Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC0495 2 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 14864/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.4271 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Paolo STILE ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OI CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 35, presso lo studio dell'avvocato MARSILIO VELLETRI rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO CASALE, CATERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SALUMIFICIO DI LEONARDO SNC;
- intimato avverso la sentenza n. 33/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, emessa il 08/01/99 R.G.N. 17/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo 5205 -1- STILE;
udito l'Avvocato CATERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Caserta MI OI esponeva di avere svolto attività di agente di commercio per conto del "Salumificio Di Leonardo" S.n.c. dall'1 aprile 1990 al 31 dicembre 1993, allorché, con raccomandata del 29 ottobre 1993, gli venne revocato il mandato senza giustificazione. Aggiungeva che all'atto della risoluzione contrattuale non gli erano state corrisposte lire 4.881.020 per provvigioni maturate, lire 3.303.016 per differenza sul preavviso, lire 450.103 per provvigione su incassi e lire 1.835.761 per indennità suppletiva ex art.11 A.E.C. del 16 gennaio 1988. Soggiungeva che dal complessivo importo di cui alle precedenti voci doveva essere detratta la somma di lire 5.998.019 per fatture emesse dalla Società per fornitura di merci, per cui residuava in proprio favore un credito di lire 4.471.881. Deduceva, infine, che non gli era stata corrisposta la c.d. indennità di incasso denaro ex art.6, comma 3, dell'A.E.C. del 19 dicembre 1979 -confermato dai successivi A.E.C. di categoria- quantificata in lire 27.584.065, pari al 3% su un incasso complessivo di lire 919.468.851. Chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento delle somme indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta riconosceva di dovere al ricorrente le somme specificate in ricorso ad esclusione di quelle di lire 450.013 per provvigione su recupero incassi e di lire 27.584.065 per indennità di incasso denaro, in quanto non dovute poiché le provvigioni pattuite erano già comprensive delle predette indennità; nel corso del giudizio provvedeva a versare al OI la somma di lire 3.047.180 Il Pretore, all'esito della espletata istruttoria, accoglieva la domanda, condannando la Società al pagamento della complessiva somma di lire 29.008.766, oltre interessi e spese di lite. 1 0 1 Con ricorso depositato il 14 gennaio 1998, la soccombente Società proponeva appello avverso tale decisione, chiedendone la totale riforma e lamentando che erroneamente il Pretore aveva accolto la richiesta di pagamento della provvigione su recupero incassi e della indennità di incasso denaro, poiché le provvigioni pattuite erano già comprensive delle predette indennità, alla stregua di quanto disposto nel contratto di agenzia stipulato tra le parti. Tale assunto veniva contestato dal OI, ma sostanzialmente ritenuto fondato dall'adito Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che, con sentenza del 19 gennaio 1999, limitava la condanna dell'appellante alla sola somma di lire 974.598, oltre interessi. Per la cassazione di tale decisione ricorre MI OI con due motivi. Il Salumificio Di Leonardo S.n.c. non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'interpretazione, fornita dal Giudice a quo, dell'art.6 dell'A.E.C. degli Agenti e Rappresentanti di Commercio del settore industriale del 16 novembre 1988 con riferimento agli artt. 1744, 2225 e 2041 c.c. relativamente alla pretesa di provvigione, avanzata nell'atto introduttivo, per incasso continuativo di denaro per conto della casa mandante. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ad avviso del OI- aveva posto il suo convincimento sull'erroneo presupposto che non spettasse alcuna provvigione all'appellato per l'incasso denaro poiché nel contratto dell'1 aprile 1990, intervenuto inter partes, la remunerazione prevista aveva tenuto conto anche di tale attività; non aveva, tuttavia, considerato che la casa mandante, dopo la sottoscrizione del predetto contratto, ove non era indicato né il trattamento provvigionale dovutogli né la "presunta” percentuale della indennità per incasso denaro, gli inviava in data 24 maggio 1990 una “lettera" con la quale quantificava unilateralmente la provvigione dovutagli per gli affari conclusi, indicando che in essa (appena il 3%) era compresa l'indennità per incasso denaro. In tal modo veniva ad essere violata la clausola di cui all'art.6 dell'A.E.C. del 16 novembre 1988, per la quale "Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante di commercio l'incarico continuativo di riscuotere somme di denaro per conto della casa mandante con responsabilità dell'agente per errore contabile dovrà essere stabilita una provvigione separata in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione". Il motivo è infondato. Invero, il Tribunale, nel pervenire alle contestate conclusioni, ha tenuto presente, innanzi tutto, proprio la enunciata disposizione collettiva, affermando che dal suo M dato testuale si ricavava che l'obbligo di stabilire una provvigione sorge solo quando all'agente venga affidato l'incarico continuativo di riscossione degli incassi con propria “responsabilità contabile”. Ha poi chiarito che, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, non solo non emergeva da alcun atto che il OI avesse svolto l'attività di riscossione con assunzione di "responsabilità per errore contabile”, ma per di più neppure il predetto aveva chiesto di fornire prova al riguardo. Conseguentemente, proprio in virtù del disposto di cui all'art.6 citato, il OI non poteva vantare alcun diritto nei confronti della Società in relazione all'attività di riscossione degli incassi. Senonché, il ricorrente contesta tale conclusione, sostenendo -ed in ciò sembra appuntarsi il senso della censura- che il Tribunale, escludendo la sussistenza della “responsabilità contabile” non avrebbe preso in considerazione non solo la copiosa e probante documentazione esibita (in particolare i modulari previsti dalla mandante per l'incasso denaro da parte dell'agente) comprovante l'ingente denaro incassato (circa un miliardo), in rapporto alle vendite procacciate, ma anche la 3 deposizione del teste OI (fratello del ricorrente), il quale aveva confermato la dedotta attività di incasso. La censura, per come articolata, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte. Invero, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruita' o illogicita' della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali e' necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo della decisivita' della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi mediante integrale - trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisivita' della risultanza stessa (v., per tutte, Cass. sez. un. M 13 gennaio 1997 n.265). Nel caso in esame, mancando del tutto la trascrizione nel presente ricorso, sia del . contenuto della documentazione asseritamente rilevante sia del tenore delle dichiarazioni del menzionato teste, il motivo deve essere disatteso. Da disattendere è anche il secondo mezzo di impugnazione, con cui il ricorrente, lamenta che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, allorquando ha affermato che non gli erano dovute per intero le spettanze provvigionali indicate nel ricorso introduttivo del giudizio nella misura di lire 4.471.881 e ridotte a lire 1.424.701 a seguito di acconto ricevuto dalla Società. Invero, il Giudice a quo ha dato ampiamente conto dei calcoli effettuati, osservando che dal suddetto importo di lire 1.424.701 andava detratta la somma - in essa compresa- di lire 450.103 richiesta per "provvigione su incassi”, poiché detta somma non poteva essere riconosciuta al OI, stante la accertata infondatezza della relativa pretesa. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo il Salumificio Di Leonardo S.n.c. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Roma, 18 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. but be Terbfly Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 6 APR. 2002 oggi, IL CANCELMERE