Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
L'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che prevede la non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod.proc.pen., è indicativo di un mero criterio di massima al quale si deve attenere il procuratore della Repubblica, sempre che non sussistano contrarie esigenze di servizio che ne impongano il superamento; ne consegue che l'eventuale delega a vice procuratore onorario di un processo diverso dai predetti non dà luogo ad alcuna nullità ex art. 178 comma primo, lett. b) cod.proc.pen..
Commentario • 1
- 1. Sui poteri cautelari del vice procuratore onorarioAlfredo De Francesco · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2011
Sommario 1. Il thema decidendum 2. L'oggetto del contendere 3. Critica alla sentenza delle Sezioni unite penali 3.1 Sul potere di iniziativa cautelare in genere 3.2 Il fondamento “logico” del potere cautelare del VPO secondo le Sezioni Unite 3.3 L'illogicità del ragionamento delle Sezioni Unite Penali 4. L'iniziativa cautelare tra pubblico ministero e VPO: soluzione di alcuni profili pratici 5. Conclusioni 1. Il thema decidendum Il tema affrontato dalla decisione in oggetto è uno di quelli all'apparenza assai specifici e marginali e, in verità, alquanto noiosi, poiché ritenuti, non impropriamente, appannaggio esclusivo di uditori assai specializzati. La decisione in oggetto, del resto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2007, n. 21350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21350 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/03/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 398
Dott. CAVALLO LD - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030235/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE DO N. IL 23/09/1962;
2) SE GI N. IL 06/07/1971;
avverso SENTENZA del 2.2.2006 CORTE APPELLO di Roma;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSO A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Palmieri Angelo del foro di Latina e Macari Vincenzo del foro di Formia che hanno entrambi chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, con sentenza del 22 agosto 2005 dichiarava MA LD e MA AN responsabili, in concorso fra loro, del delitto previsto dall'art. 423 bis c.p. per avere volontariamente cagionato, il 20 agosto 2005, l'incendio di una superficie coperta da bosco di sughereto, pari a tre ettari, posta in località Magliana di Itri e, tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, condannava ciascuno di essi alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.
2. Il 2 febbraio 2006 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, concedeva ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto riduceva nei confronti di ciascuno di essi la pena ad un anno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, con pena sospesa per il solo MA LD.
3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, gli imputati i quali lamentano:
a) violazione dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p. per mancata espressa rinuncia alla sospensione dei termini feriali, nonché illogicità, contraddittorietà, carenza della motivazione sul punto;
b) violazione di legge con riferimento allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero d'udienza da parte di un magistrato onorario e non togato;
c) illogicità, contraddittorietà, carenza della motivazione con riferimento ai canoni di valutazione probatoria;
d) carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di esperimento giudiziario per accertare la distanza esistente tra l'ovile in disponibilità degli imputati e la loro abitazione e il tempo necessario per percorrere il tragitto;
e) erronea qualificazione giuridica del fatto, da inquadrare nell'ipotesi di cui all'art. 423 c.p. con conseguente riduzione di pena.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva che la deroga alla sospensione dei termini dei termini nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio. Conseguentemente spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla predetta sospensione e di consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Non è tuttavia, necessario, che la rinuncia sia espressa, in quanto può essere desunta da condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini (Sez. 4^, 13 gennaio 20032, n. 40951, ric. Burus, rv. 223598).
Alla stregua di questi principi la Corte ritiene che la richiesta di celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, avanzata dagli imputati all'esito della convalida dell'arresto nell'ambito del giudizio direttissimo instaurato a loro carico, e la successiva effettiva partecipazione al giudizio stesso non accompagnata da alcuna richiesta di differimento di trattazione dello stesso costituiscano altrettante circostanze obiettive, univocamente indicative della loro volontà di rinunciare alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
2. Priva di pregio è anche la seconda censura.
Il disposto dell'art. 72, comma 2, dell'ordinamento giudiziario, che prevede la non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p. è indicativo di un mero criterio di massima cui il
Procuratore della Repubblica deve attenersi nel conferire la delega a vice procuratori onorari e agli altri soggetti indicati nel comma 1, lett. a) della predetta disposizione, sempre che non sussistano contrarie esigenze di servizio che ne impongano il superamento (Cass. 4^, 2000 n. 3986; rv. 205909; 208181). Ne consegue che la delega al vice procuratore onorario per svolgere le funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti diversi da quelli da celebrare nelle forme contemplate dall'art. 550 c.p.p. non da luogo ad alcuna nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b).
3. Non fondati sono il terzo e il quarto motivo di doglianza. I giudici di merito, con motivazione puntuale e logicamente articolata, hanno enunciato gli elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità di entrambi gli imputati, costituiti:
a) dalle testimonianze degli appartenenti alla Polizia di Stato che avvistavano gli imputati a bordo dell'auto Ford Fiesta, osservavano con un binocolo, ad una distanza di circa duecento metri, che uno di essi saliva il pendio della collina e si abbassava verso gli arbusti, notavano un focolaio acceso nel momento e nel luogo in cui l'uomo si rialzava, distinguevano l'accensione di distinti focolai sui due lati della collina, assistevano al recupero dell'incendiario da parte dell'altro complice alla guida dell'auto;
b) dal sequestro di due accendini rinvenuti all'interno dell'auto Ford Fiesta;
c) dalla documentazione dell'incendio e delle sue conseguenze. D'altra parte il controllo della Corte di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un.2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un.12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Alla luce della molteplicità, univocità e concordanza degli elementi probatori acquisiti e della intrinseca congruità e logicità della motivazione nessuna lesione del diritto di difesa può essere ravvisata in relazione al rigetto della richiesta di espletamento dell'esperimento giudiziale avanzata dalla difesa dei ricorrenti.
4. Non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di ricorso concernente la corretta qualificazione giuridica del fatto. L'art. 423 bis c.p., inserito dal D.L. 4 agosto 2000, n. 220, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 6 ottobre 2000, n. 275 punisce più severamente chiunque cagiona un "incendio su boschi, selve o foreste".
In coerenza logico-sistematica con la L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 2 contenente la definizione di "incendio boschivo e avente un'immediata rilevanza penalistica alla luce dell'art. 11, comma 1, della stessa legge, che riproduce un testo identico a quello dell'art. 423 bis c.p. (già introdotto con le misure emergenziali del citato D.L. n. 220 del 2000 finalizzato alla repressione degli incendi boschivi), per incendio boschivo deve intendersi un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscose, cespugliate o arborose, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle suddette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (Sez. 1^, 30 aprile 2001, n. 25935, ric., Cassavia, rv. 219589; Sez. 3^, 21 marzo 2003, n. 23203). Mediante l'introduzione della predetta fattispecie incriminatrice il legislatore ha voluto riservare una specifica e autonoma tutela a entità naturalistiche, quali il patrimonio boschivo nazionale, bene primario e insostituibile per l'equilibrio dell'ambiente e per la qualità della vita.
Il riferimento fattuale, contenuto nel provvedimento impugnato, all'incendio di una superficie coperta da bosco di sughero di estensione pari a tre ettari consente di ritenere corretto l'inquadramento dell'episodio nella fattispecie astratta disciplinata dall'art. 423 bis c.p.. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 14 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007