Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
L'ordine di demolizione contenuto in sentenza non impedisce il dissequestro dell'immobile abusivamente costruito, dato che la misura cautelare del sequestro è finalizzata ad impedire la prosecuzione del reato o le conseguenze dannose dello stesso e prescinde dall'ordine di demolizione. (In motivazione la Corte ha precisato che quando l'ordine di demolizione diventa definitivo il giudice ha l'obbligo di disporre il dissequestro del manufatto abusivo per consentirne l'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 27943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27943 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 754
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3344/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE IL e AT NA;
avverso l'ordinanza emessa il 28.11.2008 dal tribunale del riesame di Latina;
udita nella udienza in camera di consiglio del 19 maggio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Latina rigettò l'appello proposto da PE IL e AT NA avverso il provvedimento 25.10.2008 del giudice del tribunale di Latina, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un manufatto per avvenuta estinzione dei reati edilizi contestati. Osservò il tribunale del riesame che i termini di prescrizione non erano ancora decorsi tenuto conto delle sospensioni del processo D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32; che l'immobile non poteva essere restituito perché con la sentenza era stato disposto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo;
che tale statuizione era modificabile solo dal giudice della impugnazione.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità della ordinanza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione e per essersi il giudice penale sostituito alla autorità amministrativa;
violazione del D.L. n. 269 del 2003 e della L.R. Lazio n. 12 del 2004. Lamentano che erroneamente il tribunale del riesame ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato sospeso. Al contrario non poteva calcolarsi alcuna sospensione della prescrizione perché l'immobile non era condonabile, trattandosi di ampliamento in corso d'opera di un immobile con destinazione non abitativa.
2) nullità della ordinanza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione e per essersi il giudice penale sostituito alla autorità amministrativa. Lamentano che erroneamente il tribunale del riesame ha ritenuto che l'ordine di demolizione non consentiva il dissequestro del manufatto. È infatti pacifico che la prescrizione del reato fa decadere l'ordine di demolizione. In ogni caso, nella specie gli appellanti non avevano chiesto la revoca dell'ordine di demolizione, ma soltanto il dissequestro dell'opera essendo venuto meno il fumus del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Quanto al primo motivo va invero ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione non possono considerarsi i periodi di tempo nei quali il processo sia stato illegittimamente sospeso ai sensi delle disposizioni sul condono edilizio, qualora nel caso concreto si tratti di immobile non condonabile.
Nel caso di specie, secondo quanto assume il ricorrente, si tratterebbe dell'ampliamento di un immobile costituito da un magazzino a destinazione agricola, ossia con destinazione non residenziale. Ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n.326, nel caso si tratti non di nuova costruzione ma di ampliamento di precedente costruzione, sono condonabili, sempre che le opere abusive siano state ultimate entro il 31 marzo 2003, anche le opere che abbiano comportato un ampliamento di un precedente manufatto non adibito ad uso residenziale purché l'ampliamento non sia superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Nel caso in esame devono peraltro applicarsi i limiti più restrittivi disposti dalla L.R. Lazio 8 novembre 2004, che, all'art. 2, considera sanabili le opere abusive che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto (avente destinazione residenziale o non residenziale) superiore al 20% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 200 metri cubi. Sul punto della condonabilità o meno delle opere realizzate nella specie e quindi della possibilità di calcolare o meno i relativi periodi di sospensione ai fini del decorso della prescrizione, l'ordinanza impugnata manca totalmente di motivazione. È fondato anche il secondo motivo perché effettivamente l'ordinanza impugnata è viziata da violazione di legge laddove ha ritenuto che non potesse disporsi il dissequestro dell'immobile esclusivamente perché con la sentenza di primo grado ne era stata disposta la demolizione. Ed invero le due misure (sequestro preventivo ed ordine di demolizione) sono indipendenti l'una dall'altra. Nella specie non si tratta di sequestro finalizzato alla futura confisca del bene (che del resto in questo caso non sarebbe nemmeno possibile) ma di misura cautelare finalizzata ad impedire la prosecuzione del reato o le conseguenze dannose del medesimo, che prescinde quindi totalmente da un eventuale ordine di demolizione delle opere abusive. Anzi quando l'ordine di demolizione passa in giudicato, deve essere disposto il dissequestro del bene per permettere al destinatario dell'ordine di eseguirlo. Il tribunale del riesame avrebbe quindi dovuto valutare esclusivamente se sussistevano i presupposti per accogliere o rigettare la richiesta di restituzione, e cioè se continuavano o meno a sussistere il fumus del reato ed il periculum in mora. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Latina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009