Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 409
CASS
Sentenza 10 dicembre 2008

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Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione d'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita al provvedimento impugnato, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione d'illegittimità possa conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o parziale, del provvedimento.

Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i recidivi reiterati resta fermo anche in riguardo ai soggetti che, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, hanno raggiunto un grado di rieducazione adeguato, desumibile dall'avvenuta concessione di benefici penitenziari con riferimento ad altra condanna. (V. Corte cost. sent. N. 79 del 20074).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 409
    Data del deposito : 10 dicembre 2008

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