Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art.309 comma 5, cod.proc.pen., decorre dal giorno in cui la richiesta di riesame è pervenuta alla cancelleria del tribunale anche quando la presentazione sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cpp, presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova il richiedente. In tale ipotesi, infatti, le conseguenze della scelta operata dall'interessato non possono ricadere sul sistema giudiziario con la perdita di efficacia della misura coercitiva, collegata dal legislatore esclusivamente alla inerzia del presidente del tribunale o della autorità procedente, ovvero a difetti dei sistemi organizzativi che ai due organi fanno capo, ma non certo ad opzioni processuali della parte che alla caducazione stessa ha interesse (vedi Corte cost., sent. n. 232 del 1998).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11/5/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 3531
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 04985/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AR CC n. il 30.06.1965
avverso ordinanza del 29.10.1998 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Scardaccione, che chiede il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti Bartolo e Monagà, che chiedono l'accoglimento del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 29.10.1998 il Tribunale di Roma in sede di riesame confermava il provvedimento 22.7.1998 del G.i.p. dello stesso Tribunale applicativo della misura della custodia in carcere nei confronti di RO CO, indagato per il reato previsto dagli artt. 73, cc. 1 e 6, e 80 D.P.R. n. 309/90 per aver acquistato e detenuto in concorso con altri kg. 400 di cocaina nel gennaio del 1997, nonché di altri episodi in continuazione, tra i quali l'acquisto e la detenzione ai fini di vendita di kg. 4 e kg. 2,6 di eroina, nonché di un ulteriore quantitativo di eroina pari a lire 200 milioni.
Il Tribunale descriveva l'organizzazione criminale e l'attività da essa svolta nell'ambito degli stupefacenti, in particolare dell'importazione della cocaina dal Sudamerica, e del riciclaggio dei proventi relativi, ricostruendola sulla base degli accertamenti della D.I.A. italiana e dell'F.B.I. statunitense, delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e delle riprese a videotape espletate, dei sequestri attuati, dei rilievi compiuti sull'attività commerciale di una serie di società con ramificazioni internazionali che servivano a coprire ed agevolare il traffico predetto.
Dagli elementi acquisiti risultava come l'attività del narcotraffico in Italia fosse gestita in particolare dal duo AR - EP D'ND, quest'ultimo in contatto con il detenuto CO IA si attraverso i nipoti ON IA e CO RO, sia attraverso gli agenti di custodia DI e EL. Dalle conversazioni intercettate e dagli appostamenti eseguiti presso il Moterl Industria nei pressi di Rebibbia, e presso il garage del D'ND, emergeva l'inserimento dell'indagato nei rapporti tra il gruppo romano ed il gruppo calabrese, che avevano poi portato al sequestro di circa 7 kg. di eroina a due corrieri provenienti dalla Calabria ed in contatto con il D'ND.
II- Il difensore di RO CO ricorre per i seguenti motivi. 1) Violazione dell'art. 309 cc. 5 e 10 c.p.p. e inefficacia dell'ordinanza custodiale in relazione alla sentenza n. 232 costituzionale del 1998.
L'istanza di riesame era stata proposta il 12.10.1998 con anticipazione a mezzo fax PI 1. 10. 1998, mentre il provvedimento era stato depositato in cancelleria il 3.11.1998.
2) Violazione degli artt. 309 cc. 5 e 10, in relazione agli artt. 291 c.p.p. e 100 disp di att. al c.p.p., per mancato invio al Tribunale del riesame di tutti gli atti già trasmessi al G.i.p. 3) Violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 73 l.s., circa i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, nei cui confronti mancavano dati di individuazione. Si rileva che l'indagato non è stato ripreso nell'incontro presso il Motel Industria , e che gli altri elementi sono mere illazioni. Gli stessi argomenti sono ripresi nei "motivi aggiunti, nei quali si precisa che il provvedimento del G.i.p. farebbe riferimento ad alcuni brani di conversazioni intercettate, che non risultavano trasmesse al Tribunale.
In relazione al ritardo nella trasmissione degli atti dal P.M. al Tribunale, avvenuta il 22.10.1998, si sottolinea che il dispositivo dell'ordinanza fu emesso dal Tribunale il 30.10.1998,oltre il termine previsto dall'art. 309 cc. 5 e 10 c.p.p. III- Il ricorso è infondato.
