Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione E.d.u., così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte E.d.u. - per cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale - non può trovare applicazione nel giudizio straordinario di revisione basato sull'esistenza di nuove prove, in considerazione della assenza sia di una precedente decisione assolutoria, sia di una nuova, diversa e peggiorativa valutazione dello stesso materiale probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, nel decidere sulla richiesta di revisione, aveva proceduto alla valutazione cartolare della idoneità delle nuove prove dichiarative addotte, da sole o insieme agli altri elementi già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2016, n. 51595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51595 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
51 5 9 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1528 Giovanni Conti Stefano Mogini - Relatore - UP 19/10/2016 R.G.N. 8562/16 Massimo Ricciarelli 8962116 Ersilia Calvanese Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'MO IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1045/2015 pronunciata dalla Corte di appello di Perugia il 18.9.2015 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito in difesa del ricorrente l'Avvocato Giovanni Aricò, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per il rinvio dinanzi alle Sezioni Unite. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha, in sede di rinvio, rigettato l'istanza di revisione proposta ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di D'MO IO con riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna alla pena di 18 anni di reclusione e euro 5,000,00 di multa (poi ridotti ad anni 17 anni e mesi 10 di reclusione e euro 4.800,00 di multa, essendo i reati di detenzione e porto illegale di arma da guerra a lui contestati al capo E dell'imputazione stati dichiarati da questa Corte estinti per intervenuta prescrizione) pronunciata nei suoi confronti il 13.3.2012 dalla Corte Gr 58% di appello di Roma per i reati di associazione a delinquere, rapina a mano armata e tentato omicidio plurimo;
fatti tutti commessi in Roma il 18.10.2001. 2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando, con distinti, articolati motivi di ricorso: A) Violazione di legge con riferimento agli artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della Corte territoriale di procedere all'esame dei testi ritualmente indicati dalla difesa, le cui dichiarazioni rappresentano parte decisiva del novum probatorio posto a base dell'istanza di revisione in esame, laddove poi nel provvedimento impugnato la Corte di merito afferma la sostanziale inattendibilità di quelle prove dichiarative, acquisite nel presente giudizio in forma cartolare attraverso i verbali di udienza e le relative trascrizioni, ovvero per il tramite delle dichiarazioni scritte di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen. Il riferimento è alle deposizioni rese da RI RE PE, SI PE e CR RI GL, rispettivamente moglie, cognata e madre del ricorrente, e da SI CO in altro processo svoltosi a carico dello stesso ricorrente dinanzi al Tribunale di Roma per fatto (tentato omicidio in danno dell'App.to ME e del Luogotenente Di SA finalizzato ad impedire l'arrivo dei militari sul luogo della rapina) diverso da quelli oggetto del giudizio in esame ma concernente la stessa vicenda storica (cioè la rapina dell'ufficio postale di Via Feronia commessa il 18.10.2001). Processo conclusosi con l'assoluzione del ricorrente dalla descritta accusa di tentato omicidio per la ritenuta inidoneità della condotta a cagionare la morte dei militari. Il novum di carattere dichiarativo è altresì integrato dalle dichiarazioni rese fin dal 2002, quindi in epoca antecedente al dibattimento di primo grado, in sede di indagini difensive - da SI BE, conoscente del D'MO, nonché dalle già citate cognata e madre dallo stesso ricorrente. confermative dell'alibiNegando l'affidabilità delle nuove, decisive prove del ricorrente senza procedere al richiesto esame dei testi, la Corte di merito - sarebbe infatti incorsa nella violazione dei principi cardine del giusto processo e dell'oralità della prova più volte ribaditi dalla Corte EDU, in particolare nelle sentenze Dan c. Moldavia e Hanu c. Romania, secondo cui in tutti i casi in cui il giudice abbia pieni poteri in ordine alla valutazione della responsabilità penale, con integrale cognizione del fatto e del diritto, l'accertamento di tale responsabilità non può avvenire attraverso la rivalutazione su base cartolare dei soli contenuti della testimonianza, a prescindere da ogni analisi dei dati comunicativi extraverbali. Nel caso in cui la nuova valutazione risulti decisiva per 2 rr SM la sentenza di condanna, la mancata audizione di testimoni, il cui esame deve essere persino disposto d'ufficio, non può che ritenersi incompatibile con il pieno rispetto del diritto di difesa. Sicché nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe negato al ricorrente, in sede di revisione, ovvero all'interno di un giudizio straordinario per sua natura deputato all'accertamento della verità, il diritto alla prova sulla quale si fondava la stessa domanda proposta. B) Violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 631 cod. proc. pen. e conseguenti vizi di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al decisivo rilievo dimostrativo attribuito dalla Corte di merito a due intercettazioni ambientali nel corso delle quali il ricorrente parla della rapina in questione, laddove esse al contrario, per il loro preciso tenore letterale, provano semplicemente l'eventuale intenzione del ricorrente di recuperare la refurtiva, condotta successiva alla commissione della rapina e dunque del tutto irrilevante rispetto al delitto contestato. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le risultanze di quelle intercettazioni alla luce delle nuove emergenze probatorie successive alla sentenza di condanna, tra le quali il verbale delle dichiarazioni rese da CO SI all'udienza del 12.6.2013 dinanzi al Tribunale di Roma nel giudizio relativo al tentato omicidio dei carabinieri ME e Di SA, delle quali nel provvedimento impugnato viene travisato il significato. Con la conseguenza che la decisione della Corte di appello di Perugia avrebbe dato errata applicazione al canone decisorio di cui all'art. 631 cod. proc. pen., in presenza, quantomeno, di un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato per i fatti coperti da giudicato;
