Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati, poichè, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 51253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51253 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/11/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 3349
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 9556/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MA N. IL 02/07/1951;
avverso la sentenza n. 1417/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 23/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott. PINELLI Federico RI Maria, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava quella del Tribunale di Taranto del 20 maggio 2009, con la quale UR RI, all'esito di rito ordinario, era condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e art. 219, commi 1 e 2, n. 1, commesso quale imprenditore individuale dichiarato fallito il 29 luglio 2003, esercente attività di mulino, produzione e vendita di cereali, per aver distratto Euro 735.778,29.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 216, in relazione all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost., comma 1 e 2, nella parte in cui non ritiene necessaria la prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento e quella del dolo rispetto a tale dichiarazione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità della motivazione, poiché si è affermata la sussistenza di una distrazione in riferimento ad un mutuo agrario stipulato nel 1991 e gravato di garanzia ipotecaria volontaria su tutto il patrimonio immobiliare dell'imputato; la Banca Nazionale dell'Agricoltura, nel 1994, promosse azione esecutiva ottenendo la vendita nel 2005 di tutto il patrimonio immobiliare del UR, rientrando in possesso dell'intera somma, pari a L. 500 milioni, oltre interessi. A giudizio del ricorrente, il fallimento, o meglio l'insolvenza, devono essere voluti e preveduti dall'agente ed essere in rapporto di causalità con la condotta, come affermato dalla decisione della Quinta Sezione di questa Corte (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493).
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 163 cod. pen., perché in ogni caso doveva escludersi l'esposizione a pericolo dell'interesse dei creditori alla conservazione delle loro garanzie, anche ammesso che al momento della stipula del mutuo il UR fosse realmente esposto già per L. 320 milioni, poiché vi era garanzia ipotecaria.
2.4 Con il quarto motivo si deduce illogicità e mancanza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, che doveva escludersi in considerazione della garanzia patrimoniale offerta.
2.5 Con il quinto motivo si deduce erronea qualificazione del fatto contestato, che al più poteva ricondursi alla bancarotta semplice, in considerazione del compimento di operazioni imprudenti, riferibile alla speranza di salvare la propria ditta individuale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di esaminare i dedotti vizi motivazionali, in punto di natura distrattiva della condotta contestata, si deve ribadire che, nonostante l'isolata decisione di Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061). Occorre piuttosto che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - ossia un pericolo per le ragioni creditorie -risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre, in altre parole, che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Così come è stato ribadito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567).
2. Ciò consente di ritenere infondato il secondo motivo, il cui esame deve precedere quello del primo, giacché la motivazione della sentenza sulla sussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale è assolutamente coerente e logica. Come si legge anche nella sentenza di primo grado, la cui motivazione integra quella di appello formando un unico complesso corpo argomentativo, poiché entrambe concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181), la somma di L. 500 milioni presa a mutuo nel 1991 non ebbe alcuna attinenza con l'impresa esercitata dal UR (attività di mulino, concretamente cessata nel 1997, ed attività di autotrasporto per conto terzi, svolta fino al 2003); il denaro, la cui materiale percezione è stata dimostrata, fu utilizzato per l'esecuzione di lavori ed opere non inerenti il mulino industriale o quella di autotrasporto, ma per opere di migliorie sui terreni di proprietà del mutuatario siti in Mottola e dunque estranee all'attività di impresa.
La tesi difensiva, secondo cui il mutuo stipulato nel 1991 serviva in realtà a coprire e garantire la grave esposizione debitoria del UR, è rimasta indimostrata, tanto che al 24 febbraio 1996 il UR formulava una proposta transattiva nei confronti della direzione della Banca indicando il debito in L. 1.112.082.575, somma che doveva comprendere sia la sorte capitale, sia gli interessi maturati del mutuo fondiario, sia lo scoperto di conto corrente degli anni 1989-1990; inoltre va considerato che lo scopo di destinazione della somma alla ristrutturazione del molino, oltre che dall'atto notarile, risulta dalle dichiarazioni rese dal UR al curatore fallimentare l'8 agosto 2003.
La sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale è stata desunta anche dal mancato rinvenimento di beni e valori societari, con la conseguente dimostrazione della dolosa distrazione laddove l'interessato non dimostri la concreta destinazione alle attività d'impresa; sotto il profilo soggettivo è stata affermata anche la consapevolezza di creare una situazione di pericolo per i creditori. Infatti, anche se la distrazione della somma di denaro è di molti anni anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, si evidenzia che quando stipulò il mutuo l'azienda aveva una esposizione debitoria di oltre L. 320 milioni.
3. L'infondatezza del secondo motivo consente di esaminare il primo, con il quale si solleva l'illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 216, in relazione all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui non ritiene necessaria la prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento e quella del dolo rispetto a tale dichiarazione. Al di là del fatto che la sussistenza del nesso di causalità è stata argomentata nella sentenza impugnata, deve rilevarsi l'evidente inammissibilità dell'eccezione, per la genericità delle argomentazioni con la quale è stata proposta. Il ricorrente, anche nella memoria depositata in udienza in appello, si limita a richiamare gli artt. della Cost. (3 e 24), senza alcuna ulteriore argomentazione.
Orbene se è vero che la proposizione dell'eccezione di illegittimità costituzionale con un motivo di ricorso in cassazione è in quanto tale ammissibile, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione possa conseguire, nella prospettiva del ricorrente, una pronuncia a lui favorevole in termini di annullamento, va anche evidenziato che dal punto di vista processuale penale, essa si risolve comunque in una censura di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) riferita al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509; Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008 - dep. 09/01/2009, Sardelli, Rv. 242456; Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Bortone, Rv. 237401).
Sotto il profilo formale, però, oltre alle prescrizioni della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 (secondo cui la parte deve indicare le disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate) va considerato anche il rispetto dell'art. 581 c.p.p., lett. c), secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di esprimere un vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche.
Poiché l'art. 591, comma 1, lett. c), sanziona con l'inammissibilità, tra le diverse ipotesi, la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduca una eccezione di illegittimità costituzionale, limitandosi ad indicare le disposizioni di legge che assume viziate da illegittimità e gli articoli della Costituzione o di una legge costituzionale che si assumono violate.
4. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, poiché basati su elementi e valutazioni di puro fatto (l'esclusione del pericolo per l'interesse creditorio, in considerazione delle garanzie reali prestate dall'imputato), la cui verifica richiederebbe un diretto esame degli atti, precluso al giudice di legittimità, in quanto da esso non potrebbe comunque derivare, stando alla stessa prospettazione difensiva, il totale scardinamento dell'apparato motivazionale da cui è sostenuta, sul punto in discorso, l'impugnata sentenza (fra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), ma potrebbe soltanto derivare lo spunto per una complessiva (ed inammissibile) rivalutazione del giudizio motivatamente espresso dalla Corte territoriale.
Del resto la condotta distrattiva non va individuata nella stipula del mutuo, ma nella successiva utilizzazione del denaro per fini estranei all'impresa, pur in presenza di mutuo fondiario, poiché le somme dovevano servire a ristrutturare il mulino aziendale.
5. Il quinto motivo è inammissibile per genericità, poiché in presenza della ricostruzione ampia ed argomentata operata dai giudici di merito e della dimostrata sottrazione all'impresa del denaro derivante dal mutuo fondiario, la semplice richiesta di derubricazione del reato di bancarotta per distrazione in quello di bancarotta semplice per il compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento non rispetta l'art. 581, lett. c), sanzionato con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancanza "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".
6. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014