Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2016, n. 51595
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Sentenza 19 ottobre 2016

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La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione E.d.u., così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte E.d.u. - per cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale - non può trovare applicazione nel giudizio straordinario di revisione basato sull'esistenza di nuove prove, in considerazione della assenza sia di una precedente decisione assolutoria, sia di una nuova, diversa e peggiorativa valutazione dello stesso materiale probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, nel decidere sulla richiesta di revisione, aveva proceduto alla valutazione cartolare della idoneità delle nuove prove dichiarative addotte, da sole o insieme agli altri elementi già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2016, n. 51595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51595
    Data del deposito : 19 ottobre 2016

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