Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., decorre dal giorno di presentazione della richiesta anche nel caso in cui la parte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 582, comma 2, abbia presentato l'atto presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/1999, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 20.10.1999
1. Dott. Giorgio DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. " Pietro A. SIRENA Consigliere N. 4636
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N. 27068/99
nell'Udienza Camerale del giorno 20.1.0.1.999
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
1) UR RO, nato a [...] l'[...]
2) SO RA, nata a [...] il [...]
avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Trieste in data 21.4.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini Acquisite le conclusioni del P.G., presente in persona del Dott. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
OSSERVA
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Tolmezzo, applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di BE UR e degli arresti domiciliari nei confronti di LA AS (la conferma riguardo a quest'ultima è stata limitata alla sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art.274 lett.b) e c) c.p.p.).
I prevenuti sono indagati per i reati previsti dagli artt. 416, 110, 624, 625 nn.2 e 5, e art.110, 635, comma 2 n.3, c.p. Essi ricorrono per cassazione contro il menzionato provvedimento del Tribunale di Trieste, deducendo motivi di differente portata;
è necessario, quindi, procedere all'esame distinto della posizione di ciascuno dei due indagati.
Il UR deduce un primo motivo di rito, che merita accoglimento e preclude l'esame degli altri.
Va premesso che questo indagato ebbe a presentare la richiesta di riesame il giorno 7.4.1999 presso la Pretura Circondariale di Udine, ai sensi dell'art.582, comma 2 c.p.p.; tale richiesta giunse al Tribunale della libertà di Trieste il 10.4.1999; gli atti di indagine pervennero il 13.4.1999 e l'ordinanza de qua fu depositata in cancelleria il 23.4.1999.
Ciò posto, il ricorrente deduce inosservanza, violazione ed erronea applicazione dell'art.309, comma 5, c.p.p. Egli sostiene, sulla base della sentenza n. 232/1998 della Corte Costituzionale, che il termine perentorio di cinque giorni, entro il quale l'Autorità inquirente deve depositare gli atti presso la cancelleria del Tribunale competente per il riesame, decorre dalla data di presentazione della richiesta e non dalla data in cui essa sia pervenuta al Tribunale che deve decidere, come erroneamente ritenuto dal provvedimento impugnato.
La tesi sostenuta è corretta.
Il quarto coma dell'art. 309 c.p.p. testualmente prescrive : "La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583".
Al riguardo la prevalente giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che l'atto possa essere validamente presentato anche presso la pretura (ora tribunale) insediata nel luogo in cui la parte si trova, diverso da quello del tribunale distrettuale (cfr. Cass. Sez.VI sent.17.3-7.6.1999, n. 922, Nizza, RV 213891; Sez.I sent. 11.5 - 21.6.1999, n. 3531, Barbaro, RV 213868 e 5.5-6.7.1999, n. 3428, Bitondo, RV 213834; contra Sez.II sent. 18.1-21.4.1999, n. 233, Gianni, RV 213151),
Sul punto, questo Collegio ritiene di doversi adeguare all'indirizzo dominante, ritenendo pertanto valida la presentazione della richiesta presso la Pretura circondariale di Udine. Superata questa questione, se ne presenta un'altra strettamente connessa: da quale giorno comincia a decorrere il termine perentorio ex art.309, comma 5, c.p.p., se la parte si avvale della facoltà di presentare la richiesta nella cancelleria del tribunale dove si trova.
La giurisprudenza che si va formando sul punto è orientata nel ritenere che il termine decorra dalla data in cui l'atto di impugnazione arriva alla cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 dell'art.309 c.p.p. La ragione viene rinvenuta nell'assunto che le conseguenze della scelta operata dall'interessato non possono ricadere sul sistema giudiziario con la perdita di efficacia della misura cautelare, che il legislatore ha voluto collegare a difetto di iniziativa o di organizzazione degli uffici del presidente del tribunale o dell'autorità procedente, ma non certo alle opzioni processuali della parte interessata (v. Cass. 3531 e 3428/99 cit.). Questo Collegio ritiene che una lettura sistematica della norma in esame, anche alla luce delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale ( 232/98 cit.), debba condurre a conclusioni diverse. È bene osservare subito che, per quanto qui rileva, la richiesta di riesame può essere presentata con modalità che possono essere definite di un duplice ordine: o direttamente presso uffici giudiziari (o assimilati, es.art.123 c.p.p.), ovvero a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso è evidente che, mentre per l'interessato gli effetti dell'impugnazione cominciano a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2), gli adempimenti a carico dell'ufficio non possono non avere inizio dalla data del recapito a cura dell'ufficio postale, sicché il ricorrente assume a suo carico, implicitamente con la scelta del mezzo, l'alea di eventuali disguidi non addebitabili all'amministrazione giudiziaria.
