Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2017, n. 25483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25483 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
25483-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere 1321/2017 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - SENTENZA N. Dott. VINCENZO SIANI - - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI N. 20493/2016 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EP N. IL 13/09/1972 avverso l'ordinanza n. 595/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 16/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lunigi ausi che he chiesto di dichiarazzi The Limib. le ie ricons. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di TA EP, finalizzata ad ottenere l'annullamento del decreto di cumulo di pene concorrenti e del contestuale ordine di carcerazione emessi dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Invero, il TA, in detta istanza premetteva: a) che in relazione ad una condanna a mesi dieci di reclusione resa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna era stato emesso un ordine di carcerazione, la cui esecuzione, attesa l'entità della pena, era stata sospesa ex art. 656 cod. proc. pen., avanzando, altresì, l'interessato istanza di affidamento in prova;
b) che, a seguito di successiva condanna della Corte di appello di Venezia alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 1316 euro di multa, il Procuratore generale presso detta Corte aveva rideterminato il cumulo delle pene detentive nella misura di anni tre e giorni diciannove, emettendo ordine di esecuzione immediatamente esecutivo dato il superamento della soglia dei tre anni. Lamentava, quindi, il suddetto, in sede di incidente di esecuzione, che il P.g. avrebbe dovuto emettere un decreto di esecuzione sospeso, con riguardo alla sola sentenza della Corte di appello di Venezia, in virtù del principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il cumulo deve essere sciolto ovvero non può essere effettuato qualora dallo stesso possano derivare effetti pregiudizievoli per il condannato", ed in tal modo legittimare il condannato a chiedere una misura alternativa al carcere. La Corte di appello di Venezia, nel rigettare detto incidente, rilevava come il condannato non potesse ottenere la scissione del rapporto esecutivo ai fini della sospensione dell'esecuzione e come la pendenza presso il Tribunale di sorveglianza dell' istanza di affidamento presentata dal TA in relazione alla prima condanna non interferisse con il predetto obbligo di cumulo e con la contestuale emissione dell'ordine di carcerazione (avendo rilievo solo l'avvenuta ammissione del condannato ad una misura alternativa, nel senso di imporre al P.m., in luogo di dare esecuzione al sopravvenuto titolo restrittivo, di presentare le proprie richieste alla magistratura di sorveglianza).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, TA EP, chiedendone col primo motivo l'annullamento per violazione di legge e precisamente degli artt. 663-670 cod. proc. pen.. Ci si duole che P.g. preposto all'esecuzione, invece di emettere ordine di esecuzione autonomo per la condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione della Corte di appello di Venezia e decreto contestuale di sospensione che avrebbero legittimato il TA a chiedere una misura alternativa alla detenzione, abbia effettuato un cumulo di pene revocando di fatto il precedente provvedimento di sospensione di esecuzione. E ciò in violazione del principio giurisprudenziale, secondo cui il cumulo deve essere sciolto o non può essere effettuato, qualora dallo stesso possano derivare effetti pregiudizievoli per il condannato (Sez.1, n. 271/04). Ci si duole, altresì, della mancata fissazione del procedimento di sorveglianza per la pregressa richiesta di affidamento in prova e comunque del fatto che, così facendo, non si sia data la possibilità al condannato di interloquire con un क Tribunale di sorveglianza, che in presenza di una condanna inferiore ai quattro anni di reclusione (e quindi al limite massimo per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nella versione normativa novellata, di cui al d. I. n. 146 del 2013, convertito con modifiche dalla I. n. 10 del 2014), non avrebbe dichiarato de plano l'inammissibilità dell' istanza. La difesa rileva, quindi, che il provvedimento di cumulo di pene e l'ordine di esecuzione per la carcerazione andavano annullati, con restituzione degli atti al P.g. perché provvedesse ad emettere un ordine di esecuzione con decreto di sospensione e quindi rimessione in libertà del TA. Col secondo motivo di impugnazione viene lamentato il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione proposto dal TA non integra alcuna violazione di norme processuali penali né alcun vizio motivazionale, risultando, al contrario, fare corretta applicazione, dandone adeguato conto, delle nome che si assumono violate. Invero, è principio consolidato quello secondo cui ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad 2 emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta (Sez. 1, n. 6322 del 17/11/1999 - dep. 30/12/1999, Veneranda, Rv. 215028; in senso conforme Sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, Sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003). Nel caso di