Sentenza 15 marzo 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 65 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., nella parte in cui prevedono, per il condannato affetto da vizio parziale di mente, una riduzione della pena, asseritamente non in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo ed alla tutela della sua salute, poiché trattasi di scelta che appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel caso di specie esercitata non illogicamente né in modo incongruo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2011, n. 14691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14691 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/03/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 514
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 42638/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.P. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 10424/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il dif. Avv. Banda Gabriella del foro di Torino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
C.P. è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Torino del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, n. 1 e art. 609 ter c.p., u.c. (in (omesso) in danno della nipote C.S. nata nel XXXX) e condannato con sentenza emessa in data 14.11.2002 alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudice gli applicava altresì le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p., nn. 2 e 3 e lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Lo condannava infine al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva che veniva determinata.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 18.10.2004, confermava la sentenza emessa dal Tribunale e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. La Corte di Cassazione, con sentenza del 21.06.2006, annullava la sentenza impugnata in relazione all'accertamento dell'imputabilità dell'imputato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, in quanto aveva ritenuto che la sentenza di appello avesse omesso di considerare la malformazione di AR l, presente nell'imputato, omettendo di valutarne l'entità e la rilevanza, tanto che aveva rimesso al giudice del rinvio anche la valutazione sull'opportunità di espletare ulteriore accertamento clinico indicato dal ct. di parte dott. G. . La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 23.04.2010, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 c.p., rideterminava la pena nei confronti di C.P. in anni 2 e mesi 10 di reclusione;
ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato gli applicava la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata minima di un anno;
escludeva la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermava nel resto.
Avverso la predetta sentenza P..C. , a mezzo dei suoi difensori, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare, salvo che la Corte di Cassazione non ritenesse di provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.c., lett. 1), disponendo la sospensione del procedimento L. n. 87 del 1953, ex art. 23 ovvero dichiarando ai sensi dell'art. 129 c.p.c. l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) nullità ex art. 606, lett. b) in relazione al combinato disposto dell'art. 88 c.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, art. 533 c.p.p., comma 1 in relazione anche al principio giuridico ed al criterio del ragionevole dubbio;
2) nullità ex art. 606, lett. b) in relazione al disposto dell'art. 219 c.p. così come interpretato dalla sentenza n. 249/83 della Corte
Costituzionale;
3) nullità ex art. 606, lett. b) in relazione alla L. n. 87 del 1953, art. 23;
4) nullità ex art. 606, lett. b) in relazione al combinato disposto degli artt. 81 cpv. e 133 c.p.;
5) nullità ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al combinato disposto degli artt. 157 e 158 c.p. e art. 129 c.p.p., comma 1;
6) nullità ex art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale, sebbene i diversi consulenti tecnici interpellati avessero valutato diversamente le condizioni cliniche di P..C. , essenziali per formulare il giudizio sulla sua imputabilità, aveva senz'altro condiviso le conclusioni del perito dott. F. , senza indicare i criteri per cui le conclusioni da condividere dovrebbero essere quelle del perito nominato dal giudice dott. F. e non già quelle del dott. G. oppure quelle degli altri consulenti. La Corte territoriale non aveva compreso il motivo di gravame, laddove si richiedeva una ulteriore indagine peritale e quindi avrebbe dovuto disporre tale ulteriore indagine oppure avrebbe dovuto assolvere l'imputato in considerazione della contraddittorietà tra i vari elaborati peritali. Parimenti, non emergendo da tali elaborati elementi certi in punto di pericolosità attuale, la Corte di appello, disponendo nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, avrebbe violato il disposto dell'art. 219 c.p.. Rilevava inoltre la difesa del ricorrente che, sebbene fosse stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 65 c.p. in relazione all'art. 27 Cost., comma 3 e art. 32 Cost. in quanto i limiti di diminuzione della pena previsti dal codice (assimilando l'ipotesi ex art. 89 c.p. ad una circostanza) non sarebbero in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo e alla tutela della sua salute, nessuna motivazione era stata fornita sul punto dalla Corte territoriale. Secondo la difesa inoltre la fattispecie di cui all'art. 89 c.p. non era riconducibile al genere delle circostanze e pertanto non poteva assolutamente ritenersi il limite assoluto di cui agli artt. 65 e 67 c.p.. Il reato contestato all'imputato, inoltre, sarebbe prescritto, dal momento che, essendo stati i fatti contestati commessi nel 1999, deve essere applicata ex art 2 c.p.p. la legge precedente al 2005 che prevedeva che,per determinare il tempo della prescrizione, si avesse riguardo alla pena stabilita dalla legge, tenuto conto della diminuzione minima stabilita dalle circostanze attenuanti.
