Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
Non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.
Commentario • 1
- 1. Criticare condotta professionale non è diffamazione (Cass. 52578/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 31624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31624 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2929
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 5861/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BREGOLI MARIAGRAZIA, N. IL 06/12/1961;
avverso SENTENZA del 03/05/2006 GIUDICE DI PACE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore S. Colella in sostituzione Avv. C. Lombardi. MOTIVI DELLA DECISIONE
OL Mariagrazia ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 3.5.06 con cui il Giudice di pace di Brescia l'ha condannata, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 258,00 di multa per violazione degli artt. 594 e 61 c.p., n. 11, avendo, quale direttrice della Casa circondariale di Brescia, inviato due missive, in data 12.5.05 e 31.10.05, a DE SA, responsabile del servizio sanitario del predetto istituto, lesive dell'onore e del decoro sociale, accusandola, nella prima, di negligenza e noncuranza e, nella seconda, affermando che la DE non possedeva professionalità e competenze nell'esercizio del proprio ruolo, e che l'unico elemento che contraddistingueva il suo modo di operare era la mancanza di onestà e lealtà professionale. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione degli artt. 594 e 51 c.p.,
avendo il primo giudice ritenuto ingiuriose le espressioni adoperate dall'imputata senza tener conto del contesto lavorativo del medico addetto all'organizzazione dell'area sanitaria in un carcere con cinquecento detenuti, il quale non svolgeva con regolarità la propria attività di coordinamento, non era presente negli orari previsti, non praticava le visite obbligatorie per protocollo ministeriale ai detenuti in isolamento, non sollecitava i detenuti dipendenti da un farmaco salvavita all'assunzione dello stesso e, inoltre, rispondeva evasivamente circa le richieste che le venivano formulate sullo stato di salute dei detenuti ammalati. In tale contesto - prosegue la difesa - la OL si era limitata ad una critica decisa, non offensiva ne' gratuita, in adempimento del proprio dovere, in quanto le espressioni usate come forte censura erano rappresentative della reale consistenza del comportamento del medico e la critica era stata legittimamente svolta con gli strumenti tipici del potere disciplinare, tanto che per la DE era intervenuto il provvedimento di revoca dall'incarico, assunto dal Provveditorato regionale dell'amministrazione carceraria, prodotto in atti.
Erroneamente, quindi, il giudice aveva applicato la norma di cui all'art. 594 c.p., per l'assenza di offensività delle espressioni usate, scritte all'interno di missive aventi ad oggetto le ennesime contestazioni di violazione degli obblighi di diligenza, solerzia, lealtà nei confronti della p.a., onestà nello svolgimento del proprio incarico e rispetto delle norme sui diritti dei detenuti, e, comunque, il tutto nell'adempimento di quel 'dovere' di critica che impone al direttore dell'istituto carcerario di contestare e censurare le inadempienze del medico.
Con il secondo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per non avere il giudice calato le frasi oggetto di imputazione nell'ambito della situazione lavorativa che si era creata, senza spendere alcuna parola sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo, ma limitandosi a statuire che le espressioni usate dalla OL per censurare il comportamento del medico integravano disprezzo per l'autrice del comportamento, assumendo potenzialità ingiuriosa, non motivando il perché tali frasi sarebbero state scritte con la volontà di offendere e non, invece, quali manifestazione di un dovere disciplinare che andava esercitato.
Infine, in ordine alla determinazione della pena, la motivazione era carente, non avendo spiegato il giudice con quale comparazione aveva concesso le attenuanti generiche ne' per quali motivi, in presenza di imputata incensurata, la pena si era discostata dalla misura media. Il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente. In tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso e sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Solo ove le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, può sostenersi che esse abbiano potenzialità ingiuriosa (Cass., sez. 1^, 23 ottobre 1997, n. 185, in Cass. pen., 1999, p. 157).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che le espressioni usate dall'imputata verso la DE di "negligenza e noncuranza ancora una volta palese ed evidente", per cui "non possiede ne' professionalità ne' competenze nell'esercizio del proprio ruolo e l'unico elemento certo che contraddistingue il suo modo di operare è la mancanza di onestà e lealtà professionale", integrino disprezzo ed inutile attribuzione alla parte lesa di intenzioni o qualità negative e spregevoli, sì da risolversi in ingiuria. Così ragionando, però, si è rimasti del tutto avulsi dal contesto lavorativo in cui sono maturate le due lettere 'incriminate', essendo stato acclarato che la DE era gravemente inadempiente al suo ruolo di dirigente del servizio sanitario carcerario, tanto da venire poi rimossa dall'incarico proprio a seguito della missive inviate anche al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ed era risultata anche evasiva allorché le era stato richiesto di notiziare in merito allo stato di salute dei detenuti ammalati. In tale situazione, il servizio sanitario del carcere aveva subito all'evidenza dei gravi pregiudizi ed il ruolo della DE, assai delicato ed importante per essere la stessa medico addetto all'organizzazione dell'area sanitaria, era ormai compromesso proprio a motivo della sua evidenziata scarsa professionalità e diligenza, per l'inaffidabilità cioè che caratterizzava il suo agire. E sono questi gli aspetti che l'odierna ricorrente si è limitata a richiamare nelle sue due missive indirizzate alla DE, censurando non la persona, ma la condotta tenuta dal medico, oggettivamente negligente e noncurante, quindi inadempiente deontologicamente e disciplinarmente ai propri doveri, sì che ne risultava quale diretta conseguenza la mancanza di quella competenza e professionalità necessarie nell'esercizio dell'attività di medico carcerario, dal momento che il comportamento tenuto si caratterizzava per la mancanza della imprescindibile onestà e lealtà professionale.
Così argomentando, la OL non ha certo sconfinato nell'insulto o - come sostenuto nella sentenza impugnata - in una inutile attribuzione di "intenzioni o qualità negative e spregevoli", essendosi l'odierna ricorrente limitata a sottolineare, nella sua veste di superiore gerarchico, gli aspetti di un comportamento non più tollerabile perché non professionalmente adeguato alle gravi incombenze che il ruolo di medico all'interno di un istituto carcerario comportava, adoperando frasi che non rappresentano un attacco alla persona per minarne l'onore o il decoro, ma che si atteggiano come doverosa critica - anche in vista di quel provvedimento di rimozione dall'incarico poi intervenuto - verso un comportamento foriero di ulteriori gravi disservizi per l'istituto carcerario. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non costituisca reato.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008