Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19141
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

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In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti" e, quindi, all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale. (Fattispecie in cui è stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva omesso di fornire qualunque concreta motivazione in ordine all'esistenza del vincolo pertinenziale tra i beni sequestrati e la loro necessità a fini di prova dei reati ipotizzati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19141
    Data del deposito : 8 aprile 2014

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