Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché implica comunque una censura di violazione di legge riferita all'impugnata sentenza, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto o in parte, della sentenza. (Fattispecie nella quale il ricorso, con cui si eccepiva unicamente l'illegittimità costituzionale della normativa sul condono edilizio in relazione alla inapplicabilità alle ipotesi di demolizione del manufatto abusivo, è stato dichiarato inammissibile, versandosi in caso di opera comunque non condonabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2007, n. 35375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35375 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/05/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1548
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI AR Silvia - Consigliere - N. 45575/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR RO, n. a Cesa il 15.10.1961;
avverso la sentenza del 12.4.2005 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Nicola Pietro in sostituzione dell'avv. Vincenzo Oliva che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ON AR IA veniva dichiarata colpevole: a) del reato di cui all'art. 81 c.p., L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) per avere iniziato, continuato ed eseguito, in assenza di concessione edilizia, le seguenti opere: realizzazione di un locale per deposito di attrezzi agricoli al piano terra avente superficie interna di circa mq. 35,40 costituito da struttura portante in blocchi di lapilcemento dello spessore di cm. 20 e coperto mediante lastre termocoinbentate da cm. 3 poggianti direttamente sulla struttura portante;
lo stesso risulta avere un'altezza di colmo di ml. 2,80 ed altezza di gronda di ml. 2,60 ed occupa un volume pari a mc. 110,00 circa;
b) del reato di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2, 20 e L.R. n. 9 del 1983, art. 2 per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile competente (acc. in Cesa in data 22.4.2003) e, per l'effetto, veniva condannata, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ex art. 81 c.p., alla pena di giorni sei di arresto ed Euro 510,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici di legge e con dissequestro dell'opera in sequestro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto rituale e tempestivo appello l'imputata, tramite il difensore.
Nei motivi, a sostegno del gravame si rimarcava che l'opera, in parola, necessitava esclusivamente dell'autorizzazione edilizia. Si rilevava, inoltre, che la ON aveva provveduto alla demolizione e che la condotta - pur valutabile in termini di positività - finiva per danneggiare l'appellante che vedeva persa la possibilità di fruire del condono.
Si concludeva, pertanto, richiedendosi l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
In linea subordinata, chiedeva i benefici di legge, in considerazione del venir meno dell'offesa al bene protetto dalla norma.
3. Con sentenza del 12.4.2005 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello della ON condannando la stessa al pagamento delle ulteriori spese processuali. In particolare osservava la Corte territoriale che la circostanza, su cui insisteva la difesa, costituita dalla demolizione dell'opera non poteva, nel caso di specie, sortire alcun effetto, neanche ai fine di escludere la sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che ebbe a verificarsi una volta accertata e consumata la condotta ed a seguito del disposto sequestro dell'opera stessa.
4. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso in cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326 D.L. n. 269 del 2003, che ha previsto da ultimo una fattispecie di condono edilizio,
per disparità di trattamento tra chi ha demolito l'opera abusiva, e non può quindi condonarla, e chi invece l'ha condonata, atteso che gli effetti favorevoli sul versante penale sussistono solo in quest'ultimo caso e non anche nel primo, ancorché l'offesività della condotta di chi ha rimosso l'abuso edilizio sia minore.
2. Il ricorso è inammissibile.
Da una parte va ribadito che il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché implica comunque una censura di violazione di legge riferita all'impugnata sentenza, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione indubbiata consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto od in parte, della sentenza stessa.
Nella specie però l'opera abusiva consiste in un capannone per uso agricolo, non suscettibile di condono. Questa Corte (Cass., sez. 3^, 17 febbraio 2004, Longo) ha infatti già affermato che in materia di nuove costruzioni edilizie, le disposizioni relative al condono di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, secondo periodo, (convertito con modifiche nella L. n. 326 del 2003) si applicano solo alle costruzioni residenziali, sicché qualsiasi altro manufatto abusivo risulta escluso dall'ambito di operatività delle suddette disposizioni (anche in quel caso si trattava di un deposito agricolo). La questione di costituzionalità è quindi manifestamente priva di rilevanza e ciò ridonda in inammissibilità del ricorso.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Con riferimento poi in particolare alla contravvenzione contestata sub b) della rubrica, deve aggiungersi che l'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca). Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007