Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 17 L. 2 febbraio 1974, n. 64 (che punisce la realizzazione in zona sismica di lavori in difetto di preventiva denuncia scritta e deposito degli elaborati progettuali presso l'ufficio competente) non è tema di prova la natura sismica o meno dell'area su cui insistono le opere edilizie realizzate, in quanto grava sul giudice, per il principio "iura novit curia", l'obbligo di conoscere ed applicare le norme secondarie (decreti interministeriali) che individuano le zone sismiche.
In tema di violazioni edilizie, le disposizioni in materia antisismica di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 (oggi abrogata e sostituita dalle corrispondenti disposizioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa "comunque" interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 17 della citata L. n. 64 per la realizzazione di alcuni loculi all'interno di un cimitero comunale, in difetto di preventiva denuncia scritta dei lavori e deposito degli elaborati progettuali presso l'ufficio competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 33767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33767 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1414
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 3137/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA MA, nato ad [...] il [...];
UL IA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 4 dicembre 2006 dal giudice del tribunale di Catanzaro;
udita nella pubblica udienza del 10 maggio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA MA e UL IA vennero rinviati a giudizio per rispondere, il primo quale committente ed il secondo quale costruttore, dei reati di cui:
a) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere eseguito senza concessione edilizia nel cimitero comunale la demolizione di una fila orizzontale composta da tre loculi e la sua ricostruzione in cemento armato con una sovrastante nuova fila di altri tre loculi, ciascuno di cm. 75 x 230 x 63; b) L. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4 e 14, per avere omesso la denuncia all'ufficio del genio civile;
c) L. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 1, 2 e 13, per avere eseguito dette opere senza il progetto esecutivo e la direzione dei lavori di un tecnico qualificato;
d) alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 17 e 20.
Il giudice del tribunale di Catanzaro, con sentenza del 4 dicembre 2006, dichiarò estinto il reato edilizio di cui al capo A) per intervenuta permesso di costruire in sanatoria D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex artt. 36 e 45; assolse il RA dal reato di cui al capo
B) per non aver commesso il fatto ed invece dichiarò il RA colpevole dei reati di cui ai capi C) e D) ed il UL colpevole dei reati di cui ai capi B), C) e D) e li condannò ciascuno alla pena dell'ammenda.
Il giudice ritenne, tra l'altro, che si trattava di una struttura in cemento armato che assolveva ad una funzione statica e che la prescrizione era stata sospesa per un periodo di 14 mesi per effetto del D.L. n. 269 del 2003 nonché ex art. 159 c.p., per astensione dei difensori alla udienza del 17.1.2006, sicché la prescrizione stessa non si era ancora maturata.
Il RA propone ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea applicazione di legge sotto il profilo della non corrispondenza del fatto storico alla fattispecie tipica di cui al capo C) della imputazione. Osserva che nella specie si era trattato della demolizione di una fila orizzontale di tre loculi e della loro successiva ricostruzione e della realizzazione delle casseforme necessarie per la sopraelevazione e non della realizzazione di sei loculi su due file orizzontali, come erroneamente ritenuto in sentenza. Quindi, in considerazione delle dimensioni, consistenza e destinazione, l'opera non aveva i requisiti per essere considerata fra quelle in cemento armato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 53, comma 1, (T.U.) dell'edilizia, difettando un complesso di strutture ed armature oltre alla ben precisa finalità di assicurare la "staticità dell'edificio".
2) erronea applicazione di legge anche in relazione al capo D), perché, per le sue caratteristiche, non si tratta di una costruzione la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità. Nel caso concreto, il luogo, la consistenza e la destinazione d'uso dell'opera sono elementi che dovevano essere presi in considerazione dal giudice per valutare la conformità tra l'oggetto del fatto contestato e quello tipico previsto dalla fattispecie legale. È invero evidente che non si tratta di un'opera rientrante fra quelle disciplinate dalla normativa antisismica.
3) erronea applicazione dell'art. 156 c.p. E segg. come modificati dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, per il capo D) della imputazione, per il quale avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione. Ed invero non poteva essere applicata ne' la sospensione di 14 mesi per il condono edilizio, ne' quella di cui all'art. 159 c.p., perché, trattandosi di processo in corso, non poteva applicarsi il nuovo regime della sospensione riguardante il differimento dell'udienza per impedimento del difensore. Il termine prescrizionale di tre anni per il reato di cui al capo D) era quindi abbondantemente trascorso. 4) osserva che comunque nelle more è decorsa la prescrizione anche per il reato di cui al capo C), trovando applicazione le nuove disposizioni sulla prescrizione perché i relativi termini sono più brevi.
Il UL propone ricorso per cassazione deducendo:
1) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi o non consentita ai pubblici poteri;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in sostanza, che il provvedimento con il quale era stata concesso il permesso di costruire in sanatoria, aveva determinato la sanatoria e l'estinzione anche degli altri reati contestati. 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché l'accusa non aveva fornito alcuna prova che le opere in questione erano state realizzate in cemento armato, ne' tale circostanza è stata accertata nel corso del processo. La deduzione del giudice sul punto, fondata sulla sola visione delle foto dalle quali sarebbero visibili dei ferri, è manifestamente illogica, In ogni modo era evidente, per le caratteristiche dell'opera, che non vi era un complesso di strutture in conglomerato cementizio armato ed armature.
