Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, qualora già disposta in relazione ad alcuna delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione al successivo provvedimento che inglobi il precedente nell'ipotesi in cui la domanda di misura alternativa sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa é imposta. (In motivazione la Corte osserva che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non é riferibile una specifica sospensione precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 29087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29087 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
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29087/06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2006
SENTENZA
N. 2403106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE 11 N. 003853/20062.Dott. MOCALI PIERO
3. Dott. TURONE GIULIANO CESARE
4.Dott. CORRADINI GRAZIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 09/12/1941 1) ET UC ALFREDO
avverso ORDINANZA del 21/11/2005
TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere CORRADINI GRAZIA lette/sentit le conclusioni del P.G. Dr. Mario Januelli che ha duests rigettersi il ricorso;
Con ordinanza in data 21.11.2005 il giudice monocratico del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione presentato da TT LU
RE per ottenere la sospensione della esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma
6, C.P.P., in relazione alla sentenza 14.3.2002 del Tribunale di Roma di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
Tale condanna era stata inserita nel provvedimento di cumulo emesso il 19.9.2005 dalla
Procura della Repubblica in sede, comprendente anche la residua pena da scontare in relazione alle sentenze 6.7.1991 del Tribunale di Roma e 24.5.2000 del Tribunale di Viterbo -
sezione distaccata di Civita Castellana ed aveva comportato il rigetto della istanza di sospensione della esecuzione, a norma dell'art. 656, comma 7, C.P.P., poiché in relazione alla prima delle suddette condanne era già stata concessa la sospensione, ma in seguito era stata respinta la richiesta di misura alternativa essendosi il condannato reso irreperibile.
La difesa del TT LU ha presentato ricorso per cassazione rilevando che il cumulo era scindibile tutte le volte in cui il condannato poteva trarne effettivo vantaggio, come nel caso in esame in cui tale scioglimento avrebbe consentito la applicazione di una misura alternativa alla detenzione in relazione ai titoli divenuti esecutivi dopo il primo, non incidendo la custodia in carcere per una causa diversa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso invocando il contrario principio della unitarietà della esecuzione desumibile dall'art. 663 C.P.P.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 1 luglio 2006 con cui ha ribadito che il principio della unitarietà della esecuzione doveva essere sostituito da quello della scindibilità del cumulo tutte le volte in cui poteva derivarne un effetto favorevole per il condannato, alla stregua dell'orientamento affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in data 30 giugno 1999 nel caso Ronga per cui era possibile lo scioglimento del cumulo anche ai fini della concessione dei benefici penitenziari, in presenza di reati ostativi ex art. 4 bis della legge n. 354 del 1999, qualora la pena per il reati ostativi fosse già stata espiata e residuasse da espiare soltanto la pena per reati non ostativi.
Il ricorso è infondato.
Nel caso in esame il ricorrente ha già ottenuto la sospensione della esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, C.P.P., in relazione alla sentenza di condanna 6.7.1991,
successivamente posta in esecuzione per essere stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza la
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Ter richiesta di misura alternativa presentata dal condannato e quindi cumulata con altre due condanne nel frattempo passate in giudicato.
Posto che il comma 7 dell'art. 656 C.P.P., applicato dal giudice dell'esecuzione nel caso in esame, vieta che la sospensione possa essere disposta più di una volta per la stessa condanna, anche se il condannato ripropone una nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 309 del 1990, si tratta ora di verificare quale sia la interpretazione da dare alla espressione stessa condanna nel caso in cui la condanna per cui sia stata concessa la sospensione sia compresa in un provvedimento di cumulo.
Occorre subito precisare che il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte n. 14 del 1999 ( caso Ronga) non appare pertinente, poiché in tale caso si era in presenza di una situazione di cumulo giuridico per un reato continuato per cui si è ritenuto che la pena già interamente espiata - per i reati ostativi ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, compresi nella continuazione, consentisse lo scioglimento del cumulo giuridico a tali limitati fini, restando da espiare in concreto soltanto pene per reati che consentivano i benefici penitenziari e che dovevano ritenersi concretamente i soli in esecuzione una volta che la pena per i reati ostativi era stata espiata
Per il caso in esame, che è diverso dal caso Ronga, poiché si tratta di un provvedimento di cumulo delle pene, a norma dell'art. 663 C.P.P., in conseguenza di plurime sentenze di condanna tutte contemporaneamente in esecuzione, per cui il Pubblico Ministero ha il dovere di unificare le pene concorrenti, dovere che si estende al giudice dell'esecuzione quando le questioni concernenti il cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 C.P.P.
