Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 3531
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art.309 comma 5, cod.proc.pen., decorre dal giorno in cui la richiesta di riesame è pervenuta alla cancelleria del tribunale anche quando la presentazione sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cpp, presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova il richiedente. In tale ipotesi, infatti, le conseguenze della scelta operata dall'interessato non possono ricadere sul sistema giudiziario con la perdita di efficacia della misura coercitiva, collegata dal legislatore esclusivamente alla inerzia del presidente del tribunale o della autorità procedente, ovvero a difetti dei sistemi organizzativi che ai due organi fanno capo, ma non certo ad opzioni processuali della parte che alla caducazione stessa ha interesse (vedi Corte cost., sent. n. 232 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 3531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3531
    Data del deposito : 11 maggio 1999

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