NN" e RE AR (IU), specificava la natura dei rapporti che i RE intrattenevano ON il Clan RM che forniva loro l'eroina e indicava anche i ricavi che la famiglia RE ritraeva giornalmente dalla vendita dello stupefacente. Orbene il giudice di rinvio ha evidenziato come il AT ha riONosciuto TO RE quale reggente del clan RE in termini inequivocabili, avendolo indicato sia ON il soprannome ("NN"), sia quale successore nella gestione della piazza di spaccio dopo l'arresto di MI RE ("il cinese"). Trattasi di chiamata in reità diretta e caratterizzata da una ONoscenza approfondita della piazza di spaccio di ZI, in quanto determinata da relazioni criminose intrattenute ON la struttura verticistica della famiglia RE, sulla base del succedersi delle reggenze nei periodi di vacanza. 4.1. Manifestamente infondato è anche l'argomento seONdo il quale le dichiarazioni del collaboratore D'MI integrino una collaborazione de relato, sul presupposto che in un passaggio della sua deposizione il collaboratore ha dichiarato di avere avuto informazioni sul clan RE dallo zio, D'MI RE laddove, come si è argomentato al paragrafo 3.3. riportando pedissequamente alcuni passaggi dell'esame del collaboratore, il D'MI ha precisato di essere uscito di carcere nel corso dell'anno 2017 e che pertanto, in relazione al periodo che andava dalla sua scarcerazione alla successiva carcerazione del ricorrente (nel 19 corso dell'anno 2018) lo stesso, dimorante nel quartiere San Giovanni, aveva avuto una ONoscenza diretta della piazza di spaccio della famiglia RE e delle dinamiche organizzative di cui aveva avuto modo di apprezzare le componenti verticistiche. 4.2. In relazione alle censure ONcernenti la utilizzabilità delle dichiarazioni di NO RG quale elemento di risONtro alle sopra indicate chiamate in cor(reità) non possono che replicarsi le ONsiderazioni già svolte al paragrafo 3.6. ON riferimento alla analoga censura articolata dal codifensore. 4.3. L'ultimo motivo di ricorso proposto dall'avv.to Ercolino, nell'interesse di RE AS, attiene alla misura del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art.74, comma 2 dPR 309/90, che è stato fissato nella misura di tredici anni di reclusione in relazione alla pena base, evidenziando che un tale discostamento dal minimo edittale (pari a dieci anni) avrebbe imposto una specifica motivazione in ossequio ai principi, anche costituzionali, della necessità di adeguare la pena a finalità di rieducazione e comunque sulla base di criteri di personalizzazione. Il motivo si presenta manifestamente infondato in quanto la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli ONferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena poi è stata determinata sulla base di criteri inferiori a valori edittali medi. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; ONf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153) potendo altrimenti essere sufficienti a dare ONto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena ONgrua", "pena equa" o "ONgruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie va evidenziato che il ricorrente non indica alcuna ragione, riONducibile ai criteri di 20 selezione di cui all'art.133 cod. pen. che giustifichi l'applicazione della misura edittale minima, a fronte di fatti che presentano profili di gravità e di offensività certamente non lieve. Analoghe ONsiderazioni vanno svolte in relazione agli aumenti apportati a titolo di ONtinuazione, che risultano percentualmente modesti rispetto alla misura della pena base applicata. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di TO RE, c1.1991, "Il ES", a firma dell'avv.to Leopoldo Perone, va ritenuto nel suo complesso inammissibile per manifesta infondatezza. 5.1. Preliminarmente vanno ritenuti inammissibili tutti gli argomenti, introdotti in premessa dalla difesa del ricorrente, seONdo cui il giudice del rinvio aveva omesso di ONsiderare che le propalazioni dei collaboratori di giustizia (AT, NO, ZZ, D'MI e CH per quanto di interesse del ricorrente TO RE), sono state riONosciute di scarso valore probatorio nel separato, ma parallelo giudizio ONcernente la partecipazione dell'imputato RE TO, c1.91, ad altra ONsorteria criminale (ai sensi dell'art.416 bis cod. pen.), trattandosi di procedimento del tutto distinto laddove, nel presente, la sua partecipazione all'associazione che trafficava sostanza stupefacente di cui al capo 1) della imputazione non è più opinabile, per avere il ricorrente rinunciato ai motivi di appello sul punto, limitandosi a ONtestare il ruolo verticistico allo stesso riONosciuto dal giudice di primo grado;
ruolo verticistico che era stato escluso dal giudice di appello esclusivamente sulla base di una interpretazione, ritenuta errata nel giudizio rescindente, della nozione di "capo" e "organizzatore" del sodalizio, pur avendo ritenuto la sostanziale addendibilità delle chiamate in cor(reità) dei collaboratori di giustizia. 5.2. A tale proposito è necessario ribadire che risultano altresì irricevibili tutti gli argomenti, pure utilizzati dal ricorrente a sostegno del motivo di ricorso che denuncia un difetto di motivazione, ON travisamento delle risultanze processuali, sulla valutazione della prova di reità in ordine a profili di credibilità intrinseca e sostanziale inaffidabilità delle propalazioni collaboratori di giustizia, cui viene operato ampio richiamo nel presente ricorso per cassazione (in particolare da pag.13 a pag.32 del ricorso) , atteso che il giudice di appello, pure a fronte della rinuncia del ricorrente ai motivi sulla partecipazione al sodalizio, aveva espressamente affrontato, come sopra indicato, la questione della attendibilità del propalato dei collaboratori D'MI, AT, LE, LO e CC, quale premessa all'accertamento della partecipazione al sodalizio dei vari sodali, e su tale punto della decisione la difesa dell'imputato ha omesso di proporre ricorso per cassazione, di talchè i medesimi argomenti che fondano le odierne censure (ON ampi richiami, anche testuali al ONtenuto dei motivi di impugnazione in appello) 21 non possono essere riproposti, e quindi ONsiderati, nel presente giudizio di rinvio (Sez.5, n.42329 del 20/10/2022, Rv. 283877 - 01), in ragione della preclusione relizzatasi nello sviluppo della catena devolutiva. 5.3. Meritano al ONtrario di essere ONsiderate le censure in cui il ricorrente denuncia la mancata osservanza da parte del giudice del rinvio ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente in ordine alla qualificazione giuridica del ONtributo offerto da TO RE, c1.91, all'associazione, e cioè l'assunzione di una veste apicale, come cogestore e organizzatore, del sodalizio che gestiva la piazza di spaccio di ZI in San Giovanni, di cui il ricorrente è stato ritenuto componente e alla idoneità dimostrativa, per ONvergenza, specificità e univocità delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia e degli elementi indicati dal giudice di rinvio a sostegno di tale inferenza, seONdo il paradigma di cui all'art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. 5.4. Nondimeno le censure articolate avverso il giudizio di ONcludenza e di adeguatezza probatoria delle plurime chiamate in correità nei ONfronti di TO RE, c1.91 formulato dal giudice del rinvio risultano manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha correttamente valutato, ON motivazione non manifestamente illogica i suddetti ONtributi dichiarativi, evidenziando la ONvergenza, la specificità e la univocità dei fatti narrati dai collaboratori D'MI, LO e LE, che hanno ONcordemente indicato in TO RE, figlio del "cinese" il gestore, ovvero il cogestore della piazza di spaccio di ZI, in relazione ai differenti periodi in cui avevano avuto modo di rapportarsi, di regola come componenti di clan rivali, ON la famiglia dei RE, mentre le dichiarazioni del CC sono state valorizzate quale elemento di ONferma di tale investitura, in quanto si riferisONo ad uno specifico episodio che, seONdo l'apprezzamento della sentenza impugnta, costituiva manifestazione di potere decisionale del ricorrente, soprannominato "il cinese", all'interno della compagine di appartenenza. 5.5. In particolare il giudice di appello ha esaminato le propalazioni di D'MI RT la cui deposizione è stata già richiamata in relazione al ruolo rivestito da TO RE, c1.90, all'interno del sodalizio criminoso. In tale ONtesto si é avuto modo di precisare che il D'MI, uscito dal carcere nel corso dell'anno 2017 e operativo nel quartiere ZI di San Giovanni a Teduccio, aveva più volte ribadito di non essersi limitato a riportare quanto a lui riferito da terzi (dallo zio capo clan o da tossicodipendenti che si rifornivano presso la piazza dei RE), ma di avere una ONoscenza diretta delle piazze di spaccio di ZI gestite dalla famiglia RE, della natura dello stupefacente che veniva abitualmente trattato, dell'alternarsi dei vari componenti della famiglia nella reggenza delle stesse e del rilievo rivestito all'interno del clan dagli storici capi famiglia MI e RI RE;
così come del subentro nella reggenza dei loro figli e, in particolare, di TO 22 RE c1.91, in ipotesi di impedimento per lunghi periodi di carcerazione dei capi storici. La Corte di appello, invero, nel riONoscere particolare rilevanza probatoria alle propalazioni del D'MI, richiamate in Più punti della sentenza (anche nelle note a piè di pagina) ha innanzi tutto rappresentato come il collaboratore D'MI aveva avuto una ONoscenza diretta di TO RE detto il cinese (quando sono uscito ho visto che c'avevano queste piazze qua.... e, a domanda su come avesse queste notizie, rispondeva: ONosco TO RE il figlio del ES che stava a Capua); il collaboratore sempre nell'interrogatorio dibattimentale della udienza 9 settembre 2021 riONosceva in fotografia TO RE, figlio di MI RE e immediatamente aggiungeva: aveva una piazza di spaccio lui e suo cugino TO o LO, lui e il LO c'avevano la piazza di eroina, la gestivano loro;
