Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2013, n. 42637
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di tutela urbanistica, il soggetto nei confronti del quale sia stato disposto il sequestro preventivo di un immobile abusivo, non è più legittimato a richiederne la restituzione - neppure in via temporanea e al fine di procedere alla demolizione delle opere - quando, per effetto del vano decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emanata dall'autorità amministrativa, si sia verificata (ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001), l'acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area di sedime da parte dell'ente comunale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la persistenza del sequestro preventivo, stante il disposto dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce impedimento assoluto a eseguire l'ingiunzione amministrativa e pertanto non comporta la paralisi della procedura ablativa).

In tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, non possono essere proposte al tribunale del riesame questioni relative al dissequestro temporaneo finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, essendo queste di competenza del giudice del merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2013, n. 42637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42637
    Data del deposito : 26 settembre 2013

    Testo completo