Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
La causa di giustificazione non codificata del rischio consentito nell'attività sportiva non opera nell'ipotesi di lesioni personali cagionate nello svolgimento di una mera esibizione sportiva, trovandoci, in questo caso, di fronte ad una attività modellata sulla falsariga di una gara sportiva, ma, a differenza di quest'ultima, non disciplinata dalle regole stabilite dagli organismi di categoria, alla cui osservanza è ricondotta l'assenza di antigiuridicità del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della scriminante in relazione alle lesioni provocate a seguito di uno scontro tra due natanti, nel corso di una esibizione non competitiva).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali ex art. 582 c.p.: malattia, aggravanti, procedibilitàAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 aprile 2025
(ultimo aggiornamento 8 maggio 2026) Il delitto di lesioni personali rappresenta una delle fattispecie più frequenti nella prassi giudiziaria. L'art. 582 c.p. punisce chi cagiona ad altri una malattia nel corpo o nella mente, ma dietro questa formula apparentemente semplice si nasconde una disciplina complessa, costruita dalla giurisprudenza attraverso il concetto di malattia, il tema del dolo, il rapporto con le percosse, le aggravanti, la procedibilità e i confini con altri reati violenti. In questa guida analizziamo la struttura del reato di lesioni personali, le principali questioni interpretative e gli orientamenti più rilevanti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 34977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34977 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
3497 7 / 1 6 ж REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - N. 1604/2016 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 4513/2016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GA N. IL 09/07/1957 avverso la sentenza n. 61/2012 GIUDICE DI PACE di MANTOVA, del 18/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMING STABILE che ha concluso per LA DICHIANARUNG DI INADMISSIBILITA' ра посоль Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. -1- m RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice di pace di Mantova ha ritenuto AB NA responsabile del reato di lesioni colpose in danno di NT OM;
fatto contestato come commesso il 19 settembre 2010. 2. In particolare, si addebita all'imputato di avere, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, alla guida del proprio natante che seguiva lo scafo di NT OM, nell'ambito di prove libere sul fiume Po, cagionato a OM lesioni effettuando una manovra di virata a sinistra di una boa ed andando a collidere, appunto, con la barca condotta da OM.
3. Dalla sentenza di merito si traggono le seguenti informazioni. Alla luce delle prove testimoniali acquisite ha ritenuto il Giudice di pace che il 19 settembre 2010 sia l'imputato sia la p.o. si trovavano sul fiume Po perché entrambi invitati ad una gara, poi annullata;
quindi, poiché erano presenti sei o sette piloti con le rispettive barche, venivano invitati dagli organizzatori dell'evento a fare un'esibizione non competitiva, invito che veniva accettato. Nel corso dell'esibizione, l'imbarcazione di NT OM, dopo avere passato due boe ed essere tornata in prossimità di quella di partenza, veniva investita dalla barca condotta da AB NA: in particolare, la punta della barca di NA faceva cadere il casco a OM e passava sopra la sua barca, staccando con il suo motore quello del natante di OM, il quale, in conseguenza, rimaneva ferito al viso e ad una spalla e perdeva quattro denti. Secondo i testi escussi - si legge nella sentenza l'urto avveniva in fase di giro di boa da parte di OM, il quale precedeva NA ed aveva rallentato l'andatura, mentre NA tentava di sorpassare l'altro passando all'interno. Il profilo di colpa che è stato riconosciuto sussistente a carico dell'imputato dal Giudice di pace consiste in imprudenza posta in essere nel tentativo di sorpasso dell'altra barca, che aveva rallentato per affrontare il giro di boa, effettuato a velocità troppo elevata, quindi pericolosa, ed in posizione troppo vicina all'altra imbarcazione, seguendo una traiettoria troppo stretta. Ha, peraltro, ritenuto il giudice di merito che non si fosse in presenza di una gara ma di una semplice esibizione.
4. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di AB NA, affidandosi a due motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. и 4.1. Con il primo motivo censura travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il giudicante avrebbe, infatti, ricostruito la dinamica dei fatti in maniera inconciliabile con il contenuto delle prove confluite nel fascicolo (testimonianze e documento filmato), avendo trascurato un dato che il ricorrente stima invece decisivo e che emergerebbe dalle testimonianze allegate al ricorso (M.llo dei C.C. Davide Lorenzini e teste Sergio Abrami) e dalle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, e cioè che il rallentamento della barca che precedeva quella di OM, negli istanti immediatamente successivi al doppiaggio della boa ed al sopraggiungere dell'imbarcazione di NA, non sarebbe dovuto, come ha ritenuto il Giudice di pace, alla necessità di affrontare il giro di boa ma ad un "ingavonamento della prua", così creandosi un ostacolo non prevedibile né evitabile per l'imbarcazione che seguiva. Il rallentamento, inoltre, sempre secondo quanto riferito dai due testi indicati, conformemente alle dichiarazioni spontanee dell'imputato, sarebbe stato brusco ed improvviso. I fatti così come evidenziati dal ricorrente sarebbero inconciliabili con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, che andrebbe pertanto annullata.
