Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 2
È ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come motivo, la sola questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge applicata in sede di merito, purché essa sia rilevante per la definizione del giudizio.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella parte in cui preclude al condannato con recidiva reiterata l'accesso alla detenzione domiciliare, ma non quello all'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto il differente trattamento riservato dalla legge a tali misure alternative non appare irragionevole in relazione ai presupposti richiesti per fruirne, per l'affidamento più rigorosi di quelli necessari per la detenzione domiciliare, strutturata come misura concedibile sulla sola base dell'idoneità ad evitare il pericolo della recidiva.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio presso difensore di ufficio non osta a rescissione del giudicato (Cass. 31201/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2021
E' incompatibile con i parametri costituzionali e convenzionali desumere in maniera automatica l'ignoranza colpevole ostativa alla rescissione dal fatto l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nel corso delle indagini preliminari. L'onere della prova sull'intenzione dell'imputato non comparso di sottrarsi alla giustizia o che la sua assenza non dipenda da cause di forza maggiore non può gravare sullo stesso, evidenziandosi altresì come in caso di contestazione non manifestamente infondata sulla conoscenza della data del processo da parte dell'imputato, è compito delle autorità interne procedere agli accertamenti necessari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2009, n. 45511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45511 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 2936
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 18719/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND IA N. IL 04/10/1954;
avverso l'ordinanza n. 775/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA, del 24/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto che venga dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 24.3.09, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha respinto l'istanza proposta da ND NO, intesa ad ottenere l'affidamento al servizio sociale (art. 47 o.p.), ovvero, in linea gradata, la detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.) o la semilibertà (art. 50 o.p.), in relazione alla pena di anni 4 di reclusione, ridotta ad anni 1 di reclusione per l'applicazione del condono di cui alla L. n. 241 del 2006, pena la cui esecuzione era stata sospesa nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Il Tribunale ha rilevato che l'istanza intesa ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale non poteva trovare accoglimento, in quanto all'istante il medesimo beneficio era stato già concesso in precedenza ed al medesimo era stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, si che, ai sensi dell'art. 58 quater, comma 7 bis o.p., tale beneficio non poteva essergli concesso una seconda volta. La contestata recidiva era altresì ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, stante il divieto previsto dall'art. 47 ter, comma 1 bis o.p. e non essendo stata allegata nessuna delle cause giustificative, di cui all'art. 47 ter, comma 1 o.p..
Infine la concessione della semilibertà gli era stata negata, in quanto non era stata allegata alcuna sua occupazione lavorativa reale;
aveva pessimi precedenti penali;
erano state negative le informazioni rese sul suo conto dal Commisariato p.s. di Palmi;
non aveva ancora espiato i due terzi della pena infintagli. Avverso detto provvedimento ND NO ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso: - illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 1 bis o.p. per contrasto con l'art. 3 Cost.: illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione art. 47 ter o.p.:
la norma contenuta nell'art. 47 ter, comma 1 bis o.p., così come modificata dalla L. n. 251 del 2005 era in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui disponeva che la detenzione domiciliare non poteva mai essere riconosciuta ai condannati cui era stata applicata la recidiva, di cui all'art. 99 c.p., comma 4. La questione era rilevante, perché se fosse stata accolta l'eccezione, l'ordinanza impugnata sarebbe stata illegittima per violazione di legge.
Secondo la norma indicata, il condannato, nei cui confronti era stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. poteva beneficiare della detenzione domiciliare:
- se la pena da espiare non superava i tre anni;
- se si trovava in una delle condizioni particolari indicate nell'art. 47 ter, comma 1 o.p. (detenzione domiciliare speciale). La norma era in contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il condannato, al quale era stata applicata la recidiva reiterata non poteva chiedere l'ammissione alla detenzione domiciliare, pur potendo sempre chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali, beneficio quest'ultimo per il quale sussisteva solo il limite di non averne usufruito in precedenza;
e ciò nonostante che il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concedibile almeno una volta al recidivo di cui all'art. 99 c.p., comma 4, fosse meno afflittivo e meno limitativo della libertà personale rispetto alla detenzione domiciliare, la quale, pur comportando limitazioni più marcate della libertà personale del soggetto, non era concedibile neppure una volta al recidivo reiterato.
Il diverso trattamento penitenziario era pertanto irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost.. L'unico motivo di ricorso proposto da ND NO avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 24.3.09 va dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato. È infatti manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal ricorrente con riferimento all'art. 47 ter, comma 1 bis o.p. per violazione dell'art. 3 Cost.. La dedotta questione di legittimità costituzionale, proponibile nella presente sede, risolvendosi essa in una censura di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (Cass. 10.12.08 n. 409, rv. 242456), è stata posta dal ricorrente per l'irragionevole trattamento riservato ai condannati recidivi reiterati, di cui all'art. 99 c.p., comma 4, i quali, pur potendo usufruire almeno una volta del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, ben meno afflittivo, sul piano dei vincoli alla libertà personale, rispetto alla detenzione domiciliare, non potrebbero in concreto mai usufruire di tale ultimo beneficio, qualora ad essi fosse stata inflitta, come nel caso di specie, una pena detentiva superiore ad anni 3 di reclusione e qualora non versassero in una delle condizioni elencate all'art. 47 ter, comma 1 o.p.. Non si ritiene che il differente trattamento riservato dalla legge a tali due benefici sia così irragionevole da risolversi in una violazione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 Cost.. Si osserva infatti che per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 o.p. prevede la sussistenza di tutta una serie di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, presupposti questi non previsti in modo similmente categorico per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, ritenuto in sostanza dal legislatore come applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva, si che non appare irragionevole il diverso trattamento riservato dal legislatore ai due benefici anzidetti, in considerazione appunto delle diverse modalità con cui essi sono in concreto concedibili al condannato.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da ND NO.
Consegue a tale declaratoria la condanna del ricorrente alle spese del giudizio e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009