Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/1999, n. 233
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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Poiché la particolarità della procedura di cui all'art. 309 cod. proc. pen. non consente l'applicazione dell'art. 582, secondo comma, cod. proc. pen., è inammissibile la richiesta di riesame presentata nella cancelleria della pretura del luogo in cui le parti si trovano. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un provvedimento impositivo della custodia cautelare emesso dal tribunale di Trapani, presso la cui Pretura era stata presentata la richiesta di riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/1999, n. 233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 233
    Data del deposito : 18 gennaio 1999

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