4.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, non essendo stata riconosciuta l'operatività dell'esimente dell'esercizio dell'attività sportiva. Sussisterebbero, infatti, ad avviso del ricorrente, tutti gli elementi per concludere che la condotta di guida avvenne nel corso di un'attività sportiva di per sé pericolosa, a nulla rilevando che fosse in corso una semplice esibizione piuttosto che una gara, in quanto l'attività in concreto svolta dai partecipanti era sostanzialmente competitiva, pur non essendo prevista l'attribuzione finale di un premio: opererebbe, dunque, la scriminante atipica in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto.
1.1.Sotto il primo profilo di censura, non si apprezza la decisività del dedotto "travisamento": il giudice di merito, infatti, dà atto di un rallentamento della barca che precedeva, che attribuisce alla scelta di OM di affrontare a minor velocità la curva. L'attribuire il rallentamento, invece, da parte del ricorrente, ad un improvviso ed involontario "ingavonamento della prua", non toglie che il rallentamento da parte di chi precedeva, in effetti, vi fu e che il pilota che sopraggiungeva, a causa della velocità tenuta, della distanza dall'altra imbarcazione e di tutte le circostanze del caso, non fu comunque in grado di governare la propria barca e di evitare l'impatto, che causò lesioni a chi lo precedeva. 3 Consegue che logicamente il giudice di merito ha ravvisato un vistoso profilo di colpa generica in capo al ricorrente. L'eventuale condotta colposa della vittima con-causativa dell'evento- impatto, poi, non vale certo a scriminare l'autore dell'investimento ma può fungere da presupposto per una adeguata ripartizione delle conseguenze civili nella sede opportuna (si osserva che non vi è parte civile nel processo penale).
1.2. Sotto il secondo profilo, non ricorrono nel caso di specie le condizioni per il riconoscimento della scriminante non codificata del rischio consentito nell'attività sportiva (a proposito della quale cfr. le interessanti motivazioni delle pronunzie: di Sez. 5, n. 15170 del 15/02/2016, Ferretti, Rv. 266398, resa in una fattispecie peculiare di una manifestazione folkloristica non sportiva - - imperniata su comportamenti oltremodo violenti;
e anche di: Sez. 5, n. 8910 del 02/06/2000, Rotella, Rv. 216716; Sez. 5, n. 45210 del 21/09/2005, Mancioppi, Rv. 232723; Sez. 4, n. 2765 del 12/11/1999, dep. 2000, Bernava, Rv. 217643; Sez. 5, n. 9627 del 30/04/1992, Lolli, Rv. 192262; tutte sentenze relative a casi, statisticamente più frequenti, di falli "a gioco fermo" o di mancata adeguato controllo da parte dell'agente dell'ardore agonistico). E' appena il caso di notare, infatti, che non si contesta in punto di fatto da parte del ricorrente che si trattasse non già di una vera e propria gara ma di una semplice esibizione modellata sulla falsariga dello sport cui afferiva. Ciò posto, la esibizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è in alcun modo paragonabile alla competizione spitiva: a parte, infatti, la problematicità, già in sé, del tema dell'eventuale ricorso all'analogia nel campo delle cause di giustificazione (sul quale v. Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 184384), e ciò tanto più in presenza di una scriminante non codificata quale si ritiene in genere essere la pratica sportiva, naturalmente se ed in quanto vi sia il rispetto delle regole stabilite dagli organismi di categoria (Sez. 5, n. 8910 del 02/06/2000, Rotella, Rv. 216716; Sez. 4, n. 2765 del 12/11/1999, dep. 2000, Bernava, Rv. 217643), manca nel fenomeno delle esibizioni, che possono essere le più varie e che, di regola, a differenza degli sport, non hanno una disciplina positiva, la ratio a fondamento della esimente non codificata dell'esercizio dell'attività sportiva, ratio che per lo più viene ricondotta all'assenza di antigiuridicità per mancanza di danno sociale dell'attività sportiva e, anzi, alla rilevanza dei benefici, che sono riconosciuti ed apprezzati dall'ordinamento non soltanto statuale ma anche sovranazionale, conseguenti alla pratica dello sport da parte dei consociati.
2.Dalle considerazioni che si sono svolte discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Denver@comp Rocco Marco Blaiotta Велой E *CORTE N O I Z A S S C I D A GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 ASO. 2016 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA (dr. Odina Galliano) 5