Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Il divieto di disporre l'affidamento terapeutico per più di due volte, è giustificato dalla verificata assenza di ragionevoli prospettive di utile sperimentazione dello speciale trattamento alternativo e, pertanto, è svincolato dalle condanne per le quali l'affidamento è stato concesso ed opera in via generale nei confronti del condannato che ne ha beneficiato anche se viene richiesto in relazione a condanne diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 25329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25329 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 01/04/2003
1. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1353
3. Dott. SIOTTI Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022571/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NI N. IL 20/05/1972;
avverso ORDINANZA del 23/04/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO, lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23 aprile 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico di AN LE, per essere stato lo stesso già ammesso due volte a detta misura alternativa.
Ricorre per cassazione il AN, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che i due precedenti provvedimenti, dispositivi dell'affidamento terapeutico nei suoi confronti, oltre a essere risalenti nel tempo, avevano ad oggetto sentenze esecutive diverse da quelle inerenti all'istanza ultimamente presentata e relative a pene in parte già espiate. Rileva la Corte che l'affidamento previsto dall'art. 94 del D.P.R. n.309/90 è soggetto a una speciale disciplina, in ragione della peculiarità dei presupposti e delle finalità dell'istituto, che, oltre a perseguire il generico scopo di rieducazione, comune ad ogni misura alternativa, è precipuamente mirato al recupero terapeutico e alla liberazione dalla tossicodipendenza del condannato. A tale specifica finalità è correlato il divieto di disporre l'affidamento terapeutico più di due volte: disposizione che, da una parte, risulta di maggior favore rispetto al limite generale stabilito per le ordinarie misure alternative dall'art. 58 quater co. 2 ord. pen. e, d'altra parte, è giustificata dalla verificata assenza di ragionevoli prospettive di utile sperimentazione dello speciale trattamento alternativo.
Ne consegue che è istituito di fondamento l'assunto del ricorrente, secondo il quale il divieto di reiteratone del beneficio nei limiti ridetti va posto in regione alle condanne per le quali è stato in precedenza concesso due volte: interpretazione che è contraria alla lettera e, soprattutto, alla "ratio" della norma, la quale tiene conto essenzialmente della personale indisponilità del soggetto al recupero terapeutico, quali che siano le condanne riportate. Pertanto, l'impugnazione va respinta, con conseguente condanna del ricorrente a pavento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2003