La sentenza impugnata sarebbe quindi priva di motivazione sui punti attinenti ai criteri di valutazione delle prove, all'autorevolezza di una valutazione psichiatrico-forense rispetto ad un'altra, alla valutazione di un ragionevole dubbio, alla prospettata questione di costituzionalità.
I proposti motivi di ricorso sono infondati. La Corte territoriale ha infatti condiviso le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. dott. F. , chiamato a valutare la situazione mentale dell'imputato sotto il profilo del disturbo di personalità, come richiesto da questa Corte in sede di rinvio, ed ha ritenuto che C.P. fosse affetto da un grave disturbo di personalità schizoide tale da scemare ma non escludere completamente la sua capacità di intendere e di volere. Peraltro la corte di merito non si è limitata a far proprie le conclusioni del sopra indicato c.t.u., ma ha indicato i motivi per cui ha accolto le conclusioni del dottor F. e non quelle degli altri consulenti tecnici. La Corte territoriale ha specificato che sussiste il nesso di causalità tra gli abusi di tipo sessuale compiuti dal C. ai danni della piccola nipote e il grave disturbo di personalità da cui è affetto, ma che sussiste purtuttavia un minimo grado di consapevolezza del significato delle sue azioni e questa considerazione l'ha portata ad abbracciare la tesi della seminfermità mentale e non già della assoluta capacità di intendere e di volere. I suddetti giudici hanno poi spiegato i motivi per cui hanno considerato convincenti le argomentazioni del dottor F. sulla malformazione di RN AR presente nell'imputato. L'elaborato peritale ha infatti precisato che manca nell'imputato una insufficienza mentale, presentando solo un malfunzionamento cognitivo-affettivo e quindi la malformazione di RN AR non incide sullo stato mentale con riferimento all'epoca dei fatti, trattandosi di un dato neuro radiologico, ma non risultando una situazione psicopatologica derivante da questa malformazione. La sentenza impugnata ha confrontato sul punto le affermazioni del ct. di parte dott. G. e quelle del perito dott. F. e ha osservato che il dottor F. ha evidenziato che non sussiste alcuna lesione cerebrale nella risonanza fatta all'epoca e che il quadro visto in epoca attuale è quello documentato nel (omesso) , quadro clinico che, in considerazione del disturbo di personalità da cui è affetto l'imputato, era tale anche all'epoca dei fatti. Correttamente, quindi, la sentenza ha evidenziato, in accordo con le conclusioni del dottor F. e in contrasto con quelle del dottor G. , che l'imputato poneva in essere condotte quali quelle contestate, allorquando si presentava una patologia depressiva, ovvero una carenza di cure del suo stato cerebrale, non potendosi sostenere la tesi del ct. di parte secondo cui all'epoca dei fatti era presente una situazione peggiore caratterizzata da una totale incapacità di intendere e di volere, seguita da un successivo miglioramento fino alla data odierna. In tale quadro correttamente la corte territoriale ha ritenuto il C. persona socialmente pericolosa per il fatto che egli, in considerazione della sua personalità gravemente schizzoide non risultava avere elaborato la problematica legata alla situazione. Pertanto la discontinuità dell'assistenza da parte del Servizio di salute mentale di XXXX, la necessità di una attenzione terapeutica continuativa a cui si contrappone l'atteggiamento psichico dell'odierno ricorrente hanno indotto giustamente i giudici della corte di appello ad applicargli la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per il periodo minimo di anni uno. Manifestamente infondata è poi la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa del ricorrente dell'art. 65 c.p. in relazione all'art. 27 Cost., comma 3 e 32 Cost. secondo cui i limiti di diminuzione della pena previsti dal codice (assimilando l'ipotesi ex art. 89 c.p. ad una circostanza) non sarebbero in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo e alla tutela della sua salute. Correttamente la sentenza impugnata ha osservato sul punto che, premesso che sono circostanze anche quelle attinenti alla imputabilità, la determinazione della pena e in particolare della riduzione in presenza di una circostanza attenuante è una scelta che appartiene al legislatore e, nel caso prospettato, non sono rilevabili illogicità o incongruenze che possano fare ritenere violata la costituzione. Infine non può ritenersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Alla odierna fattispecie si applica la precedente formulazione dell'art. 157 c.p., essendo stata la sentenza di primo grado emessa in data 14.11.2002, in epoca precedente quindi al dicembre 2005, allorquando è entrata in vigore la nuova legge in materia di prescrizione dei reati. Secondo la vecchia formulazione dell'art. 157 c.p. il termine di prescrizione per il reato ascritto a C.P. era di anni dieci con l'aumento della metà e la diminuzione minima pari ad un giorno per ognuna delle circostanze attenuanti a lui contestate. Essendo stato commesso il suddetto reato fino all'(omesso) , alla data odierna, lo stesso non risulta prescritto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011