Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 29087
CASS
Sentenza 11 luglio 2006

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La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, qualora già disposta in relazione ad alcuna delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione al successivo provvedimento che inglobi il precedente nell'ipotesi in cui la domanda di misura alternativa sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa é imposta. (In motivazione la Corte osserva che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non é riferibile una specifica sospensione precedente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 29087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29087
    Data del deposito : 11 luglio 2006

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