(v. per tutte, trattandosi di un orientamento consolidato, Cass. 13.2.1992, Farina), esiste una giurisprudenza contrastante proprio con riguardo alla possibilità di applicare o meno la sospensione a norma dell'art. 656, comma 7, nel caso in cui la precedente sospensione sia stata concessa per una delle condanne compresa nel cumulo. Da un lato si è infatti affermato che "per stessa condanna" deve intendersi l'unica in esecuzione, potendo il cumulo essere sciolto se ciò è favorevole al condannato ( v. in tal senso Cass. Sez. 1 n. 271 del 2003, Rv.
227640 ), mentre da altro lato si è sostenuto che la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 C.P.P., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta in relazione ad alcune delle condanne oggetto di cumulo, non lo può più essere in relazione al successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora la istanza di misura alternativa sia stata rigettatę a nulla rilevando che h 2 la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa è imposta (v. Cass. Sez 6 n. 24245 del 2003, Rv. 225577).
Questo Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento per l'assorbente rilievo che, una volta operato il cumulo, che è obbligatorio, la espressione stessa condanna debba essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo poiché, in caso di cumulo, tutte le condanne sono in esecuzione contemporaneamente come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo costituito dal provvedimento di unificazione, ed è preclusa una operazione, quale quella richiesta dal ricorrente, di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, singolarmente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma 5, o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non è riferibile una specifica sospensione precedente.
La tesi della difesa del ricorrente per cui, pur essendo il condannato in esecuzione della pena per tutte le condanne comprese nel cumulo, potrebbe essere ritenuto libero per una delle stesse e quindi ottenere la sospensione per questa, restando detenuto per le altre, come avviene qualora sia libero per il titolo in esecuzione pur trovandosi in custodia per altro titolo, non può trovare estensione nel caso in esame poiché in presenza del cumulo il detenuto è detenuto per l'intero cumulo e non può restare libero per alcune sentenze e detenuto per altre, quando oltretutto è ancora in espiazione di tutte le sentenze comprese nel cumulo. A parte il rilievo che, anche nel caso pur diverso - prospettato dal ricorrente, in cui il condannato si trovi agli www arresti domiciliari o in custodia cautelare per altro titolo, si dovrebbe sempre valutare, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, caso per caso, se il regime cautelare - sempre sul presupposto che il condannato non si trovi già in carcere - possa essere compatibile con la misura alternativa richiesta. Infatti, poichè l'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma 5, C.P.P., è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi, è evidente che di esso possono beneficiare soltanto i condannati che si trovino in stato di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di pena anche eventualmente per altra causa (cfr. Cass. 26.2.2004 n. 8720; Cass. n. 5143 del 1999; Cass. n. 17827 del 2001;
Cass. n. 12362 del 2003; Cass. n. 43579 del 2003 ).
Tutte le argomentazioni svolte dalla difesa della ricorrente sono in definitiva inconferenti poiché partono da una interpretazione della ratio della norma (che sarebbe quella di favorire al massimo i benefici penitenziari, anche per i soggetti già detenuti) che non trova riscontro nella norma stessa e che è invece pacificamente quella indicata dalla giurisprudenza di legittimità e cioè quella di impedire l'ingresso ingiustificato in carcere dei condannati già liberi, mentre
3 per i condannati già detenuti per lo stesso titolo o per altro titolo l'ordine di esecuzione deve essere prontamente ed immediatamente comunicato al Ministero della Giustizia e notificato all'interessato (art. 656, comma 2, C.P.P. ), dovendo gli stessi continuare a restare in carcere per il nuovo titolo di detenzione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le conseguenze di legge (art. 616 C.P.P. ) in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addi 11 luglio 2006.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Edoardo Fazzioli
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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