1) Sulle eccezioni concernenti la caducazione del provvedimento cautelare.
a) In ordine alla asserita solo parziale trasmissione dal P.M. al Tribunale di tutti gli atti a suo tempo inviati al G.i.p. con la richiesta di emissione della misura, si rileva la mancata indicazione, nel ricorso, degli atti secondo la difesa trasmessi dal P.M. al G.i.p. e non al Tribunale: carenza non colmata nei "Motivi aggiunti", nei quali si fa riferimento ad "alcuni brani di intercettazioni, ovviamente contenuti nei cosiddetti "brogliacci" o nei cosiddetti "appunti", senza alcuna precisazione delle intercettazioni medesime idonea a dar corpo al motivo e ad eliderne l'inammissibile genericità.
b) Sul mancato rispetto del termine indicato dall'art. 309 c. 5 c.p.p. È stata acquisita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Roma dalla quale risulta che non esistono agli atti richieste di riesame anteriori a quella depositata presso la cancelleria della Pretura di Locri il 12.10.1998 e pervenuta al Tribunale il 19.10.1998. Non vi è traccia del fax che la difesa sostiene avere inviato il giorno precedente, del quale non può quindi tenersi conto ai fini della decorrenza dei termini. Il deposito della istanza di riesame presso la pretura del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, a norma dell'art.582 c. 2 c.p.p., anziché presso il tribunale competente per il riesame a norma dell'art. 309 cc. 4 e 7 c.p., è consentito, secondo giurisprudenza costante successiva alla pronuncia sul punto delle Sezioni Unite n. 11 del 27.7.1991 (D'Alfonso ed altro, RV. 187922), in virtù del richiamo all'art. 582 attuato dal quarto comma dell'art. 309.
Il termine di cinque giorni, previsto dal quinto comma dell'art. 309, entro il quale gli atti già trasmessi dal P.M. al G.i.p. devono pervenire al tribunale, secondo la sentenza costituzionale interpretativa n. 232 del 1998, in conformità alla quale hanno deciso le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 18.1.1999 n. 25 (ric. Alagni), deve essere calcolato tenuto conto dell'obbligo per il presidente del tribunale di dare all'autorità procedente avviso "immediato", tale quindi da escludere un intervallo temporale apprezzabile tra il momento in cui l'istanza perviene e l'avviso in questione.
Quando la richiesta di riesame non sia presentata nella cancelleria del tribunale competente a deciderla secondo il criterio generale dettato dall'art. 309 c.4, ma presso una pretura a norma dell'art. 582 c. 2 c.p.p., secondo la difesa egualmente da tale momento, e non da quello in cui la richiesta perviene al tribunale competente, decorrerebbe il termine stabilito dall'art. 309 c.5, la cui inosservanza è sanzionata con la perdita di efficacia della misura coercitiva dall'ultimo capoverso dello stesso articolo. La tesi parrebbe fondata alla luce della massima tratta dalle sentenza delle Sezioni Unite sopra citata (RV. 212073), formulata come segue: "In tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura, gli atti previsti dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p. al tribunale della libertà, decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame." In realtà, dalla parte motiva della sentenza medesima (in Arch. nuova proc. pen. 1999, 38) emerge che in base alla soluzione adottata la decorrenza del termine viene fatta coincidere per tutti i ricorrenti dalla data in cui la istanza perviene nella cancelleria del tribunale del riesame" (par. 10). Lo stesso concetto è inequivocabilmente precisato, con specifico riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 582 c.p.p., nel testo della sentenza costituzionale n. 232 del 1998 (in Giur. Cost. 1998, 1799), alla quale le Sezioni Unite si sono adeguate: "Occorre solo precisare che- ferma la disciplina delle modalità e dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 c.p.p.- ai fini della decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame"(par. 5).