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che per il reato di cui al capo D) non è stata fornita la prova che si trattava di una zona sismica. In ogni caso avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione non potendo operare i due termini di sospensione ritenuti dal giudice a quo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del UL è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte assolutamente pacifica e costante, l'estinzione dei reati contravvenzionali conseguente al rilascio di concessione in sanatoria già prevista dall'art. 22 in relazione alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13 (ed ora al rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 35 e 46) può egittimamente operare unicamente in ordine al reato urbanistico per il quale è espressamente prevista;
sicché detta causa estintiva non è estensibile a reati aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati concernenti le violazioni alle norme sul cemento armato e quelle alle norme antisismiche.
Il primo motivo del RA ed il secondo motivo del UL sono infondati perché il giudice del merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali ha fondato il suo apprezzamento di fatto circa la natura dell'opera in questione e la sua soggezione alla disciplina sul conglomerato cementizio armato, osservando che sulla base della documentazione fotografica acquisita risultavano evidenti i ferri utilizzati per le armature (e non solo per il gettito del solaio ma anche per le spallette) e che quindi doveva ritenersi che la struttura era in cemento armato ed assolveva anche a funzioni statiche, atteso che la stessa era destinata a sopportare, oltre al peso proprio, il carico di quattro file di loculi.
Ed invero, "le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 1 e 4, - ora trasfuse nel testo unico dell'edilizia - si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 alfine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. La L. n. 1086 del 1971, art.1, comma 4, indica una prescrizione, quella della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità (fattispecie relativa all'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative regionali emanate in senso contrario)" (Sez. 3, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791). Il secondo motivo del RA è anch'esso infondato. Ed infatti, l'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93 (T.U.) dell'edilizia e quello di preventiva autorizzazione previsto dall'art. 94 riguardano tutte le opere realizzate nelle zone sismiche e precisamente, come prevede l'art. 83, "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche".
Conformemente alla finalità perseguita dal legislatore, quindi, le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata ancor più ampia di quelle relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Non vi è quindi dubbio che la costruzione di un'opera avente le caratteristiche di quella di cui al presente processo fosse assoggettata alle prescrizioni della normativa antisismica, perché la sua sicurezza poteva comunque interessare la pubblica incolumità di eventuali visitanti il cimitero. Il terzo motivo del UL è manifestamente infondato perché il giudice a quo ha dato atto che il comune di Andali si trova in zona sismica. Del resto deve ricordarsi che, secondo l'opinione che sembra più corretta (cfr. Sez. 3, 27 settembre 2005, Garofalo), l'individuazione dei comuni e delle zone sottoposti alla legislazione antisismica avviene con norme poste da fonti normative secondarie di diritto oggettivo, di modo che compete al giudice il compito di individuarle, conoscerle ed applicarle d'ufficio, in base al principio fondamentale secondo cui iura novit curia. Nella specie, risulta appunto che il comune di Andali è inserito nell'elenco dei comuni ad elevato rischio sismico ai sensi della L. n. 449 del 1997, con grado di sismicità 9, e con data di classificazione 19 aprile 1909.
Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo D), va osservato quanto segue. Innanzitutto, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, le modifiche introdotte con la art. 6, di tale legge all'art. 156 c.p., e segg. non possono applicarsi al presente processo perché i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Ed infatti, mentre secondo la precedente disciplina il termine di prescrizione per il reato di cui al capo D) era in totale di tre anni, in base alla nuova normativa tale termine è stato portato a sei anni (4 + 2).
In secondo luogo, rileva il Collegio che, poiché nella specie non si tratta di ampliamento di costruzione precedente ma di nuova costruzione, alle opere in questione non può applicarsi la normativa sul condono edilizio di cui al D.L. n. 256 del 2003, dal momento che non si tratta di nuova costruzione destinata ad edilizia residenziale. Ne consegue che non può applicarsi il termine di sospensione ex lege di 10 mesi e giorni 28, dal 2 ottobre del 2003 al 31 luglio del 2004 e dall'11 novembre del 2004 al 10 dicembre dello stesso anno, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, richiamato dal D.L. n. 256 del 2003, art. 32. Va invece applicata per intero - non operando ai fini dei termini di prescrizione la nuova disciplina - la sospensione della prescrizione di 5 mesi e 3 giorni, dal 17.1.2006 al 20.6.2006, per rinvio della udienza per astensione del difensore.
In conclusione, per il reato di cui al capo D), il termine di prescrizione, che è iniziato a decorrere il 12 dicembre 2002, è in totale di 3 anni, 5 mesi e 3 giorni ed è quindi scaduto il 15 maggio 2006, ossia in una data anteriore a quella di emissione della sentenza impugnata, che pertanto erroneamente non ha rilevato e dichiarato la prescrizione stessa.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo D) (L. n. 64 del 1974) perché estinto per prescrizione. Questa Corte può procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena che è stata fissata dal giudice del merito in Euro 50,00, di ammenda per ciascun imputato. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 64 del 1974, perché estinto per prescrizione ed elimina per ciascun imputato la relativa pena di Euro 50,00, di ammenda.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'ufficio tecnico della regione Calabria.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007