Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di presentazione della richiesta di riesame, la previsione dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. (applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen.), va interpretata nel senso che l'atto può essere validamente presentato presso la pretura insediata in luogo diverso da quello del tribunale distrettuale, ove la richiesta dovrebbe essere normalmente presentata in deroga a quanto generalmente previsto, per le impugnazioni, dall'art. 582, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la richiesta di riesame di una ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, di competenza del Tribunale di Napoli, era stata presentata presso la cancelleria della Pretura di Benevento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/1999, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 17-3-1999
1.Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " ES IA " N. 922
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 35896/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IZ MO n. il 19.97.1961 avverso l'ordinanza 7.7.1998 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Mauro Valentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 7.7.1998, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame della misura cautelare della custodia in carcere, adottata dal GIP del Tribunale di Benevento - il precedente 3 giugno - a carico di MO IZ, indagato in ordine ai reati di associazione a delinquere, di tentativi di estorsione e di detenzione illecita di esplosivi (capi da C a L della rubrica). Riteneva il Giudice del riesame che la causa di inammissibilità risiedeva, ex art. 591/1^ lett. c) C.P.P., nel mancato rispetto della forma prevista per la presentazione della richiesta di cui all'art. 309/4^ C.P.P.: questa, infatti, era stata presentata non presso la cancelleria del Tribunale del riesame, così come prescritto dal richiamato art. 309/4^, ma presso quella della Pretura di Benevento, ufficio questo non abilitato - sia pure in via sussidiaria - a ricevere l'atto di riesame, considerato che, in base alla previsione letterale dell'art. 582/2^ C.P.P., richiamato dall'art. 309/4^, l'interessato poteva presentare "l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura del luogo" in cui si trovava, solo se questo era diverso "da quello in cui fu emesso il provvedimento", circostanza questa non ricorrente nella specie (misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Benevento).
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha lamentato la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309/4^ e 582 C.P.P.: la corretta e coerente interpretazione di tali norme,
adeguata alla specificità del caso, doveva indurre a ritenere rituale e, quindi, ammissibile la presentazione della richiesta di riesame presso la Pretura di Benevento, luogo diverso da quello in cui fisiologicamente la medesima richiesta andava presentata (Tribunale di Napoli); è la particolare normativa dettata in tema di riesame che legittimava tale interpretazione, proprio perché la cancelleria del Giudice che emise il provvedimento coercitivo non era abilitata, a differenza di quanto previsto per le impugnazioni in generale, a ricevere l'atto di riesame e non coincideva con quella del Tribunale indicato dall'art. 309/7^ C.P.P.; diversamente opinando, si impedirebbe, in casi come quello in esame, la c.d. "impugnazione esterna".
Ha concluso, quindi, nel presupposto della ammissibilità del riesame, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per la declaratoria d'inefficacia della misura a suo carico adottata, non essendo stato rispettato il termine di cui al 5^ comma dell'art. 309 C.P.P.. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il problema prospettato, la cui soluzione ha carattere decisivo per il caso in esame, è se l'istanza di riesame che, secondo la previsione dell'art. 309/4^ C.P.P., deve essere - di norma - presentata alla cancelleria del Tribunale chiamato a delibarla, che è quello distrettuale indicato nel successivo 7^ comma dello stesso articolo, possa o no essere validamente presentata anche nella cancelleria della Pretura del luogo in cui si trovano i soggetti legittimati (imputato e/o difensore), nell'ipotesi in cui tale luogo, diverso da quello ove ha sede il Tribunale del riesame, coincida con quello in cui ha sede la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Va premesso che le S.U. di questa Suprema Corte, con decisione 27.7.1991 (ric. D'Alfonso ed altro), hanno affermato il principio condivisibile secondo cui il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309/4^ C.P.P. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310/2^ stesso codice) fa alle forme dell'art. 582 C.P.P. comprende anche il secondo comma di tale ultima norma, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto d'impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. In sostanza, le S.U., pur non affrontando lo specifico problema che ci occupa, hanno chiarito che la presentazione delle "impugnazioni" (riesame o appello) in tema di misure cautelari, pur dovendo - di regola - avvenire nella cancelleria del Tribunale di cui all'art. 309/7^ C.P.P., può - in via di eccezione e in ossequio al principio del "favor impugnationis" - avvenire anche presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui si trova la persona interessata e che sia diverso da quello ove fisiologicamente l'impugnazione va presentata (il riferimento delle S.U. a "... luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ..." riprende letteralmente la dizione del 2^ comma dell'art. 582 C.P.P., proprio per sottolineare l'eccezione rispetto alla regola nelle modalità di presentazione dell'impugnazione). Sorge, quindi, la necessità, una volta affermata l'operatività del capoverso dell'art. 582 C.P.P. anche per la presentazione dell'istanza di riesame (e dell'appello ex art. 310 C.P.P.), di dare una lettura coerente di tale norma, raccordandola e coordinandola sia con quella di cui al primo comma che con quella di cui all'art. 308/4^ C.P.P..
