Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2011, n. 14691
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Sentenza 15 marzo 2011

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 65 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., nella parte in cui prevedono, per il condannato affetto da vizio parziale di mente, una riduzione della pena, asseritamente non in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo ed alla tutela della sua salute, poiché trattasi di scelta che appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel caso di specie esercitata non illogicamente né in modo incongruo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2011, n. 14691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14691
    Data del deposito : 15 marzo 2011

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