Sentenza 13 marzo 1992
Massime • 3
Nel vigore del nuovo codice di rito l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti di assise, la partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte di appello non compreso tra quelli che, ai sensi del decreto presidenziale di cui all'art. 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento penitenziario) inserito dall'art. 3 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ...), ne fanno parte, nonché la sostituzione di uno di essi con altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario, anche fuori delle ipotesi previste, con modalità diverse da quelle consentite, non integra una nullità di ordine generale "ex" art. 178, lett. a) cod. proc. pen.. (Fattispecie di designazione da parte del presidente della Corte di appello a presidente della Corte di assise di magistrato non investito delle funzioni di appello e di ritenuta insussistenza di nullità di ordine generale).
L'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ...) ha inserito, dopo l'art. 7 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), l'art. 7 bis che ha implicitamente abrogato l'art. 8, comma primo, legge 10 aprile 1951 n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) disciplinante la nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello. Tale abrogazione priva il decreto del presidente della Repubblica della natura costitutiva quanto alla capacità dei giudici a svolgere le funzioni di presidente e di giudice "a latere" della Corte di assise ormai parte sullo stesso piano delle sezioni dell'ufficio giuridico di appartenenza. Venuta meno, dal punto di vista ordinamentale, l'autonomia delle Corti di assise, per la sostituzione, in caso d'urgenza, dei magistrati mancanti o impediti, dovrà essere seguita la stessa procedura prevista per la sostituzione di ogni altro magistrato dell'ufficio giudiziario in cui sono incardinati, secondo il disposto del comma secondo dell'art. 7 bis, e cioè con provvedimenti in via di urgenza adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi.
Il decreto del presidente della Corte di appello con cui viene provveduto alla sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito delle Corti di assise, ex art. 7 ter, comma secondo, R.D. n. 12 del 1941, inserito dall'art. 4 del d.P.R. n. 449 del 1988, ha natura di provvedimento amministrativo e, quindi, l'esigenza della sua motivazione va valutata nell'ambito di tale natura che non richiede una motivazione particolarmente ostensibile. (Fattispecie di decreto del presidente della Corte di appello di nomina a presidente di Corte di assise di magistrato non avente funzioni di appello motivato con "l'indisponibilità" dei magistrati in pianta aventi "funzioni" di appello senza apposita indicazione per ciascun magistrato dei motivi di tale indisponibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/1992, n. 10325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10325 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1992 |
Testo completo
7 10325
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 13.3.1992 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ia PENALE SENTENZA SEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 208
CARNEVALEDO Presidente Dott. CORRADO b
VALENTE Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. VINCENZO
N. 24044/91 2. DELL'ANNO
» PAOLINO
DUBOLINO PIKTRO 3.
lion LUBRANO DI RICCO 4. GIOVANNI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
the cep sul ricorso proposto da
1) HI PP,
2) LL OM,
3) AC PP
4) SI AL;
avverso la sentenza () 11in da 26.6.1991 della Corte di 2
Assise di Appello di Messina¡
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in, pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. LUBRANO DI Rieco
• Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Cedrangolo
che ha concluso per la rimessione del procedimento alle
Sezioni Unite Penali per l'importanza e la delicatez-
za della questione prospettata nel 1° motivo di ri-
corso e rigetto nel merito dello stesso.
Uditi i difensor i avvocati Freni Nucera, Crinò,
Pantaleo e Aricò.
+SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Nel territorio dei comuni di Falcone Furna-
ri, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto e
Meri, in provincia di Messina, si verificò, nel pe-
riodo settembre 1986 - dicembre 1987, un'intensa attività criminosa, in particolare di taglieggia- 3 M
mento continuo delle varie imprese produttrici che esercitavano nella zona, attività in molti casi sfo-
ciata in efferati omicidi,
Ne rimasero vittime, fra gli altri, MU
PP, imprenditore nel settore movimento terra,
RE SQ, titolare di impresa Chescente nel campo dei lavori di sbancamento, PA AL,
titolare dell'impresa Ediltourist, impegnata nella costruzione di un grosso complesso turistico, i fra-
telli RA ⚫ NO RA, soci dell'omoni- ma cooperativa dedita allo sbancamento e lavorazione di materiali inerti, NC RA, titolare di uno stabilimento per la lavorazione degli agrumi.
Nello stesso periodo di tempo vari personaggi,
ritenuti al vertice della criminalità organizzata locale rimasero vittime di attentati.
.e modalità dei fatti, l'ambiente in cui erano accaduti e la personalità degli uccisi, fecero ritenere a Carabinieri e Polizia che era in atto uno scontro tra forze malavitose emergenti e altri grup-
pi interessati al mantenimento dei vecchi equilibri e alla salvaguardia della propria posizione dominan- te. La nuova e agguerrita consorteria criminale, 80->
condo tale analisi, si era aggregata attorno a OF
PP, LO AR e RE LO in contrappo- T
sizione a quella fino ad allora dominante di RU
RA, TR OL e AN CO Emi-
lio.
Secondo la Polizia il contrasto andava in-
quadrato da un lato nell'aspirazione dei primi ad occupare posizioni di prestiglio e insieme remunera-
tive dopo l'avvenuta loro scarcerazione, dall'altro nella favorevole congiuntura economica, che affh la possibilità di ingenti guadagni dato il rapido sviluppo di attività edilizie, in cui si inseriva,
in particolare, la realizzazione del villaggio turi-
stico "Portorosa" in Furnari e di insediamenti resi-
denziali in molte località della fascia costiera,
nonché l'esecuzione di grandi opere pubbliche, fra cui la costruzione della nuova tratta a doppio bina-
rio della strada ferrata tra Milazzo e S. Agata di
Militello e delle nuove stazioni ferroviarie di Mi-
lazzo e Barcellona.
Del gruppo emergente facevano parte, fra gli altri, LL OM e BE AL, sot-
trattisi, rispettivamente il 6 e il 13 febbraio 1987,
all'esecuzione di una pena detentiva non rientrando in carcere dopo permessi concessi loro dal Giudice
di sorveglianza.
Dopo l'omicidio di PA AR, avvenuto il 4 luglio 1987 e qualche mese di calma apparente,
in soli due giorni, il 12 e il 14 dicembre 1987, si
verificò una serie di gravissimi fatti delittuosi,
fra cui due attentati al cantieri ZO e Graci
I.R.A., una scorreria armata nello stabilimento Bran-
ca e due duplici omicidi. Di questi ultimi il primo fu consumato il 14 dicembre 1987, alle ore 17,30 cir-
ca, nel negozio di abbigliamento di IT RA,
sito in Barcellona Pozzo di Gotto, ove la polizia rinvenne il cadavere di RI NA e il IT
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gravemente ferito, deceduto poco dopo durante il tra-
sporto in ospedale, entrambi attinti da colpi di ar-
ma da fuoco.
Alle ore 20 circa dello stesso giorno furo-
no uccisi, a colpi di pistola nella loro abitazione in Barcellona P.G., TO ER ● suo figlio
TO PP. La polizia riferi che era stata riscontrata identità fra le armi usate nei due dupli-
ci omicidi e nell'attentato al cantiere Gruci-I.R.A.
Il gabinetto di polizia scientifica di Catania esegui un'indagine tecnica all'esito della quale venne rife-
rito che i bossoli esplosi nell'attentato al cantiere suddetto e negli omicidi del 14 dicembre provenivano da un'unica pistola calibro 7,65.
Intensificate le indagini, specie per ri- cercare il OF, il LL e l'BE, gli inqui-
MA AR, renti identificarono nel commerciante titolare di negozio di abbigliamento in Patti, un elemento di collegamento con il OF. A seguito di intercettazioni telefoniche sulle utenze del Mar-
tino, fu possibile pervenire alla cattura del Chio-
falo, del LL e di QU PP che il 29
dicembre si erano dati convegno con il MA, in-
sieme ad altri associati, con i catanesi RZ
AN e OT AR, nell'abitazione di IL
RA sita in frazione LA di Reggio Cala-
bria.
Fatta irruzione in tale abitazione la poli-
zia trovò il OF ed il GU nascosti sul terraz-
zo della casa, mentre l'QU venne bloccato in
Villa San IO mentre si accingeva a raggiunge-
re gli altri.
Tutti, compreso il MA, furono tratti in arresto quali indiziati del delitto di cui all'ar-
ticolo 416 bis cod. pen.
Le intercettazioni Bull'utenza romana da dove erano avvenute le comunicazioni tra il Mar-
tino e il suo interlocutore, il quale parlava facen-
dosi chiamare "AR dei Jeans", consentirono alla polizia di fare irruzione, il 30 dicembre, nella 7 -
casa romana del OF, sita nella zona di Casal
Palocco, in cui fu rinvenuto diverso materiale uti-
le alle indagini, da cui emerse anche che il proprie-
tario VI IO aveva locato l'appartamento suddetto a GI PP, che a sua volta ne A-
veva ceduto l'uso a tale "Iasiello AR", identifica-
to nel OF.
Al OF, al LL, all'QU e all'Im-
besi, quest'ultimo latitante, furono attribuiti gli omicidi del 14 dicembre, gli attentati estorsivi ai danni delle ditte ZO, Graci-I.R.A. e NC,
numerosi altri reati, fra cui quelli connessi agli omicidi, nonché la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.