dubbio di per sé sufficiente a legittimare l'accoglimento della proposta domanda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La previsione contenuta nell'art.6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, implica, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal ricorrente (Dan c. Moldavia;
Hanu c. Romania), che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare 3 Er 30 l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Tale fattispecie si caratterizza quindi per il ribaltamento di una precedente decisione assolutoria, intervenuto a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero e fondato su una diversa valutazione dell'attendibilità o della concludenza di prove dichiarative ritenute decisive. Del tutto diverso è il caso in esame. Esso si connota infatti: a) per essere relativo a giudizio straordinario di revisione basato sull'esistenza di prove nuove (peraltro già conosciute dal ricorrente, e in parte già acquisite dalla difesa ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., in epoca anteriore al giudizio di primo grado), e concernente sentenza definitiva di condanna in appello conforme a quella di primo grado (passata in giudicato, dopo il vaglio di legittimità ad opera di questa Corte, ad esito di un equo processo, in particolare per quanto attiene al pieno e per il vero incontestato rispetto del principio del- contraddittorio nella formazione delle prove richieste dalle parti); b) per l'assenza di precedente decisione assolutoria sugli stessi fatti, quella riguardante l'accusa di tentato omicidio dei militari intervenuti sul luogo della commessa rapina, in vista della quale erano state assunte nel contraddittorio delle parti le prove di alibi versate nel corso del presente giudizio, essendo fondata sull'inidoneità della condotta attribuita al ricorrente a provocare l'evento, non già sull'esclusione della sua partecipazione alla medesima rapina;
c) per l'assenza di una nuova, diversa e peggiorativa valutazione dello stesso materiale probatorio acquisito in precedente fase di merito, da parametrarsi all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del ragionevole dubbio;
Sicché, nel decidere la richiesta di revisione in esame - fondata ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. su prove in precedenza non acquisite nel giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna - la Corte territoriale ha correttamente proceduto alla valutazione cartolare dell'idoneità delle prospettate prove dichiarative (tra l'altro raccolte nel pieno contraddittorio delle parti ovvero dalla stessa difesa del ricorrente allo specifico fine di giustificare il suo alibi), da sole o insieme agli altri elementi già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato. La Corte ha in particolare escluso il carattere di novità delle dichiarazioni rese dal teste SI nel 2013, invero corrispondenti a quelle da lui già rese nel 2002 e compiutamente considerate nel corso del giudizio, nonché la concludenza delle nuove circostanze (in particolare per quanto riguarda la rilevata compatibilità dell'orario dell'incontro col ricorrente да Sti riferito dalla teste SI e quello di consumazione della rapina) ed affermato l'intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle congiunte del D'MO, sulla base di motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici (pp. 11-15), ulteriormente sorretta dal fatto, pure evidenziato nella sentenza impugnata e certamente significativo ai fini del giudizio di inattendibilità delle prove di alibi costituenti il novum su cui si fonda la richiesta di revisione, che tali prove sono state introdotte soltanto a distanza di molti anni dai fatti e in un giudizio diverso da quello ad essi relativo, nonostante fossero note alla difesa in epoca anteriore al giudizio di primo grado e rivestissero evidente importanza al fine di supportare la prospettata estraneità del ricorrente a quegli eventi (p. 14).
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Da un lato, infatti, doglianza sollecita un'inammissibile rivalutazione del tenore di conversazioni intercettate, invero già ricostruito in modo coerente e tutt'altro che illogico nel corso del giudizio conclusosi con la definitiva condanna del ricorrente (cfr., anche per puntuali richiami alle sentenze di merito, Sez. 2, n. 22123 dell'8.2.2013) e di nuovo adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale in sede di revisione, anche in riferimento alle favorevoli dichiarazioni de relato del SI (pp. 15-17), nel senso che il grado di conoscenza dei fatti manifestato in quelle conversazioni dal ricorrente può giustificarsi esclusivamente sulla base di una sua diretta partecipazione all'episodio delittuoso, fin dalla sua organizzazione, con un diretto coinvolgimento nell'esecuzione del medesimo, anche eventualmente con un ruolo di supporto. Dall'altro, la censura si appunta su elementi probatori le testé citate intercettazioni ambientali e le dichiarazioni rese dal SI nel 2013 dinanzi al Tribunale di Roma sfornite di sostanziali connotati di novità. In particolare, la deposizione SI, che riporta le confidenze a lui fatte da NZ Pacelli circa l'estraneità del ricorrente alla rapina in questione, è riproduttiva di quella acquisita in dibattimento all'udienza del 1.6.2006 e compiutamente valutata, anche in sede di legittimità (Sez. 2, n. 22123 dell'8.2.2013), nel corso del giudizio conclusosi con la condanna del ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. дя 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Stefano Mogini Jounti Storin DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC 2016 EMA DI C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S S E Piera Esposito T R O N E O C 6