L'autorevole indicazione è da seguire. Nelle due sentenze citate si sottolinea come il "favor libertatis" non possa essere pregiudicato da intoppi operativi o organizzativi che frustino quella immediatezza dell'avviso all'autorità procedente che è imposta dal legislatore al presidente del tribunale competente. Lo stesso criterio, tuttavia, non può essere applicato nel momento in cui la parte interessata, anziché scegliere la più rapida via della presentazione della richiesta di riesame al giudice competente, per comodità propria opti per un sistema oggettivamente più lungo, che richiede un passaggio ulteriore (dalla pretura al tribunale del riesame) o addirittura due, nel caso in cui l'organo accipiente, in assenza di normativa specifica ed applicando la prescrizione testuale dell'art. 582 c. 2 c.p.p., trasmetta la richiesta di riesame "al giudice che emise il provvedimento impugnato".
La necessità di tempi più lunghi perché l'impugnazione pervenga al tribunale del riesame in caso di applicazione dell'art.582 c. 2 c.p.p. è evidente nel caso di richiesta proposta "davanti a un agente consolare all'estero", ipotesi nella quale divergenza di fusi orari e difficoltà di trasmissione, pur con sistemi moderni, possono oggettivamente rendere inattuabile quella immediatezza che anche tale norma prevede, se intesa nel senso di assenza di apprezzabile intervallo temporale secondo l'interpretazione data dalle due Corti all'art. 309 c. 5 c.p.p. Le conseguenze di una scelta destinata a procrastinare il momento in cui il presidente del tribunale del riesame viene a conoscenza dell'impugnazione non possono ricadere sul sistema giudiziario con la perdita di efficacia della misura coercitiva, collegata dal legislatore esclusivamente alla inerzia del presidente del tribunale o dell'autorità procedente, ovvero a difetti dei sistemi organizzativi che ai due organi fanno capo, non già ad opzioni processuali della parte che alla caducazione stessa ha interesse.
Nel caso di specie il momento iniziale di decorrenza del termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309 c. 5 c.p.p. deve essere dunque individuato non nel giorno di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria della Pretura di Locri (12.10.1998), bensì in quello in cui la richiesta stessa è pervenuta al Tribunale competente (19.10.1998). Poiché gli atti del P.M. sono pervenuti al Tribunale di Roma il 22.10.1998, il termine dei cinque giorni in questione è stato rispettato.
c) Sul mancato rispetto del termine indicato dall'art. 309 c. 9 c.p.p. La eccezione, formulata con riferimento al tempo intercorso tra il giorno in cui gli inviati dal P.M. atti sono pervenuti in Tribunale (22.10.98) e la data di deposito dell'ordinanza qui impugnata (3.11.1998), superiore al termine di dieci giorni dettato dall'art. 309 e. 9 c.p.p. pena la perdita di inefficacia della misura stabilita dal capoverso successivo, è infondata, in considerazione del dispositivo dell'ordinanza, depositato il 30.10.1998 (data citata anche a pag. 6 dei "motivi aggiunti"), e della giurisprudenza di questa Corte per la quale, al fine di evitare l'effetto caducatorio della misura custodiale, è sufficiente che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta di riesame ed abbia provveduto al deposito del dispositivo (Sez. Un. 17.4.1996, ric. Moni, RV. 205256; Sez. Un.
2.6.1998 n. 11, ric. Manno ed altro, RV. 210609, sulla manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione alla interpretazione predetta). 2)- Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, i rilievi concernenti la corrispondenza del quadro indiziario ai criteri dettati dall'art. 273 c.p.p. La posizione del RO nell'ambito del traffico di stupefacenti oggetto della contestazione è ben delineata con riferimento ai rapporti tenuti con lo zio CO IA, detenuto, in contatto con il D'ND, titolare del garage che costituiva punto di riferimento per i corrieri calabresi a carico dei quali sono stati attuati i sequestri dei quantitativi di stupefacente, alle conversazioni intercettate dalle quali emerge l'inserimento di "CO" e di suo cugino EP IL negli affari portati avanti dal D'ND, alla circostanza del pernottamento di CO RO e del IL presso il Motel Industria, vicino al carcere di Rebibbia;
in concomitanza con l'incontro in quel luogo dei protagonisti del traffico di stupefacenti e dopo il colloquio in carcere dell'indagato con lo zio, menzionato nella telefonata intercorsa tra D'ND e AR. La concatenazione attuata dal Tribunale tra i vari elementi ha una sua logica, che non può essere disattesa con riferimento a valutazioni diverse in questa sede. Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del provvedimento venga trasmessa a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 1 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999