erano di pari grado tutti e due... :All'ultimo comandava lui, stava lui e IU(AR RE); tale ultima precisazione è coerente ON quanto riferisce lo stesso D'MI in un ulteriore passaggio dell'esame, in cui dichiara di essere uscito dal Carcere nel corso del 2017 e che dopo qualche mese il "NN" (TO RE c1.1990) era stato sottoposto a reclusione. In un ulteriore passaggio il D'MI, anche a seguito delle ONtestazioni dell'avv.to Perone, precisava che i due TO RE gestivano entrambi la piazza di spaccio, senza ulteriori gerarchie. Il collaboratore, inoltre, sollecitato dal Presidente del collegio, indicava altri componenti del sodalizio (BI, Gennaro RE, AS) e, a seguito delle ONtestazioni della difesa precisava, per ONoscenza diretta e per quanto di pubblico dominio nel paese di San Giovanni a Teducio, che le piazze di spaccio di ZI le gestiva il figlio del cinese e il figlio d AR dopo la carcerazione dei genitori RI e MI RE (interrogatorio 9/09/2021). Tali propalazioni acquistano inoltre maggiore peso e specificità, seONdo le ONsiderazioni del giudice del rinvio, per avere il collaboratore 'riferito della vicenda estorsiva ai danni dei fratelli UN che, pur non avendo comportato il riONoscimento del ONcorso nel reato di estorsione di TO RE c1.91, costituisce prova di una ONoscenza diretta da parte del collaboratore D'MI della forza intimidatrice della famiglia RE sulla piazza di ZI e del fatto che chi voleva trafficare ON gli stupefacenti nel suddetto quartiere doveva fare i ONti (e' cioè prendere la droga dal clan o pagare la settimana) ON la famiglia RE, della quale il ricorrente costuiva, al momento del fatto (Aprile 2019) la massima espressione, come emerge dallo stesso ONtesto intercettivo che aveva dato luogo alla imputazione di tentata estorsione (pag.159 sentenza Tribunale di Napoli, in cui "il figlio del cinese" era indicato dagli interolcutori come il soggetto in grado di "fare quelle tarantelle, hanno fatto sparare a un...", riferendosi alle minacce e agli atti di violenza nei ONfronti di titolari di piazze di spaccio ONcorrenti operanti in San Giovanni che 23 dovevano essere fermate se non intendevano sottostare alle ONdizioni dettate dal clan RE. 5.6. La Corte di appello ha inoltre evidenziato come la chiamata in correità del D'MI non fosse isolata, ma che anche i collaboratori LO e LE indicavano TO RE, figlio di MI, come esponente di spicco della ONsorteria e fornivano una serie di informazioni sul luogo e sulle modalità ON le quali veniva operato lo spaccio dello stupefacente, in piena sintonia ON quanto riferito da altri collaboratori di giustizia e dallo stesso D'MI. Il giudice del rinvio ha infatti riportato il ONtenuto delle propalazioni dei due colaboratori. Coerentemente a quanto riferito dal D'MI essi hanno affermato che la base operativa dei RE era rappresentato dal "circoletto nel rione ZI" (collaboratore LO) "lavorano a palazzo nel senso che fanno i buchi nei muri dei cancelli dai quali passano la droga". Il LE evidenzia che i RE avevano "una piazza di eroina dietro la Cappella" e che nell'alternarsi dei vertici, determinata da morte o da carcerazione dei reggenti (MI e RI RE), i primi in ordine di successione erano i loro figli TO RE, "LO", e TO RE "il cinese". In termini del tutto logici, pertanto il giudice del rinvio ha evidenziato la pluralità delle chiamate in correità, la loro ONvergenza, la puntualizzazione del periodo di riferimento (a partire dal 2016 e fino al 2019) e, in particolare che tutti i collaboratori hanno indicato nei cugini TO RE i titolari reggenti la piazza di spaccio di ZI allorquando i genitori non erano operativi. 5.7. A risONtro di tali propazioni, infine il giudice distrettuale ha valorizzato l'episodio riferito dal collaboratore CC TO che si inserisce nel medesimo ONtesto temporale e che corrobora le sopra menzionate chiamate in correità, in quanto si riferisce ad una specifica manifestazione di esercizio di potere organizzativo da parte del ricorrente, il quale fissa le ONdizioni per la vendita, e cura la ONsegna, per ONto dell'organizzazione criminosa dei RE, di una rilevante partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, esponendosi in prima persona in uno snodo funzionale e operativo della vita del sodalizio (Sez.4, del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01). In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di ONtroversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (Sez.3, n.18370 de119/01/2024, • Scuotto, Rv. 286272 - 02). 5.8. Ritiene, in ONclusione, questo giudice di legittimità che la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha pienamente adempiuto agli obblighi motivazionali richiesti nella sentenza rescindente sia in punto di valutazione delle 24 prove di reità, compendiate nelle plurime chiamate dei collaboratori, sia in punto di qualificazione giuridica del ONtributo fornito dal ricorrente all'associazione sotto il profilo della partecipazione qualificata, senza che tale valutazione sia ONtrastata dalle risultanze investigative pure richiamata dalla difesa del ricorrente, in quanto i sopralluoghi e le perquisizioni operate presso la base della piazza di spaccio nel quartiere ZI hanno fornito elementi di risONtro alla frequentazione da parte del prevenuto, come peraltro rappresentato nella sentenza di primo grado la quale ha indicato a sostegno del potere direttivo esercitato dal ricorrente alcuni esiti delle intercettazioni telefoniche, da cui risultava che il ricorrente si tensse informato dell'andamento della piazza di spaccio e veicolasse direttive mediante in AR (Pag.112-114 sentenza del Tribunale di Napoli). 5.9. Il seONdo ricorso proposto da TO RE, c1.91 a firma dell'avv.to RI SP, il quale ha articolato tre censure, del tutto sovrpponibili a quelle indicate nel ricorso a firma dell'avv.to Perone, risulta manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate nei paragrafi precedenti, laddove viene censurata la motivazione della sentenza impugnata relativaente in relazione all'affidabilità e alla specificità del propalato dei collaboratori di giustizia D'MI, LO e LE e al rilievo probatorio dell'episodio narrato dal collaboratore CC. 6. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di TO RE, ON riferimento al delitto di cui all'art.74, comma 2 d.p.r. 309/90, dell'art.69, comma 4 cod. pen. per ONtrasto ON gli artt.3 comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione laddove che possa essere formulato il giudizio di prevalenza delle circostanze inerenti la persona del colpevole se poste in bilanciamento ON la recidiva di cui all'art.99, commi 2 e 4 cod. pen., trattandosi quella dell'art.69, comma 4 cod. pen. di una disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura ONtenuta, la componente soggettiva del reato quando essa è qualificata dalla plurima ricaduta del reo in ONdotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino Rv. 286747 - 01). Quanto poi allo squilibrio sanzionatorio denunciato tra la ipotesi di cui all'art.74, comma 1 cit. e la ipotesi di minore gravità, prevista nel successivo sesto comma della medesima disposizione, questa Corte ha recentemente ribadito il principio che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per ONtrasto ON gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui è stabilito un trattamento sanzionatorio più severo, nel minimo, rispetto a quello previsto, nel 25 massimo, dal disposto dell'art. 74, comma 6, d.P.R. citato per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità', stante la minore offensività di tale fattispecie (Sez. 4 -, n. 4411 del 09/10/2024, Arena, Rv. 287478 - 01). 7. Fondato è invece il seONdo motivo di ricorso proposto dalla difesa di AR RE ON il quale viene denunciata violazione di legge in relazione agli aumenti apportati sulla ONtinuazione in misura superiore a quanto operato dal giudice di appello, pur in assenza di impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica sul punto.invero la Corte di appello, in sede di rinvio, ha apportato un aumento a titolo di ONtinuazione per i capi 2 (armi) e 3 (tentata estorsione) in misura (sedici mesi) complessivamente superiore non solo a quanto aveva fatto la Corte di appello (12 mesi) ma anche dal Tribunale di Napoli quale giudice di primo grado, pure in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Vale pertanto il divieto sancito dall'art.597 comma 3 cod. proc. pen. seONdo il quale quando è appellante il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie e quantità. Nella specie le statuizioni della Corte di appello di Napoli ONcernenti l'affermazione di responsabilità del AR per i reati ONtestati ai capi 2 e 3 della rubrica e la misura degli aumenti apportati a titolo di ONtinuazione per detti titoli (per dodici mesi di reclusione) non avevano formato oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'ufficio della Procura, mentre l'imputato AR aveva proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio, pertanto, non avrebbe potuto apportare aumenti a titolo di ONtinuazione in misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla pronuncia del giudice di appello. Trattandosi di riallineare la misura degli aumenti a titolo di ONtinuazione a quanto in precedenza stabilito dal giudice di appello, la sentenza del giudice del rinvio può essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.620 letti cod. proc. pen., limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni diciotto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, trattandosi di operazione artmetica che non comporta alcun esercizio di potere discrezionale. Il ricorso di AR RE va peraltro dichiarato inammissibile per il resto. 7.1. Dichiara infine inammissibili i ricorsi proposti da RE TO, c1.1990, RE TO c1.1991 e RE AS, che ONdanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che viene determinata come in dispositivo. 26
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei ONfronti di AR RE, limitatatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni diciottto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di RE TO, c1.90, RE TO, c1.91 e RE AS che ONdanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di ONsiglio del 21 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere UG IN;
udito il Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha ONcluso chiedendo per: - RC OR: rigetto del ricorso;
- EA TO (CL.91): rigetto del ricorso;
- EA TO (CL.90): rigetto del ricorso;
- EA SQ: rigetto del ricorso. E presente l'avvocato IMPERATO ANDREA del foro di NAPOLI in difesa di EA TO (CL. 90), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede 4-z l'accoglimento. o Penale Sent. Sez. 4 Num. 13770 Anno 2026 Presidente: DOVERE OR Relatore: IN UG Data Udienza: 21/01/2026 E' presente l'avvocato ERCOLINO CARLO del foro di NAPOLI in difesa di EA TO (CL. 90) e EA SQ, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato SPIGARELLI VALERIO del foro di ROMA in difesa di EA TO (CL. 91), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI in difesa di EA TO (CL. 91), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, ON sentenza pronunciata in data 26/03/2025, nel giudizio di rinvio svoltosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello che aveva escluso nei ONfronti degli imputati RC RE, EA TO c1.90, EA TO c1.91 e EA AS la ipotesi di cui all'art.74, comma 1 D.P.R. 309/90, impugnata ON ricorso per cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, nonchè dalla difesa degli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 19 maggio 2022 escludendo il ruolo apicale per l'imputato EA AS in relazione al delitto associativo di cui all'art.74, commi 3 e 4 d.P.R. 309/90 e 416 bis.1 cod. pen.; ha invece ONfermato la suddetta sentenza nei ONfronti di RC RE, EA TO, cl. 1990, e EA TO cl. 1991, già ritenuti responsabili della ipotesi di cui all'art.74, comma 1 dPR 309/90, come originariamente ONtestata, riONoscendo agli stessi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di equivalenza sulle ONtestate circostanze aggravanti e, ritenuta la ONtinuazione ON i reati di cui ai capi 2 e 3 della imputazione, ONformemente al giudizio già espresso nella sentenza rescissa, ha rideterminato la pena nei ONfronti di: RC RE in anni 18, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ON il riONoscimento delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti del delitto associativo;
