Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
IN N02 7-28/02 REPUBBLICA ITALIANA OPOLO ITALA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteBib R.G.N. 16533/99 Dott. Rafaele CORONA Cron.6453 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. £26 Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Ud. 06/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - UFFICIO COPIE - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L 310 ha pronunciato la seguente 25 FEB. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ZI RT, ZI ER RI, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA LRE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che li difende unitamente agli avvocati GERARDO AMBROSETTI, RITA BOTTOLI AMBROSETTI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CA-STA COND CASTA VIA DEL CAIRO 34 VARESE, in persona dell'Amm.re p.t. Dott. LOZZA Massimo, elettivamente $2001 domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato ΡΙΟ CORTI, che lo difende unitamente 1461 -1- all'avvocato FRANCESCO CIATTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1964/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato VIANELLO Antonio, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato CORTI Pio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta AR CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. #his R.G.N.16533/99 Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR GH e AR VA GH impugnavano, con ricorso notificato il 5 settembre 1994, davanti al tribunale di Varese la delibera in data 13-6- 1994, con la quale l'assemblea condominiale del condominio CA-STA di Via del Cairo n.34, di Varese, aveva negato l'autorizzazione ad installare una tettoia a protezione del terrazzo di pertinenza del appartamento, denunciando la nullità loro l'annullabilità della delibera stessa, in quanto: competenze assembleari e,a) estranea alle comunque, da loro non sollecitata;
b) perché lesiva, ad ogni buon conto, dei loro diritti di proprietà esclusiva e di tutela della personale incolumità; c) perché il verbale non aveva documentato il risultato della votazione. Si costituiva il condominio, per affermare la legittimità e la regolarità della delibera. Il tribunale, con sentenza in data 20 maggio 1996, respingeva l'impugnazione. Proposto appello dagli attori, la corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 3 luglio 2 1998, lo ha rigettato, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Con la delibera del 13-6-1994, adottata con la ре partecipazione di 24 condomini su 46 (presentix A ll per complessivi 608 millesimi, compreso l'attore GH anche in rappresentanza della moglie), l'assemblea condominiale, dopo avere discusso sulla "richiesta dei sigg. GH di posa in opera di tettoia su balcone interno", ribadiva il divieto, a norma di regolamento condominiale, di ogni opera contraria al regolamento stesso, non autorizzando, di conseguenza, l'installazione della tettoia secondo il progetto presentato in quella sede. E' innegabile, comunque, afferma il giudice di appello, che l'opera progettata, per dimensioni e per il materiale previsto per la sua realizzazione (alluminio anodizzato bronzo, manto in policarbonato bianco latte), rappresenti una modificazione dell'aspetto esteriore del fabbricato e, pertanto, non è censurabile la decisione dell'assemblea condominiale, che ha ritenuto, anche alla luce del regolamento, una tale innovazione contraria al decoro architettonico. In conclusione, la installazione della tettoia avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea con maggioranza qualificata, di talchè, essendo mancata l'approvazione, la stessa, come correttamente deciso dal tribunale, non può essere realizzata. Ricorrono per la cassazione della sentenza AR GH e AR VA GH, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso il condominio CA-STA, corrente in Varese, in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Massimo Lozza. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) Violazione O falsa applicazione di norme di sub 3; artt. 1117, 1120,diritto (art.360 c.p.c. 1122, 1130, 3° e 4° cpv. e 1135, 2°cpv.-1136 c.c.). La censura, testualmente così formulata, investe, i seguenti punti della decisione impugnata: a) la corte di appello ha errato nel ritenere che l'assemblea condominiale dovesse deliberare in merito a quanto comunicato, per solo dovere di cortesia e di rispetto dei rapporti didi buon vicinato con riguardo alla progettata installazione della tettoia sul terrazzo di esclusiva proprietà di essi ricorrenti, al fine di "cautelare la loro posizione e la loro proprietà (leggasi balcone) da pericoli о molestie derivanti da terzi". Non trattandosi, infatti, di innovazione, non era applicabile, nella fattispecie, l'art.1120 c.c. b) non vi era stata alcuna richiesta dei ricorrenti al condominio per una delibera assembleare in ordine alla installazione della tettoia, per cui è inconferente il richiamo, fatto dalla corte territoriale, oltre che al menzionato art.1120 C.C., anche all'art. 1136, 5° cpv. C.C., come