Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA CORTE SUPREM Lavoro05399 /03 L ASSAZIONE Oggetto SEZI Composta dagli 411.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IN MILEO Presidente R.G.N. 8928/0 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Cron.11322 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Rep. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.30/10/02 - Dott. Aldo DE MATTEIS -Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Т. RA EN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato е difeso dall'avvocato FEDELE DI CRISTINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GESTIONE AUTONOMA EX I.N.A.D.E.L.; intimato 2002 avversO la sentenza 11+ 477/98 del Tribunale di 4251 MESSINA, depositata il 15/04/99 R.G.N. 819/90; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Natale Т CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN GAMBARDELLA che ha concluso - | per il rigetto del ricorso. + 1 L -2- IT IN
contro
INPDAP SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11 dicembre 1987 IN Morabilo, premettendo di essere stato alle dipendenze del Comune di Messina sino al 1° luglio 1979, conveniva in giudizio davanti al Pretore di tale città l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche ) chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento delle somme corrisposte a titolo di indennità premio fine di servizio oltre gli interessi dal giorno successivo al 120° dall'inoltro della domanda. Con sentenza in data 27 novembre 1998 il Tribunale di Messina rigettava l'appello incidentale dell'INPDAP e, in accoglimento dell'appello principale del IT, condannava l'Istituto a corrispondere al lavoratore la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulle somme pagate in ritardo per indennità premio di fine servizio, oltre interessi sulle somme cosi rivalutate a decorrere dal 121° giorno dal collocamento a riposo del dipendente. [] Tribunale, altresì, condannava l'INPDAP al pagamento delle spese del giudizio in favore del distrattario difensore del IT, liquidandole in complessive lire 1.012.000, di cui lire 92.000 per esborsi, 320.000 per diritti e lire 600.000 per onorari, oltre c.p.a. ( cassa previdenza avvocati ) e i.v.a.. Il IT ricorre per cassazione con unico motivo. L'INPDAP intimato non si è costituto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 legge 13 giugno 1942 n. 794, del Decreto Ministro di Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994 n.585 e della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, nonché con omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non avesse liquiente a titolo di rimborso per spese processuali comprensive di diritti di procuratore, onorari di avvocato e spese del giudizio,gli inderogabili minimi tariffari né a motivato sul mancato rispetto di tali minimi tariffari e di tutte 1 le voci analiticamente indicate nelle note prodotte con descrizione del pari analitica dell'attività difensiva dispiegata, in relazione alla quale, avuto riguardo al valore minimo della controversia (oltre lire 10.000.000), la liquidazione delle spese del giudizio non poteva essere inferiore alla complessiva somma di lire 4.554.000 lire 2.475.000 per diritti di procuratore, lire 1.665.00 per onorari di avvocato e lire 414.000 per rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 10% sull'importo dei diritti e degli onorari). Va intanto, premesso che ritualmente il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse della parte rappresentata anziché dal difensore distrattario, nonostante l'impugnazione abbia ad oggetto soltanto la liquidazione delle spese in favore di tale difensore. Il difensore distrattario, infatti, assume la qualità di parte soltanto quando sorga controversia sulla pronuncia di distrazione (ove questa sia stata omessa o per errore o per contestata sussistenza del diritto , non già, come nella specie, quando la contestazione sia mossa con riferimento alla adeguatezza della liquidazione. ( v. Cass. 3 novembre 1992 n.11912; Cass. 13 maggio 1993 n. 5467; Cass.30 gennaio 1995 n. 1085. ). Ciò premesso, il ricorso è fondato. In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice che riduca l'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'art.24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (v. Cass. 9 ottobre 1990 n. 9935; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2218). Ne consegue che: " in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice di merito non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di offrire una adeguata motivazione sulla determinazione del valore della causa, sui criteri seguiti per tale determinazione, sulla individuazione, in base alla determinazione del valore, dei minimi tariffari previsti dalla disciplina professionale e sulla eliminazione delle voci 2 tariffarie e delle spese indicate nella nota dal difensore al fine di consentire in sede di legittimità il controllo dell'avvenuto rispetto dell'inderogabilità dei minimi tariflari inderogabili e del rimborso delle spese effettive e non superlfue sostenute dal difensore strumentalmente per il dispiegamento dell'attività difensiva ". (conforme v. Cass. 23 marzo 1998 n. 3074). vendo il Tribunale, nonostante la analitica nota prodotta dal difensore per giustificare la avanzata richiesta dei diritti, degli onorari e delle spese, operato senza motivazione la riduzionę non consentendo a questa Corte di controllare se si sia o no attenuto ai sopra indicati principi di diritto e ai criteri da essi sottesi, in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata va cassata con -rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catania, la quale sichionati determinerà le spettanze di difesa offrendo in uniformandosi ai sopra viselteti principi, proposito motivazione adeguata, immune da vizi logici e conforme ai minimi tariffari previsti dall'art. 24 citato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capitanio [] Presidente includo this Chipie han IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5.APR. 2003 oggi, IL CANCELLIERE 3