La regola dettata dalle disposizioni generali sull'impugnazione è che il relativo atto va presentato nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo;
art. 582/1^); è data la possibilità, però, a chi si trovi in luogo diverso (ed è questa l'eccezione) di presentare l'impugnazione nella cancelleria della Pretura di tale luogo (c.d. "impugnazione esterna"). L'inciso "se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento" (582/2^) va coordinato con la regola fissata nel primo comma dell'art. 582, il che significa che l'inciso va letto, cogliendone la reale "ratio", come "luogo diverso da quello in cui l'impugnazione va di regola presentata", che è appunto "il luogo in cui fu emesso il provvedimento impugnato". Se si considera, poi, che, per la riserva contenuta nell'art. 582/1^ ("salvo che la legge disponga altrimenti") e per la specifica previsione dell'art. 309/4^ C.P.P., l'istanza di riesame (come pure l'appello ex art. 310 C.P.P.) va presentata nella cancelleria del Tribunale distrettuale (giudice ad quem) e ciò, per l'avviso della procedura incidentale "delibertate", non è altro che la regola corrispondente a quella che, per le impugnazioni in generale, è stabilita dal primo comma dell'art. 582, si deve concludere che, ove la parte interessata venga a "trovarsi in luogo diverso" da quello in cui la richiesta di riesame va - di norma - presentata, ben può tale richiesta essere presentata nella cancelleria della Pretura del diverso luogo, a nulla rilevando che questo coincida con quello "ove venne emesso il provvedimento", perché, in tale ipotesi, non trattasi comunque del luogo ove di regola si presenta l'istanza di riesame. Da quanto si è venuto esponendo, può, riassuntivamente, ricavarsi il seguente principio:
È ammissibile l'istanza di riesame presentata nella cancelleria della Pretura del luogo in cui è stato emesso il provvedimento cautelare. L'indicazione del Tribunale di cui al settimo comma dell'art. 309 C.P.P., contenuta nel quarto comma dello stesso articolo e il contestuale, generalizzato rinvio alle forme previste dall'art. 582 C.P.P. consentono, infatti, d'individuare nel Tribunale distrettuale il destinatario finale dell'istanza di riesame (o dell'appello ex art. 310 C.P.P.) e non l'Ufficio al quale l'impugnazione va necessariamente e imprescindibilmente presentata. Tra gli uffici presso i quali, ai sensi dell'art. 582/2^ C.P.P., l'atto d'impugnazione può, in via d'eccezione, essere depositato, va compresa certamente la Pretura del luogo di emissione del provvedimento impugnato, se in tale luogo si trova l'interessato (imputato e/o difensore) e se trattasi di luogo diverso dalla sede dal Tribunale distrettuale. Per il principio del "favor impugnationis", il richiamato capoverso dell'art. 582 C.P.P. non va interpretato in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale, ma in maniera coerente e coordinata col sistema;
il che comporta che l'inciso "se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento" va inteso come diversità rispetto al luogo in cui l'impugnazione va presentata secondo la regola propria e, quindi, per le misure cautelari, personali, rispetto alla sede del Tribunale distrettuale del riesame.
Nel caso di specie, ritualmente l'istanza di riesame fu presentata presso la cancelleria della Pretura di Benevento, luogo dove trovavasi il difensore del IZ e diverso dalla sede (Napoli) del Tribunale distrettuale, con l'effetto che avrebbe dovuto ritenersi la sua ammissibilità e, quindi, la sua idoneità a dare impulso alla procedura incidentale "de libertate". Ciò posto, devesi rilevare in questa sede la perdita di efficacia della misura coercitiva adottata a carico del IZ, atteso che pacificamente, nella procedura di riesame dinanzi al Tribunale di Napoli, non risulta essere stato rispettato il termine di cui all'art. 309/5^ C.P.P.: la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame da parte dell'Autorità giudiziaria procedente, infatti, risulta essere avvenuta oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla presentazione della richiesta o, più esattamente, dal momento in cui questa pervenne alla cancelleria del Tribunale del riesame (richiesta pervenuta il 24.6.98, atti posti a disposizione del Tribunale il 30.6.98; cfr. C. Cost. n. 232/98). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e va dichiarata l'inefficacia della misura coercitiva di cui al provvedimento 3.6.1998 del GIP del Tribunale di Benevento, con conseguente ordine d'immediata liberazione del ricorrente, se non ristretto per altra causa.
La cancelleria curerà agli adempimenti di cui all'art. 625 C.P.P..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza;
dichiara l'inefficacia della misura cautelare di cui all'ordinanza 3.5.1998 del GIP del Tribunale di Benevento ed ordina l'immediata liberazione di IZ MO, se non detenuto per altra causa.
Demanda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 626 C.P.P. nonché la comunicazione alla Segreteria del P.M. presso il
Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999