EA TO, classe 91, in anni 26 mesi 8 di reclusione;
EA TO, classe 1990 in anni 26 mesi 8 di reclusione, pena aumentata ad anni 28 e mesi 4 di reclusione per la ONtinuazione esterna rispetto ai fatti già giudicati ON sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6/05/2020, irrevocabile il 29/06/2020; EA AS in anni 12 mesi 6 di reclusione ON giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il giudice distrettuale, dopo avere premesso il tema devoluto in sede rescindente, ha evidenziato come il giudice di legittimità avesse riONosciuto una "incompatibilità logica" tra le premesse fattuali del ragionamento e le ONclusioni che la Corte di appello ne aveva tratto per escludere il ruolo di organizzatori del sodalizio in capo agli odierni ricorrenti evidenziando una errata interpretazione, in diritto, del ruolo di organizzatore del sodalizio, tutt'altro che incompatibile ON quello dell'agire in nome e per ONto del capo e di un generale malgoverno, in fatto, delle prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia (per come sintetizzate dalla stessa Corte di appello). All'uopo ha declinato, in punto di diritto, 3 i criteri ermeneutici fissati dal giudice di legittimità per la individuazione della figura dell'organizzatore del sodalizio, il quale non deve necesariamente rivestire un ruolo apicale direttivo, ovvero una posizione di supremazia esercitata in modo autonomo, ma che può essere ravvisata in figure intermedie di associati, dotate di poteri di coordinamento e di gestione delle risorse umane e finanziarie dell'ente o di direzione di singole ripartizioni o piazze di spaccio. La Corte di Cassazione aveva inoltre affermato che "la figura di organizzatori dei predetti imputati emerge chiara dalle stesse argomentazioni della Corte di appello e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per come sintetizzate in sentenza alle pagg. 14 e 15, in particolare di TA NZ, IG LO, AS CH, TO CC, TO IL. 2.1. Entro il perimentro del tema devoluto la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, si è posta il compito di rivisitare il ruolo degli odierni ricorrenti sulla base dell'intero compendio istruttorio e in particolare attraverso il buon governo, in fatto, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valutando se le stesse, lette nella forma integrale e apprezzate sistematicamente anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie, ONsentissero di apprezzare il ONtributo di cascun ricorrente nell'ambito della organizzazione di appartenenza, quantomeno nel ruolo di organizzatore. All'esito di tale valutazione la Corte di appello di Napoli ha ribadito il giudizio già espresso dal giudice di appello nella sentenza annullata nei ONfronti di EA AS, escludendo indici di emersione di una sua posizione sovraordinata all'interno del sodalizio mentre, ON riferimento agli altri tre imputati, RC RE, TO EA cl. 1990 soprannominato NN, e TO EA c1.1991 soprannominato E", li ha ritenuti titolari di una posizione di sovraordinazione, quantomeno quali coordinatori degli altri sodali e organizzatori di singole attività illecite, dotati di potere decisionale e di supremazia gestionale nel non breve arco temporale in cui l'organizzazione risultava priva degli storici promotori e capo cosca (i fratelli MI e RI RE che sono i genitori dei due omonimi cugini TO RE). La Corte di appello, infine, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei ONfronti degli odierni ricorrenti, riONoscendo a tutti il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ON giudizio di prevalenza soltanto nei ONfronti di AR RE e di RE AS, giudizio di prevalenza che per gli altri ricorrenti era precluso dal divieto sancito dall'art.69 comma 4, in relazione all'art.99 comma 4 cod. pen. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei quattro imputati. 4 3.1 AR RE ha articolato due motivi di doglianza. 3.1.1. Con il primo assume violazione di legge per violazione dell'art.74, comma 1, dPR 309/90 e difetto di motivazione, per mancanza, ONtraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Assume che il giudice del rinvio, nell'individuare il ruolo di organizzatore del sodalizio in capo al AR, si era limitato a svolgere ONsiderazioni astratte, non in grado di enucleare, in termini oggettivi, indici di emersione del ruolo sovraordinato dell'imputato all'interno del sodalizio dei RE, in particolare operando una valutazione distorta delle risultanze istruttorie e, in specie, di quelle riferibili alle intercettazioni telefoniche, laddove la pure manifestata determinazione di interrompere la fornitura di stupefacente a taluni clienti, ovvero di interrompere le relazioni di affari ON altri competitori all'interno del mercato del narco traffico, non costituisONo elementi sufficienti per delineare il ruolo sovraordinato del prevenuto, al quale non risultava affidato alcun compito di coordinamento dell'attività degli associati. Parimenti il dato intercettivo mal si ONiugava ON le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'MI RT e ON il breve periodo temporale in cui si era sviluppata l'attività di intercettazione, rendendo impossibile attribuire al prevenuto un ruolo verticistico nell'ambito di organizzazione che era certamente gestita da altre figure, risultando pertanto carente il requisito della infungibilità del ONtributo da esso fornito. Assume altresì il vizio di travisamento della prova, in quanto l'apparato motivazionale si fonda su una errata lettura di specifici elementi probatori (intercettazioni telefoniche), da cui il giudice ha ricavato significati smentiti dal reale ONtenuto dei medesimi atti. 3.1.2. Con una seONda articolazione assume violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 624 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena nei ONfronti del AR aveva apportato un aumento per la ONtinuazione (in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione) in misura superiore a quella stabilita dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, incorrendo in una violazione del divieto di reformatio in pejus. 3.2. RE TO c1.1991, soprannominato E", ha proposto due ricorsi per cassazione. Con il ricorso a firma dell'avv.to Leopoldo Perone ha dedotto un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre articolazioni, ON il quale assume violazione della legge processuale, ai sensi degli artt.627 e 628 cod. proc. pen., per essersi il giudice del rinvio sottratto ai principi di diritto enucleati nella sentenza rescindente ON riferimento al ruolo di organizzatore dell'associazione in capo all'istante. Erronea 5 applicazione della legge processuale ON riferimento all'art.192 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia e in particolare delle dichiarazioni di collaboratori TO CC e RT D'MI. Carenza, manifesta illogicità della motivazione ONseguente anche al travisamento per omissione della prova di reità ON riferimento al ruolo di vertice. 3.2.1. In primo luogo la difesa di RE TO, cl.91 si duole del fatto che la Corte di appello, in sede di rinvio, non si era ONfrontata ON l'esito del parallelo procedimento a carico del prevenuto per fatti di cui all'art.416 bis cod. pen. nel quale, tanto il giudice della cautela quanto il giudice di merito avevano escluso nei ONfronti di RE TO la gravità indiziaria per il reato associativo di cui all'art.416 bis cod. pen., pervenendo ad una pronuncia assolutoria anche mediante una sistematica svalutazione delle fonti di prova rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dichiarazioni che invece il giudice di rinvio ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato per la ipotesi di cui all'art.74, comma 1, dPR 309/90, pur vedendosi nel medesimo ONtesto associativo, fattuale e cronologico dei fatti separatamente giudicati. 3.2.2. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, denuncia la irragionevolezza della sentenza impugnata in ragione della assoluta aspecificità, indeterminatezza e sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore CC, che aveva riferito di una rilevante fornitura di cocaina ricevuta dall'imputato che ne aveva curato la gestione e la ONsegna in prima persona, in quanto tale circostanza di fatto non era in grado né di dimostrare la ricorrenza di una posizione sovraordinata di RE TO c1.1991, né di riONdurre tale operazione alla cosca della famiglia RE, la quale gestiva semmai una piazza di spaccio in cui si faceva commercio di eroina. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore D'MI RT, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione nel riONoscere valenza probatoria all'episodio, narrato dal collaboratore, seONdo cui RE TO c1.91, avrebbe compulsato alcuni componenti della famiglia UN ONvocandoli per costringerli ad acquistare lo stupefacente dall'associazione facente capo alla famiglia RE, da cui veniva tratto argomento per ricavare il ruolo apicale del prevenuto, atteso che tale dichiarazione non era stata sottoposta ad accurata verifica di attendibilità della fonte, atteso che si era in presenza di una informazione che il collaboratore aveva appreso da terzi e che non aveva trovato risONtro in alcun dato probatorio, in quanto lo stesso giudice di primo grado aveva escluso che tale fatto fosse riferibile all'imputato RE TO, c1.91, tanto da assolverlo dal relativo delitto di estorsione. Sotto diverso profilo il ricorrente lamenta che il giudice di appello aveva omesso di ONfrontarsi ON una serie di elementi che erano stati introdotti dalla difesa di 6 RE TO nei motivi di appello, che ponevano in dubbio le complessive propalazioni del collaboratore D'MI sia per il ruolo che questi avrebbe ricoperto nel clan di appartenenza, sia ON riferimento alle fonti di ONoscenza (lo zio capoclan RE d'MI che non aveva ONfermato le propalazioni sul punto e alcuni tossicodipendenti che si erano riforniti presso la piazza di spaccio di Pezzigno ove operava il ricorrente), sia in relazione alla mancata specificità e ricchezza del propalato del collaboratore, seONdo il quale RE TO svolgeva funzioni di reggente della omonima cosca, laddove le relazioni antagoniste ON il suddetto cartello avrebbero giustificato una ONoscenza più approfondita e una descrizione più dettagliata della struttura dell'associazione ONcorrente e delle sue articolazioni. Parimenti silente era risultato il giudice del rinvio ON riferimento ai motivi di appello dell'imputato oggi ricorrente, nei quali era stato evidenziato che nessuno degli altri collaboratori indicati (NO, CH e ZZ) era stato in grado di delineare la operatività del RE all'interno del sodalizio di appartenenza, mentre il collaboratore AT, che pure ne aveva delineato il ruolo di rilievo all'interno del sodalizio, era incorso in un decisivo errore nella identificazione dello stesso, in quanto aveva individuato il prevenuto nella fotografia che ritraeva il cugino omonimo. Pone anche in rilievo l'assenza di risONtri rinvenibili nelle operazioni e nei ONtrolli della polizia giudiziaria ad eccezione di ONtrolli di routine da cui non erano emersi elementi probatori a carico del prevenuto, utili per riONoscerne il ruolo apicale. 