TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10102/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Raffaele Rigitano
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 30.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' , in data 21.02.2023, la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non aveva riconosciuto le prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere l'accertamento del Per_1 requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata riconosciuta invalida di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente non aveva valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetta ed in particolare aveva omesso di considerare l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani. Ravvisandosi alcune lacune nella consulenza elaborata in fase di atp,
è stato conferito nuovo incarico peritale al dott. Persona_2 il quale, come si legge nella perizia allegata agli atti, dopo aver proceduto ad un accurato esame generale e locale della perizianda ed aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle parti, tenuto conto di tutte le patologie riscontrate, ha ritenuto che “Il complesso menomativo della signora non giustifica il Pt_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i seguenti motivi: -l'artrosi di cui è affetta l'istante di certo non impedisce l'autonomo espletamento degli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. -La neoplasia ha richiesto intervento circoscritti
(TURBT) che di certo non si ripercuotono sul performance status in misura tale da giustificare giudizi difformi a quanto sopra indicato.
-Circa il momento in cui viene eseguito il trattamento chemioterapico non è possibile attribuire la prestazione di cui alla legge 18/80 in quanto l'iniezione è endovescicale, ovvero circoscritta alla vescica.
I farmaci chemioterapici, non avendo azione sistemica (non essendo necessario iniezione endovena), non esercitano effetti generali tali da impedire l'autonomo espletamento degli atti elementari dell'esistenza.
Per questi motivi
si ritengono corrette le valutazioni che mi hanno preceduto: soggetto invalido di grado grave privo del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione richiesta”.
Il dott. quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la ricorrente è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili. Per tali motivi la prospettazione attorea non risulta accoglibile ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI PE