Importanti rivelazioni sui programmi e sul-
l'attività del NO furono fatte dal MA nel corso dei suoi interrogatori. Il 15 gennaio 1988 il procuratore della Repubblica emise ordine di cattura nei confronti dell'BE, eseguito il 9 aprile suc-
cessivo in Giaveno, provincia di Torino. L'istrutto-
ria fu a questo punto formalizzata.
Il 16 giugno 1988 i Carabinieri trasmisero un dettagliato rapporto sulle indagini espletate in ordine ai delitti consumati nel 1987.
Di particolare importanza si era rivelata l'escussione come teste di CI TI, abitante nella contrada S. Filippo di Furnari, vedova di Milo-
ne PP, specie in relazione alle indagini sul duplice omicidio TO e alla partecipazione ad esso del OF e del LL.
Escussa dal G.I. la donna riconobbe nella riproducente le sembianze del OF fotografia e del LL i due uomini che aveva visto parlare,
dopo essere discesi da due veicoli, nello spiazzo antistante la sua abitazione, poco prima dell'assas-
sinio degli TO.
Con sentenza -ordinanza del 28 giugno 1989 11 G.I. dispose, fra l'altro, il rinvio del Chiofa-
lo, del GU, dell'BE e dell'QU al giudi-
zio della Corte di Assise di Messina per rispondere dei delitti di omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso, tentate estorsioni, detenzione e porto di armi, furti di veicoli, ecc. Imbesi e
OF presentarono dichiarazione di ricusazione del Presidente del Collegio Giudicante, dott. Cuc-
chiara.
In attesa della relativa decisione della
Corte di Appello, il dott. Cucchiara fu autorizzato
....
-
ad astenersi.
Il Presidente della Corte di Appello, ri- - 9
levata l'assenza per ferie del presidente supplente della Corte di Assise, e considerata l'urgenza della trattazione del processo, decretò l'integrazione del
Collegio con altro magistrato del Tribunale di Mess: na, il dott. SQ Rossi, scelto secondo il cri-
terio dell'anzianità in ruolo tra quelli aventi qua-
lifica di appello.
Nel corso del dibattimento fu ammesso l'e same del coimputato MA AR ai sensi dell'ar-
ticolo 348 c.p.p.
Con sentenza del 23 ottobre 1990 la Corte
messinese dichiarò il OF, il GU ⚫ l'QU
colpevoli dei delitti di omicidio aggravato in danno di IT RA, RI NA, TO Save-
rio • TO PP dei reati connessi di de-
tenzione e porto di armi (capi 21A e 22A), dei delitti di tentata estorsione aggravata in danno delle ditte
ZO e I.R.A. (capo 18D) e in danno di NC
RA (capo 20B), limitatamente per quest'ulti-
mo all'episodio del 14 dicembre 1987 e dei reati con-
nessi, previa modificazione in minaccia grave dell'o-
riginaria imputazione di tentato omicidio in pregiu- dizio di Branca FrancesCO ⚫ IG TI (capi 18A,
.
18B, 18D, 19A, 19B, 20A, 208, 20C, 20D), del delitto !
- 10
po 1), con esclusione per il LL dell'aggravante di cui al capoverso dell'articolo 416 bis c.p., non-
ché dei delitti di detenzione illegale di armi e
di detenzione di armi clandestine (capi 24A e 24B).
Dichiarò, inoltre, il OF colpevole dei delitti di omicidio aggravato in danno di Iannel-
lo CO EM e di PA AR e dei reati connessi (capi 9E, 9B, 17B, 17C) e dei delitti di tentata estorsione in danno dei fratelli RA
e di LM AL (capi 5A, 5B, 7A, 7B, 7C,
7D).
Dichiarò l'BE colpevole del delitto di cui all'articolo 416 bis (capo 1), con esclusio-
ne dell'aggravante di cui al capoverso dell'arti-
colo 416 bis c.p., nonché dei delitti di tentata estorsione aggravata in danno delle ditte ZO
• I.R. A. e dei reati connessi (capi 18A, 18B, 18D,
19A, 19B e 19D).
Dichiarò, infine, il OF, il LL
l'BE colpevoli del delitto di detenzione abu-
siva di arma (capo 25A).
Condannò il OF, il LL e l'QU
alla pena dell'ergastolo per ciascuno degli omicidi,
con relative pene accessorie e misure di sicurezza.
Per i reati punibili con pena detantiva 1
.
11
temporanea, previa unificazione con il vincolo della continuazione con il delitto di cui all'articolo 416
bia c.p., condannò ciascuno alla pena ritenuta equa..
Dichiarò non doversi procedere nei confron-
ti del OF, del GU, dell'BE e dell'QU
in ordine ai reati minori di cui ai capi 180, 190,
20E, 21C e 23A perché estinti per amnistia.
Assolse il OF dal delitto di omici-
dio aggravato in danno di TR OL e dai reati connessi (capi 3A, 3B, 3C) per insussistenza del fatto.
Assolse il OF, il GU, l'BE
l'QU dalle altre imputazioni, e in particola-
re l'BE da tutti i delitti di omicidio ascritti.
gli, il OF dall'omicidio RU, il LL da-
gli omicidi RU, AN e PA.
Avverso tale sentenza proposero appello il OF, il LL, l'QU e l'BE.
Con sentenza del 26 giugno 1991 la Corte
di Assise di Appello di Messina ha riformato parzial.
mente quella di primo grado.
...
In particolare ha dichiarato estinto per amnistia il reato di minaccia grave contestato al capo 20C al OF, al LL e all'QU.
Ha assolto il OF: 12
-
1) dalla imputazione di concorso di omioi-
dio aggravato in danno di AN CO EM
(capo 9C), nonché della connessa imputazione di cui al capo 9-B e nonché del reato sul 9-A, per non
•
aver commesso il fatto.
2) dalla imputazione di concorso in omici-
dio aggravato in danno di pagano AR di cui al capo 17B e dal connesso reato sul 17A e dal reato di cui al capo 17C, per non aver commesso il fatto.
3) dall'imputazione di concorso in tentata
estorsione aggravata in danno dei fratelli RA
NO e RA (capo 5A) per non aver COMMESSO
il fatto.
5) dall'imputazione di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di LM AL
(capo 7C) e dalle connesse imputazioni (capi 7A e
7B) • da quelle di furto aggravato sul 7D, per non aver commesso il fatto.
Ha assolto l'BE:
1) dall'imputazione di concorso in tentata estorsione aggravata in danno della ditta ZO
(capo 18D) nonché delle connesse imputazioni (capi
- -18B 18C) per nonaver commesso il fatto. 18A
2) dall'imputazione di concorso in tenta-
ta estorsione in danno della ditta Gruci-I.R.A. (ca- - 13
-
po 19D), nonché da quelle connesse (capi 19A-19B-
19C) per non aver commesso il fatto.
Ha qualificato il fatto di cui al capo 1
della rubrica, contestato quale associazione per delin-
quere di stampo mafioso, quale assicurazione per e-
linquere ex articolo 416 c.p., confermando per il
OF la qualità di promotore ⚫ capo e conferman-
do altresì per OF, LL e BE l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui gli stessi si erano sottratti all'esecuzione di provve-
dimenti restrittivi della loro libertà personale
Ha escluso in ordine agli omicidi di Lavori-
ni NA e TO PP l'aggravante della premeditazione.
Ha unificato col vincolo della continuazio-
ne residui reati contestati al OF, GU
QU.
Ha ridotto la pena inflitta all'BE in anni 5 di reclusione.
Ha determinato la pena per ciascuno degli altri tre imputati nell'ergastolo unico con isolamento diurno per il periodo di un anno.
Ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata all'BE ed ha dichiara-
to condonati due anni di reclusione in favore dello à
- 14 da
stesso BE.
Ha confermato nel resto la sentenza impu-
gnata. Tutti • quattro gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Ricorso di HI PP.
Primo motivo
Si denuncia violazione di legge e difetto di corretta ed adeguata motivazione logico-giuridica in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado (e, conseguentemente, del giudizio) per violazione dell'articolo 1.5 del CO-
dice di rito 1930.
Si afferma, come già dedotto nel primo motivo di appello, che a seguito dell'astensione del dott. Cucchiara, presidente titolare della Cor-
te di Assise di Messina, dal procedimento in esame '
impossibilità di "ri- e a seguito della contestata chiamare in servizio" il presidente supplente, dott.
Vito Sgro, il Presidente della Corte di Appello di
Messina avrebbe dovuto integrare il Collegio nominan do come presidente un magistrato avente funzioni di appello.
A presiedere la Corte di Assise, invece,
venne designato, con decreto del 3 ottobre 1990 del presidente della Corte di Appello, il dott. SQ - 15
-
Rossi, magistrato non investito delle funzioni di appello, con conseguente violazione di legge.
A sanare tale nullità assoluta non può farsi riferimento all'annotazione riportata nel decreto secondo cui "il sostituto non può essere in concre-
to reperito nel limitato numero di magistrati in n-
ta aventi "funzioni di appello" a causa di oggettiva indisponibilità.
Ciò perché a presiedere il collegio poteva essere designato almeno uno dei tredici consiglieri aventi funzioni di appello, mentre non è stata do-
cumentata la loro indisponibilità a premiedere la
Corte di Assise.