3.3. Con il seONdo ricorso per cassazione, a firma dell'avv.to RI SP, viene proposto un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre articolazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle enucleate nel ricorso sopra riassunto, ON le quali il ricorrente censura gli argomenti utilizzati dal giudice del rinvio per fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art.74, comma 1, dPR 309/90, rappresentando la manifesta irragionevolezza della motivazione laddove erano state valorizzate le. dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori CC e D'MI, di cui venivano evidenziate le criticità, le aporie e l'inidoneità dimostrativa, anche in ragione del travisamento per omissione di fondamentali circostanze emerse nel corso del giudizio e del fatto che il CC aveva attribuito ad altro sodale la gestione della piazza di spaccio della famiglia RE. Nel ricorso viene altresì denunciata l'assoluta genericità e mancanza di autosufficienza, neppure in termini di risONtro, delle propalazione dei collaboratori IG LO e TO LE, la cui valenza probatoria era stata ridimensionata dallo stesso giudice del rinvio, in ragione dell'assenza del requisito di specificità ON rilferimento al ruolo organizzativo di cui si discute. 7 3.4. TO RE, classe 1990, soprannominato "NN", ha proposto due separati ricorsi per cassazione di cui uno comune a EA AS. 3.4.1 Con il primo ricorso, a firma dell'avv.to Andrea Imparato, il ricorrente si affida ad un unico motivo, variamente articolato, ON il quale si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4 e 195 commi 1 e 3 cod. proc. pen. ON riferimento all'art.74, comma 1 dPR 309/90 e difetto di motivazione anche grafica ON riferimento alla affidabilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA in relazione alla ONtestazione mossa al ricorrente di partecipazione ON ruolo qualificato all'associazione per delinquere in esame;
nonché per motivazione illogica e ONtraddittoria sull'affidabilità soggettiva ed oggettiva dei suddetti propalanti. Parimenti si assume difetto motivazionale per illogicità manifesta e ONtraddittorietà in ordine alla idoneità delle dichiarazioni rese dall'imputato di procedimento ONnesso o collegato, NO RG, a costituire un risONtro esterno individualizzante alle propalazioni dei collaboratori D'MI e AT, motivo accompagnato dalla allegazione di una serie di produzioni nel rispetto del principio di autosufficienza. Sotto un primo profilo il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale per non essersi il giudice del rinvio ONformato ai principi in diritto espressi nel giudizio rescindente e per non essersi poi attenuto alla regola di giudizio che lo stesso giudice del rinvio si era autoimposta e cioè di valutare criticamente tutti i ONtributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, e non solo quelli sommariamente indicati dal giudice di appello e di misurarne la tenuta alla luce degli ulteriori elementi istruttori. In particolare il giudice del rinvio si era limitato a riportare il ONtenuto delle propalazioni senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che le stesse evidenziassero elementi sintomatici di una ONdottta del ricorrente ONforme al paradigma legale e non aveva preso posizione sulle censure della difesa dell'imputato, introdotte nei motivi di appello, ON cui questi aveva evidenziato che, nel separato giudizio, in cui si procedeva nei ONfronti del prevenuto per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., il ricorrente era stato assolto da tale imputazione e le dichiarazioni del collaboratore AT erano state ritenute inaffidabili. Sul punto rileva ancora che, ai fini del riONoscimento di un ruolo sovraordinato, non è sufficiente che i collaboratori si limitino ad una generico riferimento alla ONoscenza di uno status verticistico assunto dal chiamato in reità all'interno di una organizzazione criminosa, ma è fondamentale il raggiungimento della prova del ONcreto esercizio dei poteri assunti, compito al quale il giudice di rinvio non aveva provveduto, essendosi limitato a riportare stralci delle dichiarazioni dei collaboratori, senza accompagnare il richiamo ON alcuna valutazione critica, se 8 non ON riferimento alle propalazioni del collaboratore NO le quali, per stessa ammissione della Corte di appello, risultavano estranee al ONtesto temporale e fattuale in cui erano maturati i fatti oggetto di imputazione, ed erano state utilizzate solo quale elemento di risONtro al modus operandi dell'imputato, desunto da chiamate in correità prive di affidabilità. Sotto diverso profilo evidenzia che la motivazione della Corte di appello in sede di rinvio non si era affatto ONfrontata ON numerosi temi, di decisiva rilevanza, segnalati alla difesa di TO RE c1.1990 nei motivi di impugnazione in appello, ON particolare riferimento alla testimonianza del NUNZIATO, tesi a minare l'affidabilità soggettiva e oggettiva della chiamata in correità, in ragione della aspecificità del dichiarato, in assenza della specifica indicazione di elementi di fatto indicativi del ONcreto esercizio di tale ruolo, in quanto tali emergenze risultavano ONtraddette nelle succcessive propalazioni del 19 aprile 2016 nelle quali il gestore della piazza di spaccio era indicato nel IU (AR RE). L'assoluto silenzio della Corte di appello sul punto non poteva ritenersi colnnabile facendo riferimento agli argomenti ONtenuti nella sentenza di seONdo grado, che era stata annullata proprio sulla qualificazione giuridica di cui si discute. Inoltre il giudice di appello avrebbe dovuto ONfrontarsi ON l'argomento della ritenuta inaffidabilità delle propalazioni del NUNZIATO nel separato procedimento per fatti di cui al'art.416 bis cod. pen. in quanto, nell'ambito delle suddette dichiarazioni il propalante aveva riONosciuto l'attuale ricorrente nella fotografia ritraente l'omonimo cugino, TO RE, c1.91, soprannominato "il ES". Parimenti carente e illogica era la motivazione della sentenza ON riferimento all'apporto dichiarativo dell'altro collaboratore di giustizia D'MI RT, delle cui propalazioni, assunte alla udienza del 9/09/2021, il ricorrente aveva denunciato, fin dalla impugnazione in appello, la natura di testimonianza indiretta, per avere riferito circostanze apprese dallo zio RE che non ne aveva ONfermato il ONtenuto una volta sottoposto ad esame e dalla natura assolutamente generica del propalato, privo di riferimenti a fatti e circostanze ONcretamente sintomatiche dell'assunzione del ruolo di organizzatore del sodalizio da parte del ricorrente, ON violazione della regola di giudizio di cui all'art.192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., trattandosi di una mera attribuzione di posizione priva di elementi ONcreti coerenti ON lo status riONosciuto. Rileva infine che, tenuto ONto della inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni dei due collaboratori sopra indicati, nessun valore di risONtro poteva essere attribuito alle dichiarazioni del collaboratore NO, queste certamente specifiche, ma che risultavano del tutto estranee al thema probandi, trattandosi di dichiarazioni che si riferivano a fatti avvenuti nell'anno 2009 e che neppure indirettamente affrontavano il ONtesto associativo della famiglia RE nel periodo 9 oggetto di ONtestazione, ONtributo dichiarativo che non avrebbe potuto essere utilizzato neppure come risONtro esterno individualizzante, in quanto vertente su circostanze del tutto estranee al reato in ONtestazione. Alle carenze denunciate nella sentenza impugnata non sarebbe stato possibile porre rimedio neppure mediante il richiamo al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, che pure aveva riONosciuto il ruolo sovraordinato del prevenuto in quanto, da un lato, il giudice del rinvio aveva seguito un percorso argomentativo autonomo, che aveva espressamente rivendicato nelle premesse della motivazione e, dall'altro, in quanto gli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado erano stati sottoposti a profonda analisi critica nei motivi di impugnazione in appello, sia ON riferimento alla attendibilità che alla idoneità dimostrativa delle fonti di prova utilizzate, ON particolare riferimento a quelle dichiarative. 3.4.2. Con un seONdo motivo di ricorso deduce violazione di legge degli artt. 62 bis, 69 comma 4 e 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena stabilita per il delitto di cui all'art.74, comma 1 dPR 309/90 in quanto, tenuto ONto del differenziale tra il minimo di pena prevista per tale ipotesi, rispetto al massimo della pena prevista per la ipotesi di minore gravità (ai sensi dell'art.74, comma 6 dPR 309/90), risulterebbe del tutto irragionevole non ONsentire al giudice di merito di provvedere ad una mitigazione della stessa mediante il ricorso allo strumento delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti ONtestate, riONoscimento nella specie precluso ai sensi degli art.99, comma 4 e 69, comma 4 cod. pen. in presenza di recidiva qualificata. Sul punto la difesa solleva questione di legittimità costituzionale ON riferimento all'art.69, comma 4 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Carta Costituzionale, richiamando la analoga questione sollevata dalla Corte di Assise di Roma ON ordinanza n.34 del 2025. 