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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2301/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortorici - Sede Comunale 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2787 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Tortorici in data 07.03.2025, depositato il 03.04.2025, PATERNITI Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso d'accertamento esecutivo emesso per IMU anno 2019, provvedimento n. 2787 del 13/12/2024, nota prot. n. 17603 del 24/12/2024, notificato in data 07/01/2025, per la somma complessiva € 3.329,42, di cui € 2.391,00 per imposta omessa, € 717,30 per sanzioni, € 213,29 per interessi ed € 7,83 di spese di notifica.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Prescrizione e/o decadenza. Si contesta che, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, il
Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 2024, ossia, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello inerente il versamento dell'imposta accertata, laddove la notifica ha avuto luogo il 07/01/2025. Si contesta altresì la prescrizione ex art. 2948, comma 4, c.c..
2. Omesso riconoscimento di detrazioni per inagibilità/inabitabilità. Si contesta che l'avviso impugnato omette l'applicazione ad alcuni cespiti “inagibili” della riduzione del 50% prevista dall'art. 14 del Regolamento
IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02/09/2014. Trattasi, in particolare, delle uu.ii. censite in catasto:
- al foglio 22, particella n. 936, sub. 1-2-3-4, per le quali la condizione di inagibilità e inabitabilità è stata certificata dal competente ufficio Urbanistica del Comune, all'esito di sopralluogo, in data 28.03.2013;
-al foglio 22, particella 935, sub.2, per la quale la condizione di inagibilità e inabitabilità è stata certificata dal competente ufficio Urbanistica del Comune, all'esito di sopralluogo, in data 28.03.2013;
Nessuno si è costituito per il Comune di Tortorici.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 dispone: “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
E' noto che “ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della 1. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa).
Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta” (Cass n. 352/21. In termini analoghi Cass. 8199/2021 per la quale
“nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, L. 296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta “).
Trattandosi di tributi per l'anno 2019, per i quali è stato contestato l'omesso versamento, ne deriva che, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2024, laddove gli avvisi sono stati notificati il 07.01.2025.
V'è peraltro che, nella circostanza, deve ritenersi operare lo slittamento di 85 gg. previsto dall'art. 67, comma
1 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti impositori nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Ciò implica che, ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere aggiunti 85 giorni.
Sul punto la Suprema Corte, con decreto n. 1630 del 23.01.2025, ha risolto la questione interpretativa sorta sulla portata applicativa dell'articolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, chiarendo che la sospensione ivi prevista non si applica esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 ma anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano già in corso durante il periodo di sospensione.
Considerato che, all'8 marzo 2020, erano certamente pendenti i termini relativi agli atti di accertamento per omesso versamento anche per l'anno 2019, ne deriva che il termine slitta al 25.03.2025 e la notifica effettuata il 07.01.2025 deve considerarsi tempestiva. Ciò anche ai fini della prescrizione del tributo, parimenti quinquennale, e per il quale parimenti opera il citato slittamento, fermo restando che la prescrizione viene a decorrere solo una volta che il potere sia stato azionato dall'AF entro il termine di decadenza ed il diritto possa essere fatto valere dal contribuente.
Il ricorso appare peraltro fondato in relazione al secondo motivo e limitatamente alle uu.ii. indicate.
Ed invero, l'art. 14 del Regolamento IMU del Comune di Tortorici espressamente prevede la riduzione dell'imposta nella misura del 50% per gli immobili di cui sia certificata dal Comune la condizione di inabitabilità
o inagibilità (comma 7: “La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale …..”).
Parte ricorrente ha versato in atti la certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale nel 2013 in relazione alle uu.ii. identificate in catasto al foglio 22, particella n. 936, sub. 1-2-3-4, ed al foglio 22, particella
935, sub.2.
Dall'avviso di accertamento non consta tuttavia l'applicazione della detrazione ed il comune, rimasto contumace, non ha altrimenti dato conto del mancato riconoscimento della detrazione.