Il ricorrente si richiama, inoltre, alla
"memoria" depositata in apertura del dibattimento di secondo grado, in cui era stato, tra l'altro, 08-
servato che per l'esercizio del potere sostitutivo conferito al presidente della Corte di appello dal-
l'ultimo comma dell'articolo 8 legge 10 aprile 1951 n. 287, devono coesistere, sul piano sostanziale,
i "motivi di particolare urgenza" e l'indisponibi-
lità sia del presidente che di tutti i magistrati di appello, mentre sul piano formale, il decreto di sostituzione deve essere motivato e la motivazione deve dimostrare l'esistenza delle citate condizioni - 16
sostanziali.
Nel decreto del 3 aprile 1990, viceversa i motivi di urgenza sono solo asseriti, mentre l'in-
disponibilità di tutti i magistrati con funzioni di appello à semplicemente e cumulativamente affer-
mata senza neppure la loro indicazione nominativa ed il collegamento ad ognuno di essi di una delle plurime ragioni, alternativamente indicate con rife-
rimento generico. Al difetto di capacità del magi-
strato non avente le funzioni di appello e tuttavia chiamato a presiedere la Corte di assise, si aggiun-
ge l'autonoma nullità del decreto per omessa dimo-
strazione dell'indisponibilità di ognuno dei magi-
strati, non prescelti, investito delle funzioni stes-
I giudici di appello non hanno peraltro affrontato il problema, con conseguente mancanza di motivazione sotto il profilo logico-giuridico del decreto presidenziale.
Secondo motivo
Si deduce la nullità dell'ordinanza di-
battimentale di rigetto della richiesta di ispezio-
ne dell'abitazione della CI, di riesame appro-
fondito di costei, di eventuale confronto tra la stessa e il ricorrente, per difetto di adeguata e 17
-
logica motivazione.
L'ispezione richiesta avrebbe potuto dimo-
strare l'inutilità dell'asserita "puntata" pomeridia-
na verso quel fabbricato delle autovetture di cui parla la CI, nonché l'assoluta impossibilità
che la donna, sia pure di giorno, ne scorgesse le targhe, ovvero che, stando affacciata alla finestra,
avesse potuto notare l'itinerario seguito dall'auto.
Inoltre avrebbe potuto ottenere dalla teste la con-
calunnio- fessione su chi l'aveva costretta ad accusare,
samente, il OF, il LL e l'QU.
Terzo motivo
Si deduce violazione di legge, per difetto
. di corretta ed adeguata motivazione logico-giuridica,
per travisamento del fatto e per omessa valutazione di circostanze di notevole rilevanza sul piano della i verifica della prova, in ordine alla mancata assolu-
zione del OF da tutti i reati addebitatigli.
In particolare il ricorrente, premesso che la sentenza si regge sulla perizia balistica espletata, e sulle dichiarazioni rese dai testimoni AR MA e Tin-
dara CI, passa a contestare la motivazione spressa dalla Corte di merito su tali punti.
In ordine alla perizia balistica il Chio-
falo, il LL e l'QU ne avevano eccepito la 18 -
nullità per asserita manomissione dei reperti, con conseguente mancanza di certezza sull'identità dei corpi di reato.
La Corte di Assise di Appello ha ritenuto tale eccezione inammissibile sul rilievo che essa doveva essere dedotta nel termine previsto dall'arti-
colo 377 c. p., o, almeno, subito dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento di pri-
mo grado.
Non avendola proposta tempestivamente si verificata la preclusione ex articoli 377 e 439
c.p.p.
Il ricorrente deduce che i giudici di mori-
to hanno omesso di considerare che nel corso del
"verbale di prosieguo delle operazioni peritali"
del 18 maggio 1988 l'avvocato Benedetto di Pietro,
uno dei due difensori del OF, aveva dichiarato di contestare la validità delle operazioni peritali stante "l'evidente e scandalosa non integrità dei plichi".
Inoltre la Corte messinese dopo avere rile-
"l'eccezione è meritevole di considerazio- vato che se volta a contestare l'affidabilità del giudizio пе
peritale e a interferire sulla valutazione della prova", ha ritenuto infondata la doglianza sulla con- - 19
siderazione che essa "inconsistente e pretestuosa"
Comettendo così di valutare circostanze di notevole rilevanza sul terreno della verifica del fondamen- to dell'eccezione e in particolare, tutte le osser-
vasioni e contestazioni formulate dall'avvocato Di
Pietro nel corso dei verbali del 29 marzo, 12, 13
27 maggio 1988, culminante nella ricusazione dei periti.
Si critica, inoltre, l'affermazione della
Corte secondo cui "ove non dovesse utilizzarsi la perizia collegiale, non per questo verrebbe meno l'e lemento prova", rimanendo, "l'indagine tecnica, d'in-
contestabile valore probatorio, effettuata dal Gabi-
netto di Polizia scientifica di Catania", accertamento questo, invece, assolutamente inutilizzabile in sede di corretto controllo della prova.
Il ricorrente passa poi ad esaminare l'altro elemento di accusa consistente nella deposizione di
AR MA.
Si deduce che i giudici di appello pur aven-
do sconfessato la parola del MA assolvendo il ricorrente dall'imputazione di concorso nell'omici-
dio di AR PA hanno "tuttavia accreditato
.
.
.
il resto della fluviale dichiarazione, omettendo di valutare (o di spiegare razionalmente) circostanze 20
di notevole rilevanza sul piano della prova.
In particolare i giudici di merito hanno omesso, fra l'altro, di valutare che il MA non ven- ne trasferito in carcere, e che dopo l'interrogato-
rio lo stesso venne "restituito alla famiglia".
Inoltre hanno travisato varie risultanze processuali, alcune delle quali il ricorrente pro-
spetta specificamente.
A questo punto viene esaminato l'altro elemento di accusa costituito dalle deposizioni di
TI CI definita in sentenza "1'indispensa-
bile anello di congiunzione di altri elementi proba-
tori"-.
Si sostiene che qualcuno l'ha manovrata,
qualcuno che voleva che ella riferisse, calunniosa-
mente, di avere visto sotto casa sua una "Croma",
targata Firenze e che accusasse PP OF 118 Brew wit in an a
⚫ gli altri.
-
-
La Corte di merito ha omesso di operare
.
.
.
.
la doverosa verifica dell'affidabilità della teste,
e ha adottato una motivazione censurabile sotto il profilo del travisamento del fatto e quello logico-
་
་
་
་
་
་
་
་
་
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giuridico in ordine alla valutazione delle afferma-
sioni della CI.
Il ricorrente esamina, quindi i reati dei 21
quali è stato ritenuto responsabile.
In ordine al delitto di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. la Corte di merito,
In can genue si deduce, ha basato il suo convincimento ed illa-
zioni, mentre la cosiddetta "riunione di LA
non avrebbe potuto essere utilizzata come elemento indiziario della sussistenza della presunta struttu-
ra delinquenziale, dato che, contrariamente all'assun-
to della Corte, quella riunione aveva Come scopo una attività reale (e non già "fantomatica") di commer-
cio.
In ordine agli attentati contro la società
I.R.A. H EL ZO" e reati connessi il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà di motivazione.
In ordine alla vicenda estorsiva "NC"
e reati connessi la Corte di merito non ha affronta-
to il problema del controllo del fondamento dell'ac
сива.
In ordine agli omicidi IT e RI
omicidi TO e reati connessi si deduce l'omes-
sa valutazione di risultanze processuali e difetto di corretta ed adeguata esposizione logico-giuridi-
ca delle ragioni poste a sostegno della decisione.
In particolare viene affrontata la questione - 22
-
degli orari rispettivi in cui, secondo la sentenza impugnata, sarebbero avvenuti i fatti oggetto delle suddette imputazioni e si sostiene che i giudici di merito hanno travisato le risultanze processuali pur di
Bran- collegare anche sul piano temporale l'attentato ca" e gli omicidi IT-RI e questi ultimi agli omicidi dei due TO, mentre del tutto assurda è la causale del duplice omicidio TO
prospettata dalla Corte di merito.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annulla-
mento della sentenza di primo grado per violazione
185dell'articolo 1 n. 1 c.p.p. ovvero l'annullamento di quella impugnata con rinvio ad altro giudice per un più approfondito esame.
Ricorsi AC • LL'
L'QU e il LL a mezzo del comune difensore hanno congiuntamente dedotto i seguenti motivi.
Primo motivo
Si deduce motivazione apparente in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza e del giudizio di primo grado per essere stato desi-
gnato, dal Presidente della Corte di Appello, il dott. SQ Rossi, non investito delle funzioni di appello, a presiedere il collegio giudicante. 23
La Corte di Assise di Appello, si afferma,
....
non motiva circa l'asserita indisponibilità del presi-
..
dente supplente e di ogni altre magistrato in orga-
nico aventi funzioni di appello, a presiedere il collegio giudicante.
Il Presidente della Corte di Appello avrebbe,
cioè, dovuto dimostrare, caso per caso, l'indisponi-
bilità con precise, chiare, univoche indicazioni delle cause che rendevano indisponibile ogni singolo magi-
strato.
Secondo motivo
Si deduce contraddittorietà, apoditticità
ed illogicità in ordine alla motivazione sull'attendi-
bilità della teste CI TI, la cui falsità
risulta storicamente provata;
in ordine alla totale inconsistenza sul piano probatorio, delle "rivelazio-
ni di martino AR, anche a prescindere dal tema della veridicità delle stesse, in ordine alla mancan-
za di elementi probatori ed indizianti a carico dei due imputati relativamente agli omicidi e a tutti gli altri delitti, esclusi quelli concretatisi nell'ir-
ruzione ai cantieri NC che non investono comunque i ricorrenti, riconducibili aliunde, in ordine alla mancanza di causale per gli omicidi.