3.5. EA TO c1.90, "NN" unitamente a EA AS, ha proposto un ulteriore ricorso, a firma dell'avv.to Carlo Ercolino, che si affida a quattro motivi di ricorso. Con i primi tre motivi deduce omissione, manifesta illogicità e ONtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto basata su una errata valutazione del materiale istruttorio, errore determinato dal travisamento dei dati indizianti presenti in atti. Violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. ON riferimento al criterio di valutazione adottato in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sul prevenuto sono state poste alla base del ONvincimento della Corte territoriale. Difetto di motivazione e violazione dell'art.195 cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta, per mancato risONtro della fonte rappresentata dal collaboratore di giustizia RT d'MI che è testimone de relato, essendosi avvalsa la fonte diretta della facoltà di non 10 rispondere, così da determinare la mancanza di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, rilevata la assenza di ONoscenza diretta dei fatti narrati da parte del propalante il quale, nel periodo di riferimento, risultava detenuto. Il ricorrente, ON tali censure, lamenta la assoluta apparenza e ONtraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio il quale, chiamato a ONfrontarsi ON le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, aveva elevato a prova del ruolo apicale dell'imputato alcune propalazioni non sottoposte al preliminare vaglio di attendibilità e di affidabilità, particolarmente necessario in relazione alla collaborazione del D'MI, chiamato a riferire su circostanze apprese da terzi e che aveva manifestato sentimenti di risentimento nei ONfronti dei componenti della famiglia RE, in relazione alle quali sarebbe stato necessario un approfondimento di attendibilità anche rispetto alla fonte primaria, D'MI RE, la quale si era sottratta all'esame dibattimentale, nonché nei ONfronti del AT, il quale era incorso in rilevanti ONtraddizioni e aporie e le cui dichiarazoni risultavano assertive e prive di ONtenuti ONcretamente idonei a rappresentare il ruolo effettivamente rivestito dal prevenuto all'interno del sodalizio, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Denuncia inoltre il travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore AT, il quale aveva scambiato, in un riONoscimento forografico, i due omonimi imputati (RE TO), indicando quale reggente la piazza di spaccio l'odierno ricorrente, di cui aveva palesato di non riONoscere la identità nella fotografia che gli veniva sottoposta. Le dichiarazioni del NO risultavano del resto del tutto inutilizzabili anche quale elemento di ONforto individualizzante rispetto alle propalazioni degli altri due collaboratori, trattandosi di circostanze del tutto avulse dal ONtesto storico e ambientale per cui è processo e al ONtempo meramente assertive. Con una ultima articolazione deduce, in relazione alla posizione di entrambi gli imputati, violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla pena base ritenuta in sentenza nei ONfronti di EA AS, tanto ON riferimento alle risultanze di carattere oggettivo e soggettivo emerse nel corso dell'intero procedimento, sia per il fatto che a questi era stato riONosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ON giudizio di prevalenza, così che risultava sproporzionata in eccesso la pena base stabilita in tredici anni di reclusione per la ipotesi di cui all'art.74, comma 2 dPR 309/90, nonché in relazione all'aumento apportato a titolo di ONtinuazione nei ONfronti di EA TO. 4. Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2026 i ricorsi venivano decisi all'esito di trattazione orale su richiesta avanzata dalla difesa dei ricorrenti. 1 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Appare necessario svolgere una premessa logica e metodologica alla trattazione dei singoli motivi di ricorso in quanto le difese dei ricorrenti, nei rispettivi ricorsi per cassazione, hanno avanzato numerose questioni ONcernenti la utilizzabilità e la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già esaminate e utilizzate dai giudici di merito per riONoscere (sentenza del Tribunale di Napoli), ovvero per escludere (sentenza della Corte di appello di Napoli), in capo agli imputati AR RE, RE TO c1.90 "NN" e RE TO, c1.91, "Il ES", il ruolo apicale di "capo" o di "organizzatore" del Clan RE, operante in Napoli San Giovanni a Teduccio e zone limitrofe dal novembre 2015, unica questione che la Corte di Cassazione, in sede rescindente, ha rimesso all'esame della Corte di appello, unitamente ai ONseguenti riflessi in ordine al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte di Cassazione, all'esito del ricorso del Procuratore Generale, dopo avere riONosciuto l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di appello nell'escludere il ruolo apicale di "capo o organizatore" dei ricorrenti per essersi gli stessi limitati a gestire temporaneamente le sorti del clan RE in nome e per ONto del reggente RI RE, ovvero a coordinare la piazza di spaccio nei periodi di vacanza per il tempo in cui i titolari effettivi risultavano impediti, riONosceva altresì il malgoverno delle prove dichiarative dei collaboratori di giustizia ONcludendo che "la figura di organizzatori dei predetti imputati emerge chiara dalle stesse argomentazioni della Corte di appello e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per come sintetizzate in sentenza a pag.14 e 15 e, in particolare di TA AT, IG LO, AS CH, TO CC e TO LE)". Invero la Corte di appello aveva dedicato un intero capitolo al tema della "affidabilità dei collaboratori di giustizia" (pag.da 13 e 15 della sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/06/2023) quale premessa al giudizio sulla "Esistenza del delitto associativo" (pag.16 ss. stessa sentenza) e in tale sezione aveva indicato i passaggi salienti del ONtenuto delle varie collaborazioni riONoscendo, al ONtémpo, seppure implicitamente, la credibilità intrinseca e l'attendibilità estrinseca dei collaboratori NO RG, ZZ Alfonso, AT TA, LO IG, CH AS, CC TO, D'MI RT e LE TO mediante argomenti che gli odierni ricorrenti AR RE, RE TO "NN" e RE TO E" non hanno impugnato ON ricorso per cassazione e che pertanto, in ragione delle preclusioni realizzatesi nello sviluppo della catena devolutiva, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio. Quest'ultimo, invero, non è 12 stato sollecitato, ON la sentenza rescindente, a rinnovare un giudizio di attendibilità in ordine ai ONtributi dichiarativi acquisiti dai collaboratori di giustizia, bensì a verificare se, anche in ragione di tali ONtributi, una volta corretto l'errore di diritto sul ONcreto esplicarsi del ruolo di "organizzatore", la partecipazione dei singoli ricorrenti possa essere qualificata di rango apicale, utilizzando i criteri di valutazione della prova fissati dall'art.192 cod. proc. pen. e i principi generali di interpretazione dettati in ordine alla ricorrenza di una partecipazione qualificata. 1.1. Alla stregua di tale premessa i ricorsi proposti dagli imputati AR RE, RE TO cl. 90 "NN" e RE TO c1.91 "Il cinese" vanno dichiarati inammissibili in punto di riONoscimento del ruolo apicale di "capi" e "organizzatori" del sodalizio RE, in quanto manifestamente infondati e altresì privi di ONfronto ON gli argomenti indicati dal giudice del rinvio a sostegno della prova di responsabilità. 2. In relazione al ricorso di RC RE, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio ha ritagliato al ricorrente il ruolo di organizzatore del clan RE sulla base delle dichiarazioni del chiamante in correità AT TA, che lo indicava, in relazione al periodo nel quale era entrato in ONtatto, in veste di fornitore di eroina, ON la piazza di spaccio gestita dalla famiglia RE, quale referente della piazza di spaccio in San Giovanni a Teduccio, nel quartiere di ZI, operativa dietro alla Cappella, il quale sollecitava i rifornimenti e provvedeva ai pagamenti. La chiamata in reità risulta risONtrata dalle dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia: LE TO, che si era limitato a riferire che dopo il 2019 il AR era transitato nel clan dei RE, provenendo dal Clan RM-Marigliano e di ONoscere tali circostanze in quanto, dopo essere uscito dal carcere nel 2017 aveva venduto munizioni alla famiglia RE che possedeva armi per organizzare "stese" al fine di ONservare il monopolio della droga Sulla piazza di San Giovanni;
mentre D'MI RT, riferendosi ad un periodo in cui il capo del sodalizio, RE RI, era detenuto (dopo l'anno 2017), indicava in AR (detto IU) colui che provvedeva a mischiare (spaccare) la droga pesante e a distribuirla ai pusher impegnati presso la piazza di spaccio gestita dai cugini TO RE, nonché a compulsare i fratelli UN affinché acquistassero il narcotico solo dalla famiglia dei RE, alla quale andava altresì riONosciuta una provvigione. La Corte di appello ha altresì evidenziato come il ruolo sovraordinato di AR RE, quale soggetto deputato ai rifornimenti, alla preparazione dello stupefacente e alla distribuzione dello stesso presso il luogo di spaccio, era altresì ONfermato dal compendio intercettivo, peraltro ampiamente illustrato dal giudice di primo grado, dal quale emergevano tanto le relazioni ON i propri collaboratori 13 nella preparazione della droga e nel suo ONfezionamento, quanto il compito del ricorrente nel provvedere alla distribuzione del narcotico tra i pusher, nonché la scelta discrezionale di chi dovesse essere escluso dalla rete di vendita. 2.1. Il primo motivo di ricorso di AR RE è manifestamente infondato essendo meramente avversativo rispetto alle logiche argomentazioni del giudice del rinvio, ove si sostiene che l'operato del AR, per come accertato sulla base dei ONtributi intercettivi e dichiarativi, non era in grado di ONdizionare le dinamiche interne al gruppo criminale, essendo egli privo del potere di coordinamento dell'attività degli associati, nonché sprovvisto del requisito della infungibilità, denunciando infine un travisamento per omissione delle risultanze probatorie. Come ha correttamente evidenziato la motivazione della sentenza rescindente, ai fini del riONoscimento del ruolo di organizzatore all'interno del sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti non è necessario lo svolgimento di una attività gestionale e direttiva (che è invece riONosciuta al "capo"), né l'esercizio di un ruolo operativo insostituibile, come si sostiene nel motivo di ricorso;
il ruolo spetta a colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola", precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto ON rifermento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione, tanto da dover coincidere necessariamente ON tale momento, e plurale, nel senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256) come nella ipotesi di chi, nell'ambito della gestione di una o più piazze di spaccio, effettua acquisti di stupefacenti attraverso i canali del gruppo criminale da destinare poi ai singoli incaricati della vendita al minuto, versando le somme realizzate al capo clan camorristico, potendo ONtare su un organico di più soggetti a lui sottoposti in tale specifico settore (Sez.2, n.20098 del 3/06/2020, Buono, Rv.279476). Da ciò può desumersi la differenza strutturale tra le ONdotte di partecipe e di organizzatore proprio perché solo nel seONdo caso è necessaria un'attività di coordinamento strutturale ON l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione. 2.2. Sotto questo profilo appare pertanto frutto di una logica ricostruzione del compendio probatorio il riONoscimento in capo a AR RE del ruolo di organizzatore all'interno della piazza di spaccio di San Giovanni, atteso che lo 14 stesso, in autonomia, curava il coordinamento dei mezzi, degli approvvigionamenti, delle risorse finanziarie, e che pertanto, fuori da ipotesi di sovraordinazione gerarchica, interveniva in snodi essenziali e infungibili del comune agire illecito (Sez. 6, n.44064 del 23/10/2024, Rv. 287296 - 01). A tale proposito la Corte di appello di Napoli ha precisato che il AR, oltre ad essere stato individuato da almeno due collaboratori di giustizia (AT e D'MI) quale cogestore, unitamente ai cugini omonimi (RE TO) della piazza di spaccio di eroina posta in San Giovanni nel periodo di vacanza dello storico reggente RE RI, è risultato, anche alla stregua delle plurime e inequivoche intercettazioni ambientali e telefoniche, colui che procedeva agli acquisti di stupefacente da destinare sistematicamente ai pusher attraverso i canali di rifornimento del gruppo, nonché il soggetto deputato a gestire i pagamenti, a miscelare ("spaccare") la eroina da distribuire ai venditori al dettaglio, così da assicurare funzionalità e coordinamento alle articolazioni (piazze di spaccio) in cui si esplicava l'azione dell'associazione. Tale ruolo risulta pienamente coincidente ON quello di "organizzatore", ONformemente a quanto riONosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso risulta sul punto del tutto privo di ONfronto ON la pluralità di argomenti sviluppati nella sentenza del giudice di rinvio e manifestamente infondato in quanto in ONtrasto ON i presupposti indicati dallo stesso giudice di legittimità rescindente per ritenere integrato il ruolo di organizzatore del sodalizio. 