Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 3273
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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Il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul "fumus" di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale "fumus" emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" e illecito. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio, disposto nell'ambito di indagini preliminari concernenti il delitto di usura, di documentazione varia di cui il ricorrente sosteneva il difetto di capacità rappresentativa e quindi l'impossibilità di considerarla "cosa pertinente al reato").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 3273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3273
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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