Ricorse IMBESI -
Primo motivo
Si deduce la violazione degli articoli
"
475 e 524 c.p.p. in relazione agli articoli 519, 456,
469 e 920 c.p.
In data 21 giugno 1991, si afferma, la
Corte messinese ha rigettata la richiesta difensiva di disporre perizia fonica allo scopo di accertare se la voce di "AL", attribuita allo BE,
e rilevata nelle intercettazioni telefoniche della utenza di Casal Palocco di Roma, potesse essere at-
tribuita, con serio esame scientifico, al ricorren-
te
Mentre il rigetto della richiesta stato motivato in ordinanza sul rilievo che евва era pre-
clusa dal fatto di essere stata formulata tardivamen-
te, non risultando proposta nei motivi di appello,
in sentenza, viceversa (f. 110 sentenza) la Corte
messinese ha affermato che la rinnovazione del dibatti-
mento non poteva essere disposta perché le perizie foniche darebbero esiti incerti di mera probabilità.
I
T
Y
T
L'articolo 520 c.p.p., comma 1°, prevede che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello può essere disposta anche di ufficio quindi non vale il limite preclusivo opposto dalla
Corte nell'ordinanza di rigetto. 25
Secondo motivo
Carenza insanabile di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di parte-
cipazione ad associazione per delinquere. La Corte
messinese avrebbe dovuto escludere ogni forma di parte-
cipazione dell'BE, al quale è stato esclusivamente attribuito il ruolo di collegamento telefonico per l'incontro di LA e la presenza, in occasione delle festività natalizie, nell'abitazione di Casal
Palocco di Roma, per un incontro con il coimputato
GU, con il quale l'imputato non ha negato rapporti di amicizia, che giustificavano una visita, per usua–
li auguri nelle festività di NA.
Ne consegue la violazione degli articoli
475 e 524, 948, 3° comma, c.p.p., in relazione all'arti- colo 416 c.p. ⚫ articoli 1 7 della legge 2 ottobre
1967 n. 895.
D'altra parte la Corte di assise di Messina
per sostenere la colpevolezza dell'BE in ordine al delitto ex art. 416 c.p., aveva affermato la re sponsabilità di costui in ordine a specifici delitti
"satelliti" che avrebbero dimostrato la sussistenza del delitto associativo, mentre la sentenza di appello ha assolto l'imputato da tutti i delitti suddetti,
ad eccezione del reato di detenzione illegale del- 26 -
la pistola rinvenuta a Casal Palocco. In tale modo le sentenze dei giudici di merito non si integrano ed anzi offrono un'antitetica motivazione che non legittima la sussistenza del delitto di cui all'arti-
colo 416 c.p
Terzo motivo
Vizio di motivazione in ordine all'ina-
sprimento della sanzione, anche per la ritenuta con- tinuazione, e con l'immotivato diniego della mitiga-
zione della pena riconducibile alla corretta applica-
zione dell'articolo 62 bis c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare con precedenza il motivo, comune al
OF, al LL e all'QU, con cui si rinnova in questa sede la denuncia di violazione dell'articolo
185 del codice di rito 1930, nonché difetto di cor-
retta ed adeguata motivazione logico-giuridica in ordine al rigetto del corrispondente motivo di appel-
lo con cui era stata eccepita la nullità della sen-
tenza di primo grado per effetto di detta violazione,
motivo non accolto dalla Corte di secondo grado.
La doglianza è destituita di fondamento.
"Gi In linea di fatto risulta dagli articoli che il pre-
sidente della Corte di appello di Messina, con de- - 27 -
creto del 3 ottobre 1990, stabili che "il dott. Pa-
aquale Rossi, giudice di Messina, integrerà il colle-
gio della Corte di Assise di Messina, in qualità di
Presidente, durante la sessione iniziata il primo ottobre 1990, limitatamente al procedimento penale a carico di OF PP + 14 di cui alla parte motiva".
In particolare si dà atto:
1) Dell'avvenuta comunicazione da parte del presidente del Tribunale di Messina dell'accogli-
mento della dichiarazione di astensione del dott.
OM Cucchiara, presidente titolare della locale
Corte di Assise, del procedimento "de quo", il cui dibattimento era iniziato il primo ottobre;
2) Dell'impossibilità di richiamare in ser-
vizio il presidente supplente dott. Vito Sgro, bene-
ficiario del turno feriale ⚫ in quel momento all'este ro in località non nota all'ufficio;
3) Della ricorrenza nella specie di "moti-
vi di particolare urgenza" che norma dell'articolo
8 legge 10 aprile 1951 n. 297 e successive modifiche
44
giustificano e impongono la sostituzione del titola-
re astenuto con un magistrato diverso dal supplente";
4) Dell'impossibilità, con riferimento al l'articolo 3 legge n. 287/1951, di reperire il sostitu- 28 -
to nel limitato numero di magistrati in pianta aven-
|ti "funzioni di appello", a causa di oggettiva "indi-
sponibilità";
5) della verifica che, dei giudici aventi
"qualifica" non inferiore a magistrato di appello,
il più anziano (dopo l'incompatibile dott. Marcello
Mondello) è il dott . SQ Rossi, magistrato di cassazione con funzioni di giudice presse il Tribu-
nale di Messina.
Ciò promesso è opportuno esaminare la
censura anzitutto sotto il profilo della denunciata violazione di legge per essere stato designato a presiedere la Corte di assise di primo grado un ma-
gistrato non investito delle funzioni di appello.
Nella specie il presidente della Corte
di appello di Messina si è avvalso della facoltà
concessagli dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1951n. 287, come sostituito dall'ar
ticolo 3 del D.L. 25 settembre 1987 n. 394, converti-
to nella legge 25 novembre 1987 n. 479.
Tale disposizione prevede, appunto, che
"quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti della Corti di assise e delle Corti di As-
sise di Appello, la sostituzione può essere disposta dal presidente della Corte di Appello, sentito il - 29
Procuratore Generale pe la Corte stessa, se ricor-
rano motivi di particolare urgenza". La composizione delle Corti di assise è, invece, disciplinata dal
precedente articolo 3, come sostituito dalla succitata normativa: "La Corte di assise composta: a) di un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che lo presiede o, in mancanza o per indisponibilità , tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b).
......
La Corte messinese ha ritenuto destituita l'eccezione procedurale lamentata dagli appellanti
OF, LL QU sulla base delle seguenti argomentazioni.
La formazione delle Corti di Assise disci-
plinata dall'articolo 3 della legge n. 287 del 1951
è quella tabellare, imponendo che alla copertura dei posti previsti in tabella devesi provvedere con l'as gnazione di magistrati che siano in possesso dei pre-
scritti requisiti attinenti alle specifiche funzioni,
di appello per il presidente del collegio e di Tribu-
nale per il giudice "a latere", salvo per il presi-
dente la citata eccezione della mancanza o indispo-
.
nibilità che consente la sua sostituzione con un ma gistrato del distretto avente funzioni di appello.
Ipotesi diversa è, invece, quella (ricorren- 30
te nella specie) in cui vengono a mancare (ad esen-
pio per morte o collocamento a riposo )o siano
impediti per cause occasionali e contingenti (ma-
lattia, ferie, astensione, ricusazione, ecc.) sia i magistrati effettivi che quelli supplenti già no-
minati secondo il procedimento ordinario. In tal caso è applicabile il disposto del terzo comma del-
l'articolo 8 legge n. 287 /1951.
Correttamente, dunque, secondo la Corte di secondo grado, è stato, nella specie, esercitato il potere sostitutivo, non essendo esso vincolato dai requisiti richiesti dall'articolo 3 della medesi-
ma legge per la nomina ordinaria in virtù del D.L.
1gt. 3 maggio 1945 n. 232 stante l'improvvisa ed urgente necessità.
Legittimamente, pertanto, è stata operata la scelta tra i magistrati del Tribunale di Messina
aventi la qualifica di magistrati di appello, essen-
dosi il Presidente della Corte di appello fatto cari-
co (non indispensabile) di accertare previamente se il presidente potesse essere in concreto reperito nel novero dei magistrati in pianta con funzioni di appello.
Tale motivazione è ineccepibile sotto il profilo giuridico se pportata alla giurispruden- - 31 -
za di questa Corte che ha avuto occasione di affronta re la questione della nomine e delle supplenze dei giudici delle Corti di assise in una decisione del
1987 (Cass. Sez. I, 3 marzo 1987, ric. Achilli).
E' stato, cioè, ritenuto applicabile anche alle Corti di assise, essendo compatibile ed avendo carattere integrativo, la norma contenuta nell'arti-
colo 2 del d.lg. lt. 3 maggio 1945 n. 232 (mantenuta in vigore in virtù della legge 5 marzo 1951 n. 199,
⚫ dall'articolo 63, comma 2*, del D.P.R. 16 settem-
bre 1958 n. 916, contenente norme di attuazione di coordinamento della legge 24 marzo 1958 n. 195,
sul Consiglio Superiore della Magistratura con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario),
la quale nell'estendere il potere di sostituzione spettante al presidente della Corte di appello, oltre che ai casi di mancanza o di impedimento, a quello
"
di assenza del magistrato nominato secondo il pro-
cedimento ordinario, e nel consentire la sostituzione temporanea dei magistrati mancanti, assenti o impediti anche "con magistrati del grado (rectiul): della qua-
lified. inferiore, appartenente allo stesso o ad altri
---
uffici del distretto" - Pone un limite di ordine gene
rale all'esercizio di tale potere, circoscrivendolo 1 1
al caso in cui la necessità della sostituzione sorg 32
-
"improvvisa ed urgente".
