Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 2
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione d'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita al provvedimento impugnato, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione d'illegittimità possa conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o parziale, del provvedimento.
Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i recidivi reiterati resta fermo anche in riguardo ai soggetti che, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, hanno raggiunto un grado di rieducazione adeguato, desumibile dall'avvenuta concessione di benefici penitenziari con riferimento ad altra condanna. (V. Corte cost. sent. N. 79 del 20074).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3533
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO AN M.S. - Consigliere - N. 29787/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata il 18.7.2008 dal Tribunale di Viterbo.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza 2.6.2008 AN SA avanzava al Pubblico ministero richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., dell'ordine di esecuzione della residua pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione relativa alla condanna (a due anni e 8 mesi di reclusione, parte dei quali presofferti in custodia cautelare) a lui inflitta con sentenza 26.3.2003 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viterbo, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Roma e divenuta definitiva il 22.5.2008, per il reato di cui all'art. 644 c.p., con la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4.
A ragione rilevava che aveva già usufruito, per precedente condanna, delle misura alternativa della detenzione domiciliare e che per effetto di Corte cost. n. 79 del 2007 - che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, commi 1 e 1 bis come modificati dalla L. n. 251 del 2005, art. 7, commi 6 e 7, nella parte in cui se ne prevedeva l'applicazione ai condannati che, prima della entrata in vigore della citata L. n. 251 del 2005, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti - doveva ritenersi a lui inapplicabile l'omologo divieto introdotto dalla L. n. 251 del 2005 all'art. 656 c.p., comma 9 con riferimento alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p., comma 4. In subordine prospettava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c) e art. 656 c.p.p. in riferimento a C cost. n. 79 del 2007, e chiedeva che della sua richiesta, da intendersi opposizione all'eventuale provvedimento contrario assunto dal Pubblico ministero, venisse investito il Giudice dell'esecuzione.
1.1. Con provvedimento del 9.7.2008 il Pubblico ministero respingeva formalmente la richiesta del SA e trasmetteva gli atti al Tribunale di Viterbo, in qualità di giudice dell'esecuzione perché decidesse sulla opposizione formulata in via gradata.
1.2. Fissato il procedimento in camera di consiglio per la decisione sull'incidente d'esecuzione inscenato su sollecitazione del SA (secondo quanto risulta dagli avvisi spediti alle parti), con l'ordinanza in epigrafe, in data 18.7.2008 il Tribunale di Viterbo, giudice dell'esecuzione, dichiarava manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa del ricorrente.
Osservava, nella sostanza, che non v'era materia per evocare l'applicazione dei principi affermati dalla citata sentenza n. 79 del 2007 alla situazione in esame, giacché quella decisione non poteva riguardare "coloro che per i fatti per i quali hanno subito la condanna delle cui esecuzione si tratta, non abbiano neanche iniziato un percorso di rieducazione".
2. Ricorre l'interessato a mezzo del suo difensore avvocato Giulio Piras, che chiede l'annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Premette che il SA era stato già ammesso, per precedente condanna, alla misura alternativa della detenzione domiciliare con provvedimento 30.7.2002 del Tribunale di sorveglianza di Roma e che la condanna sopravvenuta, da porre in esecuzione e in relazione alla quale era stata negata la sospensione, concerneva fatti commessi dal 1997 al 2000. E deduce che erroneamente il giudice dell'esecuzione aveva letto nella sentenza della Corte costituzionale una limitazione, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della applicazione retroattiva del divieto, ai soli condannati che avevano raggiunto un adeguato grado di rieducazione nella espiazione della pena in relazione alla quale chiedevano l'ammissione ai benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il provvedimento impugnato va qualificato alla stregua di una (sostanziale) ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente, nonostante il dispositivo si limiti a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale da questo sollevata. Presupposto necessario dello scrutinio di legittimità costituzionale attivabile ad opera d'ogni autorità giurisdizionale è che vi sia un giudizio che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità; occorre in altri termini che della norma il giudice debba fare applicazione e che il dubbio circa la sua conformità a Costituzione si ponga incidentalmente ad un giudizio principale.
Dovendosi dunque presupporre la razionalità d'ogni vicenda processuale, deve ritenersi che il Giudice dell'esecuzione abbia inteso con l'ordinanza in esame pronunziarsi sull'opposizione del condannato avverso il provvedimento del Pubblico ministero che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione e che con essa l'abbia rigettata, anche se per mera omissione materiale l'ordinanza non reca nel dispositivo la formula "rigetta l'opposizione" o altra equivalente.
La richiesta del ricorrente era d'altro canto tutta incentrata sulla possibilità di una interpretazione "costituzionalmente conforme" della portata delle modifiche recate all'art. 656 c.p.p. dalla L. n.251 del 2005 ovvero alla proposizione della questione di legittimità
costituzionale, al fine di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione;
lo stesso ricorrente chiedeva che venisse considerata come opposizione al provvedimento del Pubblico ministero, ove questo non avesse aderito alla tesi principale, della soluzione in via interpretativa del dubbio di legittimità prospettato;
come una sorta di opposizione anticipata l'ha intesa il Pubblico ministero trasmettendola al Giudice dell'esecuzione all'esito del rigetto della richiesta principale;
quale opposizione al provvedimento del Pubblico ministero l'ha interpretata il Giudice dell'esecuzione allorché ha dato avviso alle parti (come risulta dagli atti) della procedura in camera di consiglio per la decisione sull'incidente d'esecuzione. Sicché la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sulla quale si fondava la richiesta-opposizione, motivata sulla non riconducibilità del caso in esame alla situazione considerata da C. cost. n. 79 del 2007, equivaleva davvero al totale rigetto della domanda cui tendeva la prospettazione difensiva.
