Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 0 1 826/0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggello myprev e SEZIONE PRIMA CIVILE decret dil Tubimit pollum Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 13656/99Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente Dott. Vincenzo FERRO Rel. Consigliere Cron. 3929 Dott. Ugo VITRONE Consigliere 572 Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 10/11/2000 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richieste copia studio MA EL, elettivamente domiciliata in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L PIAZZA CAVOUR 17, presso 29 FEB. 2001 l'avvocato FRANCESCO AMICI, IL CANCELLIERE rappresentata € difesa dall'avvocato ALESSANDRO LIRE 3000 ANGELOZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CG069495 CURATELA DEL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI CAPANNA D'ANGELO Srl;
- intimato avversO 1'ordinanza del Tribunale di ASCOLI PICENO, 2000 depositata il 27/04/99; 2081 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 5 marzo 1999 il giudice delega- al fallimento della società Imprese Costruzioni Ca- to panna e D'Angelo s.r.l., pendente davanti al tribunale di Ascoli Piceno, ha respinto l'istanza formulata da MA EL il 3 giugno 1998 al fine di sentir auto- rizzare il curatore alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare in esecuzione del contratto preliminare stipulato con scrittura privata 5 novembre 1992. I l reclamo proposto da MA EL ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare è stato respinto dal Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento deno- minato ordinanza (rectius qualificabile come decreto) in data 22 aprile 1999: ha affermato al riguardo il Tribunale che "anche a prescindere da ogni questione inerente la fondatezza delle ragioni del diniego, il curatore del fallimento risulta essersi avvalso (implicitamente con il suo parere negativo del 23 feb- braio 1999 e più chiaramente con quanto dichiarato а verbale nell'udienza del 22 aprile 1999) della facoltà 2 di sciogliersi dalla promessa di vendita formulata dall'imprenditore in bonis, facoltà concessagli Avversodall'art. 72 quarto comma legge fallimentare". quest'ultimo provvedimento, comunicato all'istante il 18 maggio 1999, MA EL propone il presente ri- corso per cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedotto a sostegno del ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. MA EL prospetta "violazione dell'art. 360 com- ma primo n. 3 e 5 C.P.C." per avere il Tribunale "adottato un provvedimento a dir poco apodittico senza procedere in alcun modo ad analizzare il contenuto del reclamo, senza valutare appieno la documentazione pro- dotta, senza in qualche modo formulare una analisi cri- tica della vicenda" e "ritenuto di respingere la propo- sta impugnazione soltanto su un proponimento formulato dal Curatore fallimentare in sede di udienza"; assume che "la semplice affermazione del curatore di avvalersi della norma di cui all'art. 72 della legge fallimentare in merito allo scioglimento del contratto di compraven- dita non può in alcun modo influire sulla portata del reclamo che era stato proposto"; e denuncia la contrad- dittorietà della motivazione che sostiene essere in re ipsa in quanto è stato dato rilievo ad un intendimento 3 mentre il Tribunale doveva adottare una decisione sulla documentazione che era stata sottoposta al suo esame" Il ricorso va dichiarato inammissibile, in conside- razione della natura e degli effetti del provvedimento dell'organo fallimentare contro cui è diretto, il qua- le, ex se, come tutti provvedimenti propedeutici e strumentali (in positivo о in negativo) all'esercizio da parte del curatore ci un'attività negoziale -nella specie: l'adempimento di un contratto preliminare sti- pulato dal fallito prima della dichiarazione del falli- mento о lo scioglimento unilaterale dalle obbligazioni dallo stesso derivanti- non riveste carattere di deci- sorietà € non esplica alcuna diretta incidenza nella sfera giuridica del terzo, il quale potrà, se del caso, avvalersi della tutela extrafallimentare della sua po- sizione di diritto soggettivo che ritenga lesa dal com- portamento attivo od omissivo contra jus posto in esse- re dal curatore, anche -eventualmente- in relazione al- le obbligazioni scaturenti da un titolo pregresso al fallimento in ipotesi opponibile alla massa. Tale profilo di inammissibilità esige di essere ri- levato con carattere di pregiudizialità alla pur perti- nente segnalazione, a parte del Pubblico Ministero di udioenza, dell'assenza di qualsiasi prospettazione, an- che solo astrattamente apprezzabile, di violazione di 4 יו-יור ק norme о di principi di diritto nel contenuto della do- glianza della ricorrente la quale si esaurisce nella una inadeguatezza motivazionale del proclamazione di provvedimento impugnato in se stessa non deducibile quale motivo di nullità del provvedimento impugnato me- diante lo strumento del ricorso straordinario previsto dall'art. 111 Cost., in difetto di estremi di quella totale mancanza o radicale inidoneità intrinseca della hoooo motivazione che, traducendosi in violazione del princi- 290000 pio della necessità della motivazione di tutti i prov- vedimenti giurisdizionali, viene, dalla costante giuri- sprudenza di legittimità, equiparata al vizio di viola- zione di legge. In mancanza di attività difensiva della parte inti- mata, nessun provvedimento è da assumere circa le spese del presente giudizio. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 OS i Iscritto a ruolo i
P.Q.M.
Art. n. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 10 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Pellegrino Senofonte Vincenzo Ferro- 27 Ella 5