Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 656 cod. proc. pen., comma settimo, con l'espressione "stessa condanna" si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 17045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17045 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/03/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - N. 766
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 44066/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NI N. IL 07/06/1940;
avverso l'ordinanza n. 240/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 20 agosto 2014 la Corte di Appello di Ancona, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, avanzata dal condannato LI GI, al fine di ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione, emesso dal Procuratore Generale presso la stessa Corte di Appello in data 25 giugno 2014 e la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, come rideterminata per effetto del provvedimento di applicazione della continuazione in sede esecutiva, emesso dalla Corte di Appello di Ancona in data 29 maggio 2014.
1.1 A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava che la sospensione dell'esecuzione non era ammissibile in favore di soggetto condannato, resosi non reperibile e da considerarsi latitante perché sottrattosi alla disposta carcerazione e che la valutazione dei presupposti di accesso a misura alternativa alla detenzione era consentita soltanto a fronte della cessazione della latitanza e non in via anticipata rispetto a tale evento.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo dei suoi difensori, i quali con il primo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica. Hanno quindi riassunto le vicende esecutive riguardanti il LI nel modo seguente:
-il ricorrente aveva riportato condanna alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 c.p., giusta sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Bologna del 29 giugno 2007, in riferimento alla quale il locale Procuratore Generale aveva disposto con decreto del 28 dicembre 2009 la sospensione dell'esecuzione con avviso della facoltà di ammissione alle misure alternative;
-egli aveva dunque proposto istanza di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali e nelle more del relativo procedimento pendente innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona in data 29 marzo 2014 aveva emesso provvedimento di unificazione di pene concorrenti, inclusivo della pena infittagli con sentenza della Corte di Appello di Ancona del 20 dicembre 2012, con la rideterminazione della pena complessiva in anni cinque e mesi nove di reclusione, sicché il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 20 maggio 2014 aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento per il superamento dei limiti di pena;
-successivamente egli aveva presentato istanza di unificazione dei reati per continuazione, che era stata accolta dalla Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 29 maggio 2014, con la quale era stata rideterminata la pena complessiva in anni cinque e mesi sei di reclusione;
-il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona in data 25 giugno 2014 aveva emesso nuovo provvedimento di cumulo e, previa detrazione di tre anni di pena per applicazione dell'indulto, aveva stabilito in anni due e mesi sei di reclusione la pena da eseguire, disponendo l'immediata carcerazione del condannato. Tanto premesso, sostengono i difensori che la situazione del LI non possa definirsi latitanza, dal momento che egli non ha mai inteso sottrarsi al giudicato penale, tanto da avere avanzato istanza per l'accesso a misura alternativa, da essere residente dal 2001 in Spagna ad indirizzo noto, ove svolge attività lavorativa e da essersi presentato puntualmente ai colloqui con gli operatori dell'U.E.P.E., circostanze ignorate dalla Corte distrettuale, incorsa in omessa motivazione e nel travisamento della prova. Col secondo motivo si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale in quanto la decisione impugnata era viziata dall'illegittimità del verbale di vane ricerche, perché le stesse non erano state esaustive e non condotte nel luogo di sua abituale residenza all'estero, deducibile da semplici accertamenti anagrafici e da certificato di iscrizione all'AIRE, pervenuto anche ai Carabinieri di Sarnico, nonché dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 24 aprile 2014, sicché la sua condizione non era affatto di irreperibilità.
3.Con requisitoria scritta depositata il 17 dicembre 2014 il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. IZZO Gioachino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria pervenuta in data 4 marzo 2015, i difensori del ricorrente hanno ulteriormente dedotto in merito alla fondatezza delle richieste già avanzate al giudice dell'esecuzione, sia per il limite di pena da eseguire, pari a due anni e sei mesi, sia per la condizione personale diversa dalla latitanza;
inoltre, hanno ribadito che il mancato reperimento del ricercato non poteva in sè dimostrare la sua volontà di sottrarsi all'esecuzione, non ravvisabile nemmeno prima della formazione del giudicato. Hanno quindi rappresentato l'erronea notificazione del provvedimento di carcerazione del P.G. non nell'effettivo domicilio del condannato e la "ratio" della sospensione dell'esecuzione, istituto volto ad impedire l'ingresso in carcere di quei detenuti nei cui riguardi sussistano i presupposti di ammissione a misure alternative, esigenza che non sussiste nei riguardi dei latitanti, soggetti colpiti da presunzione di pericolosità. Hanno insistito per la declaratoria di annullamento del provvedimento nr. 59/2014 e della decisione impugnata per l'illegittimità del titolo esecutivo e l'inefficacia dell'ordine di esecuzione, nonché per la nullità del decreto di latitanza.
