Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non ha a oggetto la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2005, n. 34625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34625 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/06/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1038
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 010962/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC ST N. IL 24/05/1958;
avverso ORDINANZA del 22/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di CUNEO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 22.12.04 e depositata il 27.12.04, il Tribunale di Cuneo respingeva l'istanza di revoca del sequestro e di dissequestro dei documenti colpiti, avanzata con la richiesta di riesame da parte di GA TE, imputato del reato di cui all'art. 644 c.p. e confermava il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Mondovì in data 9.12.04. Il sequestro probatorio dei titoli di credito, di ricevute bancarie, nonché di due assegni veniva eseguito in data 7.12.04 da parte dei Carabinieri di Strambino in forza del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. di Ivrea, per il reato di usura in danno di IG NN e della di lui moglie CO TO. In data 9.12.04 il P.M. di Mondovì emetteva il provvedimento di convalida sul presupposto che si trattasse di corpo del reato, la cui acquisizione era necessaria ai fini del suo accertamento. Con ricorso proposto il 7.01.05 GA TE, impugnava la pronuncia del Tribunale di Cuneo denunciando ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. la violazione dell'art. 354, comma 2 c.p.p.. Il ricorrente lamentava che il sequestro e la successiva convalida fossero stati compiuti in violazione di legge e che i titoli di credito sequestrati non potessero di certo essere considerati corpo di reato. Questa Corte deve rilevare come la citazione della norma indicata trova applicazione laddove la perquisizione ed il conseguente sequestro fossero intervenuti ad iniziativa della Polizia Giudiziaria. Come ben osservato dal Tribunale del riesame secondo la normativa riguardante gli atti ad iniziativa della Polizia Giudiziaria gli ufficiali ed agenti di PG, non solo curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate, ma possono altresì procedere, anche ove non intervenga tempestivamente il PM, a sequestrare il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, curandone la trasmissione al PM entro le successive 48 ore per l'eventuale convalida. Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame. Deve altresì concordarsi pienamente con il rilievo del Tribunale di Cuneo secondo cui, quand'anche si volesse, secondo la tesi del ricorrente, che il provvedimento eseguito fosse indipendente dal decreto autorizzativo (in quanto quest'ultimo aveva disposto il sequestro dei titoli riconducibili alle parti lese del supposto reato di usura, IG NN e CO TO, oltre che di quanto utile ai fini dell'indagine, mentre i titoli e documenti sequestrati nulla avevano a che vedere con tale vicenda) e quindi che la perquisizione fosse illegittima, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di pienamente confermare nella specie, l'illegittimità della perquisizione non produce alcun effetto preclusivo. Infatti, il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali questa sono state reperite ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. L'opinione si fonda sulla sentenza a S.U. del 27.3.1996, Sala, secondo cui, se la perquisizione è nulla, il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, tranne che nel caso ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 comma 1^, nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. A tale riguardo devono essere esaminati i successivi motivi di gravame.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha denunciato, ex art. 606, comma 1, lett. b) la violazione dell'art. 352, comma 1^, affermando che nella perquisizione effettuata in modo autonomo da quella disposta dal P.M. di Ivrea la flagranza dovesse essere ritenuta in violazione dell'art. 352, comma 1 c.p.p.. La Corte ritiene l'assunto infondato avendo efficacemente considerato il Tribunale del riesame che i titoli (cambiali ed assegni, anche post- datati sottoposti a sequestro) fossero pertinenti al reato di usura a carico del GA anche nei confronti degli altri soggetti, posto che la consistenza ed il numero di detti titoli non trovava giustificazione alcuna nel tipo di professione dichiarata dall'imputato (compravendita di mobili antichi), qualora tale professione fosse stata svolta regolarmente, mantenendo una contabilità precisa ed esauriente sotto il profilo commerciale e tributario. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha sostenuto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 352, comma 1 e 354, comma 2 c.p.p.. Afferma che nel caso in esame i titoli di credito, diversi da quelli oggetto del decreto di sequestro del P.M., non avrebbero potuto essere considerati corpo di reato, dal momento che non vi era ne' prova ne' indizio sul punto. Merita di essere esaminato congiuntamente anche l'ultimo motivo di censura. Con il quarto motivo di gravame il ricorrente ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 354, comma 2 e 355, comma 2 c.p.p., rilevando come gli indizi sui quali il Tribunale
del Riesame si era fondato per legittimare il decreto di convalida del sequestro da parte del P.M. di Mondovì, non fossero indizi o prova della sussistenza del reato di usura tali da legittimare il decreto di convalida di sequestro.
Va sul punto ricordato che in tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti, nel senso che è sufficiente accertare l'esistenza della relazione di immediatezza descritta nel secondo comma dell'art. 253 c.p.p. tra la cosa e l'illecito penale (S.U. 11.11.94, ric. Ceolin;
conf. sent. 23.6.97, Kistenpfenning). Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile (set. 8.2.99, Circi).
Ed è quanto ricorre nella specie, avendo il Tribunale del riesame, ed il provvedimento di convalida prima, efficacemente considerato le ragioni che giustificavano la configurabilità del reato di usura anche nei confronti di soggetti diversi.
Lamenta altresì il ricorrente che il Tribunale del Riesame si sia fondato sulle dichiarazioni rese da AR CA in data 8.12.02, delle quali certo la P.G. non poteva avere conoscenza in data 7.12.04 e che non erano neppure state considerate da parte del P.M. di Mondovì. Rileva che le dichiarazioni del AR riguardavano la compravendita di mobili e non i prestiti di denaro. Sul punto la Corte deve osservare che il richiamo alle dichiarazioni del AR è elemento di sostegno, aggiunto ex post dal Tribunale del riesame per trovare ulteriore conferma ad una situazione in cui gli elementi già considerati erano sufficienti a supportare la misura disposta. In conclusione il ricorso risulta del tutto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2005