Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1999, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 6322
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 19728/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AN n. il 12.01.1953
avverso ordinanza del 15.02.1999 CORTE APPELLO di ANCONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza in data 15.2.1999 la Corte di Appello di Ancona respingeva l'incidente di esecuzione proposto da ER NO contro il provvedimento di cumulo della Procura Generale presso quella Corte in data 18.11.98, relativo alla esecuzione delle pene inflittegli con una serie di sentenze divenute definitive, con il quale il ER lamentava di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 27.5.98 n. 165, per la presentazione di istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione il ER deducendo lo stesso motivo di doglianza anche con riferimento alla mancata consegna del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
Come rilevato dalla Corte territoriale, infatti, il ER deve ancora scontare in base al provvedimento di cumulo una pena di gran lunga superiore ai tre anni fissati dal citato quinto comma dell'art.656 c.p.p. oltre i quali non è prevista la sospensione dell'esecuzione della pena da parte del P.M. ne' alcun avviso al condannato.
Invero, ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva.
Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pena detentiva brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge n. 165 del 1998, non può essere più disposta (v. Cass. sez. I sentenza 15.4.99, Gabbetta). L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in L. 500.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 1999