Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2017, n. 25483
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Sentenza 11 aprile 2017

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Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2017, n. 25483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25483
    Data del deposito : 11 aprile 2017

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