3. Manifestamente infondati sono anche i ricorsi proposti da EA TO, nato 1'8 marzo 1990, soprannominato "NN". Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Imparato si sONtra ON i limiti derivanti dalla catena devolutiva ON riferimento alle censure (prima articolazione del motivo) ONcernenti la credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e la attendibilità, sotto il profilo della astratta idoneità dimostrativa, delle propalazioni eero accusatorie intervenute nel corso del giudizio, dovendo invece formare oggetto della valutazione di questo giudice di legittimità la coerenza e la logicità degli argomenti sviluppati dal giudice del rinvio onde riONoscere, alla stregua dei criteri indicat nel giudizio rescindente e dell'art.192 cod. proc. pen., se il patrimonio dichiarativo richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, per pluralità delle fonti, precisione e ONcordanza del narrato, uitannente agli altri elementi acquisiti, sia idoneo a fondare un giudizio di ONgruenza e razionalità logica del ruolo apicale, quantomeno di "organizzatore", in capo all'odierno ricorrente, TO RE, figlio dello storico capo clan RI RE (censura sviluppata nella seONda articolazione del motivo di ricoso anche mediante richiamo agli allegati al ricorso) . 15 3.1. Sul punto i giudici distrettuali hanno valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'MI RT e AT TA, il primo sottoposto ad esame dibattimentale alla udienza del 9/09/2021, il quale ha riferito su fatti appresi direttamente nel corso dell'anno 2017, dopo essere stato rimesso in libertà e, per il resto, sulla base di quanto allo stesso riferito da un prossimo ONgiunto. Il seONdo, sottoposto a interrogatorio nel corso delle indagini in data 4 aprile 2016. Il vaglio di tali esiti dichiarativi risulterebbe inoltre risONtrato, seONdo la valutazione del giudice del rinvio, dalle propalazioni del collaboratore di giustizia NO RG le quali hanno ritagliato a RE TO c1.90 un ruolo di primo piano all'interno del sodalizio in epoca di molto anteriore ai fatti per cui è giudizio, ma alle quali la Corte ONferisce rilievo in quanto elemento di risONtro del livello verticistico assunto da RE TO, classe 1990, all'interno delle medesime piazze di spaccio di ZI in San Giovanni, quantomeno in relazione al periodo in cui il genitore, RI RE, storico "capo" del sodalizio RE, era detenuto. 3.2. Manifestamente infondata è, a tale proposito la censura tesa a ONtestare la specificità, la ONcordanza e la ONcludenza dell'apporto dichiarativo dei due collaboratori di giustizia D'MI e AT in relazione al ONtributo operativo, in termini apicali, del ricorrente al sodalizio che, a partire dall'anno 2015, gestiva le piazze di spaccio di ZI in San Giovanni. Invero ON motivazione del tutto lineare la Corte di appello, tramite il richiamo al testo delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risposte da questi fornite alle sollecitazioni delle parti, ha riONosciuto il valore di chiamata in reità, rilevante ai sensi dell'art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. alle dichiarazioni etero accusatorie . sopra indicate, evidenziando come entrambi i collaboratori di giustizia abbiano ripetutamente indicato TO RE, soprannominato "NN" quale gestore, ovvero cogestore della piazza di spaccio di eroina di ZI in San Giovanni per tutto l'arco temporale in cui avevano avuto modo di rapportarsi ON le dinamiche criminali di tale quartiere. 3.3. In particolare il D'MI ha riferito su circostanze di cui aveva avuto diretta percezione nel corso dell'anno 2017, dopo essere stato rimesso in libertà (quando sono uscito ho visto che c'avevano queste piazze qua" "I due RE TO ON AS c'avevano la piazza di eroina che la gestivano loro...." Quando stavo io stava il padre di TO "LO", RI, comandava lui, poi quando hanno arrestato lui sono rimasti i figli, è rimasto TO RE il figlio del "cinese" e AS, perché dopo arrestarono anche il NN, sempre per droga"). A seguito di sollecitazione del Presidente del Tribunale il collaboratore D'MI ONfermava che "io sono di San Giovanni, ....chi le gestiva la piazza dietro O? Il figlio del cinese e il figlio di RI...gestiva la piazza di eroina insieme ad TO."Ulteriormente sollecitato, anche dalla difesa dell'imputato, per 16 verificare se il testimone avesse avuto una ONoscenza diretta sulla gestione della piazza di spaccio, ovvero se le informazioni gli fossero state riferite da terzi ribadiva che "io fino al 2017, che sono stato fuori, io l'ho visto che c'aveva una piazza di eroina a ZI, c'avevano tutte le piazze, erba cocaina.... Le ho viste anche io le piazze, non è che me le sono inventate... .lo hanno arrestato (NN) poco dopo perché dopo è rimasta in capo al fratello, ai cugini, perché dopo lo hanno arrestato a lui, non lo so, per cinque sei mesi, non lo so quando lo hanno arrestato.....perchè io sono stato (sottointeso libero) nel 2017 fino al 2019". Nella fotografia n.4 che gli veniva mostrata riONosceva l'odierno ricorrente. Le dichiarazioni del collaboratore AT, che risalgono all'anno 2016, ONfermano sostanzialmente il propalato del D'MI, laddove il collaboratore riONosceva MI RE (il cinese) come capo della ONsorteria che, all'epoca delle propalazioni egli sapeva essere detenuto e che pertanto la piazza di spaccio veniva retta da "NN", ON BI e UT (AR RE). Il collaboratore indicava in cinque-sei mila euro il guadagno giornaliero della suddetta piazza di spaccio. 3.4. Orbene, ONtrariamente a quanto sostenute nel ricorso proposto da TO RE ("NN") la motivazione del giudice del rinvio è logica, coerente ON il dato della gestione della piazza di spaccio da parte del ricorrente in un periodo compreso tra gli anni 2016 e 2017, in coincidenza dei periodi di detenzione, documentati per tabulas, dei due capi storici dell'organizzazione, RI e MI RE, così da risultare coperti i periodi di vacanza nella reggenza, a fronte di collaboratori che non si sono limitati a evocare il dato grezzo della reggenza da parte del NN, ma hanno precisato gli archi temporali in cui ciò avveniva, indicando la tipologia di stupefacenti trattate dal "NN" (in particolare eroina, ma anche fumo e cocaina), il guadagno giornaliero della piazza di spaccio sotto la sua reggenza e chi fossero gli altri componenti dell'organizzazione, sia ON veste apicale (Caciuottolo, TO RE "il cinese"), sia di rango sottordinato, nell'ambito di plurime chiamate in reità del tutto ONvergenti, risalenti a fonti diversificate e a un prolungato arco temporale (sui requisiti della chiamata in reità, da ultimo, Sez.1, n.36065 del 03/05/2024, TronONe, • Rv. 286948 - 01). Da questo punto di vista devono essere ritenute manifestamente infondate le argomentazioni seONdo le quali le propalazioni del D'MI avrebbero carattere indiretto (in quanto vedenti su circostanze apprese da terzi) e prive dei requisiti di puntualità e di specificità atteso che, come sopra indicato, i collaboratori hanno accompagnato la chiamata in reità ON una serie di puntuali e circostanziati riferimenti temporali, modali e personali che stanno a evidenziare una ONoscenza diretta dell'organizzazione di cui si tratta, dei suoi componenti e dei suoi snodi 17 operativi (Sez. 6 n. 46483 del 30/10/2013, Rv. 257389-01; Sez.1, n.5438, del 7/11/2019, Rv. 278470 - 01). 3.5. Manifestamente infondato è poi l'argomento, introdotto dalla difesa del ricorrente (avv.to Imparato) seONdo il quale le propalazioni di un collaboratore di giustizia (quella del AT) era stata ritenuta inaffidabile e comunque inattendibile nel separato, ma parallelo, giudizio ONcernente la partecipazione dell'imputato RE TO, c1.90, ad altra ONsorteria criminale (riONducibile alla ipotesi di cui all'art.416 bis cod. pen.), trattandosi di procedimento del tutto distinto dal presente giudizio, nel corso del quale il ricorrente ha sostanzialmente ammesso la sua partecipazione all'associazione che trafficava sostanza stupefacente di cui al capo 1) della imputazione, per avere rinunciato ai motivi di appello sul punto, limitandosi a ONtestare il ruolo verticistico allo stesso riONosciuto dal giudice di primo grado;
ruolo che era stato escluso dal giudice di appello esclusivamente sulla base di una interpretazione, ritenuta errata nel giudizio rescindente, della nozione di "capo" e "organizzatore" del sodalizio. A tale proposito, si ribadisce, non possono formare oggetto del presente ricorso le censure già sviluppate nei motivi di appello dalla difesa di TO RE, c1.1990, in ordine ai requisiti di affidabilità dei collaboratori di giustizia, cui viene operato ampio richiamo nel presente ricorso per cassazione, atteso che il giudice di appello, pure a fronte della rinuncia dei motivi del ricorrente sulla partecipazione al sodalizio, aveva espressamente affrontato, come sopra indicato, la questione della attendibilità del propalato dei collaboratori D'MI e AT;