L'articolo 2 del d. lgs. 1gt. 3 maggio
1945 n. 232, cui si richiama la citata giurisprudenza,
faculta i capi delle Corti di appello a provvedere,
quando sia necessario per assicurare il funzionamen-
to di un ufficio o la composizione di un collegio,
alla supplensa di magistrati mancanti, assenti o impediti anche con magistrati del grado inferiore,
appartenenti allo stesso o ad altri uffici del di-
stretto, a condizione che "la mancanza, l'assenza o impedimento dei magistrati delle Corti di assise"
derivino da "improvvisa ed urgente necessità”.
Sotto il profilo in esame, la motivazione sul punto della sentenza impugnata , è pienamente legittima, come lo conseguentemente la conclusio-
ne che ne è stata tratta, in aderenza ai principi giuridici enunciati dalla citata giurisprudenza di questa Corte che è consolidata anche su due premesse sulla base delle quali tale giurisprudenza si formatai
La Corte di Assise non una sezione spe-
cializzata del Tribunale della stessa sede in cui
è istituita, ma è un organo giurisprudenziale auto-
nomo;
Il Presidente ed il magistrato che la com- 33
-
pongono acquistano la capacità di esercizio della funzione giurisdizionale quali componenti della Cor-
te di Assise mediante decreto del Presidente della
Repubblica, che la funzione costitutiva....
(Sulla prima Cass. Sez. I, 19 maggio 1987, Fabihi;
Sez. I, 27 aprile 1987, Vezzani;
Sulla seconda Cass.
Sez. I, 20 ottobre 1988, Peace;
Sez. I, 19 maggio
1987, Falini cit.; Sez. I, 3 marzo 1987, Achilli)
E' evidente che trattasi di orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel vigore del codice di rito abrogato, ma l'entrata in vigore del nuovo codice e di numerose disposizioni legislative stretta-
mente ad esso collegate, induce ad un'attenta rimedita-
zione della questione alla luce di tale nuova norma-
tiva, rimeditazione cui non manca il contributo di autorevole dottrina.
Occorre partire dall'articolo 33 del D.P.R.
22 settembre 1988 n. 449 (norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale a quello a carico degli imputati minorenni) che ha sostituito l'articolo 7 della legge 10 aprile 1991
n. 297 già citato;
ai sensi del Comma 1 "La Corte
di assise e la Corte di Assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi".
Coprendo, dunque, le quattro sezioni l'intero anno 34 -
solare, la nuova disposisione legislativa ha trasfor-
mato le Corte di assise da organi non permanenti ad organi permanenti, allineandoli così con tutti gli altri organi giurisdizionali. Conseguenziale
a sta quindi, la mancata riproduzione nel nuovo codice di rito dell'articolo 153, comma 3, c.p.p.
1930. L'articolo 3 del decreto presidenziale del
1988 ha inserito, dopo l'articolo 7 del regio decreto
30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario),
l'articolo 7 bis che al primo comma stabilisce che
"la ripartizione degli uffici giudiziari..... in sexioni, la destinazione dei singoli magistrati al-
le sezioni e alle Corti di assise, l'assegnazione alla sezioni dei relativi presidenti... sono stabi-
liti ogni biennio con decreto del Presidente della
Repubblica, in confermità delle deliberazioni del
Consiglio Superiore della Magistratura assunte sulla proposta dei presidente delle Corti di appello, sen-
titi i consigli giudicanti..."
• Da tale normativa possibile trarre (e sono state tratte dalla dottri-
na) due decisive argomentazioni ai fini della risolu-
zione della questione in esame :
- la destinazione dei magistrati (ordinari) a presi-
dente e giudice a latere alle Corti di assise stata dal legislatore del 1988 ridisciplinata in - 35
modo omogeneo a quella dei singoli magistrati alle varie sezioni dell'Ufficio Giudiziario (Tribunale
Corte di Appello) presso il quale ciascuno di essi svolge le sue funzioni a seguito di assegnazione trasferimento da parte del Consiglio superiore della magistratura, il quale non "assegna o trasferisce"
alle corti di assise, bensì al tribunale e alla Corte
di appello. Ne consegue che le Corti di assise aono state ritenute articolazioni, sia pure con competen-
ze particolari, degli uffici presso i quali sono isti-
tuite, cioè del tribunale e della Corte di Appello;
L'entrata in vigore dell'articolo 7 bis del R.D.
n. 12 del 1941 ha implicitamente abrogato l'articolo
8, comma 1, legge 10 aprile 1951 n. 287, già citato,
disciplinante la nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le corti di Assise di appello.
Ritenere il contrario significherebbe ammettere una duplicità di decreti presidenziali di identico con-
tenuto, la cui illogicità evidente conferma, sul
piano ermeneutico, la correttezza dell'interpretazio-
ne sopra accolta. L'avvenuta implicita abrogazione del comma 1 dell'articolo 8 priva di fondamento la tesi della natura costitutiva del decreto presiden-
ziale quanto alla capacità dei giudici a avolgere le funzioni di presidente e di giudice a latere di 111 36
-
Corte di assise Fale conclusione trova conferma nel-
l'uso da parte del legislatore del 1988, all'articolo
7 bis del R.D. n. 12 del 1941 del termine "destinazio-
ne"
Con riferimento anche alle Corti di assise,
che in tal modo vengono poste sullo stesso piano delle sezioni dell'Ufficio Giudiziario di apparte-
nenza.
Mentre il comma 2 dell'articolo 8 più volte citato non resta abrogato nulla disponendo l'ordi-
namento giudiziario in ordine alla nomina per ogni
Corte di assise, di primo e secondo grado, di un presi-
dente e di un giudice supplente, l'abrogazione investe,
invece, il comma 3.
Venuta meno, dal punto di vista ordinamenta-
le, l'autonomina delle corti di assise, spetta alle altre articolazioni dell'Ufficio Giudiziario nel quale sono incardinate, per la sostituzione, in caso di urgenza, dei magistrati mancanti o impediti dovrà
essere seguita la stessa procedura prevista per la sostituzione di ogni altro magistrato dell'ufficio
(tribunale o corte di appello), troverà, quindi, ap-
plicazione il disposto dell'articolo 7 bis, comma
2 e la sostituzione verrà disposta con "provvedimenti in via di urgenza... adottata dai dirigenti degli 37
-
uffioi.... immediatamente esecutivi..." sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio superiore della ma-
gistratura "per la sostituzione del giudice astenu-
to, ricusato o impedito" (art, 7 - ter, comma 2 del r.d. n. 12 del 1941, inserito dall'articolo 4 del
D.P.R. n. 449 del 1988).
L'accolta interpretazione trova conferma nell'articolo 33, comma 2, del nuovo codice di rito,
finalizzato a porre termine alle questioni sorte con riferimento all'analoga espressione contenuta nel-
l'articolo 193, comma 1, n. 1 c.p.p 1930, secondo
...
cui "non si considerano attinenti alle capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudi-
ce agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla funzione
.
dei collegi e sulla assegnazione dei processi a 80-
zioni, collegi e giudici".
Per effetto di tale disposizione nel vigore del nuovo codice di rito (e per i procedimenti da esso disciplinati) l'inosservanza delle norme in te-
deipingistratiati alle corti di assi ma di destinazione la partecipazione al collegio di un giudice del se,
tribunale o della Corte di appello non compreso tra quelli che, ai sensi del decreto presidenziale di cui all'articolo 7 bis .d. n. 12 del 1941, ne fanno parte, nonché la sostituzione di uno di essi con -> 38
altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario,
anche fuori dalle ipotesi previste, con modalità
diverse da quelle consentite, non integra una nulli-
tà assoluta d'ordine generale ex articolo 176, lettera a) c. p. p., corrispondente a quella contemplata dal-
l'articolo 185, comma 1, n. 1 c.p., 1930. Stabilito
che la designazione di un magistrato non investito delle funzioni di appello a presidente del collegio giudicante della Corte di assise di primo grado non integra la denunciata violazione di legge, deve essere esaminato l'altro profilo della censura con
cui si denuncia un preteso vizio di motivazione del provvedimento presidenziale con cui il detto magi-
strato fu nominato in sostituzione del presidente astenutosi.
Al riguardo si impone una osservazione di carattere preliminare e cioè che il decreto "de
བ༠” ॰10" la natura di provvedimento amministrativo quindi l'esigenza della sua motivazione va valutata
Макала nell'ambito di tale materia che no richiede una по
tivazione particolarmente ostensibile.
Nella specie, comunque, il decreto pone chiaramente come suo fondamento l'urgenza di provve-
dere alla nomina del sostituto, urgenza derivante:
1) Dall'avvenuto inizio del dibattimento (la sospensione di esso non può essere superiore
10 giorni)
2) Dallo stato di custodia cautelare di alcuni degli imputati:
La sussistenza di motivi di urgenza eviden-
tissima. Quanto all'aggettivo "indisponibilità" di magistrati in pianta aventi "funzioni" di appello
(su tale punto la censura ormai superata per quan-
to sopra esposto) sufficiente che il provvedimento-
amministrativo in esame abbia sinteticamente indicato i motivi di tale "incompatibilità”, senza necessità
di apposita indicazione, per ciascun g cui essa riferibile.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la de-
dotta nullità del giudizio di primo grado non è nel→
la specie configurabile.