specie va fatta un' ulteriore considerazione, a fronte dei rilievi difensivi sopra riportati secondo cui il TA avrebbe dovuto comunque beneficiare della sospensione dell' esecuzione. Invero, come emergente dalla stessa illustrazione delle vicende esecutive contenuta nel ricorso ed ancor prima nell'incidente di esecuzione, il suddetto aveva già fruito una prima volta della sospensione dell' esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen., per effetto del decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a seguito del quale egli aveva adito il locale Tribunale di Sorveglianza al fine di ottenere la possibilità di eseguire la pena detentiva, inflittagli con la sentenza del Tribunale di Bologna del 25 gennaio 2011, mediante ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il che comporta che il suddetto sia impossibilitato a fruire per la seconda volta dello stesso beneficio in relazione all'espiazione della stessa pena detentiva, oggi confluita nel provvedimento di unificazione del 30 ottobre 2015. Su tale questione e sul confronto con l'unico precedente di questa Corte in senso contrario, citato dallo stesso ricorrente, è intervenuta la sentenza di questa sezione, n. 17045 del 19/03/2015, Rv.263380, con le analitiche e condivise argomentazioni di seguito riportate. < Questa Corte in conformità al disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 7, ha affermato che, secondo la testuale formulazione della norma, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. procedente per la stessa condanna non può essere adottato più di una volta e qualora l'istanza di ammissione ai benefici penitenziari non sia 3 tempestivamente presentata, o venga dichiarata inammissibile o respinta dal Tribunale di Sorveglianza, il P.M. deve revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena. In particolare, si è sostenuto con orientamento pienamente condivisibile che "La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 7, funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, qualora già disposta in relazione ad alcuna delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione al successivo provvedimento che inglobi il precedente nell'ipotesi in cui la domanda di misura alternativa sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa è imposta". A giustificazione di tale assunto si è precisato che con l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 7, il legislatore ha inteso riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospendere l'esecuzione (Cass. sez. 1^, n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, rv. 235417; sez. 1^, n. 25329 del 01/04/2003, Gallano, rv. 225201; sez. 6^, n. 24245 del 03/04/2003, Garofalo, rv. 225577; sez. 1^, n. 17885 del 19/03/2002, Vitobello, rv. 222027; sez. 1^, n. 27755 del 30/05/2003, Di Giorgio, rv. 225015; sez. 1, n. 6356 del 15/12/1998, Galluccio M., rv. 212713). È reperibile soltanto un precedente di questa Corte dissonante rispetto alla linea interpretativa citata (Cass. sez. 1^, nr. 271 del 2/7/2003, P.G. in proc. Schiavone, rv. 227640), nel quale si è sostenuto che la locuzione "stessa condanna" va riferita letteralmente a quella la cui esecuzione si chiede di sospendere e che il cumulo può essere sciolto quando il suo mantenimento comporti pregiudizi per il condannato. È però agevole replicare che, una volta operato il cumulo materiale, operazione resa obbligatoria dall'art. 663 c.p.p., per il P.M., nonché per il giudice dell'esecuzione, e da compiersi nel rispetto delle norme sul concorso di pene contenute negli artt. 71 c.p. e segg., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80, le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico" (art. 76 c.p.). Pertanto, il condannato è soggetto ad esecuzione 4 contemporaneamente per tutte le condanne confluite nell'unico titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti e quindi non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro considerazione isolata, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari о non sia intervenuto precedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo. Infatti, la sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p., è funzionale al conseguimento di una misura alternativa alla detenzione e quindi ad impedire l'immediato ingresso in carcere a quanti possano accedere a tale misura nelle more dell'assunzione della relativa decisione, sicché tali benefici non possono operare soltanto in relazione ad una delle pene concorrenti, ma sulla pena unica per tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti della stessa persona, secondo quanto deducibile "a contrariis" dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis, che in caso di avvenuta ammissione prevede, se sopravvengano nuovi titoli esecutivi, l'estensione o la cessazione del beneficio "tenuto conto del cumulo delle pene" allo scopo di imporre la verifica della persistenza dei requisiti di ammissibilità ». Tanto detto, appare evidente la manifesta infondatezza del ricorso in esame.
2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del TA al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1500,00 (millecinquecento) a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 aprile 2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Francesco Maria Silvio Bonito Gece & in 5 N builг