su tale punto della decisione la difesa dell'imputato ha omesso di proporre ricorso per cassazione, di talchè i medesimi argomenti che fondano le odierne censure non possono essere riproposti nel presente giudizio di rinvio (Sez.5, n.42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01), se non limitatamente alla idoneità dimostrativa dei fatti risultanti dalle chiamate in correità e al tema del ruolo apicale del ricorrente all'interno del sodalizio alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati. 3.6. Manifestamente infondata è anche la censura ONcernene la utilizzabilità della testimonianza del collaboratore NO quale elemento di risONtro, ai sensi dell'art.192, comma 3 cod. proc. pen.. Invero, il tema devoluto al giudice di rinvio non è quello delle prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio (capo della sentenza di appello su cui si è realizzata una preclusione determinata dalla mancata impugnazione dell'interessato), quanto la prova del ruolo eventualmente rivestito dal ricorrente all'interno di esso e, in relazione a tale aspetto, i giudici di appello hanno utilizzato le dichiarazioni del NO non per ravvisare una ulteriore chiamata in reità, bensì quale elemento storico evocativo di una attitudine del prevenuto a svolgere funzioni di responsabilità all'interno del medesimo sodalizio, sebbene in un 18 ONtesto temporale anteriore rispetto ai fatti per cui si procede, in tal modo corroborando le chiamate in reità che avevano fatto espresso riferimento alla ricorrenza del suddetto ruolo apicale nel ONtesto di cui in imputazione nel rispetto dei pricipi enunciati dal giudice di legittimità (Sez.5, n. 17081 del 26/11/2014, RU e altri, Rv. 263699.01), 4. Il ricorso proposto dal codifensore di AT TO c1.1990, "NN" (a firma dell'avv.to Ercolino), presenta le medesime criticità indicate nel paragrafo tre e nei successivi sottoparagrafi. Invero nessun travisamento della prova è risONtrabile nella motivazione della sentenza impugnata nel riONoscimento della qualifica di organizzatore del clan RE in capo al ricorrente, sulla base delle due chiamate in reità (AT e D'MI) e dell'elemento di risONtro rappresentato dalle dicharazioni del Sorrrentino. L'eventuale errore in cui sarebbe incorso il collaboratore AT nel riONoscere l'odierno ricorrente nella fotografia che gli veniva mostrata dagli inquirenti in occasione dell'interrogatorio del 4 aprile 2016 (posto a fondamento del denunciato travisamento), non ha valenza decisiva sul valore probatorio della testimonianza. Per la Corte distrettuale il AT, che era fornitore di eroina al clan RE, ha mostrato di ONoscere in modo approfondito le dinamiche del Clan RE, di cui indicava la ubicazione delle piazza di spaccio, riferiva i nomi e i soprannomi di alcuni componenti, tra cui "NN" e RE AR (IU), specificava la natura dei rapporti che i RE intrattenevano ON il Clan RM che forniva loro l'eroina e indicava anche i ricavi che la famiglia RE ritraeva giornalmente dalla vendita dello stupefacente. Orbene il giudice di rinvio ha evidenziato come il AT ha riONosciuto TO RE quale reggente del clan RE in termini inequivocabili, avendolo indicato sia ON il soprannome ("NN"), sia quale successore nella gestione della piazza di spaccio dopo l'arresto di MI RE ("il cinese"). Trattasi di chiamata in reità diretta e caratterizzata da una ONoscenza approfondita della piazza di spaccio di ZI, in quanto determinata da relazioni criminose intrattenute ON la struttura verticistica della famiglia RE, sulla base del succedersi delle reggenze nei periodi di vacanza. 4.1. Manifestamente infondato è anche l'argomento seONdo il quale le dichiarazioni del collaboratore D'MI integrino una collaborazione de relato, sul presupposto che in un passaggio della sua deposizione il collaboratore ha dichiarato di avere avuto informazioni sul clan RE dallo zio, D'MI RE laddove, come si è argomentato al paragrafo 3.3. riportando pedissequamente alcuni passaggi dell'esame del collaboratore, il D'MI ha precisato di essere uscito di carcere nel corso dell'anno 2017 e che pertanto, in relazione al periodo che andava dalla sua scarcerazione alla successiva carcerazione del ricorrente (nel 19 corso dell'anno 2018) lo stesso, dimorante nel quartiere San Giovanni, aveva avuto una ONoscenza diretta della piazza di spaccio della famiglia RE e delle dinamiche organizzative di cui aveva avuto modo di apprezzare le componenti verticistiche. 4.2. In relazione alle censure ONcernenti la utilizzabilità delle dichiarazioni di NO RG quale elemento di risONtro alle sopra indicate chiamate in cor(reità) non possono che replicarsi le ONsiderazioni già svolte al paragrafo 3.6. ON riferimento alla analoga censura articolata dal codifensore. 4.3. L'ultimo motivo di ricorso proposto dall'avv.to Ercolino, nell'interesse di RE AS, attiene alla misura del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art.74, comma 2 dPR 309/90, che è stato fissato nella misura di tredici anni di reclusione in relazione alla pena base, evidenziando che un tale discostamento dal minimo edittale (pari a dieci anni) avrebbe imposto una specifica motivazione in ossequio ai principi, anche costituzionali, della necessità di adeguare la pena a finalità di rieducazione e comunque sulla base di criteri di personalizzazione. Il motivo si presenta manifestamente infondato in quanto la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli ONferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena poi è stata determinata sulla base di criteri inferiori a valori edittali medi. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; ONf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153) potendo altrimenti essere sufficienti a dare ONto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena ONgrua", "pena equa" o "ONgruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie va evidenziato che il ricorrente non indica alcuna ragione, riONducibile ai criteri di 20 selezione di cui all'art.133 cod. pen. che giustifichi l'applicazione della misura edittale minima, a fronte di fatti che presentano profili di gravità e di offensività certamente non lieve. Analoghe ONsiderazioni vanno svolte in relazione agli aumenti apportati a titolo di ONtinuazione, che risultano percentualmente modesti rispetto alla misura della pena base applicata. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di TO RE, c1.1991, "Il ES", a firma dell'avv.to Leopoldo Perone, va ritenuto nel suo complesso inammissibile per manifesta infondatezza. 5.1. Preliminarmente vanno ritenuti inammissibili tutti gli argomenti, introdotti in premessa dalla difesa del ricorrente, seONdo cui il giudice del rinvio aveva omesso di ONsiderare che le propalazioni dei collaboratori di giustizia (AT, NO, ZZ, D'MI e CH per quanto di interesse del ricorrente TO RE), sono state riONosciute di scarso valore probatorio nel separato, ma parallelo giudizio ONcernente la partecipazione dell'imputato RE TO, c1.91, ad altra ONsorteria criminale (ai sensi dell'art.416 bis cod. pen.), trattandosi di procedimento del tutto distinto laddove, nel presente, la sua partecipazione all'associazione che trafficava sostanza stupefacente di cui al capo 1) della imputazione non è più opinabile, per avere il ricorrente rinunciato ai motivi di appello sul punto, limitandosi a ONtestare il ruolo verticistico allo stesso riONosciuto dal giudice di primo grado;
ruolo verticistico che era stato escluso dal giudice di appello esclusivamente sulla base di una interpretazione, ritenuta errata nel giudizio rescindente, della nozione di "capo" e "organizzatore" del sodalizio, pur avendo ritenuto la sostanziale addendibilità delle chiamate in cor(reità) dei collaboratori di giustizia. 5.2. A tale proposito è necessario ribadire che risultano altresì irricevibili tutti gli argomenti, pure utilizzati dal ricorrente a sostegno del motivo di ricorso che denuncia un difetto di motivazione, ON travisamento delle risultanze processuali, sulla valutazione della prova di reità in ordine a profili di credibilità intrinseca e sostanziale inaffidabilità delle propalazioni collaboratori di giustizia, cui viene operato ampio richiamo nel presente ricorso per cassazione (in particolare da pag.13 a pag.32 del ricorso) , atteso che il giudice di appello, pure a fronte della rinuncia del ricorrente ai motivi sulla partecipazione al sodalizio, aveva espressamente affrontato, come sopra indicato, la questione della attendibilità del propalato dei collaboratori D'MI, AT, LE, LO e CC, quale premessa all'accertamento della partecipazione al sodalizio dei vari sodali, e su tale punto della decisione la difesa dell'imputato ha omesso di proporre ricorso per cassazione, di talchè i medesimi argomenti che fondano le odierne censure (ON ampi richiami, anche testuali al ONtenuto dei motivi di impugnazione in appello) 21 non possono essere riproposti, e quindi ONsiderati, nel presente giudizio di rinvio (Sez.5, n.42329 del 20/10/2022, Rv. 283877 - 01), in ragione della preclusione relizzatasi nello sviluppo della catena devolutiva. 5.3. Meritano al ONtrario di essere ONsiderate le censure in cui il ricorrente denuncia la mancata osservanza da parte del giudice del rinvio ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente in ordine alla qualificazione giuridica del ONtributo offerto da TO RE, c1.91, all'associazione, e cioè l'assunzione di una veste apicale, come cogestore e organizzatore, del sodalizio che gestiva la piazza di spaccio di ZI in San Giovanni, di cui il ricorrente è stato ritenuto componente e alla idoneità dimostrativa, per ONvergenza, specificità e univocità delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia e degli elementi indicati dal giudice di rinvio a sostegno di tale inferenza, seONdo il paradigma di cui all'art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. 5.4. Nondimeno le censure articolate avverso il giudizio di ONcludenza e di adeguatezza probatoria delle plurime chiamate in correità nei ONfronti di TO RE, c1.91 formulato dal giudice del rinvio risultano manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha correttamente valutato, ON motivazione non manifestamente illogica i suddetti ONtributi dichiarativi, evidenziando la ONvergenza, la specificità e la univocità dei fatti narrati dai collaboratori D'MI, LO e LE, che hanno ONcordemente indicato in TO RE, figlio del "cinese" il gestore, ovvero il cogestore della piazza di spaccio di ZI, in relazione ai differenti periodi in cui avevano avuto modo di rapportarsi, di regola come componenti di clan rivali, ON la famiglia dei RE, mentre le dichiarazioni del CC sono state valorizzate quale elemento di ONferma di tale investitura, in quanto si riferisONo ad uno specifico episodio che, seONdo l'apprezzamento della sentenza impugnta, costituiva manifestazione di potere decisionale del ricorrente, soprannominato "il cinese", all'interno della compagine di appartenenza. 5.5. In particolare il giudice di appello ha esaminato le propalazioni di D'MI RT la cui deposizione è stata già richiamata in relazione al ruolo rivestito da TO RE, c1.90, all'interno del sodalizio criminoso. In tale ONtesto si é avuto modo di precisare che il D'MI, uscito dal carcere nel corso dell'anno 2017 e operativo nel quartiere ZI di San Giovanni a Teduccio, aveva più volte ribadito di non essersi limitato a riportare quanto a lui riferito da terzi (dallo zio capo clan o da tossicodipendenti che si rifornivano presso la piazza dei RE), ma di avere una ONoscenza diretta delle piazze di spaccio di ZI gestite dalla famiglia RE, della natura dello stupefacente che veniva abitualmente trattato, dell'alternarsi dei vari componenti della famiglia nella reggenza delle stesse e del rilievo rivestito all'interno del clan dagli storici capi famiglia MI e RI RE;