se nel caso in esame si dovesse decidere una innovazione modificativa ex art.1120 c.c." c) ha errato, altresì, il predetto giudice nel ritenere che una stabile tettoia con le caratteristiche previste nel progetto presentato dai ricorrenti e destinata a coprire semplicemente il terrazzo all'interno della proprietà GH *rappresenti una modificazione dell'aspetto esteriore della facciata", e che sia incensurabile la decisione assembleare 5 che ha ritenuto una tale innovazione contraria al decoro architettonico dell'edificio....." d) è riscontrabile, infine, nella fattispecie anche una palese violazione delle norme di cui agli artt.1130 n.3 e 4 e 1135 2°cpv. (sulle attribuzioni, rispettivamente, dell'amministratore e dell'assemblea dei condomini). 2) violazione della norma di cui all'art.360 insufficientec.p.c.-cpv. sub 5, per omessa, contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia, con riferimento alla ritenuta necessità, a norma di regolamento, dell'assembleadell'approvazione, da parte condominiale, dell'installazione della tettoia, sull'erroneo presupposto che in tal senso era stata formulata richiesta dai ricorrenti, nonché con riguardo al preteso assenso preventivo che il comune avrebbe dovuto dare per l'esecuzione dell'opera, che, viceversa, non era richiesto, per *di la insussistenza, nel caso di specie, un qualsivoglia intento modificativo della struttura dell'edificio". Il ricorso è infondato. Non sussistono le violazioni di legge denunciate con il primo motivo e il vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo. Per quanto riguarda, innanzitutto, le censure riportate sub a) e b) del primo motivo, ed il preteso vizio di motivazione, si osserva che la corte di merito, con valutazione che sfugge al controllo di legittimità di questa Corte e con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, ha ritenuto che la comunicazione fatta dai ricorrenti all'amministratore, circa la loro intenzione di installare la tettoia sul balcone secondo il progetto presentato all'assemblea condominiale, equivalesse né più né meno che ad una richiesta di autorizzazione da parte dei coniugi GH-VA a realizzare tale opera, sulla quale doveva, pertanto, pronunciarsi l'assemblea, come in realtà è avvenuto. E la valutazione non poteva essere diversa da quella fatta dal giudice di merito, avuto riguardo anche al fatto che, come da quest'ultimo ricordato, vi era stata precedente corrispondenza tra gli 7 attuali ricorrenti e l'amministratore proprio in merito alla possibilità o non, a norma di legge e di regolamento, di installare la tettoia, per cui effettivamente la "comunicazione" formale all'assemblea, di volere procedere ad apporre tale "manufatto, non poteva essere intesa se non come richiesta di assenso o almeno di preventivo parere sulla legittimità dell'opera"; con la conseguenza che l'assemblea non poteva non deliberare sull'argomento, regolarmente posto all'ordine del giorno e discusso nella riunione del 13-6-1994 (presente il GH, anche in rappresentanza della moglie), a norma degli artt.1120 e 1135 e segg.c.c. Con gli altri profili di censura di cui al primo ripropone la questione della motivo si qualificazione e della legittimità dell'opera in questione (tettoia), che, non interessando minimamente, secondo i ricorrenti, le parti comuni dell'edificio, non costituendo innovazione e non abbisognando di concessione edilizia, sarebbe r -appunto legittima, tanto che essi ribadiscono l'assemblea neppure avrebbe dovuto deliberare in proposito. Senonchè, una volta assodato dal giudice di 8 appello, ancora una volta con accertamento in fatto e con valutazione pienamente aderente agli acquisiti elementi di giudizio, che la progettata tettoia è vietata dal regolamento condominiale contrattuale, a causa delle modifiche che apporterebbe, per le sue caratteristiche e dimensioni, all'aspetto esteriore del fabbricato che comune (facciata), evsarebbe, pertanto, contraria al decoro architettonico dell'edificio, costituendo, in definitiva, una innovazione vietata a norma dell'art.1120 comma 2 c.c., ed esclusa, altresì, ai fini che qui interessano, la rilevanza della realizzabilità dell'opera secondo le norme urbanistiche vigenti nel Comune di Varese (necessità о non della concessione edilizia), si онии osserva che le censure in esame, siccome volte, sostanzialmente, ad ottenere un nuova valutazione delle risultanze di causa, chiaramente non consentita in questa sede, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
il ricorso e condanna La Corte rigetta ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in (€ 1032,91) (€ 158,40) lire 306700 oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Raffaele Corona) (Dr. Olindo Schetting) могти 109T 129,11 456T 30,99 IL CANCELLIERE C1 TOT. 16 Valeria Neri 25 FEB. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9. APR. 200 4 alp versate €.....160,10 CENTOSESSANTA/10 ...) (euro p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia DIF POY Responsabile Servizio Att giudiziari 3 L (Dr. M. RACCICHINY C E D 10