Sentenza 19 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7819 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
078 19/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLAITA INO LA CORT SSAZIONE Oggetto раване то IO E SECONDA CIVILE COMPENSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 16700/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere 17141/00 Cron. 12172 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 1046 Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Ud. 26/02/03Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA ма sul ricorso proposto da: LO MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che lo difende LORENZO CALCAGNO, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE di MOCONESI in persona del Sindaco pro-tempore Andrea CUNEO;
intimato e sul 2° ricorso n° 17141/00 proposto da: 2003 COMUNE di MOCONESI, in persona del Sin daco pro. 333 -1- tempore Andrea CUNEO, elettivamente domiciliato in ROMA 3, difeso dagli avvocati LUNGO TEVERE MARZIO 1 FRANCESCO DEMARTINI, PAOLO VAIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LO MO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che lo difende unitamente all'avvocato LORENZO CALCAGNO, giusta delega in atti;
B - controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 858/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Donella RESTA con delega dell'Avvocato Paolo VAIANO depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso principale ed accoglimento del controricorso e ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso principale e assorbimento del -2- ricorso incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28 novembre 1989 il Comune di Moconesi, in persona del sindaco pro- tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Acqui Terme, notificato il 13.11.1989, con il quale era stato intimato a pagare all'arch. Giacomo M. OL la somma di £. 83.206.050, oltre interessi e spese, sulla base di una parcella tarata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti relativa all'opera professionale prestata per la realizzazione di un edificio da adibire a Scuola s r Media. i Assumeva l'opponente: A Con delibera consiliare n. 62 del 18.11.78, aveva dato incarico in sanatoria all'arch. OL e al geom.. Casassa per la redazione del progetto della Scuola Media di Gattorna contestualmente approvando sia il progetto esecutivo dell'intera opera, per un complessivo di £. 659.821.757,sia dueimporto stralci dello stesso, rispettivamente per gli importi di £. 185.000.000 e £. 100.000.000. Con la stessa delibera, aveva impegnato per spese tecniche ed altro la totale somma di £. 18.531.000. Prima della somma intimata con il decreto 3 ingiuntivo e calcolata con riferimento ad un'opera valutata £. 2.000.000.000,il OL aveva chiesto, con lettera 8.1.86, a definizione delle sue spettanze professionali, la somma di £. 29.000.000. Al di là dell'impegno di spesa in sanatoria,nulla era dovuto al OL, al quale non era stata minimamente affidata la direzione dei lavori. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del decreto, con il favore delle spese. Costituitosi, il OL chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna del Comune al pagamento, oltre che della somma portata dall'ingiunzione, degli interessi e della rivalutazione monetaria dal maggio 1986 al saldo. Con sentenza del 5 maggio 1997 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il OL alla rifusione delle spese di lite. Osservava quel giudice,per quanto ancora interessa in questa sede: -che le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale prodotte erano atti meramente interni e di natura preparatoria, che non vincolavano il Comune opponente all'esterno; che nessun contratto scritto, avente ad oggetto 4 l'incarico di redigere il progetto per la realizzazione dell'opera in discorso, era stato organo rappresentativo firmato dal Sindaco, quale del Comune;
-che in difetto di qualsivoglia documento qualificabile come proposta contrattuale del accettazione scritta del Sindaco, e di una OL, il contratto asseritamente inadempiuto doveva essere dichiarato in via incidentale e d'ufficio nullo per carenza della forma scritta prescritta dalla legge (art. 87 R.D.
3.3.1934 n. t 383 € 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440). u Proposto gravame dal OL, con sentenza del 10 A giugno 1999 la Corte d'appello di Torino lo rigettava. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Giacomo OL sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Moconesi il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto 5 proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 cpc). Deve quindi essere esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale, sostanzialmente condizionato, in adesione all'orientamento interpretativo secondo cui il ricorso incidentale, con il quale la parte interamente vittoriosa proponga una questione pregiudiziale, dev'essere esaminato e deciso in via prioritaria proprio per il suo carattere pregiudiziale,a prescindere da qualsiasi у delibazione della fondatezza del ricorso н principale, in quanto l'interesse all'impugnazione я incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla mera proposizione del ricorso principale e non anche dalla sua eventuale fondatezza (vedi Cass. S.U. sent. n. 212/2001 ed altresì, tra le 2822/2001, sez.tante, Cass. Sez I,n. 1730/2001 e n. III n. 5165/2001). Ciò chiarito, con l'unico motivo del proposto ricorso incidentale, per quanto condizionato, il Comune di Moconesi ha denunziato, in riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, la nullità dell'intero procedimento d'appello in dipendenza della nullità della notifica dell'atto introduttivo dello stesso, per carenza della data sulla copia 6 - - - notificatagli, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del primo giudice. La doglianza non può essere accolta. Invero secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi è ragione per discostarsi (vedi in particolare le sentenze n.ri 5636/86 e 16578/2002), in materia di procedimento civile, la mancata indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla t notificazione decorra un termine perentorio entro u destinatario deve esercitare il quale il A diritti, in quanto siffatta mancanza determinati nullità insanabile, venendo adconcreta una ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi nel caso, invece, in cui essa, come nella esame, afferisca ad fattispecie in un atto alcun nullità, avendod'impugnazione, non determina il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione, esibendo l'originale corredato dalla attestazione di notificazione redatta dall'Ufficiale Giudiziario (prova che esiste agli atti come si evince dal prodotto originale dell'atto d'appello, regolarmente munito della data 7 dell'eseguita notifica). Passando quindi all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si denunzia contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia avendo la Corte Torinese respinto il gravame proposto dal OL dopo aver perentoriamente statuito la fondatezza del motivo con il quale costui aveva dedotto che la sentenza di primo grado aveva errato nel ritenere А il contratto con il Comune di Moconesi affetto da л nullità per mancanza della forma scritta. о La censura non ha pregio in quanto, essendo state esposte nel prosieguo della sentenza le ragioni della infondatezza della doglianza dell'attuale ricorrente, è evidente che l'affermazione del giudice d'appello "il motivo è fondato" è stato frutto di una mera svista di scritturazione. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce, in riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 stesso codice, 1418 e 1421 cc,87 e 285 R. D.
