Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti" e, quindi, all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale. (Fattispecie in cui è stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva omesso di fornire qualunque concreta motivazione in ordine all'esistenza del vincolo pertinenziale tra i beni sequestrati e la loro necessità a fini di prova dei reati ipotizzati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19141 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 983
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 48178/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL NA N. IL 22/06/1955;
avverso l'ordinanza n. 155/2013 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 09/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI ARo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Denaro Antonino che ha insistito per l'accoglimento del proposto ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.8.2013 il Tribunale di Firenze ha respinto il riesame proposto da IL NA avverso il decreto con cui in data 17.7.2013 il PM di quel Tribunale aveva disposto il sequestro probatorio di documentazione (il verbale di sequestro consta di 28 reperti) nell'ambito di un procedimento penale a carico del IL stesso, oltre che di EC CO e di AR IV AV per il reato di cui agli artt. 416 e 110 cod. pen., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 aggravato L. n. 146 del 2006, ex art. 4.
2. Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, IL NA deducendo:
a. Violazione dell'art. 252 cod. proc. pen.. Il ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata precisa come per la posizione di IL NA il difensore avesse argomentato, per ogni reperto, la sua non idoneità ai fini probatori.
L'ordinanza, in merito a tale doglianza, motiva con riporto a quanto già affermato sul punto in diversa posizione, dovendosi, evidentemente, ad avviso del ricorrente, individuarsi tale posizione in quella unica, ed immediatamente precedente, inerente l'indagato EC.
In ricorso ci si duole di come tale tecnica espositiva non agevoli il lettore, ma, tuttavia, si rileva come sembrerebbe di poter ritenere riassuntivamente che il tribunale ritenga che il tema oggetto di doglianza sia estraneo al mezzo di impugnazione esperito e che l'unico rimedio all'uopo previsto dall'ordinamento sarebbe una richiesta di restituzione da avanzarsi al pubblico ministero. Il difensore ritiene, diversamente, che fosse specifico compito del tribunale, in sede di riesame, motivare circa l'esistenza del rapporto diretto e pertinenziale tra quanto sequestrato e i reati ipotizzati;
ciò in assenza dell'atto di convalida da parte del pubblico ministero.
Ritiene, infatti, il ricorrente che quest'ultimo avesse il preciso obbligo di convalidare, nei termini di rito, l'operato della PG, non essendo indicata nel decreto di perquisizione l'esatta res oggetto di apprensione.
Nella fattispecie esaminata sarebbero stati indiscriminatamente appresi beni di ogni tipo, secondo la mera discrezionalità della PG, pur se genericamente indirizzata dal pubblico ministero, cosicché sino ad oggi tutti i beni risultano indiscriminatamente sottoposti a vincolo senza verifica della loro idoneità a fini di prova per i reati ipotizzati.
Nell'ipotesi di sequestro successiva a decreto di perquisizione del pm - si sostiene - laddove le cose da prendere non siano specificamente indicate e alla PG venga delegata un'attività discrezionale in ordine a quanto effettivamente da sottoporre a sequestro, si realizzerebbe un'ipotesi analoga al sequestro di iniziativa della PG, con conseguente necessità della convalida. In assenza di questa, e avendo il difensore impugnato il provvedimento con specifica doglianza in tale senso, il tribunale del riesame, che pure era in possesso del verbale di sequestro, omettendo la verifica del vincolo pertinenziale tra bene e reato ipotizzato avrebbe adottato una decisione illegittima, perché in violazione dell'art. 252 cod. proc. pen., che consente il sequestro soltanto del corpo di reato e delle cose pertinenti ad esso in quanto necessarie per l'accertamento dei fatti.
Viene chiesto, pertanto, di annullare l'ordinanza impugnata con ogni conseguente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l'impugnata ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Firenze.
2. Va ricordato che, secondo il combinato disposto degli artt. 324 e 325 c.p.p. e art. 355 c.p.p., comma 3, il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, proposte dal ricorrente, devono ritenersi inammissibili. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha tuttavia più volte ribadito come nella nozione di violazione di legge debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, IVov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro (in quel caso si trattava di sequestro preventivo) pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e P'iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893).
Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte spetta al tribunale, in sede di riesame di un sequestro probatorio, l'operazione logica di controllo dell'esattezza della qualificazione della cosa come "corpus delicti".
In altri termini, occorre che il giudice del gravame della cautela riscontrare la sussistenza, o meno, della necessaria relazione di immediatezza, nei termini in cui meglio si specificherà in seguito, tra quell'oggetto e l'illecito penale per il quale si procede.
3. Orbene, nel caso in esame ritiene il Collegio che si sia di fronte ad un deficit motivazionale di portata tale da integrare la lamentata violazione di legge.
