Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest'ultimo, allontanatosi dall'ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l'atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all'addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all'art. 139 cod. proc. civ. (principio secondo il quale la persona che riceve l'atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest'ultimo venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
- ricorrente -
contro
EQ EN, madre della minore EQ SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso l'avvocato STEFANO FIORE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA AGNESE, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
KU NI, LA EL, CURATORE DELLA MINORE EQ SC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 21824/00 proposto da:
LA EL, nella qualità di Curatore della minore EQ SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso l'avvocato FRANCO GARCEA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO ROMANO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EQ HEN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso l'avvocato STEFANO FIORE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA AGNESE, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, NI KU;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 22597/00 proposto da:
KU NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso l'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
LA EL NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE EQ SC, EQ EN, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 23421/00 proposto da:
KU NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso l'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
LA EL NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE EQ SC, EQ EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1101/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Minori, depositata il 04/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, LA, l'Avvocato Romano, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto dei ricorsi incidentali di KU;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, KU, l'Avvocato Masini, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi principali;
in subordine l'accoglimento del proprio ricorso incidentale condizionato;
udito per il resistente, (QI), l'Avvocato Agnese, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi R.G. n. 21658/00 e 21824/00;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il ricorso R.G. n. 21658/00:
per il rigetto del primo motivo;
l'inammissibilità o, in subordine il rigetto dei motivi secondo e terzo. Rigetto del ricorso LA;
l'assorbimento dei ricorsi incidentali KU.
Svolgimento del processo
In data 11.7.1996 nasceva a Firenze CE QI figlia di LE QI, cittadina albanese entrata clandestinamente in Italia, la quale denunziava all'anagrafe la bambina come figlia propria e di padre sconosciuto.
Dopo alcuni mesi dalla nascita della minore il Tribunale per i minorenni di Bologna, avuto notizia che la condotta della QI denotava notevole trascuratezza nei confronti della figlia, benché entrambe fossero state ricoverate in vari ambienti protetti ed assistite dai servizi sociali, apriva la procedura diretta ad accertare lo stato di abbandono della minore e la conseguente possibilità di adozione della DE, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della L. n. 184 del 1983. All'udienza, all'uopo fissata, veniva citata la QI che non si presentava, mentre l'Ambasciata Albanese non dava riscontro alcuno alle richieste del Tribunale, finalizzate ad accertare l'esistenza di parenti idonei e disposti ad occuparsi della minore. Al termine dei necessari accertamenti il Tribunale per i minorenni di Bologna con decreto in data 29.3.1999 dichiarava lo stato di adottabilità di CE QI.
Nel provvedimento si dava atto dei rapporti incostanti esistenti fra la madre e la figlia, delle frequenti assenze della QI dai luoghi protetti, nei quali aveva dimorato con la figlia, e del suo definitivo allontanamento dalla Casa Madonna degli Angeli in data 15.12.1998, senza lasciare un recapito certo e mantenendo con le suore, alle quali aveva lasciato la figlia, sporadici contatti telefonici.
Il T.M. disponeva che il decreto fosse notificato alla QI presso la Casa Madonna degli Angeli, ultima dimora conosciuta e che in caso di omessa notifica, la notifica stessa fosse effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con il rito degli irreperibili. Il decreto veniva notificato presso la Casa Madonna degli Angeli in data 12.4.1999 a mani di una suora, ivi addetta alla direzione dell'istituto.
Avverso tale decreto proponeva impugnazione LE QI con atto depositato in data 30.6.1999 ed il T.M. di Bologna rilevata la tardività del ricorso lo dichiarava inammissibile. A sostegno della decisione adottata rilevava il giudice di merito che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. doveva ritenersi rituale in quanto, pur non dimorando stabilmente la QI presso la Casa Madonna degli Angeli, aveva tuttavia contatti telefonici con le suore e che in ogni caso la destinataria della notifica era comunque meglio tutelata da una notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., rispetto alla notifica effettuata con la procedura prevista dall'art. 143 c.p.c.. Avverso la sentenza del T.M. proponeva ricorso alla Corte di appello di Bologna LE QI lamentando, in rito, la irritualità della notifica del decreto di adottabilità della figlia e contestando, in relazione al merito, lo stato di abbandono della bambina. Nel corso del processo di appello interveniva in giudizio NI KU il quale, assumendo di essere marito della QI e padre della minore, eccepiva la nullità del giudizio, svoltosi avanti al T.M. di Bologna, per non essere stato sentito.
Con sentenza in data 4.10.2000 la Corte di appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza, revocava il decreto di adottabilità pronunziato in data 29.3.1999 dal T.M. di Bologna;
disponeva l'affidamento della bambina alla AUSL n. 10 "Veneto Orientale", con collocazione della minore presso la famiglia naturale ed affidava alla AUSL compiti di vigilanza e sostegno, con l'onere di riferire periodicamente al T.M. di Venezia.
