Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 8407
CASS
Sentenza 30 novembre 2006

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In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 8407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8407
Data del deposito : 30 novembre 2006

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