Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -, nel rendere impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di rito, esclude che questa possa risiedere in ragioni di mera opportunità, atteso che la previsione di un controllo immediato in Cassazione di tali provvedimenti - mirante a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui è componente essenziale la durata ragionevole del processo, ed alla verifica delle prescritte condizioni di pregiudizialità- dipendenza - preclude che il fondamento della sospensione ope iudicis possa rinvenirsi in una definitiva, insindacabile discrezionalità del giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO RI FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE PARIOLI 12, presso l'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI LL LI, DI LL BE, DI LL RI AR, DI LL CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. GRAMSCI 14, presso l'avvocato GIAMPIERO DINACCI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- resistenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 30/12/99 (n. 86720/94 R.G.).
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l'11/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO con le quali si chiede che la Suprema Corte, decidendo con sentenza sul ricorso in epigrafe indicato, cassi il provvedimento di sospensione impugnato, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Fatto
1. Con atto notificato il 24 novembre 1994 la società MO Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Sareas s.a.s., i signori GE, EA, TT, RI AR, e AR Di LA, nonché la Di LA Assicurazioni s.r.l., chiedendo (fra l'altro) che, dichiarato nullo o annullato ovvero dichiarato inefficace ex art.67 l. fall., l'accordo con cui l'attrice allora in bonis, aveva rinunciato al corrispondente credito, i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma di lire 6 miliardi.
Si costituirono in giudizio la società Di LA e i Di LA. La causa (86720/94) fu assegnata alla "sezione stralcio".
2. Successivamente, con citazione notificata il 19 dicembre 1997, i Di LA convennero in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, la MO Assicurazioni e Riassicurazioni e la Sareas, chiedendo (fra l'altro) che fosse accertato che la somma pretesa dalla società MO nel giudizio da essa promosso nel '94, era stata spesa nell'interesse della societa'; sicché, qualora fosse stato dichiarato nullo, annullato o revocato l'accordo (sub &1) con cui la MO aveva rinunciato al proprio credito, questa fosse condannata al pagamento, quantomeno ai sensi dell'art. 2041 c.c., di una somma pari al valore delle partecipazioni sociali cedute alla convenuta.
Al procedimento fu assegnato il n.r.g. 50715/97.
La MO si costitui e, preliminarmente, chiese la riunione dei due giudizi.
Con provvedimento in data 20/22 settembre 1999 il giudice istruttore, rilevato che non era possibile procedere alla riunione delle due cause, dispose la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione della prima causa, ritenendo quest'ultima di carattere pregiudiziale rispetto alla seconda, giacché il rigetto della domanda proposta dalla MO avrebbe reso inutile la domanda proposta dai Di LA nel '97. I Di LA avverso il provvedimento di sospensione proposero regolamento di competenza.
3. Il 7 dicembre 1999 gli stessi Di LA hanno poi proposto istanza di sospensione al G.O.A. investito della cognizione della prima causa ( 86720/94). Questi, con provvedimento depositato il 30 dicembre successivo, ne ha disposto la sospensione fino all'esito del giudizio pendente presso questa Corte sul regolamento di competenza.
4. Avverso questo provvedimento (comunicato in data 4 gennaio 2000), con atto ritualmente notificato, la societa' MO ha proposto regolamento necessario di competenza, in base a tre motivi. Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 101 c.p.c., lamenta che il provvedimento impugnato sia stato emesso inaudita inaudita altera parte e sulla base delle sole motivazioni addotte dai convenuti.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c., sostiene che il giudice a quo non abbia indicato il nesso di pregiudizialità necessario per la sospensione.
Col terzo motivo, denunciando ancora la violazione dell'art. 295 c.p.c., deduce che la definizione del regolamento di competenza promosso nella seconda causa non integrerebbe i requisiti richiesti dall'art. 295 c.p.c. per la sospensione della prima causa, e che, in ogni caso, la seconda causa non potrebbe essere pregiudiziale rispetto alla prima (essendo, se mai, vero il contrario). I Di LA hanno depositato memoria, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
1. Il g.o.a. del Tribunale di Roma, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha disposto la sospensione del procedimento n. 86720/94 (pendente davanti a quell'Ufficio tra la società MO Assicurazioni e Riassicurazioni in l.c.a. e i sig.ri Di LA), sino alla definizione del giudizio instaurato presso questa Corte con istanza per regolamento di competenza avverso l'ordinanza sospensiva del procedimento n. 50715/97, pendente tra le stesse parti. Ed ha motivato la sospensione, argomentando dalla connessione esistente tra i due giudizi di merito, addotta dai Di LA a fondamento della domanda, cui si è espressamente richiamato.