Seguendo l'ordine logico delle questioni la Corte ritiene priva di pregio la doglianza dello stesso ricorrente in ordine all'asserito difetto di motivazione relativamente alla denegata rinnovazione
......
parziale del dibattimento per l'ispezione dell'abita-
zione della teste CI, per il riesame di costei per l'eventuale confronto della medesima e il ri-
corrente.
Contrariamente all'assunto del OF
--- 40
la Corte di merito ha spiegato, con motivazione con- cisa ma esauriente le ragioni per cui, a suo avviso,esauriente, ha ritenuto non necessaria tale rinnovazione, mentre dalla sentenza impugnata risulta che i giudici di merito hanno raggiunto il convincimento della atten-
dibilità e veridicità della deposizione della CI in base a molteplici elementi di valutazione, speci-
ficamente indicati.
Pertanto il giudizio della Corte di merito,
essendo fondato sul principio, più volte affermato da questo Supremo Collegio, secondo cui la rinnova-
zione del dibattimento, per l'acquisizione di nuovi elementi di prova, costituisce esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito che trova fondamento nella libera valutazione dalla suf- ficienza o meno delle prove acquisite e nella ne-
cessità ed opportunità di nuovi accertamenti, ed
essendo adeguatamente motivato, si sottrae alla pro-
posta censura.
Anche il terzo motivo destituito di fon-
damento.
Quanto alla perizia balistica espletata nel corso dell'istruzione la Corte di merito ha ri tenuto tardiva la relativa eccezione di nullità con conseguente sanatoria ex articoli 377. 439 c.p.p. 41
1950.
Il ricorrente / Costiene, invece, la tempesti-
vità per avere il difensore, nel verbale di prosieguo delle operazioni peritali del 13 maggio 1988, fatto
inserire dichiarazione di contestazione della validità
di tali operazioni stante "l'evidente e scandalosa non integrità dei plichi", tesi, qiesta, non condivi-
sibile.
L'unico mezzo per poter rilevare e dichiarare una nullità relativa è l' "eccezione di nullità",
proponibile con "dichiarazione scritta e motivata"
mentre nella specie si è trattato con evidenza di una mera "osservazione" con scopo preventivo, finaliz-
zata, cioè, ad evitare la nullità o comunque, da in-
tendere come riserva di successiva proposizione del-
l'eccezione di nullità, nelle specie, come detto, non avvenuta
Ciò in linea di diritto, ma sul piano fat-
tuale i giudici di merito hanno escluso "nel modo più categorico che i plichi contenenti i reperti che qui interessano abbiano subito indebite manomissioni o effrazioni", basando tale loro affermazione sull'.
attento esame di dettagliatissimi verbali compilati dai periti d'ufficio e delle fotografie che correda-
no la relazione tecnica", onde anche per questo l'ec.
..... 42
-
cezione è priva di fondamento, non potendosi certo ritenere "manomissione" il "parziale distacco dei sigilli in ceralacca" relativi al plico contenente la pistola cal. 7,65 sequestrata in casa dell'QU
e quello con i reperti del duplice omicidio IT-
RI, come con ampia e convincente motivazione
ན ་ ། ་ ན་ ད ེ་ ན་
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hanno ritenuto i giudici di appello.
L'ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui "ove non dovesse utilizzarsi la perizia collegiale, non per questo verrebbe meno l'elemento prova", rimanendo l'indagine tecnica,
d'incontestabile valore probatorio, effettuata dal
...
gabinetto di polizia scientifica di Catania, re-
stata mera ipotesi teorica, essendo stata utilizzata,
come detto, la valida perizia balistica d'ufficio.
Tutto ciò premesso passando a quello che il ricor-
rente definisce "merito", devono essere esaminate le censure, di violazione di legge vizi di motiva-
zione, formulate in relazione alla valutazione della prova costituita dalle deposizioni di MA AR _
⚫ TI CI.
Va preliminarmente qui ribadito il principio,
più volte affermato da questa Corte, che il Giudice
nella valutazione delle prove, siano esse "dirette"
o "indirette", non può sottrarsi a al dovere di accerta- e 43
- re, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la lore idoneità a dare dimostrazione della responsabi.
lità dell'imputato, dando poi conte dell'iter argomen-
tativo seguito ai fini della formazione del convinci-
mento raggiunto attraverso una motivazione che,
corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure nella sede di controllo di legittimità
(Cass. Sez. I, 15 ottobre 1990, Sepe;
Sez. VI, 8 giu-
gno 1989, Monformoso).
Il giudice, pertanto, può, ed anzi deve,
prestare fede o meno alla deposizione del testimone che dica di aver visto o sentito, di aver riconosciu-
to l'autore di un reato per aver identificato attre verso il viso a lui già noto o per averne colto aspet-
ti particolarmente significativi delle sue fattezze fisiche ovvero per averne identificato la voce verso parole che lo stesso ha pronunciato e lui di-
stintamente ha udito, dovendo la credibilità in conqre-
to di colli che riferisce essere affermata o negata volta per volta alla luce di elementi oggettivi o soggettivi dei quali si impongono la ricerca e la valutazione.
Si porrà, quindi, in ogni ipotesi di prova che sia rappresentata da una deposizione testimoni la necessità che essa superi il duplice vaglio - 44
rappresentato da quello, di natura insieme oggettiva e soggettiva, della verosimiglianza del fatto che viene riferito e dall'altro, di natura invece più
squisitamente soggettiva, della sincerità di colei che la rende, dovendo contribuire anche per questo requisito, una volta che sia risultato positivo il controllo, elementi esterni per distinguere se il testimone abbia detto il vero "oggettivo" o abbia riferito esclusivamente un vero "soggettivo".
Nella specie si ripropone, quindi, anche il problema relativo alla identificazione degli "al-
tri elementi" che ai sensi dell'articolo 192, terzo
Comma, c.p.p., sono deputati a confermare l'attendi-
bilità delle dichiarazioni rese dal coimputato da persona imputata in un procedimento connesso.
Occorre a tal proposito rilevare che la nuova mODRA-
tiva introdotta nell'ordinamento, pur dettondo,
differenza di quella abrogata, regole precise in materia di valutazione delle prove, ⚫ fissando cri-
teri cui il giudice à tenuto ad uniformarsi nell'ap-
prezzamento del materiale probatorio sulla base del quale deve esprimere il proprio giudizio circa la
colpevolezza dell'imputato, men ha tuttavia modifica to il principio del libero convincimento, che ri asto continua ad essere, la regola fondamenta- - 45 -
le del giudizio penale.
... ... .
Nella formazione di tale convincimento, il giudice rimane, anche sotto l'impero della nuova normativa,
libero di utilizzare tutti gli elementi di cui dispo- ne, con l'unico limite rappresentate dall'obbligo di fornire una motivazione completa, corretta ed immu-
ne da vizi logici della decisione adottata.
Ne consegue che anche il problema dell'i-
dentificazione degli "altri elementi di prova destinati i s it limy a confermare l'attendibilità della chiamata di correo,
finisce per risolversi nella valutazione della moti-
vazione con cui il giudice di merito indica le ragioni del proprio convincimento, misurate con i consueti criteri dalla completezza, dalla correttezza e dalla logicità della motivazione che resta suscettibile di controllo da parte del giudice di legittimità.
Ciò posto, ritiene questa Corte che i giu-
dici di merito hanno fatto corretto uso delle espostol regole in relazione alla valutazione di entrambe 10
testimonianze.
Per MA la corte messinese ha osservato preliminarmente che l'interrogatorio di costui sta-
to effettuato non dalla polizia ma direttamente dal procuratore della Repubblica, alla costante presenza del difensore di fiducia che i è intervenuto per | 1 46
segnalare irregolarità o anomalie o per fare osser-
vazioni o riserve.
La stessa Corte ha inoltre valutato e la logicità e coerenza del racconto, ed ha, quindi,
apprezzato in fatto ed in modo positivo la persona-
lità e le concrete possibilità conoscitive dei fatti su cui il MA deponeva ed ha escluso che sulla genuinità e spontaneità delle dichiarazioni rese abbiano influito "pressioni, blandizie o velate mi-
nacce".
stessa personalità del deponente è sta ta valutata dettagliatamente in modo positivo ed stato escluso ogni intento calunnioso, ma affermato un "sincero desiderio di ravvedimento". Infine le notizie fornite dal MA sono state valutate uni-
tamente agli elementi esterni in cui ad avviso dei giudici di merito esse hanno trovato "puntuale riscon-
tro"; elementi tutti analiticamente esaminati (pagg.
56, 57 e 58 59 della sentenza impugnata).
Il ricorrente prospetta una serie di "tra-
L visamento del fatto" che non solo non emergono dal-
l'ampio discorso motivazionale della Corte messinese,
aa si traducono in apodittiche affermazioni finaliz-
zate a presentare un MA "mansueto, rassegnato,
disponibile", ovviamente a dire solo tutto ciò che - 47
-
la polizia gli aveva suggerito o imposto precedente-
mente.
Poichè però una tale tesi presuppone la conoscenza dei fatti da parte della polizia cronologi-
camente antecedente alle dichiarazioni del MA,
il ricorrente altrettanto apoditticamente dà per scon-
tata tale conoscenza per ogni episodio riferito dal teste.