Correttamente parte ricorrente ha sottolineato che l'applicazione non richiede istanza di parte (cfr. Cass. n. 8592/21 per la quale “In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge e CU, ove dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2301/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortorici - Sede Comunale 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2787 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Tortorici in data 07.03.2025, depositato il 03.04.2025, PATERNITI Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso d'accertamento esecutivo emesso per IMU anno 2019, provvedimento n. 2787 del 13/12/2024, nota prot. n. 17603 del 24/12/2024, notificato in data 07/01/2025, per la somma complessiva € 3.329,42, di cui € 2.391,00 per imposta omessa, € 717,30 per sanzioni, € 213,29 per interessi ed € 7,83 di spese di notifica.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Prescrizione e/o decadenza. Si contesta che, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, il
Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 2024, ossia, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello inerente il versamento dell'imposta accertata, laddove la notifica ha avuto luogo il 07/01/2025. Si contesta altresì la prescrizione ex art. 2948, comma 4, c.c..
2. Omesso riconoscimento di detrazioni per inagibilità/inabitabilità. Si contesta che l'avviso impugnato omette l'applicazione ad alcuni cespiti “inagibili” della riduzione del 50% prevista dall'art. 14 del Regolamento
IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02/09/2014. Trattasi, in particolare, delle uu.ii. censite in catasto:
- al foglio 22, particella n. 936, sub. 1-2-3-4, per le quali la condizione di inagibilità e inabitabilità è stata certificata dal competente ufficio Urbanistica del Comune, all'esito di sopralluogo, in data 28.03.2013;
-al foglio 22, particella 935, sub.2, per la quale la condizione di inagibilità e inabitabilità è stata certificata dal competente ufficio Urbanistica del Comune, all'esito di sopralluogo, in data 28.03.2013;
Nessuno si è costituito per il Comune di Tortorici.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 dispone: “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
E' noto che “ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della 1. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa).
Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta” (Cass n. 352/21. In termini analoghi Cass. 8199/2021 per la quale
“nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, L. 296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta “).
Trattandosi di tributi per l'anno 2019, per i quali è stato contestato l'omesso versamento, ne deriva che, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2024, laddove gli avvisi sono stati notificati il 07.01.2025.
V'è peraltro che, nella circostanza, deve ritenersi operare lo slittamento di 85 gg. previsto dall'art. 67, comma
1 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti impositori nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Ciò implica che, ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere aggiunti 85 giorni.
Sul punto la Suprema Corte, con decreto n. 1630 del 23.01.2025, ha risolto la questione interpretativa sorta sulla portata applicativa dell'articolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, chiarendo che la sospensione ivi prevista non si applica esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 ma anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano già in corso durante il periodo di sospensione.
Considerato che, all'8 marzo 2020, erano certamente pendenti i termini relativi agli atti di accertamento per omesso versamento anche per l'anno 2019, ne deriva che il termine slitta al 25.03.2025 e la notifica effettuata il 07.01.2025 deve considerarsi tempestiva. Ciò anche ai fini della prescrizione del tributo, parimenti quinquennale, e per il quale parimenti opera il citato slittamento, fermo restando che la prescrizione viene a decorrere solo una volta che il potere sia stato azionato dall'AF entro il termine di decadenza ed il diritto possa essere fatto valere dal contribuente.
Il ricorso appare peraltro fondato in relazione al secondo motivo e limitatamente alle uu.ii. indicate.
Ed invero, l'art. 14 del Regolamento IMU del Comune di Tortorici espressamente prevede la riduzione dell'imposta nella misura del 50% per gli immobili di cui sia certificata dal Comune la condizione di inabitabilità
o inagibilità (comma 7: “La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale …..”).
Parte ricorrente ha versato in atti la certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale nel 2013 in relazione alle uu.ii. identificate in catasto al foglio 22, particella n. 936, sub. 1-2-3-4, ed al foglio 22, particella
935, sub.2.
Dall'avviso di accertamento non consta tuttavia l'applicazione della detrazione ed il comune, rimasto contumace, non ha altrimenti dato conto del mancato riconoscimento della detrazione.
Correttamente parte ricorrente ha sottolineato che l'applicazione non richiede istanza di parte (cfr. Cass. n. 8592/21 per la quale “In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge e CU, ove dovuti.