Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/1992, n. 10325
CASS
Sentenza 13 marzo 1992

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Nel vigore del nuovo codice di rito l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti di assise, la partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte di appello non compreso tra quelli che, ai sensi del decreto presidenziale di cui all'art. 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento penitenziario) inserito dall'art. 3 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ...), ne fanno parte, nonché la sostituzione di uno di essi con altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario, anche fuori delle ipotesi previste, con modalità diverse da quelle consentite, non integra una nullità di ordine generale "ex" art. 178, lett. a) cod. proc. pen.. (Fattispecie di designazione da parte del presidente della Corte di appello a presidente della Corte di assise di magistrato non investito delle funzioni di appello e di ritenuta insussistenza di nullità di ordine generale).

L'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ...) ha inserito, dopo l'art. 7 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), l'art. 7 bis che ha implicitamente abrogato l'art. 8, comma primo, legge 10 aprile 1951 n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) disciplinante la nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello. Tale abrogazione priva il decreto del presidente della Repubblica della natura costitutiva quanto alla capacità dei giudici a svolgere le funzioni di presidente e di giudice "a latere" della Corte di assise ormai parte sullo stesso piano delle sezioni dell'ufficio giuridico di appartenenza. Venuta meno, dal punto di vista ordinamentale, l'autonomia delle Corti di assise, per la sostituzione, in caso d'urgenza, dei magistrati mancanti o impediti, dovrà essere seguita la stessa procedura prevista per la sostituzione di ogni altro magistrato dell'ufficio giudiziario in cui sono incardinati, secondo il disposto del comma secondo dell'art. 7 bis, e cioè con provvedimenti in via di urgenza adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi.

Il decreto del presidente della Corte di appello con cui viene provveduto alla sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito delle Corti di assise, ex art. 7 ter, comma secondo, R.D. n. 12 del 1941, inserito dall'art. 4 del d.P.R. n. 449 del 1988, ha natura di provvedimento amministrativo e, quindi, l'esigenza della sua motivazione va valutata nell'ambito di tale natura che non richiede una motivazione particolarmente ostensibile. (Fattispecie di decreto del presidente della Corte di appello di nomina a presidente di Corte di assise di magistrato non avente funzioni di appello motivato con "l'indisponibilità" dei magistrati in pianta aventi "funzioni" di appello senza apposita indicazione per ciascun magistrato dei motivi di tale indisponibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/1992, n. 10325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10325
    Data del deposito : 13 marzo 1992

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