Siamo di fronte ad un sequestro probatorio eseguito dalla PG su delega del pubblico ministero.
Nello specifico, il 17/7/2013 il PM emetteva decreto di perquisizione locale e personale nei confronti di IL NA perché indagato per i delitti di cui all'art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 e L. n. 149 del 2006, art. 4.
Nel decreto il pubblico ministero disponeva, oltre alla prodromica perquisizione, il "conseguente sequestro di quanto rinvenuto, pertinente ai reati per cui si procede, ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen.". Ebbene, a fronte della specifica doglianza del difensore, nel provvedimento impugnato non c'è motivazione circa il rapporto di pertinenzialità tra le cose sequestrate a IL NA e i reati per cui si procede.
La motivazione del provvedimento impugnato rimanda, quanto alla contestata pertinenza della documentazione sequestrata alle argomentazioni svolte in precedenza, ovvero quelle relative alla posizione del EC.
Effettivamente, come rileva il difensore, si deve ritenere che ci si riferisca al punto in cui veniva evidenziato, quanto a tale indagato, che il difensore aveva introdotto un tema estraneo al mezzo di impugnazione esperito, in cui ad avviso del tribunale si valutano i presupposti di applicazione della misura e non le modalità esecutive della stessa, ovvero la tipologia dei beni appresi, tra l'altro sommariamente elencati nel verbale di esecuzione.
Il Tribunale di Firenze ritiene che gli si richieda "al contrario... una sorta di esame del corpo del reato". Si legge ancora: "nè appare che gli operanti abbiano sottoposto a sequestro oggetti estranei all'elencazione compiuta dal PM;
in tal caso, come evidenziato dal difensore, sarebbe stato necessario un provvedimento di convalida e comunque il rimedio previsto dall'ordinamento in quell'ipotesi è comunque la richiesta di restituzione al pm, vertendo in una ipotesi di sequestro di iniziativa non tempestivamente convalidato".
4. L'impugnata ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame.
In proposito va ricordato che in tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, ma anche al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti".
Deve essere accertata, cioè, per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nell'art. 253 cod. proc. pen., comma 2, tra la cosa stessa e l'illecito penale (sez. 5, n. 9528 del 13.1.2009, Zhang, rv. 242998;
conf. sent. 1810/1997 rv. 207194, 4724/1997 rv. 208417, n. 34625/2005, rv. 232503).
Già in passato, inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, inoltre, che la legittimità del sequestro del corpo del reato può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l'accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente "nomen juris", enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento (Sez. Unite n. 20 dell'11.11.1994, PM in proc. Ceolin, rv. 199172; conf. Sez. Unite n. 23 del 20.11.1996 dep. 29.1.1997, Bassi e altri, rv. 206657).
5. Va ulteriormente precisato che il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul "fumus" di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato.
Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale "fumus" emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" e illecito, (così sez. 2, n. 3273 del 21.6.1999, Lechiancole, rv. 214660, fattispecie in tema di sequestro probatorio, disposto nell'ambito di indagini preliminari concernenti il delitto di usura, di documentazione varia di cui il ricorrente sosteneva il difetto di capacità rappresentativa e quindi l'impossibilità di considerarla "cosa pertinente al reato, conf. sez. 3, n. 2727 del 10.7.2000, Blasi, rv. 217009; sez. 3, n. 2691 del 6.7.2000, Sinigaglia, rv. 217059; sez. 3, n. 3514 del 25.10.2002 dep. 24.1.2003, Frezza e altri, rv. 223130; sez. 3, n. 37168 del 4.10.2002, PM in Proc. Minardi e altri, rv. 222887). È stato anche precisato che in tema di sequestro probatorio, il rapporto di pertinenzialità fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione, (sez. 3, n. 13641 del 12.2.2002, Pedron., rv. 221275, pronuncia in cui, nell'affermare tale principio, questa Suprema Corte ha rilevato che in materia di reati tributari ben può assumere rilevanza probatoria, ed essere quindi oggetto di ricerca e sequestro, anche la documentazione commerciale e fiscale relativa ad anni d'imposta diversi da quelli oggetto d'indagine, a condizione che si sia in presenza di documentazione che appare in grado di fornire un quadro significativo dell'evoluzione aziendale e dei metodi di tenuta della contabilità). Pur con tali precisazioni, a fronte di una specifica doglianza sul punto del rapporto di pertinenzialità, e soprattutto in casi come quello che ci occupa in cui non era stato già il PM ad individuare delle tipologie specifici di beni da apprendere e a motivare in ordine a tale individuazione, una motivazione in concreto è dovuta.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014