così come del subentro nella reggenza dei loro figli e, in particolare, di TO 22 RE c1.91, in ipotesi di impedimento per lunghi periodi di carcerazione dei capi storici. La Corte di appello, invero, nel riONoscere particolare rilevanza probatoria alle propalazioni del D'MI, richiamate in Più punti della sentenza (anche nelle note a piè di pagina) ha innanzi tutto rappresentato come il collaboratore D'MI aveva avuto una ONoscenza diretta di TO RE detto il cinese (quando sono uscito ho visto che c'avevano queste piazze qua.... e, a domanda su come avesse queste notizie, rispondeva: ONosco TO RE il figlio del ES che stava a Capua); il collaboratore sempre nell'interrogatorio dibattimentale della udienza 9 settembre 2021 riONosceva in fotografia TO RE, figlio di MI RE e immediatamente aggiungeva: aveva una piazza di spaccio lui e suo cugino TO o LO, lui e il LO c'avevano la piazza di eroina, la gestivano loro;
erano di pari grado tutti e due... :All'ultimo comandava lui, stava lui e IU(AR RE); tale ultima precisazione è coerente ON quanto riferisce lo stesso D'MI in un ulteriore passaggio dell'esame, in cui dichiara di essere uscito dal Carcere nel corso del 2017 e che dopo qualche mese il "NN" (TO RE c1.1990) era stato sottoposto a reclusione. In un ulteriore passaggio il D'MI, anche a seguito delle ONtestazioni dell'avv.to Perone, precisava che i due TO RE gestivano entrambi la piazza di spaccio, senza ulteriori gerarchie. Il collaboratore, inoltre, sollecitato dal Presidente del collegio, indicava altri componenti del sodalizio (BI, Gennaro RE, AS) e, a seguito delle ONtestazioni della difesa precisava, per ONoscenza diretta e per quanto di pubblico dominio nel paese di San Giovanni a Teducio, che le piazze di spaccio di ZI le gestiva il figlio del cinese e il figlio d AR dopo la carcerazione dei genitori RI e MI RE (interrogatorio 9/09/2021). Tali propalazioni acquistano inoltre maggiore peso e specificità, seONdo le ONsiderazioni del giudice del rinvio, per avere il collaboratore 'riferito della vicenda estorsiva ai danni dei fratelli UN che, pur non avendo comportato il riONoscimento del ONcorso nel reato di estorsione di TO RE c1.91, costituisce prova di una ONoscenza diretta da parte del collaboratore D'MI della forza intimidatrice della famiglia RE sulla piazza di ZI e del fatto che chi voleva trafficare ON gli stupefacenti nel suddetto quartiere doveva fare i ONti (e' cioè prendere la droga dal clan o pagare la settimana) ON la famiglia RE, della quale il ricorrente costuiva, al momento del fatto (Aprile 2019) la massima espressione, come emerge dallo stesso ONtesto intercettivo che aveva dato luogo alla imputazione di tentata estorsione (pag.159 sentenza Tribunale di Napoli, in cui "il figlio del cinese" era indicato dagli interolcutori come il soggetto in grado di "fare quelle tarantelle, hanno fatto sparare a un...", riferendosi alle minacce e agli atti di violenza nei ONfronti di titolari di piazze di spaccio ONcorrenti operanti in San Giovanni che 23 dovevano essere fermate se non intendevano sottostare alle ONdizioni dettate dal clan RE. 5.6. La Corte di appello ha inoltre evidenziato come la chiamata in correità del D'MI non fosse isolata, ma che anche i collaboratori LO e LE indicavano TO RE, figlio di MI, come esponente di spicco della ONsorteria e fornivano una serie di informazioni sul luogo e sulle modalità ON le quali veniva operato lo spaccio dello stupefacente, in piena sintonia ON quanto riferito da altri collaboratori di giustizia e dallo stesso D'MI. Il giudice del rinvio ha infatti riportato il ONtenuto delle propalazioni dei due colaboratori. Coerentemente a quanto riferito dal D'MI essi hanno affermato che la base operativa dei RE era rappresentato dal "circoletto nel rione ZI" (collaboratore LO) "lavorano a palazzo nel senso che fanno i buchi nei muri dei cancelli dai quali passano la droga". Il LE evidenzia che i RE avevano "una piazza di eroina dietro la Cappella" e che nell'alternarsi dei vertici, determinata da morte o da carcerazione dei reggenti (MI e RI RE), i primi in ordine di successione erano i loro figli TO RE, "LO", e TO RE "il cinese". In termini del tutto logici, pertanto il giudice del rinvio ha evidenziato la pluralità delle chiamate in correità, la loro ONvergenza, la puntualizzazione del periodo di riferimento (a partire dal 2016 e fino al 2019) e, in particolare che tutti i collaboratori hanno indicato nei cugini TO RE i titolari reggenti la piazza di spaccio di ZI allorquando i genitori non erano operativi. 5.7. A risONtro di tali propazioni, infine il giudice distrettuale ha valorizzato l'episodio riferito dal collaboratore CC TO che si inserisce nel medesimo ONtesto temporale e che corrobora le sopra menzionate chiamate in correità, in quanto si riferisce ad una specifica manifestazione di esercizio di potere organizzativo da parte del ricorrente, il quale fissa le ONdizioni per la vendita, e cura la ONsegna, per ONto dell'organizzazione criminosa dei RE, di una rilevante partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, esponendosi in prima persona in uno snodo funzionale e operativo della vita del sodalizio (Sez.4, del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01). In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di ONtroversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (Sez.3, n.18370 de119/01/2024, • Scuotto, Rv. 286272 - 02). 5.8. Ritiene, in ONclusione, questo giudice di legittimità che la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha pienamente adempiuto agli obblighi motivazionali richiesti nella sentenza rescindente sia in punto di valutazione delle 24 prove di reità, compendiate nelle plurime chiamate dei collaboratori, sia in punto di qualificazione giuridica del ONtributo fornito dal ricorrente all'associazione sotto il profilo della partecipazione qualificata, senza che tale valutazione sia ONtrastata dalle risultanze investigative pure richiamata dalla difesa del ricorrente, in quanto i sopralluoghi e le perquisizioni operate presso la base della piazza di spaccio nel quartiere ZI hanno fornito elementi di risONtro alla frequentazione da parte del prevenuto, come peraltro rappresentato nella sentenza di primo grado la quale ha indicato a sostegno del potere direttivo esercitato dal ricorrente alcuni esiti delle intercettazioni telefoniche, da cui risultava che il ricorrente si tensse informato dell'andamento della piazza di spaccio e veicolasse direttive mediante in AR (Pag.112-114 sentenza del Tribunale di Napoli). 5.9. Il seONdo ricorso proposto da TO RE, c1.91 a firma dell'avv.to RI SP, il quale ha articolato tre censure, del tutto sovrpponibili a quelle indicate nel ricorso a firma dell'avv.to Perone, risulta manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate nei paragrafi precedenti, laddove viene censurata la motivazione della sentenza impugnata relativaente in relazione all'affidabilità e alla specificità del propalato dei collaboratori di giustizia D'MI, LO e LE e al rilievo probatorio dell'episodio narrato dal collaboratore CC. 6. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di TO RE, ON riferimento al delitto di cui all'art.74, comma 2 d.p.r. 309/90, dell'art.69, comma 4 cod. pen. per ONtrasto ON gli artt.3 comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione laddove che possa essere formulato il giudizio di prevalenza delle circostanze inerenti la persona del colpevole se poste in bilanciamento ON la recidiva di cui all'art.99, commi 2 e 4 cod. pen., trattandosi quella dell'art.69, comma 4 cod. pen. di una disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura ONtenuta, la componente soggettiva del reato quando essa è qualificata dalla plurima ricaduta del reo in ONdotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino Rv. 286747 - 01). Quanto poi allo squilibrio sanzionatorio denunciato tra la ipotesi di cui all'art.74, comma 1 cit. e la ipotesi di minore gravità, prevista nel successivo sesto comma della medesima disposizione, questa Corte ha recentemente ribadito il principio che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per ONtrasto ON gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui è stabilito un trattamento sanzionatorio più severo, nel minimo, rispetto a quello previsto, nel 25 massimo, dal disposto dell'art. 74, comma 6, d.P.R. citato per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità', stante la minore offensività di tale fattispecie (Sez. 4 -, n. 4411 del 09/10/2024, Arena, Rv. 287478 - 01). 7. Fondato è invece il seONdo motivo di ricorso proposto dalla difesa di AR RE ON il quale viene denunciata violazione di legge in relazione agli aumenti apportati sulla ONtinuazione in misura superiore a quanto operato dal giudice di appello, pur in assenza di impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica sul punto.invero la Corte di appello, in sede di rinvio, ha apportato un aumento a titolo di ONtinuazione per i capi 2 (armi) e 3 (tentata estorsione) in misura (sedici mesi) complessivamente superiore non solo a quanto aveva fatto la Corte di appello (12 mesi) ma anche dal Tribunale di Napoli quale giudice di primo grado, pure in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Vale pertanto il divieto sancito dall'art.597 comma 3 cod. proc. pen. seONdo il quale quando è appellante il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie e quantità. Nella specie le statuizioni della Corte di appello di Napoli ONcernenti l'affermazione di responsabilità del AR per i reati ONtestati ai capi 2 e 3 della rubrica e la misura degli aumenti apportati a titolo di ONtinuazione per detti titoli (per dodici mesi di reclusione) non avevano formato oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'ufficio della Procura, mentre l'imputato AR aveva proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio, pertanto, non avrebbe potuto apportare aumenti a titolo di ONtinuazione in misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla pronuncia del giudice di appello. Trattandosi di riallineare la misura degli aumenti a titolo di ONtinuazione a quanto in precedenza stabilito dal giudice di appello, la sentenza del giudice del rinvio può essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.620 letti cod. proc. pen., limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni diciotto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, trattandosi di operazione artmetica che non comporta alcun esercizio di potere discrezionale. Il ricorso di AR RE va peraltro dichiarato inammissibile per il resto. 7.1. Dichiara infine inammissibili i ricorsi proposti da RE TO, c1.1990, RE TO c1.1991 e RE AS, che ONdanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che viene determinata come in dispositivo. 26
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei ONfronti di AR RE, limitatatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni diciottto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di RE TO, c1.90, RE TO, c1.91 e RE AS che ONdanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di ONsiglio del 21 gennaio 2026.