Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 17045
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Sentenza 19 marzo 2015

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La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 656 cod. proc. pen., comma settimo, con l'espressione "stessa condanna" si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 17045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17045
    Data del deposito : 19 marzo 2015

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