Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 1
Poiché la particolarità della procedura di cui all'art. 309 cod. proc. pen. non consente l'applicazione dell'art. 582, secondo comma, cod. proc. pen., è inammissibile la richiesta di riesame presentata nella cancelleria della pretura del luogo in cui le parti si trovano. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un provvedimento impositivo della custodia cautelare emesso dal tribunale di Trapani, presso la cui Pretura era stata presentata la richiesta di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/1999, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 18.1.1999
1. Dott. Giuseppe Maria Cosentino rel. est. SENTENZA
2. " Giacinto Ciancaglini Consigliere N. 233
3. " Secondo Libero Carmenini " REGISTRO GENERALE
4. " FR AR " N. 39987/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA RA, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza Tribunale Palermo9 4.8.98;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. M. Cosentino;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. N. Liotti.
Osserva
L'8.7.98 il Tribunale di Trapani dispose la custodia cautelare in carcere di IA RA e il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarò inammissibile la istanza di riesame presentata avverso quel provvedimento.
Ciò in quanto la richiesta di riesame andava proposta (art. 509, 7^ e 4^ co., c.p.p.) alla cancelleria del Tribunale competente (Palermo) e, invece, era stata depositata presso la pretura circondariale di Trapani. Nè torna applicabile il 2^ co. dell'art. 582 dello stesso codice, attese le specifiche disposizioni dettate, in tema di misure cautelari personali, quanto al luogo di presentazione dell'atto di impugnazione.
E se è vero - prosegue il Tribunale - che esso ha, comunque, ricevuto la richiesta di riesame (inviatagli dalla pretura di Trapani ex art. 582, 2^ co. codice di rito), tale ultima norma consente di depositare l'atto di impugnazione nel luogo ove la persona interessata si trova soltanto se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
senza contare che l'istanza di riesame è pervenuta ad esso Tribunale tardivamente (oltre i 10 giorni) ne' ha rilievo che la richiesta sarebbe stata inoltrata tempestivamente, a mezzo telefax, non solo perché di tale trasmissione non vi è traccia in atti ma soprattutto perché un siffatto mezzo di trasmissione non è consentito.
Ricorre per cassazione il IA e deduce:
1) la violazione dell'art. 606, lettera c), c.p.p., in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., posto che dell'udienza camerale fissata dal Tribunale di Palermo per il giorno 4.8.98 non è stato dato avviso all'imputato, a uno dei due difensori di fiducia ne' vi è stata la nomina surrogatoria, nell'assenza anche dell'altro difensore, di un difensore di ufficio;
2) la violazione dell'art. 606, lettera c), c.p.p., in relazione agli artt. 178, lettera c) e 240 bis disp. att. detto codice, essendo stata fissata l'udienza camerale per il giorno 4.8.1998, senza che esistessero le rinunzie alla sospensione feriale dei termini camerali;
3) l'erronea applicazione, ex art. 606, lettere b) ed e), degli artt. 582 e 309 c.p.p., essendo le parti legittimate a presentare la richiesta di riesame delle ordinanze in materia di misure cautelari personali anche presso la cancelleria del luogo in cui si trovano, pure se non è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento in ossequio al principio del "favor impugnationis";
4) l'erronea applicazione, ex art. 606, lettera b), c.p.p., dell'art. 309, co. 3^, c.p.p., dovendosi aver riguardo, ai fini della tempestività del gravame, solo alla data di presentazione dello stesso, anche se ad ufficio diverso da quello che deve provvedere;
5) l'inosservanza, ex art. 606, lettere b), e) c.p.p., dell'art. 309, co. 5^, stesso codice, avendo il Tribunale decidente comunicato tardivamente al giudice che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare l'avvenuta presentazione dell'istanza. Il gravame, siccome infondato in tutti i suoi motivi, va disatteso con conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con riguardo ai primi due, strettamente collegati, non resta che ripetere quanto già osservato del Tribunale di Palermo nell'impugnato provvedimento, in perfetta aderenza al dettato normativo e sistematico;
che, cioè, essendo il gravame palesemente inammissibile sotto plurimi profili, ogni questione risulta "travolta", non essendo il Giudice "tenuto ad osservare le formalità del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 c.p.p.". Nè è vero che le parti, in omaggio ad un non meglio precisato principio del "favor impugnationis", possono presentare i loro atti di gravame negli uffici giudiziari che più ritengono confacenti. Nell'ordinanza impugnata, invero, vengono correttamente spiegate le ragioni, condivisibili in pieno e in perfetta aderenza al dettato normativo, che selezionano i luoghi ove i detti atti possono essere presentati, proprio per garantire la massima sollecitudine nella decisione in tema di misure cautelari. Si spiega, sempre correttamente, che la particolarità della procedura ex art. 309 c.p.p. non consente l'applicazione dell'art. 582, 2^ co., stesso codice e che, posto che tale ultima norma ammette la presentazione dell'atto di gravame nella cancelleria della pretura del luogo in cui le parti si trovano, solo se questo "è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento", anche a ritenere la contraria tesi, il risultato non cambierebbe in quanto, nel caso concreto, il "luogo" di presentazione è identico a quello in cui fu emesso il provvedimento. I rilievi che precedono rendono superfluo l'esame degli altri motivi di gravame, da ritenersi assorbiti.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999