Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45146
CASS
Sentenza 8 ottobre 2015

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Massime1

Le contravvenzioni edilizie previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificate come reati comuni e possono dunque essere commessi da qualsiasi soggetto, fatta eccezione per le condotte di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori, per quelle ascrivibili esclusivamente al direttore dei lavori, nonché per alcune fattispecie riconducibili alla lettera a) della norma in quanto riferibili a specifici destinatari. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità del socio di un'associazione culturale che aveva personalmente seguito tutte le fasi di esecuzione dei lavori abusivamente realizzati).

Commentario1

  • 1Reati edilizi e abusi: accertamento del dolo nella realizzazione di opere abusive (Giudice Raffaele Muzzica)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45146
Data del deposito : 8 ottobre 2015

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