A sostegno della sua decisione la Corte di appello di Bologna sosteneva che la notifica del decreto di adottabilità della minore era nulla in quanto effettuata presso la Casa Madonna degli angeli ove la QI non aveva più da tempo la propria dimora, talché la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c.. Riguardo al merito rilevava che alla QI si poteva addebitare solo una condotta negligente, determinata dalle particolari condizioni di clandestina della donna e dallo sfruttamento al quale era sottoposta da parte di suoi connazionali.
Attualmente inoltre la QI si sarebbe ravveduta e vivrebbe una vita regolare, in Jesolo, unitamente al marito, con il quale non ha rapporti di conflittualità, svolgendo lavori saltuari talché avrebbe tempo e possibilità di dedicarsi all'educazione della figlia.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propongono separati ricorsi, fondati rispettivamente su tre motivi ed unico articolato motivo, il P.G. presso la Corte di appello di Bologna e l'avv. EL LA, quale curatrice speciale della minore CE QI.
Resistono con controricorso NI KU che propone anche ricorso incidentale, fondato su unico motivo e LE QI. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il P.G. presso la Corte di appello di Bologna lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 143 156 c.p.c.. Assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto nulla la notifica del decreto che accertava lo stato di adottabilità della minore, senza considerare che la notifica del decreto era stata effettuata nell'ultima dimora nota della QI e quindi in modo del tutto regolare.
L'eventuale irregolarità della notifica doveva d'altra parte ritenersi sanata posto che l'atto era stato comunque portato a conoscenza della destinataria, come si desume dalla proposta opposizione, mentre la tardiva conoscenza dell'atto avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente, risolvendosi tale assunto nella proposizione di una eccezione.
La stessa Corte distrettuale ha contraddittoriamente escluso lo stato di abbandono della minore sul presupposto che la madre aveva continui contatti telefonici con la Casa Madonna degli Angeli nella quale la bambina era custodita, per poi escludere la rilevanza di tali contatti ai fini della regolarità della notifica del decreto. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 336 c.c.. Rileva che la Corte di appello ha adottato il provvedimento di affido della minore alla AUSL 10 "Veneto Orientale", senza essere investita della questione ne' dalle parti ne' dal P.M., facendo uso di un potere d'ufficio che non aveva e sopratutto senza che ricorressero le condizioni di necessità ed urgenza richieste dall'art. 336 c.c.. La bambina infatti si trovava in affido presso una famiglia che le riservava tutte le cure fisiche e psichiche delle quali aveva bisogno.
Con il terzo motivo infine il P.G. deduce carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Assume che la Corte territoriale non ha motivato, neppure sinteticamente, in punto di interesse della minore, essendosi dilungata esclusivamente a descrivere la condotta dei genitori. Anche in relazione all'esistenza di una famiglia la Corte distrettuale non ha indicato in base a quelle prove fosse pervenuta al convincimento che la QI e l'KU costituissero una famiglia regolare, che quest'ultimo, già denunziato per sfruttamento della prostituzione, svolgesse un regolare lavoro, posto che, al contrario, dalle relazioni agli atti risultava che non era stato possibile individuare il datore di lavoro dell'KU e che la QI era dedita alla prostituzione e che nonostante gli aiuti ricevuti non aveva dimostrato alcuna capacità genitoriale ed aveva continuato a frequentare persone equivoche.
In particolare la QI aveva rifiutato ogni collaborazione con i servizi sociali, mentendo costantemente in ordine alle vicende della propria vita, fornendo recapiti inesistenti tralasciando di vedere la figlia senza fornire alcuna informazione in relazione al marito. Riguardo alla posizione dell'KU non risulta con certezza se sia effettivamente il marito della QI avendo prodotto una fotocopia del certificato di matrimonio, la cui autenticità non è stata confermata dalle autorità albanesi.
L'avv. LA, nella qualità di curatrice speciale della minore a sua volta impugna la sentenza della Corte di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L.
4.5.1983 n. 184. Assume la ricorrente che la Corte territoriale, benché la condotta della QI fosse stata negligente e dannosa per la minore, ha escluso lo stato di abbandono della minore stessa da parte della madre facendo sostanziale ed erroneo riferimento al concetto di forza maggiore, non applicabile nella specie.
Infatti, nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito non ha tenuto conto che l'art. 8 L. n. 184/1983 esclude la sussistenza della forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutino l'assistenza dei servizi sociali.
Nella specie la QI era stata sempre assistita dai servizi sociali e si era più volte allontanata dalle residenze nelle quali era ricoverata ed assistita, disinteressandosi della figlia, talché non poteva trovare applicazione nei suoi confronti alcuna ipotesi di forza maggiore.
La qualificazione dello stato di clandestinità e dello sfruttamento di cui la QI era stata oggetto, considerati cause di discolpa della stessa, o per la precisione cause di forza maggiore, costituisce errata applicazione dell'art. 8 L. 184/1983 ai fatti accertati dalla stessa Corte distrettuale.