3.3.1934 n. 383 e 17 R. D. 18.11.1923 n. 2440, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. 8 Premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'art. 87 della Legge Comunale e provinciale si riferisce ad "alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere" e non già a prestazioni comunque la formaprofessionali non prevedendo scritta (tanto meno "a pena di nullità") e che parimenti l'art. 17 del R.D. n. 2440/23, A m riferentesi esclusivamente all'amministrazione del e patrimonio dello Stato (e non già dei Comuni), non prescrive affatto la forma scritta a pena di nullità, osserva il ricorrente che quel giudice ha erratio nel ritenere nulla l'obbligazione assunta dal Comune nei suoi confronti per mancanza di forma scritta. Rileva comunque che qualunque vizio si fosse in ipotesi riscontrato nella delibera intervenuta all'interno dell'Ente, avrebbe dovuto ritenersi ininfluente sul diritto al compenso del professionista. Evidenzia che alla Corte torinese era sfuggito che, nella fattispecie, esisteva in ogni caso la prova scritta dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale come emergeva dalla documentazione in atti richiamata in sede di 9 appello ed in particolare dagli "accordi stabiliti e firmati in data 27.6.80" entrambi sottoscritti dal Bugliolo e dal Sindaco del Comune. Le censure non hanno pregio. Per il contratto d'opera professionale, quando sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca "iure privatorum” è infatti richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.23 n. 2240, come per ogni altro contratto stessa, la forma scritta "adstipulato dalla а substantiam" che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa м nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 della Costituzione;
pertanto, il contratto deve tradursi, a redazione d'un apposito pena di nullità, nella documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla 10 prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere (vedi tra le tante Cass. n. 5922/99, n. 2619/2000,n. 13628/2001, n. 7422/2002). Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante 'in esterno dell'ente e dal professionista stesso quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto con efficacia interna all'ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno (vedi Cass. n. 6182/94, n. 5179/95, n. 649/97, n. 7245/98, n. 10956/98, n. 2885/2002). Né è ipotizzabile una valida formazione del rapporto medesimo ove gli elementi costitutivi se ne vogliano desumere "per facta concludentia" dall'esecuzione dell'incarico da parte del professionista, o dalla ricezione ed utilizzazione 11 dell'opera da parte dell'ente о da altri atti 0 fatti non aventi ad oggetto la conclusione del contratto ma oggetti diversi, quali la direzione e contabilizzazione dei lavori, l'ordine di pagamento di acconto, il riconoscimento di morosità nei pagamenti accompagnata dalla riserva di addivenire alla stipulazione formale del contratto (vedi Cass. n.9762/94, n. 4192/95,n.5642/97, n. 9682/99, n. .5198/2002 Ebbene a tali principi si è pienamente uniformata t la Corte torinese la quale, con apprezzamento di u fatto sorretto da motivazione adeguata, esente da A vizi logici e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità, ha escluso la sussistenza del rapporto contrattuale di incarico professionale posto dal OL alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, stante la mancanza della forma scritta "ad substantiam" e la impossibilità di altrimenti dedurre, dalla documentazione versata in atti, una volontà di obbligarsi della P.A. non essendo essa preceduta né seguita dall' "iter" procedimentale previsto dalla legge. Alla stregua delle svolte argomentazioni i due ricorsi vanno respinti, mentre ricorrono giusti moti- vi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio. 12
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. а ж Compensa le spese del presente giudizio. та Roma 26.6 febbraio2003. Mereridien est. еп л IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 19 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 -1 Frances anla 13