Così ad esempio si afferma nella sentenza impugnata che "non priva di riscontro sia pure indiret-
to" à la notizia dell'incontro del OF con il
MA nell'appartamento romano del primo in Casal
Palocco, durante il quale, il OF espone all'
mico il suo programma e lo informò dell'intesa con i catanesi AN e AR (AI e OT) per ottenere un "risarcimento dalle imprese appaltatrici dei lavori di raddoppio della strada ferrata". Il
riscontro viene ravvisato nel rinvenimento nel suddetto appartamento, rinvenimento non noto al momento agli inquirenti, di un appunto con i numeri telefonici delle imprese concessionarie dell'appalto e l'indica-
sione dei rispettivi capocantieri, mentre proprio il RZ ed il OT sono stati sorpresi con il Chiofalo e il Gulli nella casa di LA.
Ebbene il ricorrente prevede di contestare 48 -
tali logiche argomentazioni col sostenere che i fun-
zionari della OB erano a conoscenza "delle so-
pradette circostanze" prima dell'interrogatorio del
MA. Ammesso per un istante veritiera tale cone-
scenza (ma esattamente di quali "circostanze" è tutto da dimostrare) non può apoditticamente darsi per scontato che le "circostanze" suddette furono prima
"insegnate" al disponibile MA, da costui assimi-
late e poi disciplinatamente riferite al procuratore della repubblica alla presenza del suo difensore di fiducia.
Si è fuori da ogni realtà processuale una logica critica alla motivazione della senten-
enuine za sul punto della ritenuta dose fonte di prova delle iniziali dichiarazioni del MA '
motivazione che dà conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere "credibile"
la confessione e non la ritrattazione fatta in di-
battimento dal MA, e 'l cospetto del capo",
quale "pubblico atto di sottomissione", ritrattazion che ha portato il teste a negare perfino circostan-
ze sicuramente provate, negazione che di per se stes-
come logicamente si osserva in sentenza, priva la ritrattazione di ogni credibilità soggettiva oggettiva. Ma la critica del ricorrente si appunta in modo particolare sulle deposizioni dala teste Tin-
dara CI, dietro la quale, del tutto fantasiosamente senza il minimo ancoraggio a qualche risultanza processuale, si pretende di velare "l'ombra del gran-
de vecchio", una specie di invisibile burattinaio che tira le fila delle reiterate dichiarazioni accusa-
torie della teste che ha indicato nel OF e nel
LL le persone che si erano fermate nello spiazzo antistante alla sua casa, dopo esservi giunti a bordo di un'auto Fiat Croma con targa FI.
I giudici di appello non mancano di ritenere
"concreta" la narrazione della donna perché inserita
--
nelle sue vicende personali, nei suoi problemi umani ed economici, nei rapporti rimasti in sospeso alla morte del convivente LO PP, nei contrasti.
insorti con il Siracusa, nell'affidamento fatto sullo
TO, "dal quale sperava di ricevere un sostegno affettivo e un aiuto per risolvere le questioni di cui doveva occuparsi dopo il decesso del LO". 1.
E una tale narrazione "comprende i movimenti della donna nel pomeriggio del 14 dicembre, gli incontri con gli individui presentatisi davanti alla sua abita-
zione, una prima volta intorno alle 16 e la seconda volta a distanza di qualche ora, quando "era buio", 50
le modalità del riconoscimento degli imputati e l'in-
dividuazione delle autovetture in loro possesso,
una delle quali era una Fiat Croma con targa FI❤
riconoscimento che la CI poi fece nel OF
⚫ nel Gull1, quando le furono mostrate le fotogra-
fie di costoro, come le persone che si erano fermate
nello spiazzo antistante la sua abitazione.
La Corte di merito ha evidenziato la per-
sonalità della teste "di scarso spessore culturale,
mon in grado di elaborare una narrazione complessa ed articolata come quella che pappare dal suo raccon-
.
to, incapace di comporre fantasiosamente tante circo- stanze ⚫ di conferirvi una coerenza logico-temporale così accentuatan. ed ha esaminato e valutato tutte le eccezioni difensive formulate dagli imputati,
ritenendole non rilevanti e non fondate con motiva-
zione adeguata e aderente alle risultanze processua-
li, motivazione che la difesa del ricorrente consura con le medesine argomentazioni già prospettate diet-
Vamy Oqmente in appello.
Così, fra l'altro, torna a chiedersi perché
la CI non corse subito dai carabinieri par rife-
rire ciò che aveva visto la sera del 14 dicembre
1987 ma aspetto alcuni mesi. Ma a tale interrogate
Lo la Corte di merito ha dato risposta logica d - 51
appagante: la CI non si è sottratta alla paura,
al pari di altri testi, o solo dopo che i carabinieri sono giunti nel corso delle indagini fino a lei,
My Finalmente, essendo stati oramai il OF ⚫ gli altri arrestati, "trovato la forza di dire quanto sapeva, fornendo piena e disinteressata collaborazio-
Quando, come nel caso in esame, è risultato impossibile attingere ad altre testimonianze dirette,
sia per il noto costume omertoso, di certe zone °
di certi ambienti ovvero pea essere il fatto avvenuto in assenza di altri testi, il giudice può fondare l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla deposizione anche di un solo teste.
In tale caso l'illegittimità della decisione
.
.
.
piò derivare soltanto dalla mancanza di motivazione
.....
in ordine alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del teste valutate in se stesse ed in riferimento alle altre risultanze del processo.
Oggetto dell'indagine di questa Corte à
soltanto la motivazione sul punto del provvedimento impugnato, motivazione che è suscettibile di essere censurata soltanto nell'ipotesi che risulti frutto
'di una valutazione parziale del materiale probatorio o delle eccezioni difensive, ovvero se le conclusio- 52 -
ni che vengono fatte discendere dalla valutazione di tale materiale risultino frutto di sillogismi logicamente incoerenti, il che, per quanto detto,
non è riscontrabile nella sentenza impugnata.
Le censure che il ricorrente muove alla sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, agli attentati contro le società "I.R. A. "
EL ZO" (e reati connessi), nella vi
"cenda estorsiva "NC (e reati connessi) e agli omicidi IT e RI e agli omicidi di ER
e PP TO (e reati connessi), le censure che il ricorrente muove alla sentenza sono attinenti esclusivamente alla valutazione della prova da parta dei giudici di merito e posta a fondamento delle loro rispettive decisioni (primo e secondo grado).
Öve questa Corte Suprema dovesse nella presente sede di legittimità ritenere fondate le dette censure,
dovrebbe porre afondamento della decisione una pro-
pria valutazione dei fatti diversa da quella effet-
tuata dai giudici di merito e essa alternativa,
estendendo quindi la propria indagine alla valuta-
zione del grado di attendibilità delle tesi difensi-
ve dell'imputato, il che esula dai compiti istituzio-
nali di questa Corte. 53
Ricerai di AC PP GULLI' Domenice
Relativamente al primo e al secondo motivo,
attimenti rispettivamente la dedotta nullità della sentenza di primo grado e la valutazione della deposizio-
ne della teste CI TI la Corte rinvia a quanto già esposto esaminando gli analoghi motivi dedotti dal OFw.
Per il resto il ricorso, con cui si deduco-
no pretesi vizi di motivasione sulla ritenuta responsa-
bilità per gli omicidi del 14 dicembre e per l'episo dio NC, anch'esso articolato su censure secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato le prove e fondato la decisione su ipotesi e congettu- Tali censure non meritano accoglimento poi-
ché le considerazioni e le argomentazioni dei giudi-
ci di appello sono sempre ancorate a dati di fatto
certi, interpretati e valutati secondo esatti crite-
ri logici, non già su supposizioni o congetture,
pertanto il convincimento della corte di assise di appello non un convincimento soggettivo, ma la conseguenza logica e razionale di oggettivi dati di fatto e pienamente aderente alle risultansesproces-
suali.
In questa ottica la Corte di merito ha accer- 80 p
54
tato e posto in evidenza che dalla perizia balistica collegiale è emerso che sono stati esplosi dalla stessa arma i bossoli e i proiettili cal. 7,65 reper-
tati in occasione degli omicidi TO e Gitto-
RI e che dalla medesima arma provengono bossoli e proiettili cal. 7,65 rinvenuti nel cantiere I.R.A.
di Terme di Vigliatore dopo l'attentato del 12 dicom-
bre. 2' risultato altresì, che sono stati spa rati con la pistola cal. 7,65 Juny dell'Ilacque
i bossoli ed i proiettili recuperati nello stabili- mento NC. Tali risultanze presentano un indub-
bio rilievo sul piano probatorio giustificando pie-
namente il giudizio dei giudici di merito, mancando altre spiegazioni alternative accertate dagli inqui.
. comunque, prospettate dagli stessi imputati, renti o secondo cui resta inconfutabilmente provata l'attri-
buzione dei due duplici omicidi e dell'attentato al cantiere ad un unico gruppo armato nonché altre tanto certo il collegamento tra gli omicidi e l'epi-
sodio NC stante la presensa in tutti suddetti episodi della stessa autovettura, una Fiat Croma
con targa FI falsa.
La disponibilità di tale veicolo, il suo impiego per l'incursione nello stabilimento e per 55
il duplice omicidio TO, l'uso della pistola calibro 7,65 dell'QU contro i coniugi NC
hanno, pertanto, consentito ai giudici di merito,
alla stregua anche delle regole di esperienza, di col-
legare i fatti delittuosi del 14 dicembre e di indi-
viduare tra gli associati all'organizzazione delin-
quenziale capeggiata dal OF i responsabili dei quattro omicidi e della scorreria armata nello stabi-
limento.
