Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 la condotta di guida di ciclomotore, con patente sospesa, posta in essere dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 9090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9090 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 121
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 38898/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR MA N. IL 29/09/1971;
avverso la sentenza n. 151/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 07/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 18/10/08, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale monocratico di Trani ha dichiarato ST ND colpevole di violazione continuata della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 9, comma 2 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non osservava l'orario entro cui doveva rientrare nella sua abitazione e perché veniva sorpreso alla guida di un ciclomotore, pur non avendo conseguito il certificato di idoneità, ed in possesso di un telefono cellulare che, secondo le prescrizioni impostegli, non poteva detenere e per tali fatti, commessi in quella città il 17/10/08, la lo ha condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione.
Proposto gravame dall'imputato, la decisione è stata solo parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bari con sentenza in data 7/5/09 che l'ha assolto per insussistenza del fatto quanto all'addebito di inosservanza dell'orario di rientro e ha ridotto la pena per le altre violazioni a 10 mesi di reclusione.
Contro questa pronuncia il ST ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente alla violazione relativa alla guida del ciclomotore, sull'assunto che, essendo egli titolare di patente di guida sia pure sospesa, era esonerato dall'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla conduzione di tale mezzo. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La Corte di appello ha invero correttamente rilevato che a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 85, art. 116, comma 1-ter - inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, e poi sostituto con il testo attuale dal D.L. n. 30 del 1965, n. 115, conv. in L. 17 agosto 2005, n. 168 - i titolari di patente ai quali questa è stata sospesa mantengono il diritto alla guida del ciclomotore solamente se la sospensione è stata disposta per la infrazione di cui all'art. 142, comma 9 (violazione di limiti di velocità) e che questa unica, tassativa, eccezione non riguarda il ST, al quale la patente è stata sospesa in seguito alla sottoposizione alla sorveglianza speciale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010