5. Infine, con ulteriore memoria pervenuta in data 11 marzo 2015, il solo avv.to Piccolo ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite nr. 18822 del 27 marzo 2014, secondo la quale la dichiarazione di latitanza non deve necessariamente essere preceduta dallo svolgimento di ricerche all'estero tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti sia emesso provvedimento cautelare e tale istituto va distinto dall'irreperibilità, per la cui dichiarazione non è sufficiente il verbale di vane ricerche redatto dalla p.g., ma è richiesta la positiva valutazione del giudice circa la completezza ed efficacia delle ricerche condotte, ragguagliata alle condizioni del soggetto ricercato. Inoltre, sebbene ai fini dell'accertamento della volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento restrittivo possano essere utilizzate anche presunzioni, tuttavia l'interpretazione della disciplina della latitanza deve essere condotta in modo rigoroso a fini di garanzia, pena la nullità degli atti, senza potersi fare applicazione analogica delle norme che riguardano la dichiarazione di irreperibilità. Sulla scorta di tali premesse si è ribadito che il LI non ha mai inteso sottrarsi al giudicato penale, essendo noti la sua dimora all'estero riportata anche negli atti anagrafici e nei documenti d'identità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Come fondatamente rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale, la richiesta di sospensione dell'esecuzione, già respinta dal P.G. procedente e dal giudice dell'esecuzione, risulta infondata per la dirimente ragione che il LI l'aveva già ottenuta una prima volta ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, per effetto del decreto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna del 28 dicembre 2009, a seguito del quale egli aveva adito il locale Tribunale di Sorveglianza al fine di ottenere la possibilità di eseguire la pena detentiva, inflittagli con la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29 giugno 2007, mediante ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali. Tale rilievo, reso possibile dalla stessa illustrazione delle vicende esecutive contenuta nel ricorso, induce a ritenere che egli sia impossibilitato a fruire per la seconda volta dello stesso beneficio in relazione all'espiazione della stessa pena detentiva, oggi confluita nel provvedimento di unificazione del 25 giugno 2014 nr. 59/2014 SIEP.
1.1 Questa Corte in conformità al disposto dell'art. 656 c.p.p., comma 7, ha affermato che, secondo la testuale formulazione della norma, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. procedente per la stessa condanna non può essere adottato più di una volta e qualora l'istanza di ammissione ai benefici penitenziari non sia tempestivamente presentata, o venga dichiarata inammissibile o respinta dal Tribunale di Sorveglianza, il P.M. deve revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e procedere all'esecuzione della pena. In particolare, si è sostenuto con orientamento pienamente condivisibile che "La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 7, funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, qualora già disposta in relazione ad alcuna delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione al successivo provvedimento che inglobi il precedente nell'ipotesi in cui la domanda di misura alternativa sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa è imposta". A giustificazione di tale assunto si è precisato che con l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 7, il legislatore ha inteso riferirsi anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospendere l'esecuzione (Cass. sez. 1^, n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, rv. 235417; sez. 1^, n. 25329 del 01/04/2003, Gallano, rv. 225201; sez. 6^, n. 24245 del 03/04/2003, Garofalo, rv. 225577;
sez. 1^, n. 17885 del 19/03/2002, Vitobello, rv. 222027; sez. 1^, n. 27755 del 30/05/2003, Di Giorgio, rv. 225015; sez. 1, n. 6356 del 15/12/1998, Galluccio M., rv. 212713). È reperibile soltanto un precedente di questa Corte dissonante rispetto alla linea interpretativa citata (Cass. sez. 1^, nr. 271 del 2/7/2003, P.G. in proc. Schiavone, rv. 227640), nel quale si è sostenuto che la locuzione "stessa condanna" va riferita letteralmente a quella la cui esecuzione si chiede di sospendere e che il cumulo può essere sciolto quando il suo mantenimento comporti pregiudizi per il condannato. È però agevole replicare che, una volta operato il cumulo materiale, operazione resa obbligatoria dall'art. 663 c.p.p., per il P.M., nonché per il giudice dell'esecuzione, e da compiersi nel rispetto delle norme sul concorso di pene contenute negli artt. 71 c.p. e segg., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80, le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico" (art. 76 c.p.). Pertanto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluite nell'unico titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti e quindi non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro considerazione isolata, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedente provvedimento di sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo.
Infatti, la sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p., è funzionale al conseguimento di una misura alternativa alla detenzione e quindi ad impedire l'immediato ingresso in carcere a quanti possano accedere a tale misura nelle more dell'assunzione della relativa decisione, sicché tali benefici non possono operare soltanto in relazione ad una delle pene concorrenti, ma sulla pena unica per tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti della stessa persona, secondo quanto deducibile "a contrariis" dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis, che in caso di avvenuta ammissione prevede, se sopravvengano nuovi titoli esecutivi, l'estensione o la cessazione del beneficio "tenuto conto del cumulo delle pene" allo scopo di imporre la verifica della persistenza dei requisiti di ammissibilità.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015