Quando, invece, la parte privata si affida ab initio al sistema organizzativo giudiziario, è quest'ultimo che deve farsi carico del rispetto dei tempi prescritti.
A simili conclusioni si perviene sia attraverso l'esame letterale della terminologia contenuta nel codice di rito, che in questi casi usa sempre l'avverbio "immediatamente" o l'aggettivo "immediato" (v. art. 123, commi 1 e 2; 582, comma 2; v. anche art.309, comma 5, c.p.p.), sia attraverso una visione logico-sistematica del problema.
Nella sentenza n.232/98 più volte citata, la Corte
Costituzionale ha posto a base delle sue determinazioni il fondamentale argomento che "nella specie il legislatore non ha configurato una sequenza procedimentale in cui intervengano con atti e funzioni processualmente autonomi le due istanze giudiziarie ma un unico fatto idoneo a far decorrere i termini, cioè la presentazione della richiesta, lasciando che la comunicazione fra i due uffici avvenga in forma libera, pur sempre entro l'unico arco temporale del primo termine perentorio stabilito, quello per la trasmissione degli atti".
Lo stesso giudice delle leggi non ha omesso di rilevare che la scelta effettuata dal legislatore, se può essere foriera di difficoltà organizzative, non può tuttavia portare allo svilimento, in via interpretativa, della ratio garantistica della statuizione di termini perentori per il procedimento di riesame.
Questo Collegio, a conclusione dell'iter argomentativo finora seguito, ritiene che sia consequenziale l'affermazione che il sistema generale dei termini, in subiecta materia, non consenta distinzioni nel termine di decorrenza iniziale, a seconda dell'ufficio al quale è stata presentata la richiesta di riesame, atteso che l'obbligo di immediatezza non può non valere per tutti gli uffici: 1) perché il dato testuale non fa distinzioni;
2) perché "non è illogico avere posto a carico degli uffici giudiziari l'onere di comunicazioni informali idonee a consentire il compimento degli atti processuali entro i termini perentori stabiliti" (Corte Cost. cit.); 3) perché all'obbligo di organizzazione tra il tribunale del riesame e l'autorità procedente non può non corrispondere un identico obbligo di organizzazione degli altri uffici giudiziari (o assimilati per la bisogna: arg. ex art. 123 c.p.p., ex Cass. S.U, 26 marzo 1997, Procopio) abilitati a ricevere la richiesta di riesame. Anche la cancelleria del tribunale del luogo dove si trovano le parti private, pertanto, dovrà attrezzarsi a trasmettere l'istanza con mezzi e forme idonee a rispettare il pregnante significato del termine "immediatamente" usato del legislatore.
Questi ragionamenti conducono a ritenere l'inefficacia della misura cautelare a carico del UR, per violazione degli artt. 582, comma 2 ultima parte, e 309, commi 5 e 10 c.p.p. Si deve provvedere di conseguenza, come da dispositivo.
Gli altri motivi del ricorso del UR restano assorbiti. Il ricorso della AS, che non presenta un'analoga questione, si dimostra, invece, non fondato.
Il ricorso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo è noto che il vizio motivazione di deve risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Il Tribunale della libertà, invero, ha correttamente motivato in merito sia al pericolo di fuga, ancorato a valutazioni concrete ed attendibili (stabile residenza in paese straniero e facilità di trovarvi nuovamente sistemazione per sottrarsi alle conseguenze della sua azione), sia al pericolo reiterativo emergente dai profili soggettivi e dalla portata obbiettiva della persistente attività della ricorrente;
sia, infine, all'adeguatezza della misura attenuata applicata alla AS.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza senza rinvio, limitatamente alla posizione del UR, e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a UR BE con l'ordinanza del Gip del Tribunale di Tolmezzo del 27.3.1999; ordina la liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa e se non sottoposto ad altra misura cautelare personale.
Rigetta il ricorso di AS LA, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000