Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul "fumus" di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale "fumus" emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" e illecito. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio, disposto nell'ambito di indagini preliminari concernenti il delitto di usura, di documentazione varia di cui il ricorrente sosteneva il difetto di capacità rappresentativa e quindi l'impossibilità di considerarla "cosa pertinente al reato").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 21.6.1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Diana Laudati " N. 3273
3. Dott. Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Michele Besson " N. 14790/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA LU
avverso ordinanza del Tribunale di Torino - sez. riesame - in data 13.3.99
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Premessa in fatto e in diritto
Nell'ambito di indagini a carico di TA GI, per bancarotta fraudolenta e reati fiscali, emergevano indizi a carico di NC GI - il quale aveva seguito la contabilità della società fallita - in ordine ai reati di cui agli artt. 644 c.p. e 132 DLG 385/93.
Il P.M. presso il Tribunale di Torino disponeva decreto di perquisizione e conseguente sequestro di atti e documenti inerenti i rapporti tra il NC e il TA, nonché soggetti contigui, successivamente procedendo, in data 22.2.99, alla convalida dell'operato sequestro anche con riferimento alla somma di L. 36.000.000 in contanti, assegni e appunti vari, ritenendo che, a parte quanto direttamente riconducibile al decreto pregresso, quanto sottoposto a vincolo costituiva ulteriore indizio dell'attività illecita ipotizzata.
Proponeva istanza di riesame l'indagato deducendo l'insussistenza, anche sul piano dell'astratta configurabilità, delle ipotesi di reato contestata e, comunque, il difetto di capacità rappresentativa delle cose sequestrate.
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale del riesame disattendeva l'istanza, rilevando la sussistenza del fumus dei reati e la pertinenzialità agli stessi di quanto sottoposto a vincolo probatorio, essendo risultate incassate dall'indagato somme cospicue (assegni per un totale di L. 108.820.00), per le quali il nominato C.T.U. aveva calcolato elevati tassi di interesse, laddove non era credibile l'assunto difensivo secondo cui si sarebbe trattato di cambi di assegni alla pari o di pagamenti di "proposte di parcella" per cui non era stata emessa fattura.
Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'indagato deducendo violazione di legge penale e processuale, nonché vizio motivazionale anche per illogicità e travisamento dei fatti.
Con il primo motivo si assume l'erronea applicazione di legge in relazione all'astratta configurabilità dei reati ipotizzati, assumendosi, quanto all'usura, che carente sarebbe il requisito della promessa o dazione di interessi usurari e, quanto all'abusivo esercizio del credito, che mancherebbe il presupposto della organizzazione professionale, tale da consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di finanziamenti al pubblico. La censura è infondata atteso che, sotto il primo profilo, il Tribunale ha costruito il discorso giustificativo sulla base degli elevati tassi di interesse (deducibili dalle dichiarazioni del TA e dai calcoli effettuati dal C.T.U.) e, sotto l'altro aspetto, ha dato risalto alla ritenuta esistenza di un giro di assegni coinvolgenti anche persone diverse dal TA, non mancando di richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di esercizio abusivo del credito può configurarsi anche con l'accertamento di un primo finanziamento (Cass. Sez. VI 19.2.96). D'altra parte, le contrarie osservazioni formulate dal ricorrente non considerano che il tribunale si è limitato a delibare il fumus della verificazione del fatto così come esplicitato nella ipotesi accusatoria e sulla base degli elementi rappresentati dallo stesso P.M. a sostegno di siffatta ipotesi, comunque soggetta a ulteriori verifiche.
E in effetti, in sede di riesame del sequestro probatorio, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentanti, che non possono esser censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Sez. Unite 29.1.97 Bassi). Parimenti da disattendere l'ulteriore motivo con cui si deduce erronea applicazione dell'art. 253 cpp con riferimento alla nozione di cose pertinenti al reato, specificamente censurandosi l'affermazione della ordinanza secondo cui "la presenza del C.T.U. ai fini della cernita della documentazione utile rende verosimile la rilevanza della documentazione sequestrata, salvo ulteriore cernita a seguito dell'esame".
Sul punto si osserva che il sequestro probatorio in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può perciò stesso esser fondato sulla piena prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive investigazioni, che da esso scaturiscono, se esista il collegamento tra res e illecito (Cass. Sez. II 9.9.94 Pastore rv 199086).
Infondata è poi l'ulteriore doglianza, sempre prospettata come erronea applicazione dell'art. 253 cpp, con la quale si assume che il Tribunale avrebbe illegittimamente derogato alla normativa codicistica affermando, onde contrastare il dedotto profilo della "esuberanza" del sequestro, la potenzialità sanante della successiva convalida dell'operato della Polizia Giudiziaria. La censura non considera infatti che la convalida del sequestro di P.G. è stata operata in relazione a res ulteriori e eccedenti quanto specificatamente individuato nell'originario decreto di perquisizione e conseguente sequestro (disposto a seguito di specifica richiesta di acquisizione documentale da parte del C.T.U.), sempre peraltro ritenendosi, nei termini sopra indicati, il rapporto di pertinenzialità con gli illeciti ipotizzati allo stato delle indagini.
Quanto, infine, alla deduzione di travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, con riferimento alla operata valutazione delle emergenze investigative, e segnatamente dell'interrogatorio dello stesso indagato e delle dichiarazioni del TA, si osserva che, in tema di sequestro preventivo e probatorio, il ricorso per cassazione avverso la ordinanza emessa in sede di riesame è proponibile solo per violazione di legge, non potendo con il predetto mezzo di gravame esser dedotti vizi della motivazione, dato che nel concetto di violazione di legge, quale indicato dall'art. 111 della Costituzione, non possono ricomprendersi anche la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606 lett. a) cpp (Cass. Sez. II 19.6.97 Nomino, rv 208083 - 16. 1.09 Baisi rv 209595). Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sez. Penale, il 21 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1999