Per l'identificazione degli autori materia-
li degli omicidi i medesimi giudici hanno ritenuto decisivo, come già detto sopra, il riconoscimento operato dalla CI, che ha individuato nel OF
e nel LL le persone che erano al volante rispetti-
vamente della Fiat Croma con targa FI e della Lancia
Thema con targa ME ⚫ le medesime persone, in compagnia di altri due uomini, la teste vide uscire dopo il duplice omicidio dalla casa TO.
" I giudici di merito hanno, inoltre, ritenu-
to che dei suddetti delitti deve essere ritenuto respon-
sabile anche l'QU, il cui concorso concretiz-
zato nel procurare l'autovettura Fiat Croma utilizza-
ta per i "raids criminali, asportandola dal garage di Prio Stefano 1'11 dicembre, nell'accompagnare
gli assassini fin nei pressi della casa TO, ་
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56
fermandosi ad attenderli davanti allo studio-abita-
.zione dell'avvocato Calabrese, nel mettere a dispo-
sizione del gruppo la pistola usata da uno dei malvi-
venti nella scorreria armata contro la stabilimento
NC.
Né colgono nel segno le critiche che i ricorrenti rivolgono alle argomentazioni con cui la Corte di assise di appello, ha giustificato il giudizio sulla compatibilità temporale tra la scorre-
ria nello stabilimento NC di Terme Vigliatore
...
⚫ i due duplici omicidi, argomentazioni basate ви puntuali risultanze processuali (rapporti di polizia, perizia medico legale, testimonianze) e sulla ricostruzione dei tempi che sono occorsi per
--- ....
consumare i delitti suddetti, tutti compatibili sotto il profilo della loro successione temporale
I ricorrenti a fronte di una motivazione esauriente, fondata su argomenti logicamente corretti,
oltre che del tutto plausibili, prospettano a questo punto un preteso vizio di "inconciliabilità di natura logica", che non è condivisibile.
Il vizio di illogicità configurabile soltanto quando sia frutto di un ragionamento che non obbedisce a canoni logici e razionali, con la conseguenza che le promesse non sono suffragate 57
dalla conclusioni, non anche quando si prospetta 1
.
si chiede di valutare diversamente le risultanze processuali o i dati della realtà storica o di interpre- L
tare diversamente questioni di fatto, accertate valutate in modo corretto dai giudici di merito, ris man adal in tale caso nella valutazione di merito. 1
Nella specie, inoltre, gli elementi proba-
M
tori ed i fatti oui si riferiscono sono stati valu-
tati globalmente nelle reciproche connessioni logi.
che ed operative, alla stregua delle regole di esp rienza e del senso comune, ,,pertanto, giustificano sul piano induttivo-deduttivo le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, con ragionamento rigoro-
samente logico.
Né tali conclusioni possono essere ritenute
"arbitrarie", come pure deducono i ricorrenti, sol perché le causali prospettive dei giudici di secondo grado per l'omicidio IT (legami con ambienti della malavita Barcellonese) e per l'omicidio TO
1
(relazioni con il IT) sarebbero "fantasiose e for-
tuite".
causali indicate in sentenza non sono valutate come "fatti decisivi", piuttosto, solo "per completezza di motivazione", come espressamente premet-
tono i giudici di appello, ed pacifico principio 58
-
che il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancata considerazione (che è equivalente ad "arbi-
traria" o "fantasiosa" per stare alle definizioni dei ricorrenti) di fatti decisivi sussiste soltanto quando si tratti di fatti che, se considerati, (o diversamente considerati), avrebbero portato ad una
မျိုးဝdiversa decisione e non anche in quanto il giudice ha ritenuto che il complesso dei fatti, acquisiti e valutati, siano sufficienti ai fini della decision ne.
Ricorso di SI Salvatere
anzitutto palesemente infondato il pri-
mo motivo con cui si deduce una pretesa ed insussi-
stente contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di secondo grado ha rigettato la richiesta difensiva di perizia fonica finalizzata all'accerta mento dell'attribuzione all'imputato della voce di
"AL" rilevata nelle intercettazioni telefo-
niche dell'utenza di casal Palocco. Invero la Corte
di merito ha non solo correttamente ritenuta tardi- va quindi preclusa, l'istanza, ma ha anche ritenuto inutile l'indagine, stante gli incerti esiti delle perizie foniche, ed "assolutamente superflua" visto che gli atti processuali offrono "sicuri e affidabili elementi di rilevanza, in tal modo ritenendo di - 59 -
non volersi avvalere del potere di disporla eventual-
Τ
mente di ufficio e giustificando altresì tale giudi-
#10.
Col secondo motivo si deduce una pretesa
"carenza insanabile" di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'BE all'associazione per delinquere.
Anche tale motivo è destituito di fondamen-
to.
Le censure, invero, si articolano, sia pure in modo prolisso, su due essenziali tesi difensive:
mancanza di prova in ordine all'identificazione del
"AL" nella persona dell'BE, con la conse-
guente attività di collegamento attribuita all'BE
per l'incontro di LA;
la irrilevanza della pre-
senza dell'BE in occasione delle festività nata-
lizie nella casa del OF a Casal Palocco, per un incontro con il coimputato GU "con il quale l'BE non ha negato rapporti di antica amicizia,
che giustificavano una visita, per usuali auguri di
│
festività di NA".
Osserva la Corte che il ricorrente, pur lamentando vizi della motivazione, ripropone in questa sede questioni che sono state prospettate e disattese, con motivazione congrua, ed esente da visi logici - 60 -
o errori di diritto, nel giudizio di appello, che attengono alla valutazione delle prove e che sono estranei al giudizio di legittimità, quando, come nella specie, i giudici di merito abbiano interpre-
tato ed apprezzato, nel giudizio valutativo decision nale, le risultanze processuali, senza incorrere in travisamenti di fatto, e la conclusione alla qua-
le sono pervenuti à la conseguenza logica degli accer-
tamenti e degli apprezzamenti compiuti, che ne costitui-
scono la premessa.
Nella specie i giudici di merito hanno
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ritenuto la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso sulla base di specifici episodi: il rinveni-
mento di una sua fotografia nella casa di Casal Pa-
locco "dove per intuibili ragioni venivano ammesse soltanto persone di provata fedeltà", che conferma
ulteriormente il già noto ed ammesso rapporto di fiducia dell'BE con il OF;
l'incarico af-
fidato dal OF all'BE, quando il primo par-
tl, insieme al GU, alla volta della Calabria,
di tenere, in occasione della riunione di LA,
i collegamenti, a mezzo telefono, con gli associati
E che il "telefonista" debba identificarsi nell'
besi la sentenza impugnata basa su due logiche e convincenti argomentazioni: il "AL" che fre- - 61
quentava l'appartamento era l'BE (e che fosse altra persona identificata non è stato mai dedotto
2 da alcuno, come si ricava sia dalla sentenza di appel-
lo che dai motivi di tutti i ricorrenti e che specie il OF avrebbe potuto indicare al fine di scagio-
nare l'BE); un compito così delicato non poteva essere affidato se non a persona che godesse, come
.E
l'BE della più totale fiducia, considerato anche
а che "in quel luogo si trovavano custodite uma ingente somma di denaro, una pistola, due divise della polizia di stato e carte compromettenti, cose tutte che pro-
vano l'attività criminosa del gruppo".
Infine i giudici di appello hanno concluso che "la delicatezza dell'incarico assegnato all'Im-
besi, il tenore delle conversazioni telefoniche,
la natura delle notizie comunicate agli associati sono elementi che comprovano il suo inserimento a pieno titolo nei quadri dell'associazione delinquen-
ziale e dimostrano in modo concludente la volontà
e la consapevolezza del medesimo di contribuire con personale apporto alla realizzazione degli scopi so-
ciali".
Si tratta, com'è evidente, di un apprezza-
mento di fatto che, essendo adeguatamente motivato,
si sottrae a censura un questa sede. - 62
Anche l'ultimo motivo con cuí si censura la motivazione in ordine alla misura della pena non
merita accoglimento.
La Corte di assise di appello ha giustifi-
cato l'adeguatezza della pena inflitta in considera-
zione della concreta gravità del fatto (per evidente
"lapsus calg i" indicato come "reato") e dell'in-
tensità del dolo e della personalità dell'imputato,
considerati, in una valutazione globale, quale quella che il giudice deve compiere, prevalenti sulla mancan-
za di significativi precedenti penali o sulle modali-
tà dell'arresto per i fatti oggetto del presente procedimento, che, invece, il ricorrente ritiene dovevano essere considerati di prevalente rilevanza.
Al rigetto dei ricorsi consegue la con-
danna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta rigetta i ricorsi e condanna i ricorren-
ti in solido al pagamento delle spese del procedi-
mento e ciascuno al versamento della somma di lire
200.000 alla Cassa delle Ammende.
Roma, 13.3.1992 63 -
IL PRESIDENTE
(dr. Corrado CARNEVALE)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE llamemer
(dr. IO LUBRANO di RICCO)
IL COLLABORATORE DI CANCELLENA LE DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
28 OTT 1992
IL CANCELLIERE LABORATORE DI CANCELLERIA
"
:
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 di associazione per delinquere di stampo mafioso (ca-