2. La ricorrente con il regolamento di competenza ha contestato la legittimità del provvedimento adottato, deducendo che non sussistevano i requisiti previsti dall'art. 295 c.p.c. per procedere alla sospensione della causa, per la mancanza di un qualsivoglia rapporto di pregiudizialità del giudizio recante il n. 50715/97 rispetto al giudizio pendente davanti al giudice a quo;
rapporto, d'altronde, neanche indicato nel provvedimento, emesso inaudita altera parte.
3. I resistenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso, rilevando la insindacabilità dell'ordinanza impugnata, in quanto, atteso il carattere facoltativo e non necessario della sospensione, essa si sottrarrebbe al regolamento di competenza.
4. L'eccezione non è fondata, anche se essa trova conforto nell'orientamento risalente di questa Corte, secondo cui la sospensione disposta al di fuori dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito,
è insindacabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 6 febbraio 1982, n. 707; Cass. 23 febbraio 1983, n. 1408; Cass. 15 febbraio 1986, n. 901; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1532; Cass. 9 gennaio 1999, n. 121). La tesi che tale orientamento sottende, infatti,' non è più "sostenibile dopo la modifica apportata al testo dell'art. 42 c.p.c. dall'art. 6 della l. 26 novembre 1990, n. n. 353, che ha reso impugnabili col regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Come questa stessa Corte ha già avuto occasione di rilevare con la sentenza 13 maggio 1997, n. 4179, il nuovo sistema non consente la sospensione del processo civile per ragioni di mera opportunità, quale espressione, cioè, dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, perché la previsione di un controllo immediato di legittimità del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - che è preordinato a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, a fronte di sospensioni illegittime del processo, ed alla verifica delle prescritte condizioni di pregiudizialità dipendenza - implica la sussistenza in concreto di tali condizioni ed esclude che il fondamento del potere di sospensione possa rinvenirsi in una definitiva, insindacabile discrezionalità del giudice del merito. Sicché la sospensione ope iudicis resta "vincolata" alle condizioni stabilite dall'art. 295.
Per ragioni di coerenza sistematica, il nuovo strumento di tutela deve, poi, ritenersi esperibile anche se manchi nel provvedimento sospensivo impugnato un, esplicito riferimento alle ragioni di pregiudizialità e di dipendenza, quando la prospettazione attenga (come nella fattispecie) alla violazione dei parametri fissati nell'art. 295. Una tesi diversa, infatti, non terrebbe conto del "disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo" come tale, sotteso alla riforma dell'art. 42, sottolineato anche dal giudice delle leggi (sent. 31 maggio 1996, n. 182); ne' delle situazioni lesive del principio di uguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma primo. Cost.) che ne potrebbero derivare (cfr. sent. 4179/97 cit. ne', infine, della durata ragionevole del processo, che la legge deve assicurare secondo il precetto costituzionale (art. 111, comma primo): precetto che, per il rinvio nel tempo della sua definizione in conseguenza del provvedimento sospensivo e gli altri effetti eccezionali da esso prodotti (cfr. Cass. 23 febbraio 1981, n. 1093), preclude la possibilità di estendere in via interpretativa i casi di sospensione al di fuori delle ipotesi tipiche, espressamente previste dalla legge.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il provvedimento è stato, infatti, adottato, inaudita altera parte, sul rilievo (implicito, ancorché inespresso) che, stante la, connessione dei due giudizi pendenti tra le parti, la sentenza emessa nel procedimento relativo al regolamento di competenza proposto dalla società MO avverso la sospensione disposta nel procedimento n. 50715/97, avrebbe potuto influenzare l'esito della causa (proc. n. 86720/94) della cui cognizione era stato investito il g.o.a.. Ma è palese l'erroneità dell'iter logico-giuridico posto a base della decisione, non essendo in alcun modo ipotizzabile un rapporto di pregiudizialità o, comunque, di semplice dipendenza tra la definizione del regolamento di competenza proposto in relazione al procedimento n. 50715/97, e la decisione della causa (procedimento n. 86720/94) pendente davanti al giudice a quo, nella quale il thema disputandum verteva, come risulta pacifico anche in punto di fatto, sulla validità e sulla efficacia, ex art. 67 l. fall., dell'accordo intervenuto tra le parti.
6. In conclusione, sussistono le denunciate violazioni di legge, ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto. L'ordinanza impugnata va, conseguentemente, cassata, senza rinvio (cfr. Cass. S.U. 19 giugno 1996, n. 5631). Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 11 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001