1.1. Ne discende che il provvedimento è impugnabile e che il ricorso, con il quale si censura la ratio decidendi di detto provvedimento, è per tale aspetto sicuramente ammissibile. Va infatti manifestata piena adesione al principio secondo il quale il ricorso per tassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché tale denunzia si risolve comunque in una censura di violazione di legge riferita al provvedimento impugnato, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione della quale si dubita possa conseguire, nella prospettiva del ricorrente, una pronuncia a lui favorevole in termini di annullamento, in tutto od in parte, del provvedimento stesso (Sez. 3, Sentenza n. 35375 del 24/05/2007, Bortone;
Sez. 6, Sentenza n. 31683 del 31/03/2008, Reucci).
2. Deve quindi darsi atto al ricorrente che ha ragione quando afferma che il Tribunale ha errato nel dire che la sentenza C. cost. n. 79 del 2007 non era applicabile a "coloro che, per i fatti per i quali hanno subito la condanna della cui esecuzione si tratta, non abbiano neanche iniziato un percorso di rieducazione" e che non era perciò evocabile nel caso in esame, sul presupposto che il percorso di riabilitazione intrapreso nella esecuzione di altre condanne non rilevasse.
Sarebbe sufficiente infatti richiamare la parte in fatto di detta sentenza (che costituisce per altro corollario di C. cost. n. 257 del 2006, che a sua volta considera "precedente specifico" la sentenza n. 173 del 1999 e richiama i molti arresti in materia: si riferisce cioè a principi consolidati) per evidenziare come essa si riferiva a situazione nella quale l'istante - che chiedeva l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale con riguardo all'esecuzione di una pena di mesi nove di reclusione per il reato di evasione, con la recidiva reiterata - aveva già fruito di un precedente affidamento in prova al servizio sociale conclusosi prima del passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si discuteva;
e che proprio all'esito positivo di tale, precedente, affidamento in prova era ancorato il giudizio di adeguatezza del percorso di riabilitazione già compiuto.
Potendosi solo aggiungere che in materia di esecuzione e di benefici penitenziari, ivi comprese le condizioni per l'accesso o la prosecuzione degli stessi, la contestualità delle condanne non ha alcun rilievo autonomo, importando solo il titolo (eventualmente impeditivo o temporalmente preclusivo) dei reati, il tempo della loro commissione, i tetti di pena espiata e la misura di quella espianda. La situazione prospettata dal ricorrente appare dunque, stando alle sue affermazioni (non confutate tuttavia nel merito dal provvedimento impugnato), analoga a quella scrutinata dalla Corte costituzionale, li ciò gli consentirà, ove non l'abbia già fatto, di sottoporre la sua richiesta di misura alternativa al giudice di sorveglianza competente a valutare se l'esito della precedente misura e il grado di risocializzazione raggiunto permette di includerlo nel novero di coloro ai quali il divieto istituito con la L. n. 251 del 2005 non è applicabile retroattivamente.
3. Ritiene tuttavia il Collegio che la diversità di ambito e funzioni che connota l'istituto squisitamente processuale della sospensione "automatica" dell'ordine di esecuzione, disciplinato dall'art. 656 c.p.p., rispetto alla normativa penitenziaria e, soprattutto, la ricordata necessità di una valutazione di adeguatezza, in concreto, dell'opera di risocializzazione compiuta al fine di escludere il divieto recato dall'art. 58 quater ord. pen., siano d'ostacolo all'immediata estensione all'art. 656 c.p.p. dei principi affermati da C. cost. n. 79 del 2007, con riferimento a quella disposizione.
E neppure appare sussistere violazione degli artt. 3 e 27 Cost., ovvero dei parametri cui fanno riferimento tale sentenza e le molte pronunzie della Consulta che, ponendosi sulla medesima linea interpretativa (a iniziare da C. cost. n. 306 del 1993), hanno in vario modo stigmatizzato l'illegittimità di disposizioni che finivano per incidere, interrompendoli, su percorsi di risocializzazione già proficuamente avviati.
Il condannato in favore del quale non viene de plano e in via automatica applicata la sospensione dell'esecuzione non è privato infatti del diritto di richiedere in via ordinaria tutte le misure alternative cui ritenga di aver titolo e, nell'ambito del procedimento di sorveglianza, in presenza di determinati presupposti e a certe condizioni, è comunque consentito al magistrato di sorveglianza, cui sia sottoposta la richiesta di misure alternative dopo l'inizio della esecuzione della pena, sospendere in via provvisoria l'esecuzione (ord. pen., art. 47, comma 4) e/o ordinare la applicazione provvisoria della misura alternativa (art. 47-ter, comma 1 quater).
La disposizione di cui si discute finisce dunque per atteggiarsi alla stregua di un provvedimento d'urgenza anticipato, a connotazione eminentemente interinale, attivabile, in presenza di dati obiettivi, in forma automatica in vista dell'ordinario procedimento di sorveglianza. Sicché non appare esservi spazio per invocare un intervento additivo che non sarebbe, in assenza come s'è ricordato di una situazione dì immediata evidenza equiparabile a quella che connota gli altri presupposti di operatività dell'istituto, a rime obbligate e in vista di un risultato "di giustizia" che può essere realizzato altrimenti, in tempi che la differente articolazione normativa presuppone, e imporrebbe, comunque tempestivi.
4. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009