Il giudice di merito infatti avrebbe dovuto ritenere lo stato di abbandono che si concretizza in conseguenza di una condotta che abbia determinato la mancata prestazione delle cure fisiche e psichiche di cui un minore abbia bisogno, a prescindere dalla volontà dei genitori.
La ricorrente rileva altresì che la Corte di appello, al fine di escludere lo stato di abbandono, ha fatto apodittico riferimento ad un preteso ravvedimento della QI che non solo non trova riscontro negli atti, ma è addirittura contraddetto dalle stesse risultanze istruttorie.
Con distinti ricorsi incidentali condizionati, fondati sulle medesime circostanze, NI KU lamenta che il T.M. non abbia svolto alcun accertamento in ordine alla esistenza del padre della minore, nonostante l'art. 12 della L. 184/1983 imponesse tale ricerca ed altresì che la Corte di appello si sia limitata ad accogliere una eccezione di carattere formale, relativa alla mancanza dell'indicazione del nome del padre nel certificato di nascita di CE.
Nullo pertanto deve ritenersi il decreto di adottabilità della minore per essere stata ignorata l'esistenza del padre anche in grado di appello.
In ordine logico va per prima esaminato il ricorso presentato dal P.G. presso la Corte di appello di Bologna.
Al riguardo si osserva che benché il ricorso sia privo di un'autonoma esposizione dei fatti di causa, tuttavia limitatamente al primo motivo, che qui rileva come sarà precisato in prosieguo, il ricorso deve ritenersi ammissibile posto che nel primo motivo, contenente censura di natura meramente processuale, sono indicati i fatti rilevanti e sufficienti ai fini dell'esame del motivo stesso. Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo del ricorso proposto dal P.G. si osserva che il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero la Corte territoriale ha ritenuto che la notifica del decreto di adottabilità di CE QI fosse nulla in quanto effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. anziché ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo LE QI irreperibile all'atto della notifica. Tale assunto non può essere condiviso.
Invero la notifica di un atto, con il rito degli irreperibili, deve essere effettuata nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre nell'ipotesi in cui questi, pur essendosi allontanato dalla ultima dimora, senza lasciare un recapito certo, non abbia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, la notificazione effettuata presso tale luogo mediante consegna dell'atto all'addetto alla casa deve ritenersi comunque valida in base al principio della cognizione legale previsto dall'art. 139 c.p.c., che si configura nel senso di far presumere che se la persona che riceve l'atto si trovi in determinati rapporti con il destinatario della notifica, dia per ciò stesso affidamento di portare l'atto a conoscenza del destinatario medesimo. (vedi Cass. civ. sez. 2^, 3.6.1998 n. 5452) Pertanto, operando l'indicata presunzione, è onere di chi neghi di avere ricevuto l'atto o di averlo ricevuto tardivamente di sollevare espressa eccezione, fornendo la relativa prova.
Nella specie risulta dalla stessa sentenza della Corte di appello che la QI aveva contatti telefonici con le suore della Casa Madonna degli Angeli, ove era ospitata la figlia, talché, tenuto conto di tale situazione di fatto, era onere della QI DE provare di non avere ricevuto il decreto di adottabilità de quo, notificato a mani di suor NN GI, direttrice della casa di accoglienza, luogo di ultima dimora nota della QI, o di averlo ricevuto con un ritardo tale da non consentirle di proporre tempestivo ricorso. Siffatta prova non è stata fornita dalla controricorrente la quale si è limitata ad eccepire di avere avuto notizia tardiva del decreto di adottabilità, circostanza smentita dalla dichiarazione scritta in data 16.7.1999 del Dott. Enrico Landini direttore della AUSL, dichiarazione che si può esaminare attinendo alla stessa ammissibilità dell'appello e del presente ricorso, dalla quale risulta che il Dott. Landini ha consegnato in data 16.4.1999, su richiesta di suor NN GI, alla controricorrente copia del decreto di adottabilità, in tempo utile quindi per proporre ricorso avanti al T.M. di Bologna, consigliandole di consultare rapidamente un avvocato, consiglio già datole telefonicamente dalla suora, dopo aver ricevuto la notificazione del decreto.
Pertanto il primo motivo del ricorso proposto dal P.G. va accolto e di conseguenza va cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, posto che rettamente il T.M. di Bologna aveva rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di adottabilità di CE QI perché tardivo, decreto ormai passato in giudicato. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso proposto dal P.G., dello autonomo ricorso principale proposto da EL LA, n.q., e dei ricorsi incidentali proposti da KU NI.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso del P.G., assorbiti gli altri, dichiara assorbiti il ricorso proposto da EL LA, n.q., e i ricorsi incidentali proposti da NI KU, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e compensa le spese del giudizio di secondo grado e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001