Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE S0 6 8 13 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE TOPO CATALANO Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno derivato dalla circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale R.G.N. 19899/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 19386 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 1465 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.18/03/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta S TORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 977 93 MAG 2002per diritti € LL OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE IL CANCELLIERE DEI 4 VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIOVANNI CARACCIOLO, difesa dall'avvocato GIOVANNI TUFARIELLO con studio in 81055 S MARIA CAPUA VETERE VIA DEI ROMANI 38, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GENERALI ASSIC SPA quale Impresa designata dal FGVS per Richiesta copia studio dal Sig. S.ols la Regione Campania;
per diritti € 0-7+ 14.05.02 - intimata - IL CANCELLIERT 2002 avversO la sentenza n. 324/00 della Corte d'Appello di 695 NAPOLI, Sezione IV Penale, emessa il 26/01/00 e 1 depositata il 18/02/00 (R.G. 400/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore chiesto si Generale Dott. Francesco MELE che ha dichiari l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO che è impugnata la sentenza della corte d'appello di Napoli reiettiva del gravame avverso la sentenza del tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di AO LO volta al risarcimento dei danni subiti a seguito di investimento da parte di vei- colo non identificato;
che con i due motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, la ricorrente rispettivamente deducendo falsa applicazione degli artt. 244, 257, 414, 421 c.p.c., 2727 c.c. ed omessa valutazione di un punto de- cisivo della controversia (primo motivo), ed violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20, 1. n. 990 del 1969 (secondo motivo) si duole che la corte territo- riale, erroneamente valutando le risultanze processua- li, abbia concluso che ella era stata investita da un ciclomotore (come da lei stessa immediatamente dichia- rato agli agenti di polizia giudiziaria) e non già da un'autovettura (come solo successivamente affermato). 2
RITENUTO che
il ricorso è manifestamente infondato in quanto, al di là della formale deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione di leg- ge e di vizio della motivazione), la ricorrente critica in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudi- ce del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria S S A decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la C valutazione di una decisiva risultanza processuale ov- vero se il ragionamento si riveli incompleto, incoeren- te o illogico e non anche quando come nella specie il congrua,giudice abbia, con motivazione del tutto semplicemente attribuito agli elementi vagliati un va- lore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che non v'è luogo per pronunciare sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva. Visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito Agenzia delle Entrate o di Roma 25.12 dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89; 14/1403Iscritto a rŲ Art. D.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 1097 129,11 Roma, 18 marzo 2002 דיי 8033 Il consigliere estensore Il presidente 33944 سا Dottose Karte KleMa