Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 33767
CASS
Sentenza 10 maggio 2007

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 17 L. 2 febbraio 1974, n. 64 (che punisce la realizzazione in zona sismica di lavori in difetto di preventiva denuncia scritta e deposito degli elaborati progettuali presso l'ufficio competente) non è tema di prova la natura sismica o meno dell'area su cui insistono le opere edilizie realizzate, in quanto grava sul giudice, per il principio "iura novit curia", l'obbligo di conoscere ed applicare le norme secondarie (decreti interministeriali) che individuano le zone sismiche.

In tema di violazioni edilizie, le disposizioni in materia antisismica di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 (oggi abrogata e sostituita dalle corrispondenti disposizioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa "comunque" interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 17 della citata L. n. 64 per la realizzazione di alcuni loculi all'interno di un cimitero comunale, in difetto di preventiva denuncia scritta dei lavori e deposito degli elaborati progettuali presso l'ufficio competente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 33767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33767
    Data del deposito : 10 maggio 2007

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